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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14758 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 7894/2021 del R.G., pendente tra
(P.I ), in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
FF TU - indirizzo telematico: Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
E
C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t. con l'Avv. PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
ZZ DI telematico: Email_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Appalto.
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “Voglia l'll.mo Tribunale adito in accoglimento della presente opposizione e contrariis reiectis, 1) In via preliminare e nel merito, rigettare
l'avversa eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto in questa sede opposto atteso che la presente opposizione è fondata su prova scritta ex art.648
c.p.c. e per tutte le ragioni dedotte nella parte motiva;
2) In via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi dedotti in causa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n°15610/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento monitorio recante R.G.45905/2020 in data 08.10.2020 stante la assoluta
Pagina 1 di 14 inesistenza del credito azionato in via monitoria;
3) In via riconvenzionale accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 224.750,00 a titolo di penali ex art.16 del contratto e, per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento di detto importo e/o della Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche con ricorso a criteri di equità ex art.1226 c.c. e/o che verrà accertata in corso di causa;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge nonché condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c..”.
Per parte convenuta-opposta: “in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via principale: si chiede che l'adito Giudice previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, Voglia respingere la opposizione e le domande e conclusioni ivi tutte rassegnate dalla controparte, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma n.15610/2020, con conseguente condanna di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento del corrispettivo dovuto pari ad euro 125.986,70, oltre spese legali e interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo, ovvero di somma diversa, maggiore o minore, che in corso di causa verrà accertata come dovuta e ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo;
in via di subordine nel merito
- nel denegato caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi la esistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria in favore della
e per l'effetto condannare , in persona del legale CP_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, della somma di euro 125.986,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs.n.231/2002, da conteggiare dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo, ovvero di diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria;
- nella denegata ipotesi in cui a favore di Parte_2
si accertasse la sussistenza di ragioni di credito, procedere alla compensazione delle
[...]
somme spettanti alla società opposta con quelle di cui sarà eventualmente creditrice la società opponente, con condanna della opponente al pagamento delle somme che a seguito della parziale compensazione risulteranno ancora dovute in favore della ” CP_1
Pagina 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la (in prosieguo per brevità Parte_1
Parte
) ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la proponendo Controparte_1 opposizione avverso il D.I. n. 15610/2020 reso nel procedimento monitorio recante R.G.
45905/2020 in data 08.10.2020 col quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di € 125.986,70 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per le causali di cui al ricorso.
L'avversata domanda monitoria è stata azionata sulla scorta di n. 2 fatture commerciali, in particolare la n. 309 del 27.12.2018, parzialmente pagata, e la n. 63 del 26.03.2019, interamente non pagata, emesse dall'opposta a fronte dell'esecuzione, quale appaltatrice, delle prestazioni nascenti dal contratto del 18.05.2018, avente ad oggetto la realizzazione e posa in opera di arredi e complementi di arredo presso il ristorante di prossima apertura nel locale in disponibilità dell'opponente, committente, sito in Londra, Covent Garden Market. Parte A base della spiegata opposizione, ha contestato l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito di nei propri confronti per i motivi spiegati nei punti B.1) e B.2) dell'atto di CP_1 citazione, nonché formulato domanda riconvenzionale per l'accertamento di un proprio controcredito derivante dall'applicazione di penali contrattuali da ritardi nell'adempimento imputabili all'appaltatrice, come descritti nel punto B.3 dell'atto introduttivo, instando, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Iscritta a ruolo la causa, si è costituita tempestivamente l'opposta, eccependo l'infondatezza dell'opposizione, per essere sussistente e provato il credito azionato in via monitoria, e della domanda riconvenzionale, per la dedotta non imputabilità dei ritardi maturati in fase esecutiva, con conseguente illegittimità dell'applicazione delle penali convenute. Ha chiesto, quindi, previa concessione Parte della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto integrale delle domande di , ovvero, in subordine, la compensazione tra il proprio credito, quale risultante all'esito del giudizio e quello eventualmente riconosciuto in capo all'opponente.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. ed assunte le prove testimoniali articolate ed ammesse, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.02.2025, con la modalità dello scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c.; a tale udienza, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex
Pagina 3 di 14 art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 7.04.2025.
Diritto.
1. Sul credito dell'opposta.
Preliminarmente si osserva che non è contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti originato dal contratto di appalto del 18.05.2018 (doc. 1 citazione) né le obbligazioni da esso insorte e reciprocamente assunte.
SOV, invero, ha contestato l'ingiunzione di pagamento e la sussistenza del credito dell'opposta sulla scorta essenzialmente di due motivi che, nella prospettazione attorea, paralizzerebbero le avverse pretese illegittimamente accolte in fase monitoria. Parte Col primo motivo di opposizione , invocando la previsione di cui all'art 10 del contratto
(Pagamenti), ha dedotto di aver già pagato per lo “scarico merci in cantiere” somme in misura finanche superiore al 15% dell'intero corrispettivo ivi stabilito per tale voce. Ha eccepito, quindi, l'indebita emissione delle fatture azionate che, in quanto relative a
“fornitura merce”, porterebbero somme non dovute, in quanto eccedenti rispetto a detta percentuale del 15% e, comunque, già saldate in parte qua (punto B1 pagg. 15-16 citazione), con la conseguenza che alcun debito graverebbe a tale titolo.
L'eccezione di pagamento, per come formulata, è infondata.
Intanto si osserva preliminarmente che, per giurisprudenza granitica, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale al giudice è devoluto il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione. In tale fase, quindi, le parti, nelle rispettive posizioni sostanziali di attore e convenuto, non solo possono provare le proprie domande ed eccezioni indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto opposto, ma possono anche precisarle e modificarle, nei limiti delle norme del codice di rito, sì che la pretesa va interpretata tenuto conto del suo contenuto sostanziale quale si desume dalle tesi svolte nel giudizio e dalle deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate (cfr.
Cass. Sez. 3, Ord. n. 7592 del 21/03/2024 «Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una
Pagina 4 di 14 domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi»).
Ciò chiarito in linea di principio, nel caso che occupa, sin dalla propria costituzione CP_1
in giudizio (pagg.
9-10 comp. cost.) ha specificato e chiarito che la pretesa avanzata in via monitoria ha ad oggetto il credito al saldo dell'intero corrispettivo pattuito in contratto, quale dovuto a fronte della esecuzione completa della prestazione appaltata e non al 15% correlato temporalmente all'evento “scarico della merce in cantiere”.
Detta prospettazione, del resto, appare coerente con la lettura della documentazione in atti, in particolare dalle stesse fatture avversate. Invero nella prima fattura, la n. 309 del 27/12/2018
(all. 1 doc. 2 comp. cost.), a differenza delle fatture pro forma allegate dalla stessa attrice a corredo dei bonifici parziali medio tempore effettuati (docc. da 33 a 36 citazione), è riportata una elencazione riepilogativa ed analitica di tutte le merci consegnate dall'agosto al dicembre
2018, con i richiami ai relativi documenti di trasporto e packing lists e con indicazione, in calce, sia dello storno delle fatture già saldate a titolo di acconto del 30% (convenuto al 15% alla stipula del contratto e 15% alla conferma degli esecutivi e non contestato) che dei pagamenti parziali ricevuti, appunto, su pro forma. Se a questa, del valore imponibile di €
163.073,31, al lordo delle somme percepite e poi decurtate, si aggiunge l'importo della seconda fattura azionata, la n. 63/2019 pari ad € 163.497,53, per le prestazioni eseguite dal gennaio al marzo 2019, sempre calcolata al lordo dell'acconto del 30% poi stornato e per la quale nulla è stato versato, si ottiene l'importo complessivo di € 326.570,84, pressoché coincidente con l'intero corrispettivo convenuto in contratto.
Questo rilievo non solo evidenzia che, nonostante la previsione contrattuale stabilisse il pagamento unitario del 15% dell'importo complessivo delle opere al completamento dello scarico della merce in cantiere (uno degli eventi che i contraenti hanno definito le CP_2
parti, di fatto, si sono discostate da tale modalità, conteggiando detta percentuale in relazione al valore della merce di volta in volta consegnata ed indicata nelle packing lists richiamate nelle dette fatture pro-forma, a scandire, quindi, diversi steps temporali di pagamento (come, del resto, affermato dalla stessa SOV alle pagg. 13-14 cit.), ma comporta che l'indagine sulla fondatezza o meno della domanda di e dell'eccezione di pagamento vadano CP_1
condotte avuto riguardo all'esecuzione delle corrispondenti prestazioni nella loro interezza.
Del resto, anche a voler ritenere formalisticamente che l'opposta abbia errato nella descrizione della prestazione fatturata, non va sottaciuto che tale imprecisione, avendo detti
Pagina 5 di 14 documenti un valore esclusivamente contabile e fiscale, non può certamente ritenersi ostativa all'insorgenza su base contrattuale della pretesa creditoria, né, tanto meno, all'esame della stessa nell'odierna fase di opposizione, soprattutto alla luce delle precisazioni tempestivamente formulate dall'appaltatrice. Parte Oltretutto, in fase stragiudiziale, non ha contestato l'erronea fatturazione e la non debenza delle somme, adottando di fatto un contegno non coerente con le eccezioni sollevate in questa sede. Essa stessa, infatti, ha provveduto a pagare sulla fattura oggi contestata, per sua stessa ammissione, un acconto di € 65.932,06 (doc. 37 citazione), già di per sé assorbente la percentuale del 15% e senza sollevare alcun rilievo nei termini qui articolati. Tale contegno conforta ulteriormente il convincimento del giudice sulla debolezza della tesi difensiva proposta.
Per mero inciso, va anche tenuto in considerazione il fatto che l'appalto che ci occupa, essendo inerente alla realizzazione e posa in opera di arredi e complementi di arredo su misura per il locale dell'opponente -pur risultando espressa la qualificazione del contratto, nell'evidente ottica consensuale ed incontestata di dare prevalenza al facere ed alla realizzazione dell'opus unicum rispetto alla vendita dei singoli componenti- contiene, comunque, in sé anche elementi della vendita, tanto che nei DDT allegati dall'opposta, è riportata, quale causale del trasporto, proprio detta tipologia di contratto (all. 22 comp. cost.).
Pertanto, appare irrilevante, nonché conforme al principio della buona fede nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, il fatto che abbia inserito nelle CP_1
fatture l'elencazione delle merci fornite nell'intento non di collegarvi temporalmente l'insorgenza del diritto di credito nella percentuale stabilita, ma di indicare in maniera riassuntiva tutte le merci da essa stessa prodotte, fornite e posate in opera in attuazione della propria obbligazione.
Ricondotto, quindi, in tali termini il thema decidendum sul punto, l'eccezione di pagamento Parte sollevata da è priva di pregio.
L'opposta, infatti, ha dedotto di aver eseguito completamente le opere appaltate consegnando ed installando tutti gli arredi indicati nel contratto e nel progetto esecutivo ad esso allegato nonché in conformità alle varianti commissionate in corso d'opera dai professionisti incaricati dalla committenza, D.L. Arch. e Direttore Artistico Arch. Per_1 CP_3
A fronte di tale deduzione, e della produzione dei DDT e delle packing lists descrittive delle prestazioni eseguite, la cui carenza era stata eccepita dall'opponente a supporto della carenza
Pagina 6 di 14 di prova del credito (pag. 16 citazione), quest'ultima non ha mai contestato di non aver ricevuto le merci o parte di esse, né che non abbia completato i lavori, limitandosi a CP_1 dedurre o che tali documenti fossero privi dell'indicazione e sottoscrizione del vettore e/o del destinatario (verbale ud. del 15.10.2021), o comunque emessi in ritardo rispetto alle tempistiche stabilite nel contratto originario e nei successivi modificati cronoprogrammi
(pag. 21 prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. opponente).
Inoltre, la circostanza che le opere siano state completate al 24.05.2019 risulta provata documentalmente dal certificato di fine lavori del 4.06.2019, prodotto in atti dalla stessa opponente (doc. 25 citazione, tradotto a pag. 95 doc. 47 opponente).
Pertanto, per paralizzare efficacemente la pretesa creditoria sulla base dell'eccezione di Parte pagamento, avrebbe dovuto dimostrare i pagamenti dell'intero corrispettivo pattuito, prova non fornita nell'odierno giudizio.
Invero, sotto altro profilo, e passando, così, ad esaminare il secondo motivo di opposizione,
l'opponente (pagg. 16-17 atto di opposizione, punto B2) ha contestato la parziale esecuzione delle opere in quanto non avrebbe eliminato i difetti rilevati in sede di verifica CP_1
finale del 22.05.2019 dal D.L. Arch. e riportati nella schedule of defects del Per_1
5.06.2019 (doc. 25 citazione, tradotto a pag. 97 doc. 47 opponente), nonché quelli successivamente emersi e denunciati nella mail del dicembre 2019 (doc. 31 citazione, tradotto pp. 105 e 106 doc. 47 opponente), tanto che le parti non avrebbero provveduto al collaudo ed alla emissione del certificato di regolare esecuzione.
Tale deduzione non può essere condivisa.
Come è noto in tema di appalto bisogna distinguere tra atto di “consegna” e atto di
“accettazione” dell'opera, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: «la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'“accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima (anche per “facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali
l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo» (ex multis Cass. Sez. 2, n. 7260 del
12/05/2003).
L'ultimazione delle opere prescinde dalle attività accessorie relative alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi
Pagina 7 di 14 e ai difetti (Cass Sez. 2, Ord. n. 24314 del 5/08/2022).
Anche le stesse parti, in realtà, hanno distinto nel testo dell'accordo l'ultimazione delle opere dalle successive verifiche attinenti all'accettazione e verifica dell'esecuzione a regola d'arte delle medesime, scindendo i due momenti e facendone oggetto di due diverse previsioni (artt.
13 e 14 contr. app.).
Nel caso in decisione, dunque, come sopra già rilevato, deve ritenersi provato che le opere siano state ultimate, così come è pacifico che il collaudo finale non sia stato effettuato né rilasciato il certificato di regolare esecuzione.
Tale carenza, nella prospettazione attorea, oltre ad integrare il preteso inadempimento dell'appaltatrice per non completamento dei lavori, varrebbe anche a determinare l'inesigibilità del credito vantato nella misura del 15% del corrispettivo dovuto a saldo, che, essendo subordinato all'esito positivo di tali attività, non sarebbe venuto ad esistenza, con conseguente illegittimità dell'ingiunzione di pagamento anche sotto tale aspetto (pag. 17 citazione).
Si osserva sul punto che la suddetta conclusione, benché formalmente fedele alla lettera del contratto, in realtà non può essere condivisa per una serie di considerazioni.
Prima di tutto si osserva che non è stata offerta piena prova dei vizi e difetti dell'opera la cui mancata eliminazione avrebbe impedito il collaudo ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sì da giustificare la trattenuta del 15% da parte della committenza e determinare l'inesigibilità del credito per cui è causa.
Invero i riscontri offerti dall'opponente al riguardo consistono in una mera elencazione di presunti difetti constatati dal D.L. e denunciati via mail a CP_1
Tuttavia, stante la contestazione in giudizio dell'esistenza di detti vizi nonché dell'eccepita carenza di prova oggettiva dei medesimi (pag. 8 comp. cost.), sarebbe stato onere di parte opponente corroborarne la sussistenza per legittimare la mancata corresponsione del saldo.
Non può condividersi l'affermazione che i difetti elencati dalla committente, in quanto richiamati in documenti mai riscontrati da sarebbero per ciò stesso da ritenersi CP_1
riconosciuti e, quindi, provati (pag. 13 memoria 183 co. 6 n. 1, c.p.c. opponente).
Infatti, da un lato, come detto, l'esistenza dei vizi è stata contestata dall'opposta, dall'altro alcun riconoscimento è ravvisabile nella condotta stragiudiziale della stessa, sia avuto riguardo alla mancanza di riscontro alle e-mail di contestazione (non potendosi certamente attribuire valore di riconoscimento al mero silenzio), sia alla dichiarazione contenuta nella
Pagina 8 di 14 mail del 17.12.2019 (doc. 32 citazione), in cui, anzi, la stessa si riserva di verificare CP_1
quanto richiesto dal D.L. in merito ai difetti lamentati, precisando che, comunque, in mancanza di accordo sul saldo, l'incaricato non era autorizzato ad alcun intervento.
Oltretutto va rilevato che parte opponente non ha richiesto in questa sede di azionare la garanzia specifica prevista per i vizi e le difformità ex artt. 1667 e 1668 c.c., trascurando di richiedere, anche in via subordinata, alcuno dei rimedi contrattuali previsti dalla richiamata disciplina, consistenti, come è noto, nell'eliminazione a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo, o addirittura, laddove i vizi fossero stati di una gravità tale da rendere l'opera del tutto inidonea all'uso, la risoluzione del contratto.
Questa opzione della committente, unitamente al difetto di prova degli asseriti vizi ed al fatto che l'importo non corrisposto è di gran lunga maggiore rispetto alla percentuale “bloccata” dal mancato collaudo (circa il 40% dell'importo complessivo contrattualmente stabilito), inducono il giudice a ritenere che la circostanza che esso sia stato procrastinato sine die, non sia giustificata. Peraltro, in pendenza, delle serrate contestazioni sull'applicazione delle penali da ritardo, su cui ci si soffermerà in avanti, ed in costanza, invece, del possesso e della disponibilità del bene da parte della committente, che lo utilizza sin dal maggio/giugno 2019 in conformità alla propria destinazione commerciale (doc. 21 comp.), opporre la circostanza meramente formale che non sia stato eseguito il collaudo, al fine di giustificare il mancato pagamento del saldo, non appare conforme al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, principio che pacificamente deve orientare la condotta delle parti, anche nella fase attuativa, a tutela dei rispettivi interessi. Pertanto, ritiene il giudice che l'opera possa ritenersi tacitamente accettata, con svincolo anche dell'ultima tranche di pagamento e conseguente diritto dell'opposta alla corresponsione del saldo.
2. Sulla domanda riconvenzionale.
Va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei limiti appresso specificati. Parte Come sopra detto, , oltre ad aver asserito di nulla dovere a per l'appalto de CP_1
quo, ha chiesto accertarsi l'esistenza di un proprio controcredito per l'importo complessivo di
€ 224.750,00 sorto in applicazione delle penali da ritardo previste dall'art. 16 del medesimo accordo, sia per effetto della ritardata consegna delle campionature e dei costruttivi nei termini pattuiti, sia in dipendenza del ritardato completamento delle opere.
Orbene, come già evidenziato nell'ordinanza riservata del 28.12.2021, è pacifico che i lavori
Pagina 9 di 14 siano stati completati ben oltre il termine fissato al 27.07.2018, termine da ritenersi essenziale a mente dell'art. 9 del contratto per cui è causa, in cui le parti hanno espressamente richiamato l'importanza del rispetto di detto termine e ribadito dall'art. 20
(essenzialità delle clausole).
Priva di pregio è l'affermazione dell'opposta che detto termine sarebbe stato ab origine irragionevole o, addirittura, vessatorio (pag. 9 comp. cost. e pag. 13 comp. concl. opposta), in quanto è documentato che le previsioni sono state il frutto di specifica contrattazione (art. 21 contr.), peraltro tra professionisti, e quindi le eventuali conseguenze negative di una errata ponderazione da parte dell'appaltatrice della realizzabilità di opere nel termine convenuto non possono che ricadere sulla stessa, salva la prova, ovviamente, della ricorrenza di cause ad essa non imputabili.
Ad ogni modo, anche ove si volesse avvalorare la considerazione della difesa opposta sulla natura non essenziale del termine, in base al rilievo che, nonostante la sua decorrenza,
l'opponente ha dimostrato di avere comunque interesse alla prosecuzione del rapporto ed al compimento delle opere appaltate (deduzione da ritenersi ammissibile in quanto non integrante una circostanza nuova ma una mera argomentazione difensiva, eventualmente accertabile anche d'ufficio dal giudice), non può condividersi la conseguenza ulteriormente voluta in merito al fatto che, non avendo le parti previsto un nuovo termine finale, la previsione delle penali sarebbe stata tacitamente revocata e caducata e quindi esse sarebbero totalmente inapplicabili (pagg. 13-14 comp. concl. . CP_1
Prima di tutto si osserva al riguardo che “In tema di contratto, la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto contrattuale, atteso che, mentre il termine riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, cioè l'attualità dell'adempimento, la clausola penale si configura come mezzo di rafforzamento del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, concretando una anticipata liquidazione convenzionale del danno, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza” (Cass. Sez. 2, n. 4779 del
4/03/2005).
Orbene, va rilevato che dalla copiosa corrispondenza acquisita agli atti e contenente le reciproche ed opposte contestazioni e rivendicazioni in merito ai ritardi, sviluppatesi praticamente per tutta la durata del rapporto, si desume chiaramente che alcuna acquiescenza
Pagina 10 di 14 agli slittamenti del cronoprogramma è stata prestata dall'opponente, né che gli stessi siano stati oggetto di discussione e/o di approvazione consensuale, neanche tacita.
Anzi, a fronte delle modifiche al cronoprogramma via via predisposte unilateralmente Parte dall'opposta, confermate anche dai testi escussi, i professionisti di hanno puntualmente contestato lo scostamento dagli impegni contrattualmente assunti, invocando espressamente e continuamente l'applicazione delle penali, proprio in quanto a loro avviso non giustificati da cause ad essa non imputabili (vedasi, tra gli altri, docc. da 10 a 14, 23-24 citazione, tradotti a pagg. 91-93 doc. 47 opponente).
Inoltre, da una più attenta lettura della citata corrispondenza risulta smentita la deduzione che le parti non abbiano consensualmente previsto un termine diverso per il completamento delle opere rispetto a quello inesorabilmente decorso al 27.07.2018.
Si intende riferirsi, in particolare, allo scambio di mail avvenuto tra le parti in data 10 e 11 gennaio 2019 (docc. 20 e 21 citazione) dalle quali, all'esito del sopralluogo di in CP_1
cantiere del 9.01.2019 (doc. 18 citazione), ed a controversia ormai insorta anche con l'intervento dei rispettivi legali (docc. 15, 16, 17 citazione) risulta che le parti abbiano raggiunto un accordo di definizione bonaria delle rispettive pretese, rimodulando concordemente, pro bono pacis, una serie di condizioni, tra cui, per quanto qui più strettamente rileva, “l'impegno a terminare le opere 3 o 4 giorni prima del 24.01 prospettato da ” (di ndr). Ad avviso del Giudice, dunque, tale sopravvenuto accordo, di Pt_4 CP_1
cui vi è prova scritta con rituale scambio di proposta ed accettazione, consente da un lato di superare, di fatto azzerandole, tutte le pregresse rivendicazioni reciprocamente svolte fino ad allora, comunque supportate solo dalle innumerevoli mail in atti di provenienza delle stesse parti, e dall'altro di fissare a tale data (quindi al 20 gennaio 2019), sostitutiva della precedente, il limite temporale per la valutazione dell'imputabilità o meno dell'inadempimento per l'ulteriore ritardo maturato fino al maggio 2019 e, quindi, per l'applicabilità della penale nella misura pattuita.
Ciò rilevato, si osserva che l'onere di provare la non imputabilità del predetto ulteriore ritardo, vertendosi ovviamente in tema di responsabilità contrattuale, gravava sulla Parte debitrice/appaltatrice (art. 1218 c.c.). Tuttavia, mentre, ha dimostrato di aver adempiuto la propria prestazione eseguendo il bonifico di € 65.933,06 in data 11.01.2019 in esecuzione dei patti sopravvenuti testé richiamati (doc. 22 citazione), non ha fornito la prova CP_1
delle circostanze dedotte a discarico della propria responsabilità, consistenti, sostanzialmente,
Pagina 11 di 14 o nella necessità che fossero ultimate lavorazioni impiantistiche e/o edili prodromiche alle proprie attività da parte di ditte terze, o alle varianti commissionate in corso d'opera dai professionisti incaricati dalla committente.
Le prove testimoniali raccolte si sono rivelate inidonee allo scopo.
Il teste , escusso all'udienza del 19.05.2023, interrogato sul capo 12 della Testimone_1
memoria istruttoria di parte opposta, ha dichiarato che “le lavorazioni di ditte terze sono proseguite fino al novembre 2018…”, collocando, dunque, a tale epoca l'esecuzione dei lavori, impiantistici e/o edili prodromici ed eventualmente ostativi a quelli di CP_1
inoltre, interrogato a controprova sui fermi cantiere e sula presenza di materiali pronti in magazzino di che non potevano essere consegnati per problematiche di cantiere CP_1
indipendenti da ha dichiarato di non ricordare le date. Anche la deposizione del CP_1 teste raccolta alla medesima udienza, non supporta adeguatamente la prospettazione Tes_2
di almeno con riguardo al periodo successivo al 20 gennaio 2019 all'uopo CP_1
rilevante. Infatti, da un lato, in contraddizione con il primo teste, ha collocato Tes_2 storicamente la problematica delle infiltrazioni -che avrebbero impedito il montaggio della struttura metallica a supporto degli archi delle volte- sin nelle fasi iniziali, ovvero all'epoca dei primi rilievi (circostanza confermata anche dalla teste escussa all'udienza del CP_3
29.09.2023), e non al marzo 2019, dall'altro ha affermato di non ricordare le date dei fermi cantiere dovuti a problematiche di cantiere “…che impedivano il nostro intervento…”.
Quanto alla dichiarazione, infine, peraltro formulata in termini possibilisti “…Può essere…” che la realizzazione del banco esterno sarebbe stata richiesta solo all'inizio del 2019, essa è smentita documentalmente dalle stesse produzioni dell'opposta, in cui vi è traccia della richiesta di tale attività almeno dall'ottobre 2018 (doc. 14 comp. cost.).
Concludendo, va affermata l'imputabilità del ritardo nel completamento delle opere a carico di a partire dal 20.01.2019 (nuovo termine concordato tra le parti) e fino alla fine CP_1 lavori del 24.05.2019, con conseguente applicabilità della penale contrattuale unicamente per detto periodo, per effetto del sopravvenuto accordo modificativo del termine, da quantificarsi in complessivi € 62.000,00 (€ 500,00 al giorno per totali 124 giorni). È in tale misura, quindi, che va riconosciuto il credito dell'opponente ed accolta la domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata.
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3. Crediti reciproci;
compensazione e revoca del decreto opposto.
Conclusivamente, a fronte dell'accertamento del credito vantato dalla nei CP_1 confronti della per saldo dei lavori, nella stessa misura chiesta in sede Parte_1
monitoria, ovvero € 125.986,70, sussiste il credito della opponente, per la penale contrattuale da ritardo, quantificato in € 62.000,00.
Operata la compensazione tra i due crediti ex art. 1234 c.c., in quanto entrambi liquidi ed esigibili, ne residua un credito in favore della opposta pari ad € 63.986,70, CP_1 somma sulla quale spettano anche gli interessi moratori ai sensi del D.L.vo 231/02.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo che sia stato emesso per un credito riconosciuto come non esistente o, comunque, per una somma non esattamente corrispondente a quella effettivamente dovuta e provata, deve essere revocato integralmente, costituendo titolo unico che non può essere modificato;
infatti, come già detto, a seguito dell'opposizione si instaura un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, bensì la sussistenza del credito azionato in sede monitoria e, pertanto, qualora il credito sia riconosciuto solo in parte, il decreto opposto, in base al disposto dell'art. 653, 2° comma,
c.p.c., dovrà essere sostituito dalla sentenza di condanna per la minor somma riconosciuta
(Cass. sez. III, n. 15026 del 15/07/2005; sez. II, n. 10229 del 15/07/2002; sez. I, n. 4103 del
21/02/2007 e n. 6514 del 19/03/2007; sez. III, n. 21840 del 24/09/2013).
Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e, quindi, tenuto conto del fatto che è stato comunque riconosciuto il credito azionato in sede monitoria, con il rigetto dei motivi di opposizione fondati sulla non debenza delle somme, e che la domanda riconvenzionale di condanna alla penale contrattuale è stata accolta solo in parte (e per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto in citazione, circa 225 mila euro), devono essere compensate nella misura di un terzo (1/3), ponendo i restanti due terzi (2/3) a carico dell'opponente.
La misura è liquidata secondo i parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi € 15.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per quella introduttiva, € 6.000,00 per quella istruttoria ed € 4.200,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 10.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA
Pagina 13 di 14 come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di primo grado R.G.
7894/2021, reietta ogni avversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15610/2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio recante R.G. 45905/2020 in data 8.10.2020;
- accerta e dichiara che il credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ammonta ad € 125.986,70, a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto del
18.05.2018;
-in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara che il credito di nei confronti di per penali contrattuali, ammonta ad € Parte_1 Controparte_1
62.000,00;
- operata la compensazione ex art. 1243 c.c. tra i rispettivi crediti giudizialmente riconosciuti fino a concorrenza del relativo ammontare, condanna in persona del Parte_2
legale rapp.te p.t. a corrispondere a la somma di € 63.986,70, a saldo del Controparte_1 corrispettivo del contratto di appalto per cui è giudizio, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3), condannando l'opponente
[...] alla refusione, in favore dell'opposta dei restanti due terzi (2/3), Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23.10.2025
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
_________________________________________________
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 7894/2021 del R.G., pendente tra
(P.I ), in persona del legale rapp.te p.t., con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
FF TU - indirizzo telematico: Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
E
C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t. con l'Avv. PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
ZZ DI telematico: Email_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Appalto.
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “Voglia l'll.mo Tribunale adito in accoglimento della presente opposizione e contrariis reiectis, 1) In via preliminare e nel merito, rigettare
l'avversa eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto in questa sede opposto atteso che la presente opposizione è fondata su prova scritta ex art.648
c.p.c. e per tutte le ragioni dedotte nella parte motiva;
2) In via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi dedotti in causa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n°15610/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento monitorio recante R.G.45905/2020 in data 08.10.2020 stante la assoluta
Pagina 1 di 14 inesistenza del credito azionato in via monitoria;
3) In via riconvenzionale accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 224.750,00 a titolo di penali ex art.16 del contratto e, per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento di detto importo e/o della Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche con ricorso a criteri di equità ex art.1226 c.c. e/o che verrà accertata in corso di causa;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge nonché condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c..”.
Per parte convenuta-opposta: “in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via principale: si chiede che l'adito Giudice previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, Voglia respingere la opposizione e le domande e conclusioni ivi tutte rassegnate dalla controparte, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma n.15610/2020, con conseguente condanna di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento del corrispettivo dovuto pari ad euro 125.986,70, oltre spese legali e interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo, ovvero di somma diversa, maggiore o minore, che in corso di causa verrà accertata come dovuta e ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo;
in via di subordine nel merito
- nel denegato caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi la esistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria in favore della
e per l'effetto condannare , in persona del legale CP_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, della somma di euro 125.986,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs.n.231/2002, da conteggiare dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo, ovvero di diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria;
- nella denegata ipotesi in cui a favore di Parte_2
si accertasse la sussistenza di ragioni di credito, procedere alla compensazione delle
[...]
somme spettanti alla società opposta con quelle di cui sarà eventualmente creditrice la società opponente, con condanna della opponente al pagamento delle somme che a seguito della parziale compensazione risulteranno ancora dovute in favore della ” CP_1
Pagina 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la (in prosieguo per brevità Parte_1
Parte
) ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la proponendo Controparte_1 opposizione avverso il D.I. n. 15610/2020 reso nel procedimento monitorio recante R.G.
45905/2020 in data 08.10.2020 col quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di € 125.986,70 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per le causali di cui al ricorso.
L'avversata domanda monitoria è stata azionata sulla scorta di n. 2 fatture commerciali, in particolare la n. 309 del 27.12.2018, parzialmente pagata, e la n. 63 del 26.03.2019, interamente non pagata, emesse dall'opposta a fronte dell'esecuzione, quale appaltatrice, delle prestazioni nascenti dal contratto del 18.05.2018, avente ad oggetto la realizzazione e posa in opera di arredi e complementi di arredo presso il ristorante di prossima apertura nel locale in disponibilità dell'opponente, committente, sito in Londra, Covent Garden Market. Parte A base della spiegata opposizione, ha contestato l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito di nei propri confronti per i motivi spiegati nei punti B.1) e B.2) dell'atto di CP_1 citazione, nonché formulato domanda riconvenzionale per l'accertamento di un proprio controcredito derivante dall'applicazione di penali contrattuali da ritardi nell'adempimento imputabili all'appaltatrice, come descritti nel punto B.3 dell'atto introduttivo, instando, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Iscritta a ruolo la causa, si è costituita tempestivamente l'opposta, eccependo l'infondatezza dell'opposizione, per essere sussistente e provato il credito azionato in via monitoria, e della domanda riconvenzionale, per la dedotta non imputabilità dei ritardi maturati in fase esecutiva, con conseguente illegittimità dell'applicazione delle penali convenute. Ha chiesto, quindi, previa concessione Parte della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto integrale delle domande di , ovvero, in subordine, la compensazione tra il proprio credito, quale risultante all'esito del giudizio e quello eventualmente riconosciuto in capo all'opponente.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. ed assunte le prove testimoniali articolate ed ammesse, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.02.2025, con la modalità dello scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c.; a tale udienza, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex
Pagina 3 di 14 art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 7.04.2025.
Diritto.
1. Sul credito dell'opposta.
Preliminarmente si osserva che non è contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti originato dal contratto di appalto del 18.05.2018 (doc. 1 citazione) né le obbligazioni da esso insorte e reciprocamente assunte.
SOV, invero, ha contestato l'ingiunzione di pagamento e la sussistenza del credito dell'opposta sulla scorta essenzialmente di due motivi che, nella prospettazione attorea, paralizzerebbero le avverse pretese illegittimamente accolte in fase monitoria. Parte Col primo motivo di opposizione , invocando la previsione di cui all'art 10 del contratto
(Pagamenti), ha dedotto di aver già pagato per lo “scarico merci in cantiere” somme in misura finanche superiore al 15% dell'intero corrispettivo ivi stabilito per tale voce. Ha eccepito, quindi, l'indebita emissione delle fatture azionate che, in quanto relative a
“fornitura merce”, porterebbero somme non dovute, in quanto eccedenti rispetto a detta percentuale del 15% e, comunque, già saldate in parte qua (punto B1 pagg. 15-16 citazione), con la conseguenza che alcun debito graverebbe a tale titolo.
L'eccezione di pagamento, per come formulata, è infondata.
Intanto si osserva preliminarmente che, per giurisprudenza granitica, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale al giudice è devoluto il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione. In tale fase, quindi, le parti, nelle rispettive posizioni sostanziali di attore e convenuto, non solo possono provare le proprie domande ed eccezioni indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto opposto, ma possono anche precisarle e modificarle, nei limiti delle norme del codice di rito, sì che la pretesa va interpretata tenuto conto del suo contenuto sostanziale quale si desume dalle tesi svolte nel giudizio e dalle deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate (cfr.
Cass. Sez. 3, Ord. n. 7592 del 21/03/2024 «Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una
Pagina 4 di 14 domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi»).
Ciò chiarito in linea di principio, nel caso che occupa, sin dalla propria costituzione CP_1
in giudizio (pagg.
9-10 comp. cost.) ha specificato e chiarito che la pretesa avanzata in via monitoria ha ad oggetto il credito al saldo dell'intero corrispettivo pattuito in contratto, quale dovuto a fronte della esecuzione completa della prestazione appaltata e non al 15% correlato temporalmente all'evento “scarico della merce in cantiere”.
Detta prospettazione, del resto, appare coerente con la lettura della documentazione in atti, in particolare dalle stesse fatture avversate. Invero nella prima fattura, la n. 309 del 27/12/2018
(all. 1 doc. 2 comp. cost.), a differenza delle fatture pro forma allegate dalla stessa attrice a corredo dei bonifici parziali medio tempore effettuati (docc. da 33 a 36 citazione), è riportata una elencazione riepilogativa ed analitica di tutte le merci consegnate dall'agosto al dicembre
2018, con i richiami ai relativi documenti di trasporto e packing lists e con indicazione, in calce, sia dello storno delle fatture già saldate a titolo di acconto del 30% (convenuto al 15% alla stipula del contratto e 15% alla conferma degli esecutivi e non contestato) che dei pagamenti parziali ricevuti, appunto, su pro forma. Se a questa, del valore imponibile di €
163.073,31, al lordo delle somme percepite e poi decurtate, si aggiunge l'importo della seconda fattura azionata, la n. 63/2019 pari ad € 163.497,53, per le prestazioni eseguite dal gennaio al marzo 2019, sempre calcolata al lordo dell'acconto del 30% poi stornato e per la quale nulla è stato versato, si ottiene l'importo complessivo di € 326.570,84, pressoché coincidente con l'intero corrispettivo convenuto in contratto.
Questo rilievo non solo evidenzia che, nonostante la previsione contrattuale stabilisse il pagamento unitario del 15% dell'importo complessivo delle opere al completamento dello scarico della merce in cantiere (uno degli eventi che i contraenti hanno definito le CP_2
parti, di fatto, si sono discostate da tale modalità, conteggiando detta percentuale in relazione al valore della merce di volta in volta consegnata ed indicata nelle packing lists richiamate nelle dette fatture pro-forma, a scandire, quindi, diversi steps temporali di pagamento (come, del resto, affermato dalla stessa SOV alle pagg. 13-14 cit.), ma comporta che l'indagine sulla fondatezza o meno della domanda di e dell'eccezione di pagamento vadano CP_1
condotte avuto riguardo all'esecuzione delle corrispondenti prestazioni nella loro interezza.
Del resto, anche a voler ritenere formalisticamente che l'opposta abbia errato nella descrizione della prestazione fatturata, non va sottaciuto che tale imprecisione, avendo detti
Pagina 5 di 14 documenti un valore esclusivamente contabile e fiscale, non può certamente ritenersi ostativa all'insorgenza su base contrattuale della pretesa creditoria, né, tanto meno, all'esame della stessa nell'odierna fase di opposizione, soprattutto alla luce delle precisazioni tempestivamente formulate dall'appaltatrice. Parte Oltretutto, in fase stragiudiziale, non ha contestato l'erronea fatturazione e la non debenza delle somme, adottando di fatto un contegno non coerente con le eccezioni sollevate in questa sede. Essa stessa, infatti, ha provveduto a pagare sulla fattura oggi contestata, per sua stessa ammissione, un acconto di € 65.932,06 (doc. 37 citazione), già di per sé assorbente la percentuale del 15% e senza sollevare alcun rilievo nei termini qui articolati. Tale contegno conforta ulteriormente il convincimento del giudice sulla debolezza della tesi difensiva proposta.
Per mero inciso, va anche tenuto in considerazione il fatto che l'appalto che ci occupa, essendo inerente alla realizzazione e posa in opera di arredi e complementi di arredo su misura per il locale dell'opponente -pur risultando espressa la qualificazione del contratto, nell'evidente ottica consensuale ed incontestata di dare prevalenza al facere ed alla realizzazione dell'opus unicum rispetto alla vendita dei singoli componenti- contiene, comunque, in sé anche elementi della vendita, tanto che nei DDT allegati dall'opposta, è riportata, quale causale del trasporto, proprio detta tipologia di contratto (all. 22 comp. cost.).
Pertanto, appare irrilevante, nonché conforme al principio della buona fede nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, il fatto che abbia inserito nelle CP_1
fatture l'elencazione delle merci fornite nell'intento non di collegarvi temporalmente l'insorgenza del diritto di credito nella percentuale stabilita, ma di indicare in maniera riassuntiva tutte le merci da essa stessa prodotte, fornite e posate in opera in attuazione della propria obbligazione.
Ricondotto, quindi, in tali termini il thema decidendum sul punto, l'eccezione di pagamento Parte sollevata da è priva di pregio.
L'opposta, infatti, ha dedotto di aver eseguito completamente le opere appaltate consegnando ed installando tutti gli arredi indicati nel contratto e nel progetto esecutivo ad esso allegato nonché in conformità alle varianti commissionate in corso d'opera dai professionisti incaricati dalla committenza, D.L. Arch. e Direttore Artistico Arch. Per_1 CP_3
A fronte di tale deduzione, e della produzione dei DDT e delle packing lists descrittive delle prestazioni eseguite, la cui carenza era stata eccepita dall'opponente a supporto della carenza
Pagina 6 di 14 di prova del credito (pag. 16 citazione), quest'ultima non ha mai contestato di non aver ricevuto le merci o parte di esse, né che non abbia completato i lavori, limitandosi a CP_1 dedurre o che tali documenti fossero privi dell'indicazione e sottoscrizione del vettore e/o del destinatario (verbale ud. del 15.10.2021), o comunque emessi in ritardo rispetto alle tempistiche stabilite nel contratto originario e nei successivi modificati cronoprogrammi
(pag. 21 prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. opponente).
Inoltre, la circostanza che le opere siano state completate al 24.05.2019 risulta provata documentalmente dal certificato di fine lavori del 4.06.2019, prodotto in atti dalla stessa opponente (doc. 25 citazione, tradotto a pag. 95 doc. 47 opponente).
Pertanto, per paralizzare efficacemente la pretesa creditoria sulla base dell'eccezione di Parte pagamento, avrebbe dovuto dimostrare i pagamenti dell'intero corrispettivo pattuito, prova non fornita nell'odierno giudizio.
Invero, sotto altro profilo, e passando, così, ad esaminare il secondo motivo di opposizione,
l'opponente (pagg. 16-17 atto di opposizione, punto B2) ha contestato la parziale esecuzione delle opere in quanto non avrebbe eliminato i difetti rilevati in sede di verifica CP_1
finale del 22.05.2019 dal D.L. Arch. e riportati nella schedule of defects del Per_1
5.06.2019 (doc. 25 citazione, tradotto a pag. 97 doc. 47 opponente), nonché quelli successivamente emersi e denunciati nella mail del dicembre 2019 (doc. 31 citazione, tradotto pp. 105 e 106 doc. 47 opponente), tanto che le parti non avrebbero provveduto al collaudo ed alla emissione del certificato di regolare esecuzione.
Tale deduzione non può essere condivisa.
Come è noto in tema di appalto bisogna distinguere tra atto di “consegna” e atto di
“accettazione” dell'opera, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: «la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'“accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima (anche per “facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali
l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo» (ex multis Cass. Sez. 2, n. 7260 del
12/05/2003).
L'ultimazione delle opere prescinde dalle attività accessorie relative alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi
Pagina 7 di 14 e ai difetti (Cass Sez. 2, Ord. n. 24314 del 5/08/2022).
Anche le stesse parti, in realtà, hanno distinto nel testo dell'accordo l'ultimazione delle opere dalle successive verifiche attinenti all'accettazione e verifica dell'esecuzione a regola d'arte delle medesime, scindendo i due momenti e facendone oggetto di due diverse previsioni (artt.
13 e 14 contr. app.).
Nel caso in decisione, dunque, come sopra già rilevato, deve ritenersi provato che le opere siano state ultimate, così come è pacifico che il collaudo finale non sia stato effettuato né rilasciato il certificato di regolare esecuzione.
Tale carenza, nella prospettazione attorea, oltre ad integrare il preteso inadempimento dell'appaltatrice per non completamento dei lavori, varrebbe anche a determinare l'inesigibilità del credito vantato nella misura del 15% del corrispettivo dovuto a saldo, che, essendo subordinato all'esito positivo di tali attività, non sarebbe venuto ad esistenza, con conseguente illegittimità dell'ingiunzione di pagamento anche sotto tale aspetto (pag. 17 citazione).
Si osserva sul punto che la suddetta conclusione, benché formalmente fedele alla lettera del contratto, in realtà non può essere condivisa per una serie di considerazioni.
Prima di tutto si osserva che non è stata offerta piena prova dei vizi e difetti dell'opera la cui mancata eliminazione avrebbe impedito il collaudo ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sì da giustificare la trattenuta del 15% da parte della committenza e determinare l'inesigibilità del credito per cui è causa.
Invero i riscontri offerti dall'opponente al riguardo consistono in una mera elencazione di presunti difetti constatati dal D.L. e denunciati via mail a CP_1
Tuttavia, stante la contestazione in giudizio dell'esistenza di detti vizi nonché dell'eccepita carenza di prova oggettiva dei medesimi (pag. 8 comp. cost.), sarebbe stato onere di parte opponente corroborarne la sussistenza per legittimare la mancata corresponsione del saldo.
Non può condividersi l'affermazione che i difetti elencati dalla committente, in quanto richiamati in documenti mai riscontrati da sarebbero per ciò stesso da ritenersi CP_1
riconosciuti e, quindi, provati (pag. 13 memoria 183 co. 6 n. 1, c.p.c. opponente).
Infatti, da un lato, come detto, l'esistenza dei vizi è stata contestata dall'opposta, dall'altro alcun riconoscimento è ravvisabile nella condotta stragiudiziale della stessa, sia avuto riguardo alla mancanza di riscontro alle e-mail di contestazione (non potendosi certamente attribuire valore di riconoscimento al mero silenzio), sia alla dichiarazione contenuta nella
Pagina 8 di 14 mail del 17.12.2019 (doc. 32 citazione), in cui, anzi, la stessa si riserva di verificare CP_1
quanto richiesto dal D.L. in merito ai difetti lamentati, precisando che, comunque, in mancanza di accordo sul saldo, l'incaricato non era autorizzato ad alcun intervento.
Oltretutto va rilevato che parte opponente non ha richiesto in questa sede di azionare la garanzia specifica prevista per i vizi e le difformità ex artt. 1667 e 1668 c.c., trascurando di richiedere, anche in via subordinata, alcuno dei rimedi contrattuali previsti dalla richiamata disciplina, consistenti, come è noto, nell'eliminazione a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo, o addirittura, laddove i vizi fossero stati di una gravità tale da rendere l'opera del tutto inidonea all'uso, la risoluzione del contratto.
Questa opzione della committente, unitamente al difetto di prova degli asseriti vizi ed al fatto che l'importo non corrisposto è di gran lunga maggiore rispetto alla percentuale “bloccata” dal mancato collaudo (circa il 40% dell'importo complessivo contrattualmente stabilito), inducono il giudice a ritenere che la circostanza che esso sia stato procrastinato sine die, non sia giustificata. Peraltro, in pendenza, delle serrate contestazioni sull'applicazione delle penali da ritardo, su cui ci si soffermerà in avanti, ed in costanza, invece, del possesso e della disponibilità del bene da parte della committente, che lo utilizza sin dal maggio/giugno 2019 in conformità alla propria destinazione commerciale (doc. 21 comp.), opporre la circostanza meramente formale che non sia stato eseguito il collaudo, al fine di giustificare il mancato pagamento del saldo, non appare conforme al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, principio che pacificamente deve orientare la condotta delle parti, anche nella fase attuativa, a tutela dei rispettivi interessi. Pertanto, ritiene il giudice che l'opera possa ritenersi tacitamente accettata, con svincolo anche dell'ultima tranche di pagamento e conseguente diritto dell'opposta alla corresponsione del saldo.
2. Sulla domanda riconvenzionale.
Va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei limiti appresso specificati. Parte Come sopra detto, , oltre ad aver asserito di nulla dovere a per l'appalto de CP_1
quo, ha chiesto accertarsi l'esistenza di un proprio controcredito per l'importo complessivo di
€ 224.750,00 sorto in applicazione delle penali da ritardo previste dall'art. 16 del medesimo accordo, sia per effetto della ritardata consegna delle campionature e dei costruttivi nei termini pattuiti, sia in dipendenza del ritardato completamento delle opere.
Orbene, come già evidenziato nell'ordinanza riservata del 28.12.2021, è pacifico che i lavori
Pagina 9 di 14 siano stati completati ben oltre il termine fissato al 27.07.2018, termine da ritenersi essenziale a mente dell'art. 9 del contratto per cui è causa, in cui le parti hanno espressamente richiamato l'importanza del rispetto di detto termine e ribadito dall'art. 20
(essenzialità delle clausole).
Priva di pregio è l'affermazione dell'opposta che detto termine sarebbe stato ab origine irragionevole o, addirittura, vessatorio (pag. 9 comp. cost. e pag. 13 comp. concl. opposta), in quanto è documentato che le previsioni sono state il frutto di specifica contrattazione (art. 21 contr.), peraltro tra professionisti, e quindi le eventuali conseguenze negative di una errata ponderazione da parte dell'appaltatrice della realizzabilità di opere nel termine convenuto non possono che ricadere sulla stessa, salva la prova, ovviamente, della ricorrenza di cause ad essa non imputabili.
Ad ogni modo, anche ove si volesse avvalorare la considerazione della difesa opposta sulla natura non essenziale del termine, in base al rilievo che, nonostante la sua decorrenza,
l'opponente ha dimostrato di avere comunque interesse alla prosecuzione del rapporto ed al compimento delle opere appaltate (deduzione da ritenersi ammissibile in quanto non integrante una circostanza nuova ma una mera argomentazione difensiva, eventualmente accertabile anche d'ufficio dal giudice), non può condividersi la conseguenza ulteriormente voluta in merito al fatto che, non avendo le parti previsto un nuovo termine finale, la previsione delle penali sarebbe stata tacitamente revocata e caducata e quindi esse sarebbero totalmente inapplicabili (pagg. 13-14 comp. concl. . CP_1
Prima di tutto si osserva al riguardo che “In tema di contratto, la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operatività nel rapporto contrattuale, atteso che, mentre il termine riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, cioè l'attualità dell'adempimento, la clausola penale si configura come mezzo di rafforzamento del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, concretando una anticipata liquidazione convenzionale del danno, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza” (Cass. Sez. 2, n. 4779 del
4/03/2005).
Orbene, va rilevato che dalla copiosa corrispondenza acquisita agli atti e contenente le reciproche ed opposte contestazioni e rivendicazioni in merito ai ritardi, sviluppatesi praticamente per tutta la durata del rapporto, si desume chiaramente che alcuna acquiescenza
Pagina 10 di 14 agli slittamenti del cronoprogramma è stata prestata dall'opponente, né che gli stessi siano stati oggetto di discussione e/o di approvazione consensuale, neanche tacita.
Anzi, a fronte delle modifiche al cronoprogramma via via predisposte unilateralmente Parte dall'opposta, confermate anche dai testi escussi, i professionisti di hanno puntualmente contestato lo scostamento dagli impegni contrattualmente assunti, invocando espressamente e continuamente l'applicazione delle penali, proprio in quanto a loro avviso non giustificati da cause ad essa non imputabili (vedasi, tra gli altri, docc. da 10 a 14, 23-24 citazione, tradotti a pagg. 91-93 doc. 47 opponente).
Inoltre, da una più attenta lettura della citata corrispondenza risulta smentita la deduzione che le parti non abbiano consensualmente previsto un termine diverso per il completamento delle opere rispetto a quello inesorabilmente decorso al 27.07.2018.
Si intende riferirsi, in particolare, allo scambio di mail avvenuto tra le parti in data 10 e 11 gennaio 2019 (docc. 20 e 21 citazione) dalle quali, all'esito del sopralluogo di in CP_1
cantiere del 9.01.2019 (doc. 18 citazione), ed a controversia ormai insorta anche con l'intervento dei rispettivi legali (docc. 15, 16, 17 citazione) risulta che le parti abbiano raggiunto un accordo di definizione bonaria delle rispettive pretese, rimodulando concordemente, pro bono pacis, una serie di condizioni, tra cui, per quanto qui più strettamente rileva, “l'impegno a terminare le opere 3 o 4 giorni prima del 24.01 prospettato da ” (di ndr). Ad avviso del Giudice, dunque, tale sopravvenuto accordo, di Pt_4 CP_1
cui vi è prova scritta con rituale scambio di proposta ed accettazione, consente da un lato di superare, di fatto azzerandole, tutte le pregresse rivendicazioni reciprocamente svolte fino ad allora, comunque supportate solo dalle innumerevoli mail in atti di provenienza delle stesse parti, e dall'altro di fissare a tale data (quindi al 20 gennaio 2019), sostitutiva della precedente, il limite temporale per la valutazione dell'imputabilità o meno dell'inadempimento per l'ulteriore ritardo maturato fino al maggio 2019 e, quindi, per l'applicabilità della penale nella misura pattuita.
Ciò rilevato, si osserva che l'onere di provare la non imputabilità del predetto ulteriore ritardo, vertendosi ovviamente in tema di responsabilità contrattuale, gravava sulla Parte debitrice/appaltatrice (art. 1218 c.c.). Tuttavia, mentre, ha dimostrato di aver adempiuto la propria prestazione eseguendo il bonifico di € 65.933,06 in data 11.01.2019 in esecuzione dei patti sopravvenuti testé richiamati (doc. 22 citazione), non ha fornito la prova CP_1
delle circostanze dedotte a discarico della propria responsabilità, consistenti, sostanzialmente,
Pagina 11 di 14 o nella necessità che fossero ultimate lavorazioni impiantistiche e/o edili prodromiche alle proprie attività da parte di ditte terze, o alle varianti commissionate in corso d'opera dai professionisti incaricati dalla committente.
Le prove testimoniali raccolte si sono rivelate inidonee allo scopo.
Il teste , escusso all'udienza del 19.05.2023, interrogato sul capo 12 della Testimone_1
memoria istruttoria di parte opposta, ha dichiarato che “le lavorazioni di ditte terze sono proseguite fino al novembre 2018…”, collocando, dunque, a tale epoca l'esecuzione dei lavori, impiantistici e/o edili prodromici ed eventualmente ostativi a quelli di CP_1
inoltre, interrogato a controprova sui fermi cantiere e sula presenza di materiali pronti in magazzino di che non potevano essere consegnati per problematiche di cantiere CP_1
indipendenti da ha dichiarato di non ricordare le date. Anche la deposizione del CP_1 teste raccolta alla medesima udienza, non supporta adeguatamente la prospettazione Tes_2
di almeno con riguardo al periodo successivo al 20 gennaio 2019 all'uopo CP_1
rilevante. Infatti, da un lato, in contraddizione con il primo teste, ha collocato Tes_2 storicamente la problematica delle infiltrazioni -che avrebbero impedito il montaggio della struttura metallica a supporto degli archi delle volte- sin nelle fasi iniziali, ovvero all'epoca dei primi rilievi (circostanza confermata anche dalla teste escussa all'udienza del CP_3
29.09.2023), e non al marzo 2019, dall'altro ha affermato di non ricordare le date dei fermi cantiere dovuti a problematiche di cantiere “…che impedivano il nostro intervento…”.
Quanto alla dichiarazione, infine, peraltro formulata in termini possibilisti “…Può essere…” che la realizzazione del banco esterno sarebbe stata richiesta solo all'inizio del 2019, essa è smentita documentalmente dalle stesse produzioni dell'opposta, in cui vi è traccia della richiesta di tale attività almeno dall'ottobre 2018 (doc. 14 comp. cost.).
Concludendo, va affermata l'imputabilità del ritardo nel completamento delle opere a carico di a partire dal 20.01.2019 (nuovo termine concordato tra le parti) e fino alla fine CP_1 lavori del 24.05.2019, con conseguente applicabilità della penale contrattuale unicamente per detto periodo, per effetto del sopravvenuto accordo modificativo del termine, da quantificarsi in complessivi € 62.000,00 (€ 500,00 al giorno per totali 124 giorni). È in tale misura, quindi, che va riconosciuto il credito dell'opponente ed accolta la domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata.
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3. Crediti reciproci;
compensazione e revoca del decreto opposto.
Conclusivamente, a fronte dell'accertamento del credito vantato dalla nei CP_1 confronti della per saldo dei lavori, nella stessa misura chiesta in sede Parte_1
monitoria, ovvero € 125.986,70, sussiste il credito della opponente, per la penale contrattuale da ritardo, quantificato in € 62.000,00.
Operata la compensazione tra i due crediti ex art. 1234 c.c., in quanto entrambi liquidi ed esigibili, ne residua un credito in favore della opposta pari ad € 63.986,70, CP_1 somma sulla quale spettano anche gli interessi moratori ai sensi del D.L.vo 231/02.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo che sia stato emesso per un credito riconosciuto come non esistente o, comunque, per una somma non esattamente corrispondente a quella effettivamente dovuta e provata, deve essere revocato integralmente, costituendo titolo unico che non può essere modificato;
infatti, come già detto, a seguito dell'opposizione si instaura un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, bensì la sussistenza del credito azionato in sede monitoria e, pertanto, qualora il credito sia riconosciuto solo in parte, il decreto opposto, in base al disposto dell'art. 653, 2° comma,
c.p.c., dovrà essere sostituito dalla sentenza di condanna per la minor somma riconosciuta
(Cass. sez. III, n. 15026 del 15/07/2005; sez. II, n. 10229 del 15/07/2002; sez. I, n. 4103 del
21/02/2007 e n. 6514 del 19/03/2007; sez. III, n. 21840 del 24/09/2013).
Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e, quindi, tenuto conto del fatto che è stato comunque riconosciuto il credito azionato in sede monitoria, con il rigetto dei motivi di opposizione fondati sulla non debenza delle somme, e che la domanda riconvenzionale di condanna alla penale contrattuale è stata accolta solo in parte (e per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto in citazione, circa 225 mila euro), devono essere compensate nella misura di un terzo (1/3), ponendo i restanti due terzi (2/3) a carico dell'opponente.
La misura è liquidata secondo i parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta– in complessivi € 15.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per quella introduttiva, € 6.000,00 per quella istruttoria ed € 4.200,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 10.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA
Pagina 13 di 14 come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di primo grado R.G.
7894/2021, reietta ogni avversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15610/2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio recante R.G. 45905/2020 in data 8.10.2020;
- accerta e dichiara che il credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ammonta ad € 125.986,70, a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto del
18.05.2018;
-in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara che il credito di nei confronti di per penali contrattuali, ammonta ad € Parte_1 Controparte_1
62.000,00;
- operata la compensazione ex art. 1243 c.c. tra i rispettivi crediti giudizialmente riconosciuti fino a concorrenza del relativo ammontare, condanna in persona del Parte_2
legale rapp.te p.t. a corrispondere a la somma di € 63.986,70, a saldo del Controparte_1 corrispettivo del contratto di appalto per cui è giudizio, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3), condannando l'opponente
[...] alla refusione, in favore dell'opposta dei restanti due terzi (2/3), Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23.10.2025
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
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