Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
Risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che, per conto altrui, procede alla riscossione dei pagamenti fatti dalla persona offesa nell'ambito di un rapporto usurario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2012, n. 7208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7208 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 06/12/2012
Dott. GENTILE Domenico- rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 3033
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 16698/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EN N. IL 17/03/1950;
avverso la sentenza n. 346/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 09/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i Difensori, Avv.ti Cordasco Mauro e Esbardo Lucio, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
INLI EN.
1.1) - ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 09.11.2010 che, per un verso, aveva confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari del 18.092008 sia per la condanna del LL per il delitto usura e sia per i consequenziali provvedimenti di confisca sui beni mobili ed immobili del medesimo e dei componenti del nucleo familiare disposti ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e, per altro verso, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, revocando la confisca dell'agrumeto sito in Cassano Ionio acquistato da LL RE il 28.0.2004;
- il LL era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 8.000 di multa, perché riconosciuto colpevole del reato di usura ex artt. 110 e 81 c.p., art. 644 c.p., comma 5, n. 4 commesso in concorso con altri facendosi promettere e consegnare da De OS ER interessi pari al 10% mensile come corrispettivo di un prestito di Euro 50.000; fatti avvenuti in Cassano Ionio dal 2002 al 2005;
2 0) - MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e);
2.1) - Con separati ricorsi, gli Avv.ti Lucio Esbardo e Mauro Cordasco, nonché il LL con autonomo ricorso, deducono:
- quanto al merito della condanna:
- Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione avendo ritenuto la penale responsabilità del ricorrente nonostante l'evidenza della inattendibilità della parte offesa De OS, animato da motivi di rancore nei confronti dell'imputato, suo zio, colpevole di avere provocato la revoca del contratto di agenzia;
-la motivazione era del tutto irragionevole laddove aveva ritenuto che il De OS avesse chiesto prestiti ad Istituti Bancari - dopo e non prima - di avere contratto i prestiti asseritamente usurari;
- la sentenza aveva trascurato di considerare che l'imputato era del tutto estraneo al contestato rapporto usurario che, in realtà, era sorto tra il De OS e LL NO fratello dell'odierno ricorrente, mentre il ricorrente LL IN si era limitato ad intervenire in favore del fratello sollecitando il De OS al pagamento;
- quanto al provvedimento di confisca:
- Violazione di legge per avere disposto la confisca ex art. 12 sexies cit. L. dei beni dell'imputato e dei componenti il nucleo familiare nonostante l'assenza del requisito della sproporzione del valore dei beni sequestrati rispetto al reddito dichiarato e/o all'attività economica esercitata e nonostante la prova positiva della capacità di reddito di ciascuno dei componenti del nucleo familiare;
- al riguardo si sottolinea:
a) - che la positiva circostanza del consistente reddito del nucleo familiare era emersa nel giudizio di prevenzione avviato nei confronti del LL IN, in esito al quale il tribunale di EN aveva ritenuto di non applicare la misura di prevenzione personale, rigettando di conseguenza anche quella patrimoniale, con l'osservazione che i "redditi della famiglia LL consentivano un'acquisizione patrimoniale ben più elevata";
b) - che il valore economico dei beni immobili della famiglia LL, al netto del terreno già restituito dalla medesima Corte di appello, ammontava ad Euro 33.500, per come emergeva dalla relazione della Guardia di Finanza, sicché non vi era alcuna sproporzione rispetto ai redditi da lavoro e di impresa del suddetto nucleo familiare;
c) - che, infatti, dalla documentazione contabile allegata nonché dalla relazione tecnica e dall'indagine patrimoniale svolta dal GICO di Catanzaro, emergeva che l'azienda agricola di GL RO aveva prodotto un volume di affari pari al Euro 837.096,00 nel periodo oggetto di contestazione dal 2000 al 2008 , circostanza di cui si doveva tenere conto al di là della circostanza che i titolari di azienda agricola dichiarano a fini delle imposte dirette solo il reddito dominicale ed agrario;
d) - inoltre, la Corte di appello aveva trascurato di considerare, sia - degli aiuti comunitari per l'azienda agricola pari ad Euro 40.000 all'anno e, sia di redditi da lavoro dipendente del LL IN (Euro 1.350 mensili) nonché i bonifici da quest'ultimo ricevuti dalla Provincia di EN (pari ad Euro 36.320 nel 2000 ed Euro 4.002 nel 2001);
e) - la motivazione della Corte di appello era illogica laddove aveva ritenuto di superare le deduzioni difensive sul reddito familiare con l'argomentazione della difficoltà di stabilire i costi, le spese ordinarie e gli investimenti dell'azienda agricola , trascurando la copiosissima documentazione allegata ed omettendo di disporre una perizia di ufficio;
f) - al riguardo, si sottolinea l'illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto di dovere dare la prevalenza al dato contabile dei redditi dichiarati ritenendo tale parametro del tutto alternativo a quello dell'attività economica svolta, trascurando di considerare che i redditi derivavano da attività agricola sicché, secondo alcune decisioni di questa Corte, doveva tenersi conto del reddito agrario effettivo e non di quello dichiarato. CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) - Quanto al merito della decisione di condanna per il ritenuto concorso nel delitto di usura, il ricorrente ed i suoi difensori propongono interpretazioni alternative delle prove , richiamando una diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.2) - Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale responsabilità di LL IN, richiamando le argomentazioni del Tribunale ed osservando che, se pure era vero che il predetto non aveva partecipato sin dall'inizio al patto usurario (la natura usuraria del prestito non viene posta in discussione ed è ben motivata e dimostrata nella sentenza impugnata - vedi pagg. 4-5), tuttavia, era intervenuto nel rapporto instaurato tra il fratello NO ed il De OS, dapprima come paciere, e successivamente iniziando a fare pressioni sulla persona offesa affinché versasse il denaro complessivamente dovuto, finendo con l'assumere un ruolo attivo nell'ambito del complessivo rapporto usurario attraverso la diretta "riscossione" del credito, avvenuta attraverso la trasmissione di un trattore versato dalla persona offesa a titolo di "datio in solutum" in favore del LL IN e destinato all'azienda agricola della moglie di quest'ultimo, GL RO.
3.3) - Il Tribunale ricava da quest'ultima circostanza, unitamente alle richieste di pagamento rivolte direttamente dal LL IN al De OS, la prova dell'interesse diretto del prevenuto e del concorso del medesimo nel delitto di usura, sottolineando come dal complesso delle richieste avanzate emergeva la piena consapevolezza dell'imputato anche in ordine all'importo usurario degli interessi, dettagliatamente indicati dal Tribunale rispetto alla sorte capitale (pag. 5).
3.4) - Il Tribunale ha correttamente applicato i principi affermati in materia di concorso nel delitto di usura, concorso che ricorre anche per colui che interviene in un momento successivo alla formazione del patto usurario, atteso che il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Cass. Sent. 26553 12/06/2007 - 09/07/2007 SEZ. 2) perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione. (Cassazione penale, sez. 2, 16/12/2008, n. 3776). 3.5) - Ne deriva che la persona che interviene nel rapporto usurario come portatore di un interesse diretto , manifestato attraverso la diretta riscossione, risponde del delitto di concorso in usura al pari del soggetto che, per conto altrui, procede alla riscossione dei pagamenti fatti dalla persona offesa nell'ambito del rapporto usurario. (Cassazione penale, sez. 2, 16/12/2008, n. 3776). 3.6) - Sul punto va segnalata la Cass. pen. Sez. 2, 2005 n. 41045 che in sintonia con i predetti principi ha ritenuto che l'esattore delle rate per incarico di chi ha concluso il contratto usurario non sempre risponde di concorso nella usura ma solo quando effettivamente riscuota le rate, altrimenti potendo rispondere di favoreggiamento. 3.7) - Nè tali conclusioni possono essere inficiate dall'osservazione, formulata nei motivi di ricorso, che non vi sarebbe la prova che il trattore sia stato offerto dal De OS a titolo di "datio in solutum" atteso che la Corte di appello sottolinea, per un verso, come tale circostanza emerge dalle dichiarazioni della persona offesa e, per altro verso, come tali affermazioni non possono essere contraddette dagli assegni prodotti in giudizio dalla difesa del ricorrente perché privi di valore probatorio in quanto provvisti dì firma illeggibile e dei quali era visibile solo la parte frontale , sena che potesse comprendersi come e da parte di chi siano pervenuti nelle mani di LL IN, (pag. 7)".
3.8) - Si tratta di una motivazione e di una valutazione in fatto del tutto congrua perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta, a fronte della quale le deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni che, ove ben motivate come nella specie, risultano non censurabili in questa sede, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale . sez, 4. 29 gennaio 2007, n. 12255. 3.9) - Il ricorrente censura la sentenza per avere attribuito attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa De OS, evidenziando i motivi di scarsa credibilità del medesimo e l'illogicità del suo narrato, ma trascura di considerare la motivazione impugnata che, al contrario, sottolinea come le dichiarazioni accusatorie della persona offesa "risultano circostanziate, coerenti e logiche" e come non siano emersi sentimenti di astio o di risentimento del De OS nei confronti dell'imputato e come le sue dichiarazioni risultino riscontrate dalla documentazione acquisita in ordine al predetto trattore. 3.10 - I principi sopra richiamati riguardo all'incensurabilità delle vantazioni in fatto operate dalla Corte di appello e sostenute da adeguata motivazione rendono evidente l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente LL IN riguardo all'affermazione di penale responsabilità e al merito della condanna, con conseguente rigetto del ricorso.
3.11) - A diversa conclusione deve pervenirsi riguardo ai motivi di ricorso sulla disposta confisca.
Innanzi tutto si deve rilevare che i terzi interessati, GL RO, LL RE e LL RE non sono stati presi in considerazione in quanto non legittimati a proporre ricorso non avendo rilasciato procura speciale al Difensore.
3.12) - Quanto al merito della questione va ricordato che le condizioni che legittimano la confisca prevista dall'art. 12 sexies cit. Legge sono la sproporzione del valore della somma dei beni rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività economiche del condannato e la mancata giustificazione dell'origine di tali beni, mentre non è necessaria anche la verifica di una derivazione delle cose da confiscare dal reato di cui il soggetto è stato ritenuto responsabile.
Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato previsto dall'art. 240 c.p. bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena. (Sez. 2, Sentenza n. 45790 del 31/10/2003 Ud., dep. 26/11/2003 - Rv. 227733; - Sez. 2, Sentenza n. 11720 del 2008). 3.13) - Tanto premesso, va subito evidenziato che la Corte di appello ha applicato tali principi in maniera parziale ed illogica avendo, per un verso, escluso la confisca relativamente all'agrumeto sito in Cassano Ionio acquistato da LL RE nel 2004 e, per altro verso, omettendo di procedere alla rivalutazione del valore complessivo dei beni al netto di tale importante cespite, onde verificare la persistenza del criterio della sproporzione rispetto ai rediti del nucleo familiare.
3.14) - A tale ultimo riguardo la motivazione risulta affetta da evidente illogicità nella parte in cui ha ritenuto in maniera meccanicistica che il rapporto di sproporzione deve essere individuato in relazione al reddito dichiarato ai fini fiscali, omettendo del tutto di considerare l'altro criterio indicato dalla Giurisprudenza e relativo alla complessiva attività economica dell'imputato e del nucleo familiare, i cui componenti sono stati attinti dal provvedimento ablativo.
3.15) - Invero, in tema di confisca obbligatoria - disposta, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356 - ai fini della valutazione della sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall'interessato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, i termini di raffronto dello squilibrio sono indicati dalla suddetta previsione, alternativamente, nel reddito dichiarato al fisco e nella attività economica dell'imputato, chiaro essendo che il giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi a ricercare una situazione di fatto contrastante con il dato documentale.
3.16) - La Corte di appello, rifacendosi solo parzialmente ad un principio affermato in sede di legittimità, (Cass. Pen., sez. 5, 25/09/2007, n. 39048) ha fecalizzato la sua attenzione unicamente sul criterio del reddito dichiarato al fisco ritenendo del tutto alternativi i due criteri;
si tratta però dì una impostazione erronea atteso che alla luce dì una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 12 sexies, qualora l'imputato dimostri in modo serio la titolarità di un'attività economica che superi di fatto l'immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto di tale realtà nel suo libero convincimento, anche considerato che la previsione in questione richiede che si tratti di beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza, con la conseguenza che sulle giustificazioni fornite dall'interessato deve essere fornita puntuale e adeguata motivazione. (Cassazione penale, sez. 5, 25/09/2007, n. 39048). 3.17) - Motivazione che nella specie è del tutto carente perché la sentenza impugnata liquida in maniera incongrua e palesemente illogica la questione, sia perché trascura le opposte conclusioni cui si era pervenuti in sede di procedimento per le misure di prevenzione e, sia perché fondatale affermazione sulla constatazione apodittica che il volume di affari della predetta azienda (che dagli atti risultava essere consistente) non poteva essere preso in considerazione in assenza di dati sui costi e le altre spese. 3.18) - La Corte di appello trascura illogicamente di considerare che se, per un verso, la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, per altro verso, nella valutazione della sproporzione del patrimonio nella titolarità del coniuge deve tenersi conto della attività lavorativa svolta dallo stesso. (Cassazione penale, sez. 2, 26/11/2008, n. 1178). 3.19) - Fermo restando il capo della sentenza relativo alla condanna dell'imputato, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che procederà al nuovo giudizio sul punto con nuova valutazione sulla sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall'interessato e dal suo nucleo familiare rispetto al reddito dichiarato e/o all'attività economica esercitata dai ricorrente e dai componenti il nucleo familiare attinti dal provvedimento ablativo, in osservanza dei principi di diritto sopra indicati.
3.20 - Nulla per le spese stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013