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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 58/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
p iva ), (cf Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) (cf rappresentati C.F._1 Parte_3 C.F._2
e difesi dall'avv. Maurizio DI SALVO del foro di Chieti ed elettivamente domiciliati in Pescara presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
( cf ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Alessia DE AMBROSIIS del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
➢ ( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4 P.IVA_3
Antonio LESSIANI del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATE/APPELLANTE INCIDENTALE (la seconda)
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. Tribunale di Pescara n. 1336/23 del 20 ottobre 2023 in tema di azione di nullità di ripetizione di indebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha, con sentenza non definitiva, deciso in parte (disponendo la rimessione sul ruolo per l'espletamento di una CTU econometrica), il giudizio che la Controparte_2 esercente l'attività di fabbricazione di gioielleria ed oreficeria, e e Parte_2 [...]
[...
[...] (quest'ultimi nella veste di garanti), hanno intrapreso nei confronti di Parte_5 Controparte_3 per sentire dichiarare la nullità per superamento del tasso soglia ai fini dell'usura, illecita
[...]
applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, assenza della commissione di massimo scoperto, delle clausole dei contratti di finanziamento agevolato, di mutuo fondiario e di conto corrente n. 154047 (già numeri 127052 e n. 571583) intercorsi con l'allora CP_4
Tale iniziativa è stata esperita dopo che l'istituto, in data 16 aprile 2020, si è avvalso della decadenza del beneficio del termine, ed ha riguardato anche l'azione di ripetizione, regolata secondo l'indebito oggettivo, per l'ammontare complessivo di € 271.000,00.
1.2. Si è dapprima costituita la deducendo l'infondatezza delle domande Controparte_5
al pari della cessionaria del credito, limitatamente al Controparte_1
contratto di mutuo ed a quello di conto corrente.
Tale società ha comunque precisato di non poter essere chiamata a rispondere (sul lato passivo) nell'ipotesi di eventuale accoglimento di domande che comportano il riconoscimento di somme di denaro in favore degli attori (dovendosi in tal caso ritenere la titolarità o comunque la legittimazione dell'istituto di credito cedente).
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- la questione preliminare (tempestivamente sollevata dagli attori) sul difetto di titolarità del credito in capo alla cessione non può trovare accoglimento alla luce della documentazione prodotta CP_1
in atti e costituita, oltre che dal contratto di cessione, anche dalla avvenuta pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
- con riguardo invece alla lamentata esistenza di fenomeni usurari, per quanto concerne il finanziamento agevolato sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori sono risultati sotto soglia;
per i primi, è dirimente il dato fattuale rappresentato dall'indicazione nell'accordo di un tasso inferiore a quello limite;
per quanto concerne, invece, quelli moratori deve farsi applicazione, ai fini della maggiorazione del 2,1%, dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del
18 settembre 2020; con riferimento poi al mutuo deve escludersi, in linea peraltro con l'orientamento condiviso dalla prevalente giurisprudenza, la rilevanza della penale per estinzione anticipata;
- relativamente, infine, al rapporto di conto corrente, è risultato che il contratto o meglio le condizioni sulla capitalizzazione in regime di reciprocità e la commissione di massimo scoperto sono state sottoscritte soltanto in data 14 novembre 2013 sicchè, sino a quel momento, ne va dichiarata la nullità;
2 - per tale ragione, quindi, disposta la rimessione sul ruolo con separata ordinanza è stata disposta una
CTU econometrica volta a rideterminare il saldo del rapporto bancario escludendo l'applicazione, sino alla suddetta data, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto;
1.4.La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente impugnata dagli attori della prima ora mediante l'articolazione di due motivi.
La prima doglianza ha riguardato la questione della titolarità del credito in capo alla cessionaria in quanto, secondo la prospettazione degli appellanti, peraltro corroborata anche dal richiamo a precedenti giurisprudenziali, la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'ulteriore documentazione prodotta (in particolare la dichiarazione del funzionario dell'istituto di credito) non possono ritenersi, diversamente da quanto opinato erroneamente dal primo giudice, sufficiente.
Con il secondo motivo, invero articolato su più profili, è stata lamentata anche in tal caso l'errata valutazione operata nella sentenza sia del materiale probatorio che dei principi di diritto.
Quanto al primo aspetto, è stato evidenziato che nell'allegato A del contratto di finanziamento agevolato è stato previsto un tasso di interesse (corrispettivo) pari al 8,205% e quindi superiore al limite tasso determinato (secondo quanto stabilito nel D.M. 18 settembre 2004) in 8,145%.
Ai fini del superamento della soglia degli interessi moratori, non è possibile applicare i principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. perché non condivisibili.
In ultimo, e riguardo al mutuo fondiario, nella verifica dell'usura occorre assumere a riferimento la penale per estinzione anticipata trattandosi pur sempre di un costo sostenuto e posto a carico del mutuatario.
1.5. L'istituto di credito (ovvero subentrata a ) Controparte_6 Controparte_5 ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e spiegando tempestivamente gravame incidentale.
In estrema sintesi, secondo la tesi dell'istituto di credito, già alla data del 1 dicembre 2009 oppure, in via subordinata, del 20 gennaio 2010, vi è stata una rinegoziazione degli accordi sia per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli interessi che la commissione di disponibilità creditizia
(che con l'entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB ha sostituito la commissione di massimo scoperto).
Il vulnus pertanto della sentenza impugnata deve cogliersi nella mancata valutazione della documentazione ritualmente prodotta nella seconda memoria ex art 183 comma VI cpc.
La cessionaria, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame, ne ha contestato la fondatezza nel merito.
3 Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.Va preliminarmente preso atto che, nelle more, con sentenza n. 1186/24 il Tribunale di Pescara ha definito il giudizio ed all'esito della CTU espletata, ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa nella misura, a credito del correntista (quindi di Controparte_2
€ 34.048,42 oltre accessori (senza invero nulla disporre sulla domanda di ripetizione di indebito).
3.1.Tanto premesso, il perimetro del thema decidendum è rappresentato dalla disamina delle doglianze sollevate dalle parti nelle rispettive impugnazioni che, pertanto, devono essere vagliate partitamente iniziando dall'appello principale proposto da e dai garanti. Controparte_2
L'impugnazione è infondata e di conseguenza deve essere rigettata per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1.1. Il primo motivo di doglianza ha riguardato la questione sulla titolarità in capo alla cessionaria della posizione creditoria vantata originariamente da e successivamente CP_1 CP_5
da Pt_6
Sul punto, le censure sollevate al percorso logico ed argomentativo seguito dal giudice di prime cure non colgono nel segno e dunque non possono essere condivise in quanto ampiamente ed esaustivamente superate dal quadro probatorio di chiara connotazione documentale emerso nel corso della lite.
In particolare, il riferimento è alla seguente documentazione ritualmente prodotta dalla stessa cessionaria ovvero:
a) Il contratto di cessione del credito ai sensi dell'art. 58 TUB del 29 giugno 2020;
b) La pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 luglio 2020; Parte c) La dichiarazione del 10 maggio 2021 del Responsabile dell'Ufficio gestione (dott.
[...]
) in ordine alla consistenza dell'esposizione debitoria della società appellante per quanto Per_1 concerne il rapporto di mutuo ipotecario ( pari ad € 236.259,45) ed il conto corrente n. 154047
(per € 629,64);
L'idoneità di tale materiale ai fini della prova dell'inserimento del credito nella cessione può essere desunta da una serie di fattori:
4 - Nel contratto prima e nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono stati indicati i crediti oggetto della cessione e sono stati individuati nel passaggio a sofferenza (nel caso di specie la cessione è intervenuta successivamente alla decadenza del beneficio del termine) dei rapporti (e quindi anche del conto corrente), nei rapporti di finanziamento garantiti da ipoteca su beni immobili siti in Italia;
- La dichiarazione di cessione del dott. ha individuato il numero NDG (550298858) Per_1
della posizione di Controparte_2
Corrisponde al vero che non vi è stata la produzione in giudizio dell'Allegato 1 dell'atto di cessione in cui sono stati riportati i crediti oggetto del contratto così come è indubbio che la dichiarazione del maggio 2021 è stata indirizzata direttamente ad e non quindi al debitore ceduto, tuttavia la CP_1
indicazione nella Gazzetta Ufficiale di elementi chiari per verificare (ponendosi nella prospettiva di quest'ultimo) se il rapporto sia o meno da intendersi inserito nella cessione consente di ritenere che è stata fornita la prova della titolarità in capo ad CP_1
In tal modo può ritenersi assolto l'onere probatorio richiesto al cessionario alla luce della posizione assunta dalla più recente giurisprudenza secondo cui “La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco dei crediti (c.d. 'cartolarizzazione') non ha valore costitutivo della fattispecie traslativa, né sana eventuali vizi dell'atto; essa ha, invece, la più limitata funzione di prova della titolarità del credito in capo al cessionario, a condizione che l'avviso contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi” (cfr Corte Appello Torino, 6.8.2024 n. 731).
Ed ancora “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (cfr Cass Civ, Sez III, 22.6.2023 n. 17944).
Sulla scorta pertanto di tali considerazioni il motivo di appello deve essere disatteso.
3.1.2. Sebbene non abbia rappresentato profilo di impugnazione (in quanto certamente non rilevante nel caso di specie in cui si tratta di operare un sindacato della sentenza non definitiva), può essere affrontata l'ulteriore questione, introdotta da già con la comparsa di costituzione in primo CP_1
5 grado e reiterata in sede di memorie di replica, sul proprio difetto di legittimazione passiva e quindi per quanto concerne le azioni di accertamento negativo e di ripetizione di indebito.
Su tale argomento, le considerazioni dell'appellata sono fondate.
Il tema ha costituito in effetti argomento di riflessione in ambito giurisprudenziale.
Si sono confrontati due distinti approcci ermeneutici;
il primo, più risalente nel tempo (cfr Cass Civ sez I, 17.7.2012 n. 12194) menzionato dalla banca nei propri scritti difensivi) secondo cui “Il D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 58 che regola "la cessione a banche di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", esclude espressamente le formalità dell'art. 1264 c.c. sia dal lato debitorio che da quello creditorio, disponendo che la pubblicazione della cessione in blocco sulla
Gazzetta Ufficiale realizza nei confronti dei debitori cedutagli effetti di cui all'art. 1264 c.c." mentre
i creditori ceduti possono, entro tre mesi, esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione;
trascorso tale termine il cessionario risponde in via esclusiva” (cfr parte motiva della decisione).
Per un orientamento, invece più recente “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (cfr Cass Civ, sez. III, 2.5.2022 n. 13735).
Si tratta di una soluzione che muove dal presupposto che l'art. 4 L. 130/99 non risulta richiamato nell'art. 58 TUB.
A voler tutto concedere, tale principio non è destinato ad operare allorquando le questioni di nullità del titolo posto a fondamento del credito per il quale si è agito sono indicate al solo fine di resistere e quindi alla stregua di una mera difesa oppure di una semplice eccezione.
Nella fattispecie, quindi, non è possibile estendere nei confronti di alcuna domanda tesa ad CP_1 ottenere (anche mediante la disciplina dell'indebito) il pagamento di somme di denaro.
3.1.3.Anche nel merito le censure sollevate dagli appellanti devono ritenersi infondate e di conseguenza non suscettibili di trovare accoglimento.
Facendo opera di sintesi è stato lamentato il superamento del tasso soglia per quanto concerne il contratto di finanziamento agevolato (tanto per gli interessi corrispettivi che per i moratori) e quello di mutuo ipotecario.
6 Con riguardo agli interessi corrispettivi secondo la prospettazione degli appellanti il tasso applicato non è quello risultante dall'art. 5 del contratto, bensì occorre avere riguardo a quello indicato nelle condizioni dell'Allegato A.
L'assunto, però, non persuade in quanto proprio all'art. 5 del contratto risulta specificato “La parte finanziata dichiara di essere bene a conoscenza che il tasso di interesse applicato al presente contratto di finanziamento è pari al 4,30% e quindi inferiore al tasso pari al IRS più due virgola cinque punti percentuali indicato nel foglio informativo che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera A”.
Vi è dunque la prova documentale che il tasso praticato risulta quello di 4,30 % che per stessa pacifica ammissione degli appellanti (che in effetti hanno sul punto richiamato il D.M. 18 settembre 2004), risulta inferiore al limite soglia (dell'8,145%).
Anche l'altra doglianza riferita agli interessi moratori non può essere condivisa in quanto muove dalla mancata adesione del percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n.
19597 del 18 settembre 2020 che ha consentito l'applicazione della maggiorazione del 2,1%.
Non ravvisandosi, però, profili convincenti in diritto per superare la suddetta decisione, in assenza di ulteriori elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti (sul fatto che anche con la maggiorazione del 2,1% vi sarebbe il superamento del tasso soglia), il motivo deve essere rigettato.
Scendendo nel dettaglio, non possono considerarsi dirimenti a ribaltare la soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità le seguenti considerazioni:
a) “la “manipolazione additiva” del 2,1% del tasso soglia usura, rinvenuta sulla base delle indagini svolte dalla Banca d'Italia per fini dichiaratamente estranei alle rilevazioni dei tassi medi riferibili alle singole categorie di operazioni soggette alla normativa antiusura, si pone in netto ed oggettivo contrasto con le prescrizioni contenute negli artt. 644, co. 4 cp, 2 co. 4,
L. n. 108 del 19961 e 1 co. 1 D.L. n. 394 del 2000 convertito nella L. n. 24 del 2001 “ (cfr pag. 16 dell'atto di appello);
b) “Lo “spread di mora” che secondo le Sezioni Unite sarebbe necessario aggiungere al tasso soglia, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di mora, invece: non è un tasso medio
(TEGM); ….non è stato rilevato periodicamente;
…non è riferito a categorie omogenee di operazioni. L'origine dello “spread di mora” deriva, infatti, dalla nota metodologica allegata ai decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, pubblicata, insieme ai tassi soglia, nella
Gazzetta Ufficiale dall'anno 2003 dove si legge che: “nell'anno 2002 la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione
7 territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente;
per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato”. Ne consegue che lo “spread di mora”, considerato (erroneamente) nella formula di calcolo “suggerita” dalle Sezioni Unite come un TEGM, ma oggetto di una rilevazione statistica una tantum avente ad oggetto unicamente le aperture di credito in conto corrente, non può mai generare un incremento del tasso soglia valido ed oggettivamente attendibile soprattutto ove si pretenda di utilizzarlo, indistintamente, per tutte le categorie di operazioni
e per tutte le classi di importo” (cfr pag. 17);
All'obiezione che in definitiva così opinando la S.C. ha inteso costituire un tasso soglia sfornito di qualsiasi aggancio con il dato normativo, la stessa giurisprudenza ha risposto che “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto" (cfr pronunzia citata delle Sezioni Unite)
Non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore assunto dell'inserimento della penale per estinzione anticipata al fine di verificare il superamento del limite soglia per il contratto di mutuo fondiario del 23 dicembre 2009.
Anche in tal caso, la soluzione è in punto di diritto.
La Suprema Corte ha recentemente stabilito che in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. civ., sez. 3, n. 7352/2022).
8 Sul punto anche diverse Corti di merito hanno avuto modo di affermare che
“La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale. L'inserimento di tale voce nel calcolo del TEG considererebbe unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi operando una sorta di “sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
Pertanto, atteso che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione in favore della banca per la durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'usura”. (cfr. Corte Appello
Firenze Sez. II, 16/03/2023, n. 561).
Conseguentemente, la commissione di estinzione anticipata non va inclusa nel calcolo del TEG.
In forza di tali ragioni, l'appello principale deve essere rigettato.
3.2.A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne l'impugnazione incidentale spiegata da Pt_6
L'unico motivo di censura ha, in definitiva, riguardato la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità e la previsione della commissione di massivo scoperto rectius commissione di disponibilità creditizia (che con le sopravvenute modifiche normative l'ha sostituita)
a partire dal dicembre 2009 o comunque dal gennaio 2010 con la sottoscrizione di nuove condizioni del conto corrente n. 154047.
L'assunto, però, non può essere condiviso in quanto il materiale documentale richiamato dall'istituto di credito (ovvero i documenti 14 e 16 allegati alla seconda memoria ex art 183 comma VI cpc) sono riferiti chiaramente a diversi rapporti e segnatamente a quelli di apertura di credito aventi rispettivamente n. 13184 e n. 13702.
E' sufficiente a tal riguardo osservare che l'apertura di credito, quand'anche accede, come verificatosi nella fattispecie, ad un conto corrente laddove presenta delle specifiche condizioni negoziali (ipotesi altrettanto pacifica) conserva e mantiene, per tutta la sua durata, una sua propria autonomia così da non poter essere confuso con altri contratti.
La banca, poi, non ha allegato e, di conseguenza, neppure provato l'esistenza di fattori in grado di sostenere che le condizioni concordate siano riferibili anche al rapporto di conto corrente n. 154047.
Il solo documento espressamente riconducibile a tale ultimo contratto è quello del novembre 2013 assunto a riferimento dal giudice di prime cure sicchè deve condividersi l'assunto delle controparti sul fatto che il rapporto ha avuto una genesi anteriore (e la conferma può essere agevolmente desunta
9 anche dai mutamenti del numero) e che prima del documento scritto sopra citato non è stata fornita la prova della previsione di condizioni sulla capitalizzazione e sulla commissione di massimo scoperto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame incidentale.
4. Dall'esito della lite deriva quindi il rigetto della richiesta di espletamento di una CTU econometrica
(peraltro svolta, attenendosi ai criteri indicati nella sentenza non definitiva qui impugnata, presso il
Tribunale di Pescara).
5.1. Le spese di lite del presente grado, attesa la soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate tra le parti nel rapporto tra gli appellanti principali e Pt_6
5.2. Devono, invece, seguire la soccombenza le spese relativamente al rapporto tra gli appellanti ed per essere regolate come di seguito indicato. CP_1
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 6.993,70 per Controparte_1
compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000 fase di istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6. Visto l'esito degli appelli principale ed incidentale e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti
10 principale e quello incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza non definitiva n. 1336/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa integralmente le spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e l'appellante incidentale;
d) condanna gli appellanti in solido fra di loro alla rifusione in favore di
[...] delle spese del presente grado che liquida in € 6.993,70 Controparte_1
per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie,
IVA e CPA dovuti come per legge;
e) manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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