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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3537/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3537/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MARTINE MENNA in sost. avv. TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCO per parte ricorrente che insiste per la distrazione delle spese. Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'avv. MARCO TAFURO in sost. avv. BORGINI CP_1
MATTEO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9 N. R.G. 3537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3537/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'Avv. GARATTONI GIANFRANCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
(cf/PI: P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. BORGINI MATTEO, BRAGADIN ALVISE GASTONE e PARISI PASQUALE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 9 1- Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la
[...]
esponendo di essere iscritto e Controparte_3 titolare di pensione di vecchiaia dal luglio 2005 (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente) e che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti una disciplina di calcolo CP_2 della sua quota reddituale (per le anzianità anteriori al gennaio 2004) illegittima, in quanto contrastante con la rigida applicazione del principio del pro rata.
In particolare, la difesa del ricorrente eccepisce che la resistente CP_2 prenderebbe in considerazione la media degli ultimi 18 redditi annuali dichiarati dal anteriormente al gennaio 2004, mentre dovrebbe considerare i migliori Pt_1 dieci anni sugli ultimi quindici anteriori al pensionamento.
In conseguenza di ciò chiedeva l'accertamento del suo diritto al diverso calcolo e la condanna della resistente alla restituzione di quanto trattenuto in eccesso, nei limiti della prescrizione decennale.
Si costituiva la Controparte_2 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e in
[...] via pregiudiziale la prescrizione quinquennale dei ratei richiesti in restituzione e, nel merito, contestando la domanda e insistendo per la conferma del proprio operato, sul presupposto che quest'ultimo si presenti rispettoso del principio del pro rata.
2- In via preliminare, non può essere condivisa l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
Sul punto, infatti, la norma richiamata è chiara nel prevedere al primo comma che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo», disponendo poi, al comma 2 che «se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il
pagina 3 di 9 giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa».
Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 2, fasc. CP_2 resistente), che è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di
Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore
Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo.
Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio.
3- Nel merito, come anticipato, la domanda verte sull'accertamento dell'illegittimità del calcolo utilizzato dalla in ordine alla quota di pensione CP_2 del ricorrente da determinarsi secondo il metodo retributivo, dunque, quella relativa al periodo antecedente il gennaio 2004.
Sul punto, si è formato negli anni un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, iniziato col censurare la condotta della che CP_2 intaccava pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, sul presupposto fondamentale che l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza un substrato normativo, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte resistente, dopo il
2006, in realtà, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità,
è stata sanata dalla L. 296/2006, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali.
pagina 4 di 9 4- Ma nel caso di specie parte ricorrente risulta titolare di pensione dal luglio 2005, dunque da data successiva al nuovo regolamento, ma anteriore all'entrata in vigore della L. n. 296/2006 e, dunque, con necessità che il trattamento venga conservato in relazione alla previgente disciplina (cfr., di recente, Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n. 3683: «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non Controparte_2 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore»).
Nello specifico, ancora con la pronuncia della Suprema Corte n. 29600 del
2024, è stata confermata «l'operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell'art. 3 co. 12 L. 335/95 in virtù dell'art 1 co. 763 della L.
296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest'ultima per coloro che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006».
La Suprema Corte, in un caso perfettamente coincidente con quello oggetto del presente giudizio, dopo aver esaminato la portato delle fonti normative relative alle modalità di calcolo delle annualità retributive («ai sensi dell'art. 2 della Legge n.21/1986, introduttiva della normativa di riforma della
CNPADC, "la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", e che in attuazione di tale disposizione normativa, l'art.
3 - punto 5 - dell'antevigente
pagina 5 di 9 Regolamento di disciplina della ne richiamava integralmente il contenuto CP_2 prevedendo che l'ammontare della pensione spettante fosse pari all'importo ottenuto dall'applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente 1,75 per il numero di anni di effettiva iscrizione, alla media dei più elevati 10 redditi annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto a pensione. La riformulazione del criterio determinativo introdotto nel 2004, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale anno, prevede un mutato metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche stabilendo, all'art. 10 punto 8, che la pensione per gli associati iscritti prima del 2004 "è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal
1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art. 3.7-bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella
"B", prodotti fino all'anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell'art. 27 della L. 21/86 …" ; la Tabella B, individua in 18 anni la media reddituale per il periodo di riferimento determinativo della quota di pensione relativa all'anzianità maturata in epoca antecedente al 1/1/2004, ed è un periodo di anni ivi previsto in graduale aumento (fino a 25) dal 2004 al 2009 (si contemplano sei aumenti diversi per sei anni consecutivi di inizio decorrenza)»), espressamente rileva che «La variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005: un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10 redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali
(nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati)».
pagina 6 di 9 5- Dalle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ne fa discendere che «su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U. n. 17742/15».
Dunque, il principio di diritto espresso secondo cui «In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati - come la CP_2 nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti - ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trova applicazione la modifica introdotta, per gli assicurati, dal regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima approvato con D.I. del 14/7/2004 relativamente alle anzianità CP_2 contributive maturate fino al 31/12/2003, recante l'adozione di un diverso e peggiorativo criterio di calcolo per le quote contributive maturate prima dell'attenuazione del principio del "pro rata", conseguente alla riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come risultante dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013» (così la citata Cassazione civile sez. lav., 18/11/2024, n.29600) deve essere interamente condiviso, alla luce del fatto che, prima della Legge del 2006, la non poteva intervenire attenuando il principio del pro rata, con la CP_2 conseguenza che la L. 296/2006 non ha efficacia sanante per le pensioni iniziate prima della sua entrata in vigore.
Ne deriva che la domanda della parte ricorrente può trovare accoglimento.
6- Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, la stessa non può essere condivisa. Controparte_2
Infatti, tanto l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, quanto l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935
pagina 7 di 9 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla secondo il Controparte_2 quale «Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della
»), devono presupporre la liquidità e la esigibilità del credito. CP_2
Un credito, in altre parole, che, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore per la riscossione.
Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello che ci occupa, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr., tra le tante, Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563).
Deve dunque applicarsi, come peraltro richiesto dal ricorrente, il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (ovvero dalla notifica del presente ricorso alla resistente) la deve essere condannata alla restituzione CP_2 di quanto trattenuto in virtù del metodo di calcolo usato per le quote retributive della pensione del Tiezzi.
7- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente a che le quote pensionistiche relative alle anzianità contributive anteriori al gennaio 2004 siano calcolate applicando la normativa di cui agli artt. 2 e 15 L. n. 21/1986 ed art. 3 del
Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente rispetto a quello approvato il 14 luglio 2004;
pagina 8 di 9 B) per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere il trattamento pensionistico in applicazione del suddetto accertamento, nonché a restituire le somme eventualmente trattenute in eccesso entro il termine di dieci anni dalla notifica del presente ricorso;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.700,00 per onorari, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bologna il 25/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3537/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MARTINE MENNA in sost. avv. TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCO per parte ricorrente che insiste per la distrazione delle spese. Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'avv. MARCO TAFURO in sost. avv. BORGINI CP_1
MATTEO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9 N. R.G. 3537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3537/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'Avv. GARATTONI GIANFRANCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
(cf/PI: P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. BORGINI MATTEO, BRAGADIN ALVISE GASTONE e PARISI PASQUALE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 9 1- Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la
[...]
esponendo di essere iscritto e Controparte_3 titolare di pensione di vecchiaia dal luglio 2005 (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente) e che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti una disciplina di calcolo CP_2 della sua quota reddituale (per le anzianità anteriori al gennaio 2004) illegittima, in quanto contrastante con la rigida applicazione del principio del pro rata.
In particolare, la difesa del ricorrente eccepisce che la resistente CP_2 prenderebbe in considerazione la media degli ultimi 18 redditi annuali dichiarati dal anteriormente al gennaio 2004, mentre dovrebbe considerare i migliori Pt_1 dieci anni sugli ultimi quindici anteriori al pensionamento.
In conseguenza di ciò chiedeva l'accertamento del suo diritto al diverso calcolo e la condanna della resistente alla restituzione di quanto trattenuto in eccesso, nei limiti della prescrizione decennale.
Si costituiva la Controparte_2 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e in
[...] via pregiudiziale la prescrizione quinquennale dei ratei richiesti in restituzione e, nel merito, contestando la domanda e insistendo per la conferma del proprio operato, sul presupposto che quest'ultimo si presenti rispettoso del principio del pro rata.
2- In via preliminare, non può essere condivisa l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
Sul punto, infatti, la norma richiamata è chiara nel prevedere al primo comma che «la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo», disponendo poi, al comma 2 che «se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il
pagina 3 di 9 giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa».
Dunque, la disposizione citata prevede espressamente la condizione di procedibilità, soltanto nel caso in cui il procedimento amministrativo sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, mentre, nel caso di specie, vi è la carenza di una speciale disciplina di rango legislativo.
Peraltro, l'art. 57 del Regolamento unitario della (cfr., doc. 2, fasc. CP_2 resistente), che è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione solo nelle ipotesi di impugnazione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di
Amministrazione in prima istanza, oltre che per i provvedimenti del Direttore
Generale nelle materie a lui delegate e per impugnare le iscrizioni a ruolo.
Si tratta, quindi, di ipotesi diverse da quella oggetto del presente giudizio.
3- Nel merito, come anticipato, la domanda verte sull'accertamento dell'illegittimità del calcolo utilizzato dalla in ordine alla quota di pensione CP_2 del ricorrente da determinarsi secondo il metodo retributivo, dunque, quella relativa al periodo antecedente il gennaio 2004.
Sul punto, si è formato negli anni un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, iniziato col censurare la condotta della che CP_2 intaccava pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, sul presupposto fondamentale che l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza un substrato normativo, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte resistente, dopo il
2006, in realtà, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità,
è stata sanata dalla L. 296/2006, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali.
pagina 4 di 9 4- Ma nel caso di specie parte ricorrente risulta titolare di pensione dal luglio 2005, dunque da data successiva al nuovo regolamento, ma anteriore all'entrata in vigore della L. n. 296/2006 e, dunque, con necessità che il trattamento venga conservato in relazione alla previgente disciplina (cfr., di recente, Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n. 3683: «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non Controparte_2 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta
(nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore»).
Nello specifico, ancora con la pronuncia della Suprema Corte n. 29600 del
2024, è stata confermata «l'operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell'art. 3 co. 12 L. 335/95 in virtù dell'art 1 co. 763 della L.
296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest'ultima per coloro che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006».
La Suprema Corte, in un caso perfettamente coincidente con quello oggetto del presente giudizio, dopo aver esaminato la portato delle fonti normative relative alle modalità di calcolo delle annualità retributive («ai sensi dell'art. 2 della Legge n.21/1986, introduttiva della normativa di riforma della
CNPADC, "la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", e che in attuazione di tale disposizione normativa, l'art.
3 - punto 5 - dell'antevigente
pagina 5 di 9 Regolamento di disciplina della ne richiamava integralmente il contenuto CP_2 prevedendo che l'ammontare della pensione spettante fosse pari all'importo ottenuto dall'applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente 1,75 per il numero di anni di effettiva iscrizione, alla media dei più elevati 10 redditi annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto a pensione. La riformulazione del criterio determinativo introdotto nel 2004, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale anno, prevede un mutato metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche stabilendo, all'art. 10 punto 8, che la pensione per gli associati iscritti prima del 2004 "è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal
1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art. 3.7-bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella
"B", prodotti fino all'anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell'art. 27 della L. 21/86 …" ; la Tabella B, individua in 18 anni la media reddituale per il periodo di riferimento determinativo della quota di pensione relativa all'anzianità maturata in epoca antecedente al 1/1/2004, ed è un periodo di anni ivi previsto in graduale aumento (fino a 25) dal 2004 al 2009 (si contemplano sei aumenti diversi per sei anni consecutivi di inizio decorrenza)»), espressamente rileva che «La variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005: un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10 redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali
(nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati)».
pagina 6 di 9 5- Dalle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ne fa discendere che «su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U. n. 17742/15».
Dunque, il principio di diritto espresso secondo cui «In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati - come la CP_2 nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti - ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trova applicazione la modifica introdotta, per gli assicurati, dal regolamento di disciplina del regime previdenziale della medesima approvato con D.I. del 14/7/2004 relativamente alle anzianità CP_2 contributive maturate fino al 31/12/2003, recante l'adozione di un diverso e peggiorativo criterio di calcolo per le quote contributive maturate prima dell'attenuazione del principio del "pro rata", conseguente alla riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come risultante dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013» (così la citata Cassazione civile sez. lav., 18/11/2024, n.29600) deve essere interamente condiviso, alla luce del fatto che, prima della Legge del 2006, la non poteva intervenire attenuando il principio del pro rata, con la CP_2 conseguenza che la L. 296/2006 non ha efficacia sanante per le pensioni iniziate prima della sua entrata in vigore.
Ne deriva che la domanda della parte ricorrente può trovare accoglimento.
6- Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, la stessa non può essere condivisa. Controparte_2
Infatti, tanto l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, quanto l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935
pagina 7 di 9 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla secondo il Controparte_2 quale «Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della
»), devono presupporre la liquidità e la esigibilità del credito. CP_2
Un credito, in altre parole, che, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore per la riscossione.
Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello che ci occupa, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr., tra le tante, Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563).
Deve dunque applicarsi, come peraltro richiesto dal ricorrente, il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (ovvero dalla notifica del presente ricorso alla resistente) la deve essere condannata alla restituzione CP_2 di quanto trattenuto in virtù del metodo di calcolo usato per le quote retributive della pensione del Tiezzi.
7- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente a che le quote pensionistiche relative alle anzianità contributive anteriori al gennaio 2004 siano calcolate applicando la normativa di cui agli artt. 2 e 15 L. n. 21/1986 ed art. 3 del
Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente rispetto a quello approvato il 14 luglio 2004;
pagina 8 di 9 B) per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere il trattamento pensionistico in applicazione del suddetto accertamento, nonché a restituire le somme eventualmente trattenute in eccesso entro il termine di dieci anni dalla notifica del presente ricorso;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.700,00 per onorari, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bologna il 25/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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