Decreto presidenziale 27 ottobre 2020
Decreto presidenziale 5 gennaio 2021
Sentenza 14 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 14/01/2021, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00051/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Battistelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via A. Costa n. 20/E;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Venezia del 23 settembre 2020 e di tutti gli atti preordinati e connessi relativi alla competizione elettorale per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Municipalità di Favaro Veneto, Comune di Venezia, tenutasi in data 20 e 21 settembre 2020, nella parte in cui, per la lista “Luigi Brugnaro Sindaco”, ha assegnato voti 48 al sig. -OMISSIS-e proclamato eletto il sig. -OMISSIS-, con voti 48, in luogo della ricorrente;
- quoad effectus, in principalità, per la correzione ai sensi dell'art. 130, co. 9, c.p.a. del risultato dell'elezione per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Municipalità di Favaro Veneto, Comune di Venezia, svolta in data 20 e 21 settembre 2020, nella parte relativa alla assegnazione dei voti ai candidati per la lista “Luigi Brugnaro Sindaco” e nella parte relativa alla conseguente proclamazione degli eletti, con la sostituzione della ricorrente al candidato illegittimamente proclamato eletto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nell'udienza del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ex art.25 del decreto legge n. 137 del 2020, la dott.ssa Mara Spatuzzi e udito il difensore della ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna il verbale dell’Ufficio centrale elettorale del Comune di Venezia del 23 settembre 2020, nella parte in cui, relativamente all’elezione per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Municipalità di Favaro Veneto, Comune di Venezia, ha proclamato eletto per la lista “Luigi Brugnaro Sindaco” il controinteressato sig. -OMISSIS-invece della ricorrente e la presupposta parte del verbale di assegnazione dei voti, lamentando una divergenza tra i risultati riportati nel verbale delle operazioni della sezione n. 108 ed i risultati riportati nel verbale dell’Ufficio centrale impugnato, relativamente alla lista “Luigi Brugnaro Sindaco”.
Il decreto n. 830 del 2020, con cui il Presidente di questa Sezione ha fissato l’udienza di discussione, nominato il relatore e ordinato al ricorrente di provvedere alle notifiche e al deposito nei termini di cui all’art. 130 c.p.a., è stato comunicato al ricorrente via pec in data 27 ottobre 2020.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 27 novembre 2020, la copia del ricorso e del decreto notificati con la prova delle avvenute notificazioni (perfezionatesi in data 6 novembre 2020).
Il Comune e il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.
Prima dell’udienza del 13 gennaio 2021 parte ricorrente non ha depositato in giudizio memorie né ulteriore documentazione.
Con decreto n. 5 del 5 gennaio 2021, comunicato in pari data via pec al difensore di parte ricorrente, il Presidente ha disposto che la discussione del ricorso, fissata per l’udienza pubblica del 13 gennaio 2021, avvenisse con modalità da remoto, attesa “la necessità di effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a, in ragione della rilevata sussistenza di possibili profili di irricevibilità del ricorso”, precisando, inoltre, che le parti che non intendevano partecipare alla discussione avrebbero potuto depositare note di udienza fino alle ore 12.00 del giorno antecedente all’udienza.
In prossimità dell’udienza parte ricorrente non ha depositato note di udienza.
All’udienza del 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza con la partecipazione del difensore di parte ricorrente, il Collegio ha sollevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa all’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito della copia del ricorso e del decreto presidenziale notificati e della prova delle notificazioni, rispetto al termine di cui all’art. 130, comma 4, c.p.a. e il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio dell’udienza per poter depositare istanza di rimessione in termini, che il Collegio ha ritenuto di non poter accogliere in considerazione delle peculiarità del rito elettorale e della ritenuta non adeguatezza delle ragioni giustificative addotte in sede di udienza dal difensore riguardo alla tardività del deposito, che è avvenuto soltanto in data 27 novembre 2020, con ben 11 giorni di ritardo rispetto al termine perentorio previsto.
Il ricorso è, quindi, stato trattenuto in decisione all’udienza del 13 gennaio 2021.
Il ricorso, come da avviso dato in udienza, deve essere dichiarato irricevibile in quanto il ricorrente ha effettuato il deposito della copia del ricorso e del decreto presidenziale notificati al Comune di Venezia e al controinteressato e della prova dell’avvenuta notificazione oltre il termine, di dieci giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione, di cui all’art 130, comma 4, c.p.a., termine che, per costante giurisprudenza, è da considerarsi perentorio ex art. 45 c.p.a..
Risulta, invero, dagli atti che il Comune e il controinteressato hanno ricevuto la notifica del ricorso elettorale e del decreto di fissazione dell’udienza in data 6 novembre 2020, mentre parte ricorrente ha provveduto al deposito della copia del ricorso e del decreto presidenziale notificati e della prova delle avvenute notificazioni soltanto in data 27 novembre 2020, quando era ormai spirato il termine previsto dall’art.130, comma 4, c.p.a. per il previsto deposito, che ha lo scopo e l’effetto ulteriore di realizzare il contraddittorio con le parti intimate, e dunque di determinare l’instaurazione del rapporto processuale e in relazione al quale il termine previsto deve considerarsi perentorio ex art. 45 c.p.a. (sul punto cfr. C.d.S., sent. n. 1190/2016, alle cui approfondite motivazioni il Collegio si richiama ex art. 74 c.p.a., che, tra le altre argomentazioni, si è così espresso “…i giudizi di impugnazione delle operazioni elettorali devoluti alla giurisdizione amministrativa sono improntati a un criterio di celerità, il quale si manifesta in primo luogo nell’eccezionale dimezzamento del termine per proporre ricorso contro gli esiti delle elezioni (art. 130, comma 1, Cod. proc. amm.), oltre che di tutti i termini del procedimento, salvo quelli regolati da una specifica disposizione (comma 10 del citato art. 130), e quindi nella fissazione dell’udienza d’ufficio (comma 2). Le descritte caratteristiche di celerità del rito si correlano a loro volta all’esigenza di stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa e degli atti e dei rapporti di diritto pubblico derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all’esito delle elezioni (giurisprudenza costante di questa Sezione, da ultimo espressa nelle sentenze 11 febbraio 2016, n. 610 e 17 marzo 2014, n. 755). In questo quadro è imprescindibile che il giudizio sua scandito da termini perentori che ne assicurino la rapida definizione, attraverso la previsione di sanzioni processuali per comportamenti che possano vanificare la pratica attuazione delle descritte esigenze di ordine imperativo… omissis…il primo deposito ha una funzione acceleratoria rispetto alla fissazione dell’udienza di discussione, nell’ambito di un rito fortemente contratto e nel quale - come visto sopra – l’impulso è ufficioso, a tutela delle esigenze di celere definizione della controversia. Per contro, pur essendo informato alle medesime finalità, il successivo deposito del fascicolo di parte ricorrente e della prova delle notifiche del ricorso alle parti intimate ha lo scopo e l’effetto ulteriori di realizzare il contraddittorio con queste ultime, e dunque di determinare l’instaurazione del rapporto processuale…il deposito ai sensi del comma 4 di quest’ultima disposizione è essenziale e non può avvenire oltre il termine da questa assegnato alla parte ricorrente, pena l’avversarsi della causa di irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), del Codice. 8. Le norme processuali finora esaminate sono necessarie per realizzare i «principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione» (art. 2, comma 1, Cod. proc. amm.), in un settore del contenzioso amministrativo in cui i rilevanti interessi in conflitto sono tradotti in un modello processuale dai forti connotati di specialità rispetto a quello ordinario… ”; cfr., tra le altre, anche Tar Napoli, sent. n. 2503 del 2017; Tar Bologna, sent. n. 46 del 2017; Tar Veneto sent. n.1128 del 2019).
Pertanto, considerata la tardività del deposito rispetto al termine di cui all’art.130, comma 4, c.p.a., il ricorso va dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1 lettera a) c.p.a..
Nulla va disposto sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO