Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
In materia di contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (nella specie, affitto agrario) deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, pertanto, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. Consegue che, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la P.A. in forza di un comportamento concludente, anche protrattosi per anni.
Commentario • 1
- 1. Il Consiglio di Stato interviene sulla validità giuridica del tweet come atto di manifestazione di volontà ai sensi del dlgs 165/2001Dimt · https://www.dimt.it/ · 13 febbraio 2015
di Marco Scialdone Per la prima volta la volontà politica espressa in un tweet diventa argomento di una sentenza di tribunale. Il Consiglio di Stato è infatti intervenuto nel procedimento che origina dai lavori di ristrutturazione promossi nel 2013 dal Comune de La Spezia per l'area di piazza Verdi. A seguito delle proteste di numerose associazioni del territorio, il 15 giugno 2013 un tweet dell'allora ministro dei Beni e delle Attività culturali Massimo Bray preannunciava la richiesta al Comune di sospendere i lavori in attesa della verifica del progetto da parte del Mibact. Dopo 48 ore, gli organi periferici del ministero sollecitavano al Comune, come peraltro già fatto in precedenza, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo FAVARA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT LO, LI GI, TA RE, TT CC, elettivamente domiciliato in Roma, via Sant'Alberto Magno n. 9, presso l'avv. Fabrizio Paoletti, difeso dall'avv. Osvaldo Tosoni, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Comune di BOVEGNO, in persona del sindaco pro tempore geom. NI LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso l'avv. Arturo ALfieri, che lo difende unitamente all'avv. Ezio M. Curci, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 175/99 del 5 febbraio - 17 marzo 1999 (R.G. 636/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2001 dal Relatore Cons. Mario FInocchiaro;
Udito l'avv. Osvaldo Tosoni per i ricorrenti e l'avv. Arturo Alfieri per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 28 aprile 1998 TT LO, LI GI, TA RE e TT CC, affittuari, rispettivamente, in comune di Bovegno delle malghe di proprietà comunale Poppe & Pile, Corti di Campo Molle e Re di Campo, in forza di contratto stipulato a trattativa privata il 30 luglio 1970, chiedevano che il tribunale di Brescia, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il comune di Bovegno, dichiarasse l'avvenuto rinnovo del contratto inter partes per un altro quindicennio o, quantomeno, per un altro sessennio, a decorrere dalla scadenza legale del 10 novembre 1997, in difetto di disdetta entro il termine del 10 novembre 1996. Esponevano i ricorrenti che il comune convenuto, ignorando il contratto di affittanza in atto con essi esponenti, nonché l'intervenuto suo rinnovo per mancanza di tempestiva disdetta, aveva indetto aste pubbliche per l'assegnazione dei terreni a eventuali terzi e aveva ricusato, per ritenuta insussistenza della materia del contendere, il tentativo di conciliazione.
Costituitosi in giudizio il comune di Bovegno resisteva alla avversa domanda eccependone l'infondatezza. Faceva presente, infatti, che già nel 1994 l'amministrazione comunale aveva manifestato la volontà di porre fine al rapporto di affittanza in corso con i ricorrenti, provvedendo ad indire asta pubblica per procedere a nuova assegnazione delle malghe e che la controversia insorta con gli affittuari a seguito di tale manifestazione di volontà, era stata definita con accordo transattivo ai sensi dell'art. 45, della l. 3 maggio 1982, n. 203 con il quale le parti avevano concordato di porre fine al rapporto per la data del 10 novembre 1997, con contestuale rinuncia, da parte degli affittuari alla proposizione della azione giudiziale e da parte della amministrazione comunale ad espletare l'asta pubblica per la nuova assegnazione fino a tale data.
La successiva controversia insorta alla scadenza sopra indicata, proseguiva l'amministrazione convenuta, si era conclusa con il riconoscimento, da parte degli attori della intervenuta cessazione del rapporto contrattuale e con la richiesta dai medesimi formulata in data 14 marzo 1998 di essere ammessi a partecipare all'asta pubblica di affittanza delle suddette malghe.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 22 settembre - 9 ottobre 1998 accoglieva la domanda attrice e dichiarava la intervenuta rinnovazione del contratto di affitto sino al 10 novembre 2001.
Osservavano, infatti, quei giudici che i contratti oggetto di lite, stipulati nel 1970 erano soggetti alla disciplina transitoria di cui all'art. 2, lett. e) della l. 3 maggio 1982, n. 203 che ne fissava la durata in quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa e che l'accordo transattivo invocato dal Comune convenuto si era limitato a ribadire che la scadenza legale del rapporto andava fissata al 10 novembre 1997 senza prevedere, affatto, la automatica cessazione del contratto. Ne derivava, osservavano ancora quei giudici, che in assenza di disdetta il rapporto si era rinnovato.
Gravata tale pronunzia dal soccombente comune di Bovegno, la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, con sentenza 5 febbraio - 17 marzo 1999, in totale riforma della decisione dei primi giudici rigettava le domande proposte da TT LO, LI GI, TA RE e TT CC.
Osservava la Corte che la natura transattiva della convenzione, in una con la volontà con essa chiaramente espressa dal comune di Bovegno di rientrare nella disponibilità del fondi consentivano di ritenere che le parti avessero inteso stabilire l'obbligo del rilascio dei fondi da parte degli affittuari per la data indicata, senza necessità di ulteriore disdetta.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso TT LO, LI GI, TA RE e TT CC affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Resiste, con controricorso, il comune di Bovegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, in riforma della pronunzia dei primi giudici, ha rigettato le domande proposte da TT LO, LI GI, TA RE e TT CC contro il comune di Bovegno e dirette a sentir accertare che i contratti in essere tra essi attori e il comune di Bovegno si erano rinnovati a decorrere dalla scadenza legale per assenza di una valida disdetta entro il termine del 10 novembre 1996.
Quei giudici sono pervenuti a una tale conclusione sul rilievo, assorbente, che le parti con convenzione transattiva, nel fissare improrogabilmente la data del rilascio per il giorno 10 novembre 1997 avevano evidentemente inteso derogare alla disciplina legale relativa alla necessità della disdetta, esonerando il concedente dal relativo onere, con accordo pienamente valido, siccome stipulato ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982 (recte, a norma dell'art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11 nel testo come sostituito dall'art. 45, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203).
2. I ricorrenti denunziano tale pronunzia con un unico motivo con il quale, in particolare lamentano "violazione dell'art. 4, legge n. 203 del 1982 (art. 260 n. 3 c.p.c.)" nonché "omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Assumono, infatti, i ricorrenti, da un lato, in contrasto con quanto ritenuto dai giudici a quibus, che l'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 - a differenza di quanto previsto per la disdetta dai contratti di locazione degli immobili urbani - non consente equipollenti, dall'altro, che erroneamente quei giudici hanno interpretato l'accordo transattivo nel senso di escludere l'obbligo per la parte concedente, di intimare, alla scadenza del 10 novembre 1997, rituale disdetta, ai sensi dell'art. 4, legge n. 203 del 1982, al fine di evitare la rinnovazione tacita del contratto inter partes.
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
3. 1. In primis si evidenzia che, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la sentenza ora impugnata non è soggetta a cassazione perché, anche se erroneamente motivata in diritto, il suo dispositivo è conforme a diritto, alla luce delle considerazioni che seguono.
Costituisce, in particolare, ius receptum presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice l'affermazione - da cui totalmente prescinde la sentenza gravata - che la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam (Cass. 16 luglio 1998, n. 6966; Cass. 30 giugno 1998 n. 6406; Cass., sez. un., 28 novembre 1991, n. 12769). Da tale premessa derivano due corollari, incontroversi in giurisprudenza.
3. 1. 1. In primo luogo (premesso che non possono trovare applicazione, ratione temporis, le disposizioni sopravvenute contenute nell'art. 6 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228), si evidenzia che la norma di cui all'art. 41 della l. n. 203 del 1982, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina - costituita dagli art. 1350, n. 8, e 2643, n. 8 c.c., secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali - quindi anche quelli agrari - debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità (Cass. 29 ottobre 1997 n. 10651; Cass. 4 giugno 1997 n. 4966). Nessuna incompatibilità - peraltro - è dato invece di ravvisare tra l'art. 41 suddetto ed altre norme anteriori.
Ne segue, pertanto, che pur dopo l'entrata in vigore del ricordato art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203, trovano ancora applicazione - anche con riguardo a contratti aventi ad oggetto l'affitto di fondi rustici - le regole poste dagli art. 2923 c.c. e 560 c.p.c. (Cass. 29 ottobre 1997, n. 10651), nonché dall'art. 999 c.c.(Cass. 4 giugno
1997, n. 4966; Cass. 28 gennaio 1995, n. 1051; Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455; Cass. 11 luglio 1992, n. 8449) e dell'art. 3, l. 22 luglio 1966, n. 606 (Cass. 18 maggio 1999, n. 4804; Cass, 27 ottobre
1992, n. 11689). Deriva, da quanto sopra, quindi, come anticipato, la non riferibilità del precetto contenuto nell'art. 41, della l. 3 maggio 1982, n. 203 in caso di concessione in godimento di fondi rustici,
da parte di pubbliche amministrazioni, cioè di enti pubblici non economici.
A prescindere dal pur pertinente rilievo che nella specie l'obbligo della forma scritta non deriva ne' dell'art. 1350 n. 5 ne' dall'art. 2643 n. 8 c.c. ma dall'art. 1350 n. 13 c.c. e dai principi generali dell'ordinamento, sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, in alcun modo incisi, o derogati, dal ricordato art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203, si osserva che presupposto perché operi la previsione da ultimo ricordata è che sia stato "concluso" tra le parti un "contratto" ultranovennale di affitto agrario, non valido per difetto di forma, o non opponibile ai terzi, per non essere stato trascritto.
Senza ombra di dubbio in presenza di un rapporto meramente di fatto, relativo a un fondo rustico, intervenuto tra una pubblica amministrazione e un privato non sussiste ne' una eventualità, ne' l'altra.
Come noto i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla p.a. anche iure privatorum attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà e alla forma: la prima deve provenire dall'Organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. (In termini, ad esempio, Cass.12 maggio 1995 n. 5179, specie in motivazione). È palese, di conseguenza, che ove fa difetto sia una manifestazione della volontà dell'ente pubblico, proveniente dall'organo al quale dalla legge è attribuita la legale rappresentanza dell'ente stesso, previe le eventuali delibere di altri organi, nonché la forma scritta ad substantiam, non si è in presenza ad un "contratto", ancorché invalidamente concluso, ma a un comportamento di fatto privo di rilievo di sorta, sul piano giuridico, mancando - in radice - quell'"accordo" tra le parti, presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido o non opponibile ai terzi. (Recentemente nel senso che anche successivamente all'entrata in vigore, pur con effetti retroattivi, dell'art. 41 della l. 3 maggio 1982, n. 203 che ha "deformalizzato" i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a "forma libera", la circostanza è irrilevante al fine di ritenere concluso, tra una pubblica amministrazione e un privato, un contratto di affitto agrario, in forza di un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni, Cass. 15 dicembre 2000, n. 15862). 3. 1. 2. In secondo luogo, dalla premessa riferita sopra deriva, altresì, che l'istituto della rinnovazione tacita del contratto non è compatibile con le regole dettate in tema di forma per gli atti stipulati dagli enti pubblici.(Tra le tantissime, in questo senso, Cass. 12 luglio 2000, n. 9246). In materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, infatti, deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta (Cass. 24 novembre 1999, n. 13039, nonché Cass. 13 luglio 1984, n. 4110, che evidenziano come il riferito principio possa trovare deroga esclusivamente nell'ipotesi - certamente non ricorrente nella specie - in cui la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto entro un termine dalle parti prestabilito).
Consegue, da quanto precede, pertanto, che in presenza di contratti di affitto agrario di cui siano parte enti pubblici non economici come non può trovare applicazione l'art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203 (sulla forma "libera" del contratto), così non può invocarsi la disciplina di cui all'art. 4 della stessa legge n. 203 del 1982, in tema di "rinnovazione tacita" del rapporto per difetto di tempestiva disdetta.
Pacifico, in diritto, quanto precede, è palese che, così corretta la motivazione della sentenza impugnata (il cui dispositivo ha escluso l'applicabilità, in concreto, della rinnovazione tacita dei contratti in essere tra il comune di BOVEGNO e gli attuali ricorrenti) il proposto ricorso deve essere rigettato. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione, si osserva che il ricorso è comunque infondato in entrambe le proposizioni in cui si articola. 3. 2. 1. Quanto alla prima e, in particolare in merito alla invocata inderogabilità, convenzionale, del precetto posto dall'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 si osserva - in termini opposti rispetto a quanto invocato dai ricorrenti - che il contratto di affitto di un fondo rustico concluso, ex art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971 (nel testo come sostituito dall'art. 45 l. n. 203 del 1982), con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali è valido anche con riferimento alle clausole pattuite in deroga alla disciplina legale, senza che sia, altresì necessaria la espressa precisazione, accanto ad ognuna delle clausole predette, della non conformità alla previsione legislativa in concreto derogata. Ne deriva, pertanto, che le parti, con le forme previste dall'art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11, possono derogare a qualsiasi disposizione contenuta nella legge n. 203 del 1982, fermi i limiti posti dal comma 2 dell'art. 45 e non sussiste, quindi, la nullità della clausola contrattuale, stipulata con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali che preveda la cessazione del contratto in assenza di qualsiasi obbligo di disdetta a carico del concedente (Cass., 22 gennaio 1999, n. 594. Sempre in tema, cfr., altresì, Cass. 12 luglio 1996, n. 6328; Cass. 20 ottobre 1994, n. 8583). 3. 2. 2. Quanto, infine, all'ulteriore profilo di censura, relativo alla corretta interpretazione della clausola de qua, la deduzione è inammissibile.
Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., infatti, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppongono gli attuali ricorrenti non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Pacifico quanto sopra, non controverso che nella specie i ricorrenti si limitano a sollecitare una diversa valutazione delle clausole contrattuali e, in particolare, a ricostruire la comune volontà delle parti in un senso diverso rispetto a quello accertato dai giudici di merito, è palese che la deduzione non può trovare accoglimento (cfr., recentemente, Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054, specie in motivazione).
4. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 210.000 (euro 108,46) oltre lire 2.000.000 per onorari (pari ad euro 1.032,91).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2002