Articolo 1767 del Codice civile
Articolo 1766Articolo 1768
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19 aprile 1942
Art. 1767.

(Presunzione di gratuita').

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualita' professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volonta' delle parti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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