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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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- 1. QLC nuovo art. 554-ter c.p.p. in tema di udienza di comparizione predibattimentalehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.P.U. 7-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 7/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
C.F. e P.IVA ) e per essa la procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Benevento, loc. Parte_2 P.IVA_2
Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA: ), con sede in ON (SI), via Aldo Moro CP_1 P.IVA_3
Snc, Fraz. Località Badesse;
debitrice non costituita
Pag. 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 3.2.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, e per essa la procuratrice Parte_1 premesso di essere cessionaria del credito vantato Parte_2 dall'originaria creditrice nei confronti della società in virtù del contratto di CP_1 locazione finanziaria TOYOTA FINANCIAL SERVICES UK PLC N. 42984 per l'importo complessivo di € 33.898,02, oltre interessi nella misura contrattualmente prevista, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della suddetta società.
A sostegno della propria domanda l'istante ha dedotto il mancato pagamento del proprio credito, nonostante i numerosi solleciti, nonché il mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2017, come risultante dalla visura camerale.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata
(notificazione effettuata ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 CCII mediante inserimento in area web, stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, perfezionatasi tre giorni dopo l'inserimento avvenuto in data 5.2.2025, come da certificato di avvenuta notifica in atti), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 13.3.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 13.3.2025 dinanzi alla giudice delegata, il procuratore della creditrice ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. CP_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in ON (SI).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre, “l'esercizio dell'attività edilizia in qualunque settore e sotto qualsiasi forma;
l'esercizio dell'attività di restauro di qualsiasi genere e quindi anche di opere monumentali e di opere d'arte realizzate su qualsiasi tipo di supporto […]” (v. visura camerale storica in atti).
Pag. 2 di 6 Inoltre, la società debitrice, sulla quale grava l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti ivi previsti.
Deve, infatti, ritenersi applicabile il principio affermato nella vigenza della legge fallimentare per cui l'omesso deposito da parte dell'imprenditore della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione di quanto disposto dall'art. 41, co. 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore stesso, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali (v. tra le altre Cass., 8769/2012, Cass.
13643/2013 e Cass. 25188/2017; nella giurisprudenza di merito nella vigenza della normativa attuale, tra le altre, Tribunale di Milano, sent. 413/2024, Tribunale di Busto Arsizio sent. 82/2024).
La società resistente, non costituendosi, non ha prodotto la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, né documentazione equipollente. Del resto, dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge un'esposizione debitoria superiore al limite dimensionale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3) CCII (v. informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, da cui risultano carichi già a ruolo per € 1.226.025,39).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, con riferimento ad un credito di risalente insorgenza, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per complessivi € 1.226.025,39 (v. informative Controparte_2
Contr acquisite d'ufficio; v. altresì comunicazione dei crediti presso per € 26.891,45). A ciò si CP_3 aggiunga, peraltro, l'omesso deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese successivamente all'esercizio 2017 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 6.2.2025, da cui risulta che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2017, in cui peraltro risultano appostati debiti per un totale di € 976.446,00).
Pag. 3 di 6 Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in Persona_1 possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società C.F. e P.IVA: CP_1
), con sede in ON (SI), via Aldo Moro Snc, Fraz. Località Badesse;
P.IVA_3
nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro Persona_1
i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
Pag. 4 di 6 che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 19 giugno 2025 alle ore 12:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pag. 5 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 7/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
C.F. e P.IVA ) e per essa la procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Benevento, loc. Parte_2 P.IVA_2
Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente nei confronti di
C.F. e P.IVA: ), con sede in ON (SI), via Aldo Moro CP_1 P.IVA_3
Snc, Fraz. Località Badesse;
debitrice non costituita
Pag. 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 3.2.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, e per essa la procuratrice Parte_1 premesso di essere cessionaria del credito vantato Parte_2 dall'originaria creditrice nei confronti della società in virtù del contratto di CP_1 locazione finanziaria TOYOTA FINANCIAL SERVICES UK PLC N. 42984 per l'importo complessivo di € 33.898,02, oltre interessi nella misura contrattualmente prevista, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della suddetta società.
A sostegno della propria domanda l'istante ha dedotto il mancato pagamento del proprio credito, nonostante i numerosi solleciti, nonché il mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2017, come risultante dalla visura camerale.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata
(notificazione effettuata ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 CCII mediante inserimento in area web, stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, perfezionatasi tre giorni dopo l'inserimento avvenuto in data 5.2.2025, come da certificato di avvenuta notifica in atti), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 13.3.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 13.3.2025 dinanzi alla giudice delegata, il procuratore della creditrice ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrendone tutti i presupposti. CP_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in ON (SI).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre, “l'esercizio dell'attività edilizia in qualunque settore e sotto qualsiasi forma;
l'esercizio dell'attività di restauro di qualsiasi genere e quindi anche di opere monumentali e di opere d'arte realizzate su qualsiasi tipo di supporto […]” (v. visura camerale storica in atti).
Pag. 2 di 6 Inoltre, la società debitrice, sulla quale grava l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti ivi previsti.
Deve, infatti, ritenersi applicabile il principio affermato nella vigenza della legge fallimentare per cui l'omesso deposito da parte dell'imprenditore della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione di quanto disposto dall'art. 41, co. 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore stesso, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali (v. tra le altre Cass., 8769/2012, Cass.
13643/2013 e Cass. 25188/2017; nella giurisprudenza di merito nella vigenza della normativa attuale, tra le altre, Tribunale di Milano, sent. 413/2024, Tribunale di Busto Arsizio sent. 82/2024).
La società resistente, non costituendosi, non ha prodotto la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, né documentazione equipollente. Del resto, dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge un'esposizione debitoria superiore al limite dimensionale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3) CCII (v. informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, da cui risultano carichi già a ruolo per € 1.226.025,39).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, con riferimento ad un credito di risalente insorgenza, ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per complessivi € 1.226.025,39 (v. informative Controparte_2
Contr acquisite d'ufficio; v. altresì comunicazione dei crediti presso per € 26.891,45). A ciò si CP_3 aggiunga, peraltro, l'omesso deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese successivamente all'esercizio 2017 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 6.2.2025, da cui risulta che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2017, in cui peraltro risultano appostati debiti per un totale di € 976.446,00).
Pag. 3 di 6 Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in Persona_1 possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società C.F. e P.IVA: CP_1
), con sede in ON (SI), via Aldo Moro Snc, Fraz. Località Badesse;
P.IVA_3
nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro Persona_1
i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
Pag. 4 di 6 che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 19 giugno 2025 alle ore 12:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pag. 5 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 6 di 6