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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2411 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del pro tempore, Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Giuseppe Tescione e dall'avv. Gianluca Corriere e domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta via Roma n. 8 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2614/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/03/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di Controparte_1 istituto di III fascia della Provincia di Roma, premesso di aver ottenuto ai fini delle graduatorie il riconoscimento di un punteggio non corrispondente alla corretta valutazione del servizio di leva volontario prestato nel periodo dal 22/09/1999 al 04/03/2002, ha agito in giudizio contro il Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… anche previa disapplicazione del DM 50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contratto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 25,50 quale collaboratore scolastico, ovvero del punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia
…”.
1.1. Nella resistenza del e dell' Parte_1 [...]
, il Tribunale di Roma ha così Controparte_2 statuito: “- accoglie il ricorso e conseguentemente, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA, nel profilo di collaboratore scolastico per la Provincia di Roma del punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto, per complessivi 25,50 punti, per il triennio 2021-2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta all'attribuzione del predetto punteggio;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva, cpa come per legge, da distrarsi”.
1.2. Richiamata la normativa vigente in materia, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda sul presupposto dell'affermato contrasto tra il D.M. 50/2021, ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, con la norma primaria di cui all'art. 485 comma 7 d.lgs n. 297/94, che aveva previsto la validità “a tutti gli effetti” del periodo di servizio militare di leva o per richiamo e del servizio civile sostitutivo di quella di leva, in quanto fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, che attribuisce il punteggio di 6 punti anche quando il servizio militare (o ad esso equiparato) non sia espletato in costanza di nomina: con conseguente disapplicazione, in quanto atti presupposti, anche del D.M. n. 640/2017 e del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno previsto che, qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico, il relativo punteggio non venga attribuito per intero, al pari del servizio svolto in costanza di nomina, bensì in misura ampiamente ridotta, in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello il Parte_1
, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha
[...] ritenuto sussistente il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio in misura piena, pari a punti 6 per ogni singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg (fino ad un massimo di 6 punti), con obbligo a carico dell'Amministrazione resistente alla rideterminazione dei punteggi del ricorrente nelle Graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 e all'adozione di ogni provvedimento necessario in relazione agli ambiti e graduatorie di interesse.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, il appellante sostiene che: Parte_1
i) in merito alla valutazione del servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina, trova diretta applicazione l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, in combinato disposto con l'Allegato A, lettera a), gli Allegati A/1, A/2 e A/5, lettera b), punto 9) e punto 6), delle “Avvertenze” del D.M. n. 50 del 2021 disciplinante le
“Graduatorie A.T.A. di Circolo e di Istituto per gli anni 2021-2023”, nonché l'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010; ii) il D.M. n. 50 del 2021 non si pone in contrasto con l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto, in linea con il disposto normativo, riconosce la validità del servizio militare e/o civile espletato, attribuendogli, tuttavia, un punteggio differente a seconda che quest'ultimo sia stato svolto in costanza di nomina o meno;
iii) la normativa speciale si coordina con la normativa generale dettata dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, riconoscendo sia il servizio svolto in costanza di nomina che quello svolto non in costanza di nomina, ma ai fini della loro valutabilità attribuisce loro un peso diverso, in considerazione delle differenti posizioni degli instanti: difatti, il riconoscimento di 6 punti, previsto soltanto per il servizio militare svolto in costanza di nomina e alla stregua del servizio effettivo, è giustificato dall'esigenza di non penalizzare il dipendente pubblico che, chiamato alle armi, si sia trovato costretto a rinunziare all'impiego presso l'istituzione scolastica, mentre tale esigenza non sussiste ove il servizio militare o sostitutivo sia compiuto non in costanza di nomina, essendo quest'ultimo valutabile alla stregua del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni e, quindi, meritevole di punti 0,60 punti anziché 6; iv) rendendo un'interpretazione errata dei primi due commi dell'art. 2050, il giudice di prime cure ha ritenuto illegittima la diversificazione del punteggio attribuito a coloro che hanno svolto il servizio di leva militare non in costanza di nomina, ma simili considerazioni si fondano su un'esegesi incoerente e disomogenea, sul piano sistemico, avuto riguardo alla normativa di settore, come ritenuto di recente anche dalla Suprema Corte, che ha affermato la legittimità della diversificazione del punteggio attribuito al servizio di leva militare a seconda che fosse stato svolto in costanza di rapporto di nomina o meno.
4.1. Ritiene la Corte sufficiente, ai fini della valutazione di fondatezza della proposta impugnazione, richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.2. Si legge nella richiamata pronuncia “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.3. La gravata sentenza non risulta conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nelle richiamate pronunce è sufficiente ai fini dell'accoglimento del gravame, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
4.4. Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, essendo pacifico che l'odierno appellato ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro - e per tale motivo si è visto attribuire il punteggio di 0,60 punti per anno in virtù del D.M. n. 50/2021, l'appello va accolto, con conseguente rigetto della domanda originaria del ricorrente, volta ad ottenere la disapplicazione dell'indicato decreto ministeriale e la declaratoria del proprio diritto all'attribuzione dell'integrale punteggio per lo svolgimento del servizio militare.
5. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi - e nel corso del giudizio - della Suprema Corte giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Compensa integralmente tra le Controparte_1 parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2411 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del pro tempore, Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Giuseppe Tescione e dall'avv. Gianluca Corriere e domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta via Roma n. 8 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2614/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/03/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di Controparte_1 istituto di III fascia della Provincia di Roma, premesso di aver ottenuto ai fini delle graduatorie il riconoscimento di un punteggio non corrispondente alla corretta valutazione del servizio di leva volontario prestato nel periodo dal 22/09/1999 al 04/03/2002, ha agito in giudizio contro il Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… anche previa disapplicazione del DM 50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contratto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 25,50 quale collaboratore scolastico, ovvero del punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia
…”.
1.1. Nella resistenza del e dell' Parte_1 [...]
, il Tribunale di Roma ha così Controparte_2 statuito: “- accoglie il ricorso e conseguentemente, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA, nel profilo di collaboratore scolastico per la Provincia di Roma del punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto, per complessivi 25,50 punti, per il triennio 2021-2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta all'attribuzione del predetto punteggio;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva, cpa come per legge, da distrarsi”.
1.2. Richiamata la normativa vigente in materia, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda sul presupposto dell'affermato contrasto tra il D.M. 50/2021, ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, con la norma primaria di cui all'art. 485 comma 7 d.lgs n. 297/94, che aveva previsto la validità “a tutti gli effetti” del periodo di servizio militare di leva o per richiamo e del servizio civile sostitutivo di quella di leva, in quanto fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, che attribuisce il punteggio di 6 punti anche quando il servizio militare (o ad esso equiparato) non sia espletato in costanza di nomina: con conseguente disapplicazione, in quanto atti presupposti, anche del D.M. n. 640/2017 e del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno previsto che, qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico, il relativo punteggio non venga attribuito per intero, al pari del servizio svolto in costanza di nomina, bensì in misura ampiamente ridotta, in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello il Parte_1
, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha
[...] ritenuto sussistente il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio in misura piena, pari a punti 6 per ogni singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg (fino ad un massimo di 6 punti), con obbligo a carico dell'Amministrazione resistente alla rideterminazione dei punteggi del ricorrente nelle Graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 e all'adozione di ogni provvedimento necessario in relazione agli ambiti e graduatorie di interesse.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, il appellante sostiene che: Parte_1
i) in merito alla valutazione del servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina, trova diretta applicazione l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, in combinato disposto con l'Allegato A, lettera a), gli Allegati A/1, A/2 e A/5, lettera b), punto 9) e punto 6), delle “Avvertenze” del D.M. n. 50 del 2021 disciplinante le
“Graduatorie A.T.A. di Circolo e di Istituto per gli anni 2021-2023”, nonché l'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010; ii) il D.M. n. 50 del 2021 non si pone in contrasto con l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto, in linea con il disposto normativo, riconosce la validità del servizio militare e/o civile espletato, attribuendogli, tuttavia, un punteggio differente a seconda che quest'ultimo sia stato svolto in costanza di nomina o meno;
iii) la normativa speciale si coordina con la normativa generale dettata dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, riconoscendo sia il servizio svolto in costanza di nomina che quello svolto non in costanza di nomina, ma ai fini della loro valutabilità attribuisce loro un peso diverso, in considerazione delle differenti posizioni degli instanti: difatti, il riconoscimento di 6 punti, previsto soltanto per il servizio militare svolto in costanza di nomina e alla stregua del servizio effettivo, è giustificato dall'esigenza di non penalizzare il dipendente pubblico che, chiamato alle armi, si sia trovato costretto a rinunziare all'impiego presso l'istituzione scolastica, mentre tale esigenza non sussiste ove il servizio militare o sostitutivo sia compiuto non in costanza di nomina, essendo quest'ultimo valutabile alla stregua del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni e, quindi, meritevole di punti 0,60 punti anziché 6; iv) rendendo un'interpretazione errata dei primi due commi dell'art. 2050, il giudice di prime cure ha ritenuto illegittima la diversificazione del punteggio attribuito a coloro che hanno svolto il servizio di leva militare non in costanza di nomina, ma simili considerazioni si fondano su un'esegesi incoerente e disomogenea, sul piano sistemico, avuto riguardo alla normativa di settore, come ritenuto di recente anche dalla Suprema Corte, che ha affermato la legittimità della diversificazione del punteggio attribuito al servizio di leva militare a seconda che fosse stato svolto in costanza di rapporto di nomina o meno.
4.1. Ritiene la Corte sufficiente, ai fini della valutazione di fondatezza della proposta impugnazione, richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13705/2025), intervenuta in identica fattispecie in continuità con quanto già in precedenza affermato dalla medesima.
4.2. Si legge nella richiamata pronuncia “che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
6. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
4.3. La gravata sentenza non risulta conforme ai richiamati principi e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nelle richiamate pronunce è sufficiente ai fini dell'accoglimento del gravame, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
4.4. Dunque, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, essendo pacifico che l'odierno appellato ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro - e per tale motivo si è visto attribuire il punteggio di 0,60 punti per anno in virtù del D.M. n. 50/2021, l'appello va accolto, con conseguente rigetto della domanda originaria del ricorrente, volta ad ottenere la disapplicazione dell'indicato decreto ministeriale e la declaratoria del proprio diritto all'attribuzione dell'integrale punteggio per lo svolgimento del servizio militare.
5. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi - e nel corso del giudizio - della Suprema Corte giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Compensa integralmente tra le Controparte_1 parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario