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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2752/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato C.F._2 all'atto di appello, dall'avvocato Francesco Frasca (C.F. ), dall'avvocato C.F._3
Ruggiero S. Dalla Bona (C.F. ) e dall'avvocato Paolo Vassallo (C.F. C.F._4
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla C.F._5 via Mezzocannone n. 19 e presso i seguenti indirizzi pec: Email_1
Email_2 Email_3
APPELLANTI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata CP_1 C.F._6 su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Michele Brandi
Bisogni (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._7
Piazza Muzii n. 11 e presso il seguente indirizzo pec: Email_4
EL
(C.F. , procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato CP_2 C.F._8 presso il suo studio in Napoli al viale Gramsci n.19 e presso il seguente indirizzo pec: Email_5
EL
, già P.I. ; Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
(C.F. ); CP_5 C.F._9
(C.F. ); CP_6 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3624/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 6.4.2023, notificata il 2.5.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato a e Parte_3 CP_5 [...]
gli odierni appellanti e riassumevano ex art. 355 c.p.c. il CP_6 Parte_1 Parte_2 giudizio di falso proposto in via incidentale nel giudizio di appello r.g. 327/2011 per l'accertamento e la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili ai querelanti, apposte in calce alla procura alle liti conferita agli avvocati e a margine dell'atto di CP_1 CP_2 citazione notificato il 31.3.2006, introduttivo del giudizio di primo grado r.g. n. 13726/2006 del
Tribunale di Napoli, definito con sentenza di rigetto n. 10658/2010, successivamente gravata.
Con l'atto di riassunzione de quo, i querelanti chiedevano in via preliminare di essere autorizzati a chiamare in causa l'avvocato e l'avvocato CP_1 CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, in data 29.1.2019 si costituiva in giudizio l'avvocato CP_2 eccependo il proprio difetto di titolarità passiva, in ragione del quale chiedeva di essere estromesso dal giudizio. Deduceva, infatti, al riguardo, di non aver mai conosciuto i querelanti e di non aver autenticato le firma apposta in calce alla procura oggetto del giudizio di falso. Chiariva di aver prestato la sua attività professionale su richiesta del collega collaborando con lui nel giudizio CP_1 di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale proposto nell'interesse dei querelanti.
Con comparsa del 18.2.2019, si costituiva l'avvocato il quale riconosceva che le CP_1 sottoscrizioni in calce alla procura non erano state apposte da e in sua Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 presenza. Tuttavia, in considerazione dei pregressi e longevi rapporti con detti clienti, ne aveva certificato l'autenticità essendo certo della provenienza delle sottoscrizioni.
Ritenuta superflua una consulenza grafologica a fronte delle difese svolte dall'avvocato Grassani, la causa veniva decisa con la sentenza oggi impugnata, con la quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, accoglieva la querela e disponeva gli adempimenti di cui all'art. 537 c.p.p., condannando il convenuto alla refusione in favore dei querelanti delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 576,00 per spese ed € 5.271,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e ulteriori accessori come per legge, e compensando le spese processuali tra i querelanti e le alle altre parti costituite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno proposto tempestivo appello avverso la citata sentenza. Argomentando motivi a sostegno del gravame, gli odierni appellanti hanno chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare in ogni caso: atteso che il dispositivo della sentenza gravata contiene un mero errore materiale al punto 2, laddove vengono menzionati i signori e Parte_4
” in luogo dei signori e , procedere alla correzione Parte_5 Parte_2 Parte_1 dell'errore materiale indicando il corretto cognome degli odierni Appellanti in tale capoverso, ovvero sostituendo la parola con “ ”; - in via principale, nel merito: in accoglimento Pt_4 Pt_1 contestuale dei motivi di impugnazione declinati nei paragrafi A), B) e C) della parte in diritto dell'atto di appello, riformare la sentenza di primo grado: a) sia nella parte in cui è addivenuta alla compensazione delle spese di lite tra gli odierni appellanti ed il terzo chiamato avv. CP_2 condannando quindi anche l'avv. al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore CP_2 degli odierni Appellanti, b) sia nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione dei compensi professionali in misura prossimale ai minimi tariffari ed escludendo la fase istruttoria, con richiesta di operare invece una quantificazione dei compensi relativi al giudizio di primo grado nella misura indicata nella nota spese depositata in tale giudizio, oppure nella maggiore o minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia ad esito della richiesta riforma della sentenza di prime cure, c) sia infine nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda di condanna della parte al CP_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c., chiedendosi
l'accoglimento di tale domanda, e solo la proposta la quantificazione del danno da lite temeraria nella misura di € 5.000,00 (o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia), in favore dei signori e . Con vittoria di spese e compensi professionali del Pt_1 Parte_2 presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Legge.
Incardinatasi la lite, in data 8.11.2023 si è costituito in giudizio , eccependo in via CP_1 preliminare la nullità della notificazione dell'atto di appello effettuata a mezzo pec e, nel merito, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto;
in via istruttoria, ha reiterato la richiesta di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 ammissione della prova testimoniale articolata nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e disattesa dal
Tribunale.
In data 27.12.2023 si è costituito insistendo per il rigetto della domanda di condanna al CP_2 pagamento delle spese di lite del primo grado proposta nei suoi confronti.
Sono rimasti contumaci gli altri appellati, benché ritualmente citati in giudizio.
Effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352, comma 1, c.p.c. nei termini perentori assegnati, all'udienza del 11.2.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'istanza degli odierni appellanti tendente ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui per mero errore materiale vengono menzionati i signori e ” in luogo dei Parte_4 Parte_5 signori e . Parte_2 Parte_1
L'istanza va ritenuta ritualmente posta in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui
“nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello” (Cass. Sez. Lav. 16.5.2003, n. 7706)
Pertanto, rilevata la sussistenza dell'errore materiale individuato dagli appellanti nella trascrizione in dispositivo del nominativo degli stessi, ne va disposta la correzione nei seguenti termini: laddove nel dispositivo della sentenza impugnata è riportato e deve leggersi Parte_4 Parte_5
e . Parte_2 Parte_1
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L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
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Passando al merito, va innanzitutto osservato che l'appello verte esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite operata nella sentenza impugnata e sulla domanda di condanna di ex art. 96 comma 3 c.p.c. non esaminata dal prima giudice e riproposta in appello. CP_1
Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata lamentando un vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 92 secondo comma c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori in riassunzione e il terzo chiamato avvocato
CP_2
Osservano gli appellanti che, all'esito del giudizio di primo grado, l'avvocato era risultato CP_2 interamente soccombente, sia rispetto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sia in ordine al merito del giudizio di falso.
Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto condannarlo alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori vittoriosi ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Ad avviso degli appellanti, infatti, la compensazione operata dal primo giudice non trova conforto nel testo normativo, in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 secondo comma c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, e tanto meno può essere giustificata dalle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione teorizzate dalla Corte Costituzionale (sentenza n.77/2018).
Gli appellanti osservano che queste ultime non sono integrate dalla estraneità dell'avvocato CP_2 alla certificazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla procura;
ciò in quanto l'avvocato nel costituirsi in giudizio, dedotta la sua estraneità ai fatti, non si è rimesso al CP_2 giudicante, ma ha svolto una attività difensiva finalizzata a contrastare la domanda attorea ed a sostenere quella dell'avvocato CP_1
Il motivo è infondato.
Appaiono opportune alcune brevi osservazioni di carattere generale.
È utile premettere che il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua insorgenza nell'ambito di un altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso, assume una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 cioè come sentenza di primo grado, anche quando la querela incidentale venga proposta, come nel caso di specie, in appello (Cass. n. 14153 del 2014).
Il giudice, che chiude davanti a sé il procedimento di querela di falso in via incidentale, deve, quindi, liquidare le spese giudiziali relative allo svolgimento dello stesso.
Ne consegue che al presente giudizio di falso, instaurato in primo grado nel 2017, trova applicazione
“ratione temporis” il testo dell'art. 92 c.p.c. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché integrato in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
Quindi la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca, è prevista “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, al citato intervento della Corte delle leggi) di
“analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, le gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la deroga al principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite, devono essere desunte dalla peculiarità del caso concreto con riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia e sono rimesse ad una valutazione discrezionale del Giudicante, sorretta da adeguata motivazione.
Con riferimento alla sentenza impugnata, va osservato che il Tribunale ha valorizzato in maniera esplicita l'estraneità dell'avvocato alle condotte materiali, che hanno dato causa al giudizio di CP_2 falso, quale ragione giustificativa della compensazione delle spese di lite nei rapporti tra questi e i querelanti.
Sul punto il Tribunale ha anche sottolineato che la circostanza dell'assenza di un coinvolgimento materiale dell'avvocato è pacifica. CP_2
Invero, dalla lettura degli atti di causa, emerge che la circostanza de qua risulta documentalmente provata quanto alla mancata autentica delle sottoscrizioni in calce alla procura;
essa inoltre è non contestata quanto alla mancanza di qualsivoglia contatto diretto tra l'avvocato e i querelanti, CP_2 in quanto clienti dell'avvocato Quest'ultimo aveva trasmesso al collega la procura CP_1 CP_2 con la certificazione di autenticità delle sottoscrizioni dei clienti, affinché provvedesse ad introdurre il giudizio risarcitorio nell'interesse degli stessi.
La statuizione censurata appare, quindi, sorretta da una esauriente motivazione circa la sussistenza delle suddette ragioni di compensazione, in quanto consente di risalire, in maniera chiara, al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 Nel merito, inoltre, la motivazione è corretta e condivisibile in quanto le ragioni addotte, derivanti dalla peculiarità della fattispecie in esame, lasciano emergere quel carattere di eccezionalità di cui all'accezione elastica elaborata dalla Corte Costituzionale.
Non depongono in senso contrario le argomentazioni difensive degli appellanti focalizzate sulla necessità di predisporre una difesa rispetto alle argomentazioni dell'avvocato sulla CP_2 soccombenza di quest'ultimo, e infine sull'apodittica esclusione di gravi eccezionali ragioni.
Non è quindi ravvisabile, in definitiva, il vizio di violazione di legge lamentato dagli appellanti. La sentenza appare esente da censure anche in punto di motivazione.
Il motivo va quindi disatteso.
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Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la liquidazione delle spese posta a carico dell'avvocato contestandone il quantum sotto due profili: - errata esclusione dei CP_1 compensi dovuti per la fase istruttoria;
- errata liquidazione delle spese di lite in misura prossima ai minimi tariffari e con esclusione della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 del D.M. n.
55/2014.
Il motivo non merita accoglimento, benché la sentenza impugnata necessità di integrazioni e precisazioni sul punto.
Nella fattispecie in esame la liquidazione deve essere operata sulla base di parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie.
È noto che in materia di querela di falso in via incidentale, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.
Ciò premesso, corretta e condivisibile è l'attribuzione alla fattispecie di un grado di complessità basso e il conseguente ricorso, nella liquidazione dei compensi, allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
Al riguardo il Tribunale valorizza il comportamento tenuto dall'avvocato il quale ha CP_1 ammesso di avere autenticato le firme in assenza delle parti sin dal primo atto di difesa, ha reso ultronea l'attività istruttoria articolata dalla parti nelle memorie 183 c.p.c..
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 La decisione del giudizio di falso, in seguito all'ammissione dell'avvocato si è presentata di CP_1 immediata e facile risoluzione, in mancanza di questioni giuridiche da trattare e senza la necessità di approfondimenti istruttori e/o tecnici quanto alla natura apocrifa delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili ai querelanti.
L'evidenza processuale conferma, quindi, una attività di bassa complessità, collegata da un lato al comportamento del querelato e dall'altro alla carenza di questioni giuridiche sostanziali anche CP_1 di minima complessità rispetto all'oggetto del giudizio di falso.
A fronte di tale evidenza non assumono rilievo determinante in senso contrario le generiche argomentazioni utilizzate dagli appellanti a sostegno del motivo finalizzate al riconoscimento di una elevata complessità del giudizio.
Dalla compiuta lettura degli atti emerge, infatti, che le difese svolte delle parti sono costituite da mere deduzioni e ricostruzioni fattuali che, almeno in parte, vertono su circostanze estranee all'oggetto del giudizio di falso e, segnatamente, i rapporti intercorrenti tra i querelanti e i professionisti querelati.
Va poi osservato che nella liquidazione dei compensi effettuata dal Tribunale non appare escluso quello dovuto per la fase istruttoria. Il Tribunale ha, come detto, valorizzato la circostanza che la concessione dei termini del 183 c.p.c. è risultata ultronea al solo fine di definire il grado di complessità della causa e non per escludere il compenso dovuto per la fase istruttoria.
Deve invece ritenersi dovuta in favore degli odierni appellanti la maggiorazione del 30% prevista dal comma 2 dell'art. 4 del D.M. citato, erroneamente esclusa dal Tribunale.
Per tutto quanto esposto, considerato il valore della causa indeterminabile e il basso grado di complessità, applicando ai parametri numerici dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a €
52.000,00) la maggiorazione di cui al comma 2 dell'art. 4 citato, la misura dei compensi liquidabili va individuata tra la somma di € 9.900,80 (valore medio) e quella di € 4.950,40 (valore minimo).
L'importo liquidato dal Tribunale pari ad € 5.271,00, rappresenta, quindi, un valore compreso tra i valori medi e minimi edittali dello scaglione di riferimento, pur considerando, nel calcolo, il compenso dovuto per la fase di istruttoria e la maggiorazione ex art. 4 coma 2 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di liquidazione delle spese processuali, che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa (cd. parametri medi), non richiede una specifica motivazione. (Cass. ordinanza n.
12093/2018; Cass. n. 12093/2018).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 A fronte della bassa complessità della causa va, quindi, ritenuta legittima l'applicazione dei parametri tabellari di determinazione delle spese legali in misura ridotta, ma comunque superiore al minimo.
Detta riduzione è applicabile dal Giudice, pur in assenza di motivazione, considerato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo
(Cass. civ. 89/2021).
In ogni caso, con specifico riferimento al quantum liquidato, va rilevato che l'importo liquidato dal primo giudice risulta esente da censure e condivisibile;
lo stesso, infatti, appare congruo in considerazione delle descritte vicende processuali e della conseguente attività difensiva effettivamente svolta dalle parti e infine del mancato esame di distinte e specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il motivo va pertanto rigettato e la sentenza confermata in parte qua con le esposte integrazioni in punto di motivazione.
****
Va a questo esaminata la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. proposta dagli appellanti in primo grado nei confronti dell'avvocato non esaminata dal Tribunale e riproposta in CP_1 appello.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405).
Va precisato, al riguardo, che, seppure l'art. 96, comma 3, c.p.c. si muove in un'ottica di deterrenza e mira a scongiurare l'abuso del processo, non delinea una fattispecie puramente sanzionatoria, e non si può pertanto prescindere anche dalla sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente, in termini di mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o di colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel caso di specie, non emergono indici di colpevolezza, valutabili alla stregua di una forma di abuso del processo ai fini della condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., senz'altro esclusi dalla condotta processuale del querelato CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 Infatti, questi ha, fin dalla sua costituzione in giudizio, ammesso che le sottoscrizioni, apparentemente riconducibili ai suoi clienti, non erano stato apposte in sua presenza. Va anche considerato che, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi che dimostrino la consapevolezza della falsità della sottoscrizione del mandato difensivo da parte dell'avvocato nel momento in cui ne ha Controparte_7 certificato, invece, l'autenticità.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la condanna a carico dell'avvocato ex art. 96 CP_1 comma terzo c.p.c..
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L'appello va quindi integralmente rigettato, senza necessità degli accertamenti istruttori riproposti in appello dall'appellato , che si appalesano ultronei rispetto all'oggetto del giudizio. CP_1
****
Gli appellanti hanno infine formulato nelle difese conclusive istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive adoperate dall'avvocato nei loro confronti laddove li ha CP_2 definiti famelici (comparsa di risposta pag. 1, rigo 24) e ha scritto davvero non si vede cosa vadano cianciando i (comparsa di costituzione pag. 3, rigo 14), nonché domanda di condanna al Pt_1 risarcimento dei danni conseguenti, quantificati in € 500,00 in favore di ciascuno degli appellanti.
La ratio dell'art. 89 c.p.c. è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto di una controversia, le quali, lungi dall'articolare una risposta ai fatti narrati nei libelli di causa – coessenziale ad una costituzione in giudizio – finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
In tema, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte che le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
Nel caso di specie, le espressioni utilizzate, certamente colorite e inopportune, non integrano gli estremi di una violazione della norma citata. In particolare, il termine famelici è utilizzato per parafrasare la fame (rectius sete) di giustizia che gli appellanti si attribuiscono nella premessa del loro atto di gravame. L'utilizzo del verbo cianciare non ha un connotato squisitamente offensivo, essendo piuttosto utilizzato dall'avvocato al fine di banalizzare le argomentazioni della controparte CP_2 nella prospettazione della propria difesa.
La domanda va pertanto rigettata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 ****
Le spese del presente grado di giudizio.
Nei rapporti tra gli appellanti e e l'appellato le spese Parte_1 Parte_2 CP_1 di lite vanno interamente compensate in ragione del complessivo esito della controversia e della necessità di integrare la motivazione del Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese poste a carico di e dei profili di erroneità riscontarti in ordine al mancato riconoscimento della CP_1 maggiorazione di cui all'art. 4 secondo comma del D.M. 55/2014.
Vanno altresì compensate le spese di lite del grado nei rapporti tra gli appellanti e l'avvocato
[...]
il quale ha mantenuto un contegno processuale che, pur non integrando una ipotesi di cui CP_2 all'art. 89 c.p.c., appare derisorio e non rispettoso nei confronti delle controparti processuali e contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva.
Nulla sulle spese per gli altri appellati in ragione della loro contumacia.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 Parte_1 nei confronti di e nonché di (già CP_2 CP_1 Controparte_3 [...]
, e avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_4 CP_5 CP_6 provvede:
a) Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe nella parte in cui è riportato e deve leggersi e Parte_4 Parte_5 Parte_2 Pt_1
.
[...]
Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del provvedimento b) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
c) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra e e Parte_2 Parte_1 CP_1
, nonché tra gli appellanti e;
[...] CP_2
d) Nulla per le spese nei rapporti tra gli appellanti e gli appellati contumaci.
e) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti in solido di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 Così deciso, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2752/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato C.F._2 all'atto di appello, dall'avvocato Francesco Frasca (C.F. ), dall'avvocato C.F._3
Ruggiero S. Dalla Bona (C.F. ) e dall'avvocato Paolo Vassallo (C.F. C.F._4
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla C.F._5 via Mezzocannone n. 19 e presso i seguenti indirizzi pec: Email_1
Email_2 Email_3
APPELLANTI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata CP_1 C.F._6 su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Michele Brandi
Bisogni (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._7
Piazza Muzii n. 11 e presso il seguente indirizzo pec: Email_4
EL
(C.F. , procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato CP_2 C.F._8 presso il suo studio in Napoli al viale Gramsci n.19 e presso il seguente indirizzo pec: Email_5
EL
, già P.I. ; Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
(C.F. ); CP_5 C.F._9
(C.F. ); CP_6 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3624/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 6.4.2023, notificata il 2.5.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato a e Parte_3 CP_5 [...]
gli odierni appellanti e riassumevano ex art. 355 c.p.c. il CP_6 Parte_1 Parte_2 giudizio di falso proposto in via incidentale nel giudizio di appello r.g. 327/2011 per l'accertamento e la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riconducibili ai querelanti, apposte in calce alla procura alle liti conferita agli avvocati e a margine dell'atto di CP_1 CP_2 citazione notificato il 31.3.2006, introduttivo del giudizio di primo grado r.g. n. 13726/2006 del
Tribunale di Napoli, definito con sentenza di rigetto n. 10658/2010, successivamente gravata.
Con l'atto di riassunzione de quo, i querelanti chiedevano in via preliminare di essere autorizzati a chiamare in causa l'avvocato e l'avvocato CP_1 CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, in data 29.1.2019 si costituiva in giudizio l'avvocato CP_2 eccependo il proprio difetto di titolarità passiva, in ragione del quale chiedeva di essere estromesso dal giudizio. Deduceva, infatti, al riguardo, di non aver mai conosciuto i querelanti e di non aver autenticato le firma apposta in calce alla procura oggetto del giudizio di falso. Chiariva di aver prestato la sua attività professionale su richiesta del collega collaborando con lui nel giudizio CP_1 di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale proposto nell'interesse dei querelanti.
Con comparsa del 18.2.2019, si costituiva l'avvocato il quale riconosceva che le CP_1 sottoscrizioni in calce alla procura non erano state apposte da e in sua Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 presenza. Tuttavia, in considerazione dei pregressi e longevi rapporti con detti clienti, ne aveva certificato l'autenticità essendo certo della provenienza delle sottoscrizioni.
Ritenuta superflua una consulenza grafologica a fronte delle difese svolte dall'avvocato Grassani, la causa veniva decisa con la sentenza oggi impugnata, con la quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, accoglieva la querela e disponeva gli adempimenti di cui all'art. 537 c.p.p., condannando il convenuto alla refusione in favore dei querelanti delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 576,00 per spese ed € 5.271,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e ulteriori accessori come per legge, e compensando le spese processuali tra i querelanti e le alle altre parti costituite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno proposto tempestivo appello avverso la citata sentenza. Argomentando motivi a sostegno del gravame, gli odierni appellanti hanno chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare in ogni caso: atteso che il dispositivo della sentenza gravata contiene un mero errore materiale al punto 2, laddove vengono menzionati i signori e Parte_4
” in luogo dei signori e , procedere alla correzione Parte_5 Parte_2 Parte_1 dell'errore materiale indicando il corretto cognome degli odierni Appellanti in tale capoverso, ovvero sostituendo la parola con “ ”; - in via principale, nel merito: in accoglimento Pt_4 Pt_1 contestuale dei motivi di impugnazione declinati nei paragrafi A), B) e C) della parte in diritto dell'atto di appello, riformare la sentenza di primo grado: a) sia nella parte in cui è addivenuta alla compensazione delle spese di lite tra gli odierni appellanti ed il terzo chiamato avv. CP_2 condannando quindi anche l'avv. al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore CP_2 degli odierni Appellanti, b) sia nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione dei compensi professionali in misura prossimale ai minimi tariffari ed escludendo la fase istruttoria, con richiesta di operare invece una quantificazione dei compensi relativi al giudizio di primo grado nella misura indicata nella nota spese depositata in tale giudizio, oppure nella maggiore o minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia ad esito della richiesta riforma della sentenza di prime cure, c) sia infine nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda di condanna della parte al CP_1 pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c., chiedendosi
l'accoglimento di tale domanda, e solo la proposta la quantificazione del danno da lite temeraria nella misura di € 5.000,00 (o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia), in favore dei signori e . Con vittoria di spese e compensi professionali del Pt_1 Parte_2 presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per Legge.
Incardinatasi la lite, in data 8.11.2023 si è costituito in giudizio , eccependo in via CP_1 preliminare la nullità della notificazione dell'atto di appello effettuata a mezzo pec e, nel merito, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto;
in via istruttoria, ha reiterato la richiesta di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 ammissione della prova testimoniale articolata nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e disattesa dal
Tribunale.
In data 27.12.2023 si è costituito insistendo per il rigetto della domanda di condanna al CP_2 pagamento delle spese di lite del primo grado proposta nei suoi confronti.
Sono rimasti contumaci gli altri appellati, benché ritualmente citati in giudizio.
Effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352, comma 1, c.p.c. nei termini perentori assegnati, all'udienza del 11.2.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'istanza degli odierni appellanti tendente ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui per mero errore materiale vengono menzionati i signori e ” in luogo dei Parte_4 Parte_5 signori e . Parte_2 Parte_1
L'istanza va ritenuta ritualmente posta in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui
“nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello” (Cass. Sez. Lav. 16.5.2003, n. 7706)
Pertanto, rilevata la sussistenza dell'errore materiale individuato dagli appellanti nella trascrizione in dispositivo del nominativo degli stessi, ne va disposta la correzione nei seguenti termini: laddove nel dispositivo della sentenza impugnata è riportato e deve leggersi Parte_4 Parte_5
e . Parte_2 Parte_1
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L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
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Passando al merito, va innanzitutto osservato che l'appello verte esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite operata nella sentenza impugnata e sulla domanda di condanna di ex art. 96 comma 3 c.p.c. non esaminata dal prima giudice e riproposta in appello. CP_1
Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata lamentando un vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 92 secondo comma c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori in riassunzione e il terzo chiamato avvocato
CP_2
Osservano gli appellanti che, all'esito del giudizio di primo grado, l'avvocato era risultato CP_2 interamente soccombente, sia rispetto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sia in ordine al merito del giudizio di falso.
Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto condannarlo alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori vittoriosi ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Ad avviso degli appellanti, infatti, la compensazione operata dal primo giudice non trova conforto nel testo normativo, in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 secondo comma c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, e tanto meno può essere giustificata dalle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione teorizzate dalla Corte Costituzionale (sentenza n.77/2018).
Gli appellanti osservano che queste ultime non sono integrate dalla estraneità dell'avvocato CP_2 alla certificazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla procura;
ciò in quanto l'avvocato nel costituirsi in giudizio, dedotta la sua estraneità ai fatti, non si è rimesso al CP_2 giudicante, ma ha svolto una attività difensiva finalizzata a contrastare la domanda attorea ed a sostenere quella dell'avvocato CP_1
Il motivo è infondato.
Appaiono opportune alcune brevi osservazioni di carattere generale.
È utile premettere che il procedimento incidentale di querela di falso è un procedimento che, nonostante la sua insorgenza nell'ambito di un altro giudizio, nel quale emerge la controversia di falso, assume una sua autonomia di trattazione, che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 cioè come sentenza di primo grado, anche quando la querela incidentale venga proposta, come nel caso di specie, in appello (Cass. n. 14153 del 2014).
Il giudice, che chiude davanti a sé il procedimento di querela di falso in via incidentale, deve, quindi, liquidare le spese giudiziali relative allo svolgimento dello stesso.
Ne consegue che al presente giudizio di falso, instaurato in primo grado nel 2017, trova applicazione
“ratione temporis” il testo dell'art. 92 c.p.c. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché integrato in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
Quindi la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca, è prevista “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, al citato intervento della Corte delle leggi) di
“analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, le gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la deroga al principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite, devono essere desunte dalla peculiarità del caso concreto con riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia e sono rimesse ad una valutazione discrezionale del Giudicante, sorretta da adeguata motivazione.
Con riferimento alla sentenza impugnata, va osservato che il Tribunale ha valorizzato in maniera esplicita l'estraneità dell'avvocato alle condotte materiali, che hanno dato causa al giudizio di CP_2 falso, quale ragione giustificativa della compensazione delle spese di lite nei rapporti tra questi e i querelanti.
Sul punto il Tribunale ha anche sottolineato che la circostanza dell'assenza di un coinvolgimento materiale dell'avvocato è pacifica. CP_2
Invero, dalla lettura degli atti di causa, emerge che la circostanza de qua risulta documentalmente provata quanto alla mancata autentica delle sottoscrizioni in calce alla procura;
essa inoltre è non contestata quanto alla mancanza di qualsivoglia contatto diretto tra l'avvocato e i querelanti, CP_2 in quanto clienti dell'avvocato Quest'ultimo aveva trasmesso al collega la procura CP_1 CP_2 con la certificazione di autenticità delle sottoscrizioni dei clienti, affinché provvedesse ad introdurre il giudizio risarcitorio nell'interesse degli stessi.
La statuizione censurata appare, quindi, sorretta da una esauriente motivazione circa la sussistenza delle suddette ragioni di compensazione, in quanto consente di risalire, in maniera chiara, al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 Nel merito, inoltre, la motivazione è corretta e condivisibile in quanto le ragioni addotte, derivanti dalla peculiarità della fattispecie in esame, lasciano emergere quel carattere di eccezionalità di cui all'accezione elastica elaborata dalla Corte Costituzionale.
Non depongono in senso contrario le argomentazioni difensive degli appellanti focalizzate sulla necessità di predisporre una difesa rispetto alle argomentazioni dell'avvocato sulla CP_2 soccombenza di quest'ultimo, e infine sull'apodittica esclusione di gravi eccezionali ragioni.
Non è quindi ravvisabile, in definitiva, il vizio di violazione di legge lamentato dagli appellanti. La sentenza appare esente da censure anche in punto di motivazione.
Il motivo va quindi disatteso.
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Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la liquidazione delle spese posta a carico dell'avvocato contestandone il quantum sotto due profili: - errata esclusione dei CP_1 compensi dovuti per la fase istruttoria;
- errata liquidazione delle spese di lite in misura prossima ai minimi tariffari e con esclusione della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 del D.M. n.
55/2014.
Il motivo non merita accoglimento, benché la sentenza impugnata necessità di integrazioni e precisazioni sul punto.
Nella fattispecie in esame la liquidazione deve essere operata sulla base di parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie.
È noto che in materia di querela di falso in via incidentale, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.
Ciò premesso, corretta e condivisibile è l'attribuzione alla fattispecie di un grado di complessità basso e il conseguente ricorso, nella liquidazione dei compensi, allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
Al riguardo il Tribunale valorizza il comportamento tenuto dall'avvocato il quale ha CP_1 ammesso di avere autenticato le firme in assenza delle parti sin dal primo atto di difesa, ha reso ultronea l'attività istruttoria articolata dalla parti nelle memorie 183 c.p.c..
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 La decisione del giudizio di falso, in seguito all'ammissione dell'avvocato si è presentata di CP_1 immediata e facile risoluzione, in mancanza di questioni giuridiche da trattare e senza la necessità di approfondimenti istruttori e/o tecnici quanto alla natura apocrifa delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili ai querelanti.
L'evidenza processuale conferma, quindi, una attività di bassa complessità, collegata da un lato al comportamento del querelato e dall'altro alla carenza di questioni giuridiche sostanziali anche CP_1 di minima complessità rispetto all'oggetto del giudizio di falso.
A fronte di tale evidenza non assumono rilievo determinante in senso contrario le generiche argomentazioni utilizzate dagli appellanti a sostegno del motivo finalizzate al riconoscimento di una elevata complessità del giudizio.
Dalla compiuta lettura degli atti emerge, infatti, che le difese svolte delle parti sono costituite da mere deduzioni e ricostruzioni fattuali che, almeno in parte, vertono su circostanze estranee all'oggetto del giudizio di falso e, segnatamente, i rapporti intercorrenti tra i querelanti e i professionisti querelati.
Va poi osservato che nella liquidazione dei compensi effettuata dal Tribunale non appare escluso quello dovuto per la fase istruttoria. Il Tribunale ha, come detto, valorizzato la circostanza che la concessione dei termini del 183 c.p.c. è risultata ultronea al solo fine di definire il grado di complessità della causa e non per escludere il compenso dovuto per la fase istruttoria.
Deve invece ritenersi dovuta in favore degli odierni appellanti la maggiorazione del 30% prevista dal comma 2 dell'art. 4 del D.M. citato, erroneamente esclusa dal Tribunale.
Per tutto quanto esposto, considerato il valore della causa indeterminabile e il basso grado di complessità, applicando ai parametri numerici dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a €
52.000,00) la maggiorazione di cui al comma 2 dell'art. 4 citato, la misura dei compensi liquidabili va individuata tra la somma di € 9.900,80 (valore medio) e quella di € 4.950,40 (valore minimo).
L'importo liquidato dal Tribunale pari ad € 5.271,00, rappresenta, quindi, un valore compreso tra i valori medi e minimi edittali dello scaglione di riferimento, pur considerando, nel calcolo, il compenso dovuto per la fase di istruttoria e la maggiorazione ex art. 4 coma 2 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di liquidazione delle spese processuali, che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa (cd. parametri medi), non richiede una specifica motivazione. (Cass. ordinanza n.
12093/2018; Cass. n. 12093/2018).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 A fronte della bassa complessità della causa va, quindi, ritenuta legittima l'applicazione dei parametri tabellari di determinazione delle spese legali in misura ridotta, ma comunque superiore al minimo.
Detta riduzione è applicabile dal Giudice, pur in assenza di motivazione, considerato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo
(Cass. civ. 89/2021).
In ogni caso, con specifico riferimento al quantum liquidato, va rilevato che l'importo liquidato dal primo giudice risulta esente da censure e condivisibile;
lo stesso, infatti, appare congruo in considerazione delle descritte vicende processuali e della conseguente attività difensiva effettivamente svolta dalle parti e infine del mancato esame di distinte e specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il motivo va pertanto rigettato e la sentenza confermata in parte qua con le esposte integrazioni in punto di motivazione.
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Va a questo esaminata la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. proposta dagli appellanti in primo grado nei confronti dell'avvocato non esaminata dal Tribunale e riproposta in CP_1 appello.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405).
Va precisato, al riguardo, che, seppure l'art. 96, comma 3, c.p.c. si muove in un'ottica di deterrenza e mira a scongiurare l'abuso del processo, non delinea una fattispecie puramente sanzionatoria, e non si può pertanto prescindere anche dalla sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente, in termini di mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o di colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel caso di specie, non emergono indici di colpevolezza, valutabili alla stregua di una forma di abuso del processo ai fini della condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., senz'altro esclusi dalla condotta processuale del querelato CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 Infatti, questi ha, fin dalla sua costituzione in giudizio, ammesso che le sottoscrizioni, apparentemente riconducibili ai suoi clienti, non erano stato apposte in sua presenza. Va anche considerato che, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi che dimostrino la consapevolezza della falsità della sottoscrizione del mandato difensivo da parte dell'avvocato nel momento in cui ne ha Controparte_7 certificato, invece, l'autenticità.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la condanna a carico dell'avvocato ex art. 96 CP_1 comma terzo c.p.c..
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L'appello va quindi integralmente rigettato, senza necessità degli accertamenti istruttori riproposti in appello dall'appellato , che si appalesano ultronei rispetto all'oggetto del giudizio. CP_1
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Gli appellanti hanno infine formulato nelle difese conclusive istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive adoperate dall'avvocato nei loro confronti laddove li ha CP_2 definiti famelici (comparsa di risposta pag. 1, rigo 24) e ha scritto davvero non si vede cosa vadano cianciando i (comparsa di costituzione pag. 3, rigo 14), nonché domanda di condanna al Pt_1 risarcimento dei danni conseguenti, quantificati in € 500,00 in favore di ciascuno degli appellanti.
La ratio dell'art. 89 c.p.c. è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto di una controversia, le quali, lungi dall'articolare una risposta ai fatti narrati nei libelli di causa – coessenziale ad una costituzione in giudizio – finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
In tema, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte che le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
Nel caso di specie, le espressioni utilizzate, certamente colorite e inopportune, non integrano gli estremi di una violazione della norma citata. In particolare, il termine famelici è utilizzato per parafrasare la fame (rectius sete) di giustizia che gli appellanti si attribuiscono nella premessa del loro atto di gravame. L'utilizzo del verbo cianciare non ha un connotato squisitamente offensivo, essendo piuttosto utilizzato dall'avvocato al fine di banalizzare le argomentazioni della controparte CP_2 nella prospettazione della propria difesa.
La domanda va pertanto rigettata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 ****
Le spese del presente grado di giudizio.
Nei rapporti tra gli appellanti e e l'appellato le spese Parte_1 Parte_2 CP_1 di lite vanno interamente compensate in ragione del complessivo esito della controversia e della necessità di integrare la motivazione del Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese poste a carico di e dei profili di erroneità riscontarti in ordine al mancato riconoscimento della CP_1 maggiorazione di cui all'art. 4 secondo comma del D.M. 55/2014.
Vanno altresì compensate le spese di lite del grado nei rapporti tra gli appellanti e l'avvocato
[...]
il quale ha mantenuto un contegno processuale che, pur non integrando una ipotesi di cui CP_2 all'art. 89 c.p.c., appare derisorio e non rispettoso nei confronti delle controparti processuali e contrastante con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva.
Nulla sulle spese per gli altri appellati in ragione della loro contumacia.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 Parte_1 nei confronti di e nonché di (già CP_2 CP_1 Controparte_3 [...]
, e avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_4 CP_5 CP_6 provvede:
a) Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe nella parte in cui è riportato e deve leggersi e Parte_4 Parte_5 Parte_2 Pt_1
.
[...]
Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del provvedimento b) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
c) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra e e Parte_2 Parte_1 CP_1
, nonché tra gli appellanti e;
[...] CP_2
d) Nulla per le spese nei rapporti tra gli appellanti e gli appellati contumaci.
e) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico degli appellanti in solido di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 Così deciso, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2752/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12