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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1301/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Cignarelli e Giovanna CP_1
Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 02.05.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' deducendo: CP_1 - di aver prestato la propria attività lavorativa quale operaio addetto all'impiantistica elettrica e termoidraulica per la ditta individuale dal 01.09.1975 al 20.03.1998 e dal 01.01.2002 Parte_1 all'attualità, nonchè per la dal 01.03.1998 al 30.06.2002 Controparte_2 presso l'Ospedale “Città di Aprilia” ed in seguito anche presso la dal lunedì al Controparte_3 venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 17,00 e spesso anche il sabato quando erano necessari interventi di manutenzione urgenti;
- di aver sempre svolto le seguenti mansioni: collegamento dei fili elettrici e di tubazioni, con l'utilizzo di cacciaviti, prussiane, chiavi inglesi, questi ultimi comportanti movimenti ripetuti e forzati a polso esteso nonché con l'utilizzo di chiavi a snodo, filiere, trapani, martelli pneumatici e frullini e di aver sempre trasportato manualmente sul luogo dell'intervento i materiali necessari per la realizzazione delle opere anche di peso pari a 30 kg;
- di aver contratto, a causa dello svolgimento per più di 40 anni delle predette attività, spondilodiscopatie con protusioni discali e sindrome del tunnel carpale;
- di aver presentato all' in data 10.05.2017 domanda di malattia professionale per CP_1
l'accertamento della patologia del tratto lombo-sacrale, accolta dall'Istituto con provvedimento del
15.08.2017, nello specifico riconoscendo: “Rachide LS: flessione del tronco limitata a pochi gradi” ed un conseguente grado di invalidità permanente dapprima pari al 12%” e poi al 14% a seguito della domanda di aggravamento presentata in data 18.11.2021;
- di aver altresì presentato in data 15.11.2021 ulteriore domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale relativa alla sindrome del tunnel carpale , domanda che veniva però rigettata dall'Istituto per inidoneità del rischio lavorativo cui era stato esposto a provocare la malattia denunciata;
- di aver presentato, in data 17.03.2022, opposizione ex art. 104 T.U. 1124/1965 avverso il predetto provvedimento di rigetto, conclusasi con la conferma del provvedimento reiettivo.
Censurate le determinazioni dell' convenuto, allegata la matrice professionale della sindrome CP_4 del tunnel carpale nonché l'aggravamento dei postumi derivati dalla già riconosciuta malattia professionale della spondilodiscopatia, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della natura professionale della CP_ malattia denunciata da parte dell' con riconoscimento di un danno biologico non inferiore al 2%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2021 o dalle diverse date che saranno accertate in corso di causa;
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'aggravamento della menomazione all'integrità psico-fisica conseguente alla malattia professionale (“spondilodiscopatia con protusioni CP_ discali” - caso n.515790830 del 10.05.2017) con danno biologico non inferiore al 15% o alla diversa maggiore percentuale che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. (stante la già riconosciuta natura professionale dell'infortunio con menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 14%), il tutto con decorrenza dalla data della domanda di revisione per aggravamento del
18.11.2021 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
CP_
⁻ Accertare e dichiarare nei confronti del ricorrente il diritto al riconoscimento da parte dell' in persona del legale rappresentante p.t. del danno biologico accertato in corso di causa, da calcolarsi anche mediante procedimento di unificazione dei postumi derivanti dalle patologie denunciate per cui
è causa, in misura comunque pari o superiore al 15%, e pertanto il diritto a percepire ogni e qualsivoglia indennizzo normativamente previsto, ivi compresa la rendita vitalizia e/o l'indennizzo in capitale, oltre ogni altra prestazione così come prescritto e regolato dalle disposizioni di legge in materia con decorrenza dalla data della maturazione del diritto ovvero con quella diversa ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
CP_
⁻ Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., ad erogare in favore del sig. Parte_1
le provvidenze sopra richieste sul diritto riconosciuto nelle forme, misure e modalità previste dal D.
Lvo 23/02/2000 n. 38 e/o dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e succ. mod. e int., nonché ogni altra provvidenza prevista e riconosciuta dalle leggi in materia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.”
Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo all'avversa pretesa e concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso, spese come per legge.
Esperita la prova testimoniale e disposta la consulenza tecnica medico-legale con conferimento dell'incarico al dott. la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in Persona_1 epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.) ed all'esito decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione Il ricorso è solo in parte fondato e pertanto va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dal ricorrente e confermato le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
Sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere alla consulenza tecnica medico-legale con il conferimento dell'incarico peritale al dott. per Persona_1
l'accertamento dell'eventuale natura professionale della sindrome del tunnel carpale, dell'eventuale aggravamento della spondilodiscopatia nonchè del coefficiente di invalidità complessivo.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione, in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo, nonché esaminato la documentazione sanitaria presente in atti e le dichiarazioni testimoniali, in risposta ai quesiti posti ha ritenuto il periziando affetto dalla sindrome del tunnel carpale riconoscendone la natura professionale ed un conseguente grado di invalidità permanente pari al 7% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
ha ritenuto in relazione alla già riconosciuta malattia professionale di “spondilodiscopatia con protrusioni discali” non intervenuto alcun aggravamento della stessa e quindi riconosciuto un grado di invalidità permanente complessivo per le suddette patologie pari al 20%.
Sulla base delle superiori considerazioni, va dunque dichiarata la natura professionale della sindrome del tunnel carpale denunziata dal ricorrente, con conseguente grado di invalidità permanente a carico di quest'ultimo nella misura del 7%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Per quanto invece concerne la già riconosciuta malattia professionale di spondilodiscopatia, non risulta intervenuto alcun aggravamento, restando il grado di invalidità permanente a carico del ricorrente ascrivibile a tale tecnopatia nella misura del 14%.
Tenuto conto dell'unificazione dei postumi così come valutata ed argomentata dal perito d'ufficio, in parziale accoglimento del ricorso va conclusivamente riconosciuto al un grado di Parte_1 invalidità permanente complessivo per le predette patologie pari al 20%, con condanna dell' CP_1 all'erogazione della relativa rendita come per legge. Il carattere parziale dell'accoglimento giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per la restante parte -liquidata come in dispositivo- devono essere poste a carico dell' CP_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che dalla patologia professionale sindrome del tunnel carpale è derivato, a carico della parte ricorrente e con decorrenza dalla domanda amministrativa del
15.11.2021, un danno biologico pari al 7%, il quale, unificato con i postumi già riconosciuti e derivanti dalla tecnopatia “spondilodiscopatie con protrusioni discali multiple”, conduce ad un grado complessivo ed unificato pari al 20%;
- condanna l' all'erogazione in favore del ricorrente delle relative provvidenze come per CP_1 legge;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite, e condanna, per la restante parte, l' alla rifusione in CP_1 favore di parte ricorrente di euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto CP_1 emesso in pari data.
Latina, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1301/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Cignarelli e Giovanna CP_1
Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 02.05.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' deducendo: CP_1 - di aver prestato la propria attività lavorativa quale operaio addetto all'impiantistica elettrica e termoidraulica per la ditta individuale dal 01.09.1975 al 20.03.1998 e dal 01.01.2002 Parte_1 all'attualità, nonchè per la dal 01.03.1998 al 30.06.2002 Controparte_2 presso l'Ospedale “Città di Aprilia” ed in seguito anche presso la dal lunedì al Controparte_3 venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 17,00 e spesso anche il sabato quando erano necessari interventi di manutenzione urgenti;
- di aver sempre svolto le seguenti mansioni: collegamento dei fili elettrici e di tubazioni, con l'utilizzo di cacciaviti, prussiane, chiavi inglesi, questi ultimi comportanti movimenti ripetuti e forzati a polso esteso nonché con l'utilizzo di chiavi a snodo, filiere, trapani, martelli pneumatici e frullini e di aver sempre trasportato manualmente sul luogo dell'intervento i materiali necessari per la realizzazione delle opere anche di peso pari a 30 kg;
- di aver contratto, a causa dello svolgimento per più di 40 anni delle predette attività, spondilodiscopatie con protusioni discali e sindrome del tunnel carpale;
- di aver presentato all' in data 10.05.2017 domanda di malattia professionale per CP_1
l'accertamento della patologia del tratto lombo-sacrale, accolta dall'Istituto con provvedimento del
15.08.2017, nello specifico riconoscendo: “Rachide LS: flessione del tronco limitata a pochi gradi” ed un conseguente grado di invalidità permanente dapprima pari al 12%” e poi al 14% a seguito della domanda di aggravamento presentata in data 18.11.2021;
- di aver altresì presentato in data 15.11.2021 ulteriore domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale relativa alla sindrome del tunnel carpale , domanda che veniva però rigettata dall'Istituto per inidoneità del rischio lavorativo cui era stato esposto a provocare la malattia denunciata;
- di aver presentato, in data 17.03.2022, opposizione ex art. 104 T.U. 1124/1965 avverso il predetto provvedimento di rigetto, conclusasi con la conferma del provvedimento reiettivo.
Censurate le determinazioni dell' convenuto, allegata la matrice professionale della sindrome CP_4 del tunnel carpale nonché l'aggravamento dei postumi derivati dalla già riconosciuta malattia professionale della spondilodiscopatia, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della natura professionale della CP_ malattia denunciata da parte dell' con riconoscimento di un danno biologico non inferiore al 2%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2021 o dalle diverse date che saranno accertate in corso di causa;
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'aggravamento della menomazione all'integrità psico-fisica conseguente alla malattia professionale (“spondilodiscopatia con protusioni CP_ discali” - caso n.515790830 del 10.05.2017) con danno biologico non inferiore al 15% o alla diversa maggiore percentuale che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. (stante la già riconosciuta natura professionale dell'infortunio con menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 14%), il tutto con decorrenza dalla data della domanda di revisione per aggravamento del
18.11.2021 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
CP_
⁻ Accertare e dichiarare nei confronti del ricorrente il diritto al riconoscimento da parte dell' in persona del legale rappresentante p.t. del danno biologico accertato in corso di causa, da calcolarsi anche mediante procedimento di unificazione dei postumi derivanti dalle patologie denunciate per cui
è causa, in misura comunque pari o superiore al 15%, e pertanto il diritto a percepire ogni e qualsivoglia indennizzo normativamente previsto, ivi compresa la rendita vitalizia e/o l'indennizzo in capitale, oltre ogni altra prestazione così come prescritto e regolato dalle disposizioni di legge in materia con decorrenza dalla data della maturazione del diritto ovvero con quella diversa ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
CP_
⁻ Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., ad erogare in favore del sig. Parte_1
le provvidenze sopra richieste sul diritto riconosciuto nelle forme, misure e modalità previste dal D.
Lvo 23/02/2000 n. 38 e/o dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e succ. mod. e int., nonché ogni altra provvidenza prevista e riconosciuta dalle leggi in materia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.”
Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo all'avversa pretesa e concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso, spese come per legge.
Esperita la prova testimoniale e disposta la consulenza tecnica medico-legale con conferimento dell'incarico al dott. la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in Persona_1 epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.) ed all'esito decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione Il ricorso è solo in parte fondato e pertanto va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dal ricorrente e confermato le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
Sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere alla consulenza tecnica medico-legale con il conferimento dell'incarico peritale al dott. per Persona_1
l'accertamento dell'eventuale natura professionale della sindrome del tunnel carpale, dell'eventuale aggravamento della spondilodiscopatia nonchè del coefficiente di invalidità complessivo.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione, in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo, nonché esaminato la documentazione sanitaria presente in atti e le dichiarazioni testimoniali, in risposta ai quesiti posti ha ritenuto il periziando affetto dalla sindrome del tunnel carpale riconoscendone la natura professionale ed un conseguente grado di invalidità permanente pari al 7% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
ha ritenuto in relazione alla già riconosciuta malattia professionale di “spondilodiscopatia con protrusioni discali” non intervenuto alcun aggravamento della stessa e quindi riconosciuto un grado di invalidità permanente complessivo per le suddette patologie pari al 20%.
Sulla base delle superiori considerazioni, va dunque dichiarata la natura professionale della sindrome del tunnel carpale denunziata dal ricorrente, con conseguente grado di invalidità permanente a carico di quest'ultimo nella misura del 7%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Per quanto invece concerne la già riconosciuta malattia professionale di spondilodiscopatia, non risulta intervenuto alcun aggravamento, restando il grado di invalidità permanente a carico del ricorrente ascrivibile a tale tecnopatia nella misura del 14%.
Tenuto conto dell'unificazione dei postumi così come valutata ed argomentata dal perito d'ufficio, in parziale accoglimento del ricorso va conclusivamente riconosciuto al un grado di Parte_1 invalidità permanente complessivo per le predette patologie pari al 20%, con condanna dell' CP_1 all'erogazione della relativa rendita come per legge. Il carattere parziale dell'accoglimento giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per la restante parte -liquidata come in dispositivo- devono essere poste a carico dell' CP_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che dalla patologia professionale sindrome del tunnel carpale è derivato, a carico della parte ricorrente e con decorrenza dalla domanda amministrativa del
15.11.2021, un danno biologico pari al 7%, il quale, unificato con i postumi già riconosciuti e derivanti dalla tecnopatia “spondilodiscopatie con protrusioni discali multiple”, conduce ad un grado complessivo ed unificato pari al 20%;
- condanna l' all'erogazione in favore del ricorrente delle relative provvidenze come per CP_1 legge;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite, e condanna, per la restante parte, l' alla rifusione in CP_1 favore di parte ricorrente di euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto CP_1 emesso in pari data.
Latina, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume