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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9872/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
FERRARO MANLIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS VIA
LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, conferma che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e che si trova nelle condizioni sanitarie per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 sin dal 14.04.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente della fase di A.T.P. e della presente fase processuale di opposizione, che liquida in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, CP_1
dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dalla sola ricorrente, viene pronunciata sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, ma che sia in possesso di quelli richiesti per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P..
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita e necessitando di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio e il fatto che il ricorrente non era stato neppure convocato a visita nella fase amministrativa.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta dal CP_1
ricorrente.
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente della fase di A.T.P. e della presente fase processuale di opposizione ad A.T.P., liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9872/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
FERRARO MANLIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS VIA
LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, conferma che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e che si trova nelle condizioni sanitarie per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 sin dal 14.04.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente della fase di A.T.P. e della presente fase processuale di opposizione, che liquida in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, CP_1
dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria. A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dalla sola ricorrente, viene pronunciata sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, ma che sia in possesso di quelli richiesti per la concessione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P..
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita e necessitando di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio e il fatto che il ricorrente non era stato neppure convocato a visita nella fase amministrativa.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta dal CP_1
ricorrente.
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente della fase di A.T.P. e della presente fase processuale di opposizione ad A.T.P., liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino