Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
29 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7408 / 2024 R.G. promossa da
in qualità di amministratore e legale Parte_1
rappresentante della in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall' avv. Davide Antonuccio come da procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_2
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001726541 emessa dall' di Catania- notificata in data CP_2
25..06.2024, con la quale era stato ordinato ed ingiunto alla ricorrente il versamento nel termine di
A fondamento della proposta opposizione deduceva : l' illegittimità dell'ordinanza impugnata per mancata notifica del prodromico verbale di accertamento illecito amministrativo;
l' illegittimità dell'ordinanza opposta in violazione dell'art. 14 L. 689/81; l' illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto o/e contraddittorietà della motivazione;
l'illegittimità e sproporzionalità delle somme richiesta a titolo di sanzioni amministrative.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio rassegnava, poi, le seguenti conclusioni: “ annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI-001726541 con ogni presupposta
e/o conseguente statuizione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio così evidenziando: “ l' ha avviato CP_2 CP_2 di propria iniziativa l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, che ha comportato un riesame complessivo della posizione, dal quale è emersa l'opportunità di procedere alla sua modificazione, in relazione all'ordinanza ingiunzione impugnata. Si è dunque in attesa della definizione del procedimento di autotutela da parte dell' ed, in considerazione di ciò, si chiede CP_2
volersi disporre il rinvio del presente procedimento nelle more della definizione del suddetto procedimento”.
In ragione di quanto esposto l' rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “ Voglia il CP_3
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -dichiarare cessata la materia del contendere, all'esito della definizione della procedura di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con compensazione delle spese di lite;
- in ipotesi di mancato annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rigettare il ricorso avversario. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Preso atto parte ricorrente ha aderito alla chiesta declaratoria di cessata materia del contendere comunque insistendo per la condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_2
Sostituita l'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. La causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela da parte di CP_2 dell'ordinanza ingiunzione opposta con assorbimento di ogni altra questione,.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie.
2. L'istituto resistente in uno alla memoria di costituzione ha dichiarato, infatti, che l' stava CP_3
provvedendo all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato in seguito ad un riesame complessivo della posizione di parte ricorrente.
Successivamente in data 20 aprile 2025 l'Istituto ha depositato provvedimento di avvenuto sgravio in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001726541 ( provv. All. ). CP_2
3. La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di intendere provvedere allo CP_3 sgravio in autotutela dell'avviso di addebito impugnato, come effettivamente documentato.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per il ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di . CP_2
4. Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_2
complessivamente in euro 1863,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario;
compensa la restante metà;
Catania, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso