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6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 45. (Efficacia degli accordi)
L'ultimo comma dell' articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
"Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali".
E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata.
In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.
L'ultimo comma dell' articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
"Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali".
E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata.
In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.
Commentari • 32
- 1. L’istituto della rinuncia con riferimento ai diritti indisponibili del lavoratoreBernardo Olivieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 maggio 2019 · 10.982497
[…] Così, ad esempio, nel contratto di affitto, le parti possono inserire patti speciali con disciplina parzialmente diversa da quella inderogabile (articolo 45, Legge 203/1982 sui contratti agrari). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Brescia, sentenza 09/05/2023, n. 1115Provvedimento: […] Con ricorso depositato il 24 marzo 2023 l' [...] Parte_1 di Brescia, proprietario del fondo agricolo composto da terreni e fabbricati rurali siti in Comune di Pisogne (foglio 13, particelle nn. 3681, 3683, 3668, 3666, 3662, 3849, 1046, 2950, 2999, 3095 di superficie complessiva di Ha 9.74,23, pari a circa 28 piò bresciani), ha chiesto di accertare e dichiarare la scadenza al 10 novembre 2022 del contratto di affitto agrario 27 settembre 2012 sottoscritto ai sensi dell'art. 45 legge 203/1982 in favore di CP_1 e di condannare in conseguenza quest'ultimo al rilascio del fondo e al pagamento di indennizzo di € 1.500,00 per l'occupazione abusiva dalla scadenza del contratto al rilascio..Leggi di più...
- affitto agrario·
- art. 45 legge 203/1982·
- contumacia·
- scadenza contratto·
- disdetta contratto·
- spese di lite·
- art. 1591 c.c.·
- rilascio fondo·
- tentativo di conciliazione obbligatorio·
- indennità occupazione abusiva