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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2023
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 10 aprile 2025, ore 13:20_, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
per nessuno compare CP_1
per l'avv. COGONI MARCO Controparte_2
per l'avv. Nannucci presente nell'aula di udienza CP_3
per l'avv. CORTI CINZIA CP_4
I difensori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rassegante conclusioni. L'avv. Cogoni chiede che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 736/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO CP_1 C.F._1
LAMBERTI ed elettivamente domiciliata a Roma, via Carlo Felice 103, presso il difensore
Parte ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale p.t., Controparte_5 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO COGONI ed elettivamente domiciliata a Cagliari, via
San Lucifero 95, presso lo studio del difensore
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Controparte_7
(C.F. ), in persona del Regionale p.t. della
[...] P.IVA_3 CP_8 CP_9
con il patrocinio dell'avv. CINZIA CORTI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini
10/12, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. CP_1
13620239003467578000 notificatagli il 2 settembre 2023 dall' Controparte_2 [...]
, recante la pretesa di pagamento della complessiva somma di 5.712,32 per presunti
[...]
debiti nei confronti di e . CP_3 CP_4
In primo luogo, eccepisce la prescrizione dei crediti vantati dagli istituti - essendo l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio il primo atto notificato – e,
comunque, la nullità dell'atto per difetto di titolo.
Eccepisce, poi, la nullità dell'intimazione anche perché carente di motivazione, di sottoscrizione, nonché dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi.
Si sono costituiti , e Controparte_10 CP_4 CP_3
La prima, preliminarmente, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti presupposti.
eccepisce che l'ava n. 43620130001032171000 risulta intestato ad altro soggetto e che, CP_3
comunque, parte ricorrente ha chiesto e ottenuto una dilazione di pagamento e ha parzialmente corrisposto le somme oggetto di pretesa.
I resistenti tutti chiedono il rigetto dell'opposizione, producendo documentazione attestante la notifica degli atti indicati nell'intimazione di pagamento, nonché atti interruttivi della prescrizione.
Con il deposito delle note di trattazione scritta parte ricorrente ha chiarito che l'avviso di addebito n. 43620130001032171000 risulta inserito nel ricorso a causa di un refuso e insiste, per il resto, nell'accoglimento della domanda.
Infine, all'udienza del 13 dicembre 2024, ha precisato che per mero errore materiale nella CP_3
memoria ha dato atto di pagamenti parziali mai avvenuti, circostanza confermata dalla difesa di . CP_11
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza (alla quale non ha partecipato la difesa di parte ricorrente), al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Preliminarmente deve essere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , dal momento che parte ricorrente lamenta anche vizi propri dell'atto qui CP_11
Pag. 3 di 6 impugnato.
Deve altresì rilevarsi che con riferimento all'avviso di addebito n. 43620130001032171000 parte ricorrente ha dato atto che il suo inserimento è frutto di errore materiale, essendo tale atto estraneo al presente giudizio.
Venendo al merito della vicenda, deve osservarsi che l'affermazione di parte ricorrente
(secondo la quale gli atti prodromici elencati a p. 2 del ricorso non le sarebbero mai stati notificati) è stata smentita dalle resistenti, che hanno depositato documentazione comprovante la corretta notifica degli atti presupposti (cfr. doc., 2 docc. Da 2 a 5 bis ; doc. 3 CP_3 CP_4
. CP_11
Non solo. L'agente per la riscossione ha altresì documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione, relativi a tutti gli atti di cui si discute (v. docc. 4,5, e 6 memoria ). CP_11
Vi è poi da dire che rispetto ai richiamati documenti, nessuna censura è stato svolta in sede di udienza dalla ricorrente la quale, con nelle note del 7 febbraio 2024, sul punto si è limitata genericamente ad affermare: “Nel merito, nell'interesse di parte ricorrente opponente, il quale si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, si contesta in toto tutto quanto eccepito e dedotto
dalle parti convenute opposte nelle proprie comparsa di costituzione, in quanto le motivazioni da esse assunte risultano essere totalmente infondate in fatto e in diritto, come meglio argomentate anche in sede dei verbalizzazione, che si intendono qui integralmente trascritte e riproposte”.
Quanto precede in punto di ritualità delle notifiche fa sì che non possano essere analizzate le censure nel merito relative agli atti prodromici, le quali avrebbero essere proposte con la loro impugnazione.
Se è vero, infatti, che l'omessa impugnazione dell'atto nei termini di legge non determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale e che la prescrizione, in materia previdenziale, ha effetto estintivo, opera di diritto e può essere rilevata d'ufficio, tali principi devono essere letti unitamente a quello di irretrattabilità del credito contributivo, effetto (sostanziale) che si verifica quando il destinatario di un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, faccia spirare, invano, il termine per proporre opposizione.
Pertanto, dal momento che la prescrizione è eccezione tipicamente di merito, la valida notifica degli atti presupposti ne preclude l'esame nel presente giudizio (sul punto cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01 e successive conformi, tra cui, tra le più
Pag. 4 di 6 recenti, n. 8932 del 29/03/2023).
Deve essere altresì rigettata l'eccezione relativa all'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, posto che il relativo obbligo deve ritenersi assolto in un caso, come quello in esame, in cui l'atto contiene il puntuale richiamo degli estremi dei provvedimenti presupposti, conosciuti, per le ragioni sopra dette, dal ricorrente.
Analoga conclusione vale per la censura di omessa indicazione della base di calcolo per gli interessi, del tutto genericamente formulata (non essendo indicato se la contestazione attenga a quelli di mora o a quelli calcolati dall'ente in fase di redazione del ruolo).
Infondata è la lamentata carenza di sottoscrizione, dal momento che essa è invece presente nella seconda pagina della intimazione impugnata.
Peraltro, inequivocabile è la riferibilità dell'atto all' (vale a dire, il soggetto che aveva il CP_11
potere di emetterlo. Sul punto, tra le tante, cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del 29/08/2018,
Rv. 650058 - 01).
Destituita di fondamento è anche l'eccepita violazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Parte ricorrente richiama l'art. 10, che, in un'ottica di tutela dell'affidamento e buona fede del contribuente, prevede che non siano applicati sanzioni e interessi quando egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta: pertanto, anche laddove l'eccezione fosse fondata – cosa che non è, dal momento che nel caso di specie non si versa in una delle ipotesi richiamate – comunque non determinerebbe la nullità della comunicazione oggetto di causa.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento: da 5.201 a 26.000), della sua natura documentale (che giustifica l'esclusione delle somme previste per la relativa fase) e della prossimità del valore ai minimi dello scaglione di riferimento (con conseguente determinazione della fase decisoria in misura compresa tra i minimi e i medi).
Le spese dell'Agente per la riscossione devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 3.200 per ciascuna parte per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione, per quelle relative alla resistente in favore del procuratore Controparte_10
dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 10 aprile 2025
il Giudice
Mariella Galano
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 10 aprile 2025, ore 13:20_, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
per nessuno compare CP_1
per l'avv. COGONI MARCO Controparte_2
per l'avv. Nannucci presente nell'aula di udienza CP_3
per l'avv. CORTI CINZIA CP_4
I difensori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rassegante conclusioni. L'avv. Cogoni chiede che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 736/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO CP_1 C.F._1
LAMBERTI ed elettivamente domiciliata a Roma, via Carlo Felice 103, presso il difensore
Parte ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale p.t., Controparte_5 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO COGONI ed elettivamente domiciliata a Cagliari, via
San Lucifero 95, presso lo studio del difensore
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Controparte_7
(C.F. ), in persona del Regionale p.t. della
[...] P.IVA_3 CP_8 CP_9
con il patrocinio dell'avv. CINZIA CORTI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini
10/12, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. CP_1
13620239003467578000 notificatagli il 2 settembre 2023 dall' Controparte_2 [...]
, recante la pretesa di pagamento della complessiva somma di 5.712,32 per presunti
[...]
debiti nei confronti di e . CP_3 CP_4
In primo luogo, eccepisce la prescrizione dei crediti vantati dagli istituti - essendo l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio il primo atto notificato – e,
comunque, la nullità dell'atto per difetto di titolo.
Eccepisce, poi, la nullità dell'intimazione anche perché carente di motivazione, di sottoscrizione, nonché dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi.
Si sono costituiti , e Controparte_10 CP_4 CP_3
La prima, preliminarmente, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti presupposti.
eccepisce che l'ava n. 43620130001032171000 risulta intestato ad altro soggetto e che, CP_3
comunque, parte ricorrente ha chiesto e ottenuto una dilazione di pagamento e ha parzialmente corrisposto le somme oggetto di pretesa.
I resistenti tutti chiedono il rigetto dell'opposizione, producendo documentazione attestante la notifica degli atti indicati nell'intimazione di pagamento, nonché atti interruttivi della prescrizione.
Con il deposito delle note di trattazione scritta parte ricorrente ha chiarito che l'avviso di addebito n. 43620130001032171000 risulta inserito nel ricorso a causa di un refuso e insiste, per il resto, nell'accoglimento della domanda.
Infine, all'udienza del 13 dicembre 2024, ha precisato che per mero errore materiale nella CP_3
memoria ha dato atto di pagamenti parziali mai avvenuti, circostanza confermata dalla difesa di . CP_11
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza (alla quale non ha partecipato la difesa di parte ricorrente), al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Preliminarmente deve essere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , dal momento che parte ricorrente lamenta anche vizi propri dell'atto qui CP_11
Pag. 3 di 6 impugnato.
Deve altresì rilevarsi che con riferimento all'avviso di addebito n. 43620130001032171000 parte ricorrente ha dato atto che il suo inserimento è frutto di errore materiale, essendo tale atto estraneo al presente giudizio.
Venendo al merito della vicenda, deve osservarsi che l'affermazione di parte ricorrente
(secondo la quale gli atti prodromici elencati a p. 2 del ricorso non le sarebbero mai stati notificati) è stata smentita dalle resistenti, che hanno depositato documentazione comprovante la corretta notifica degli atti presupposti (cfr. doc., 2 docc. Da 2 a 5 bis ; doc. 3 CP_3 CP_4
. CP_11
Non solo. L'agente per la riscossione ha altresì documentato la notifica di atti interruttivi della prescrizione, relativi a tutti gli atti di cui si discute (v. docc. 4,5, e 6 memoria ). CP_11
Vi è poi da dire che rispetto ai richiamati documenti, nessuna censura è stato svolta in sede di udienza dalla ricorrente la quale, con nelle note del 7 febbraio 2024, sul punto si è limitata genericamente ad affermare: “Nel merito, nell'interesse di parte ricorrente opponente, il quale si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, si contesta in toto tutto quanto eccepito e dedotto
dalle parti convenute opposte nelle proprie comparsa di costituzione, in quanto le motivazioni da esse assunte risultano essere totalmente infondate in fatto e in diritto, come meglio argomentate anche in sede dei verbalizzazione, che si intendono qui integralmente trascritte e riproposte”.
Quanto precede in punto di ritualità delle notifiche fa sì che non possano essere analizzate le censure nel merito relative agli atti prodromici, le quali avrebbero essere proposte con la loro impugnazione.
Se è vero, infatti, che l'omessa impugnazione dell'atto nei termini di legge non determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale e che la prescrizione, in materia previdenziale, ha effetto estintivo, opera di diritto e può essere rilevata d'ufficio, tali principi devono essere letti unitamente a quello di irretrattabilità del credito contributivo, effetto (sostanziale) che si verifica quando il destinatario di un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, faccia spirare, invano, il termine per proporre opposizione.
Pertanto, dal momento che la prescrizione è eccezione tipicamente di merito, la valida notifica degli atti presupposti ne preclude l'esame nel presente giudizio (sul punto cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01 e successive conformi, tra cui, tra le più
Pag. 4 di 6 recenti, n. 8932 del 29/03/2023).
Deve essere altresì rigettata l'eccezione relativa all'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, posto che il relativo obbligo deve ritenersi assolto in un caso, come quello in esame, in cui l'atto contiene il puntuale richiamo degli estremi dei provvedimenti presupposti, conosciuti, per le ragioni sopra dette, dal ricorrente.
Analoga conclusione vale per la censura di omessa indicazione della base di calcolo per gli interessi, del tutto genericamente formulata (non essendo indicato se la contestazione attenga a quelli di mora o a quelli calcolati dall'ente in fase di redazione del ruolo).
Infondata è la lamentata carenza di sottoscrizione, dal momento che essa è invece presente nella seconda pagina della intimazione impugnata.
Peraltro, inequivocabile è la riferibilità dell'atto all' (vale a dire, il soggetto che aveva il CP_11
potere di emetterlo. Sul punto, tra le tante, cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del 29/08/2018,
Rv. 650058 - 01).
Destituita di fondamento è anche l'eccepita violazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Parte ricorrente richiama l'art. 10, che, in un'ottica di tutela dell'affidamento e buona fede del contribuente, prevede che non siano applicati sanzioni e interessi quando egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta: pertanto, anche laddove l'eccezione fosse fondata – cosa che non è, dal momento che nel caso di specie non si versa in una delle ipotesi richiamate – comunque non determinerebbe la nullità della comunicazione oggetto di causa.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento: da 5.201 a 26.000), della sua natura documentale (che giustifica l'esclusione delle somme previste per la relativa fase) e della prossimità del valore ai minimi dello scaglione di riferimento (con conseguente determinazione della fase decisoria in misura compresa tra i minimi e i medi).
Le spese dell'Agente per la riscossione devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 3.200 per ciascuna parte per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione, per quelle relative alla resistente in favore del procuratore Controparte_10
dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 10 aprile 2025
il Giudice
Mariella Galano
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