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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/07/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8880/2023 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Attilio Botta, presso il cui studio in Bisceglie, alla via
Piave n. 65, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente CP_1 alla via Papa Giovanni XXIII n. 6
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data 14 luglio 2025 la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente, unica costituita, ha prestato acquiescenza alla trattazione scritta e ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento di differenze retributive.
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.11.2023 e notificato l'1.03.2024,
ha agito in giudizio per il pagamento di Parte_1 differenze retributive nei confronti di . CP_1
Più specificamente, a sostegno della domanda ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze del resistente, quale badante, senza regolare assunzione, dal 3.08.2022 al 26.08.2023; di aver lavorato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8,00 alle
12,30 e dalle 17,00 alle 19,00; di essersi occupata della cura del
novantenne, provvedendo alla sua igiene personale, CP_1 cucinando e provvedendo all'acquisto sia di beni di prima necessità, che di farmaci che dei beni alimentari;
che, inoltre, provvedeva alla pulizia dell'abitazione del ricorrente, sita in
Bisceglie, alla via Papa Giovanni XXIII n. 6; che il rapporto non è mai stato regolarizzato;
che percepiva la retribuzione di € 600,00 mensili;
che le mansioni svolte sono riconducibili al livello B del
CCNL Colf Confedilizia – non conviventi;
che la retribuzione percepita à inferiore a quella effettivamente spettante in base al
CCNL applicabile al rapporto di lavoro intercorso inter partes.
Ciò posto, ha dedotto di essere creditrice del complessivo importo di € 10.074,06, come da conteggio analitico allegato al ricorso.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini prospettati, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle somme indicate come dovute;
con vittoria di spese con attribuzione.
Alla prima udienza del 3.07.2024, constatata la regolarità e tempestività della notifica del ricorso al resistente, c he non si costituiva in giudizio - e che in data 18.07.2024 presentava istanza di visibilità del fascicolo telematico a mezzo del proprio
2 difensore, cui non seguiva la costituzione in giudizio - ne era dichiarata la contumacia.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c.,
“è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
1.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro come prospettato in ricorso.
I testi escussi, infatti, hanno sostanzialmente confermato le circostanze dedotte in ricorso in ordine alla durata del rapporto, all'orario di lavoro osservato e alle mansioni svolte dalla ricorrente.
3 Il primo teste escusso, , con dichiarazioni Testimone_1 sufficientemente specifiche, dopo aver premesso di essere amico della ricorrente e di conoscere i fatti di causa perché la accompagnava e andava a prendere al termine dell'orario di lavoro presso l'abitazione del resistente, ha dichiarato: “(…) ha lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 -
12,30 e il pomeriggio dalle ore 17,00 -19,00 (…)”; “la ricorrente badava al sig. facendo la barba, lavandolo, facendolo CP_1 mangiare. Tanto posso dire perché sono salito tante volte a casa del sig. per portare la spesa o medicine o altro e vedevo CP_1 la che lavorava accudendo il sig. lo vestiva, Pt_1 CP_1 lavava, faceva barba, dava farmaci e faceva mangiare”; (…)
Quando salivo la vedevo anche lavorare a terra e pulire la casa oltre che cucinare e accudire il Sig. ”. CP_1
Tali dichiarazioni hanno trovato sostanziale conferma in quelle rese dalla teste , la quale dopo aver premesso Testimone_2 di essere amica della ricorrente e di conoscere i fatti di causa perché si recava presso l'abitazione del , di regola la CP_1 mattina, due – tre volte alla settimana, ha dichiarato “(…) vedevo la che lavorava, accudiva il lavava, Pt_1 CP_1 cucinava, lo vestiva, dava medicine”.
La teste ha anche riferito di un episodio specifico, in cui la ricorrente “(…) mi ha chiamato urgentemente perché era caduto il
e sono andata ad aiutarla a rialzarlo”. CP_1
La teste ha poi confermato le mansioni svolte dalla ricorrente, dichiarando che quest'ultima cucinava, si occupava della cura personale del , della somministrazione di farmaci e della CP_1 spesa. La teste ha infine precisato di aver visto il “(…) CP_1 dare indicazioni su quello che doveva fare la ricorrente, era lui a chiedere di fare la barba”.
4 Le dichiarazioni rese dai testi risultano attendibili, in quanto sufficientemente specifiche, frutto di una conoscenza diretta dei fatti di causa e sostanzialmente concordanti.
A ciò si aggiunga che all'udienza del 2.12.2024 si dava atto che il ricorrente non era comparso per rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito e regolarmente notificato, con la conseguenza che, tenuto conto della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i fatti oggetto di interrogatorio formale – relativi alla sussistenza del rapporto lavorativo nei termini prospettati in ricorso e al mancato pagamento di quanto indicato specificamente – devono ritenersi ammessi.
Ciò, anche con riferimento alla sussistenza del vincolo di subordinazione, atteso che la continuità della prestazione lavorativa svolta, la tipologia delle mansioni espletate e il fatto che non sia stata riferita da nessuno dei testi la presenza di altre persone all'interno dell'abitazione del concorrono CP_1
a far ritenere che la ricorrente abbia lavorato alle dirette ed esclusive dipendenze di quest'ultimo per il periodo considerato.
2.1 Ciò posto, deve ritenersi dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini prospettati in ricorso, anche in ordine all'orario di lavoro svolto, e allo svolgimento di mansioni riconducibili al livello B del CCNL Col Confedilizia -non conviventi, con conseguente diritto alle differenze retributive pretese a titolo di TFR.
Quanto all'applicabilità di quest'ultimo, com'è noto è possibile utilizzare il contratto collettivo di settore al fine di individuare i minimi della retribuzione in conformità all'art. 36 della
Costituzione. Così, tra l'altro, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. 27138/13: “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di
5 settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale”. Ne consegue, quindi, l'applicabilità del C.C.N.L. innanzi richiamato.
Alla luce di ciò, il credito azionato deve ritenersi provato. Sul punto, infatti, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di
Cassazione con la storica sentenza del 30 ottobre 2001 n.
13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
una volta assolto tale onere probatorio e di allegazione sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Una soluzione quest'ultima che risponde, come precisa la Suprema Corte, a palesi esigenze di ordine pratico e di rispetto del criterio della c.d. vicinanza della prova: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà, infatti, serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi idonei a dimostrare tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di documentazione relativa al pagamento effettuato.
Si tratta, quindi, di un principio che risponde all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare
6 il diritto di difesa del debitore adempiente, e che al contempo fa applicazione del fondamentale principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che, quindi, come tale, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e risulta, quindi, maggiormente in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Il principio è stato confermato anche in una serie di successive pronunce della Corte di Cassazione (n. 826/15, 15659/11, n.
936/10, n. 9351/07, n. 1743/07, 17626/02).
Applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha, come fin qui evidenziato, provato il titolo, ossia il rapporto lavorativo con la resistente e la sussistenza del credito azionato, e ha dedotto l'inadempimento, consistente, in particolare nel mancato pagamento della complessiva somma quantificata in € 10.074,06, a titolo di differenze retributive, di cui € 1.238,28 a titolo di TFR, importo già decurtato di quanto indicato come già ricevuto dalla stessa ricorrente;
tale importo appare congruo, tenuto conto delle mansioni svolte, delle giornate lavorative, del numero di ore lavorative effettuate, tutte circostanze che possono ritenersi provate sulla scorta dell'istruttoria svolta e del CCNL applicabile.
Ne consegue, quindi, che, poiché è stata fornita la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, e poiché non sussistono elementi che inficino la validità del conteggio analitico elaborato dalla ricorrente, gravava sul resistente l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. della estinzione dell'obbligazione di pagamento, cioè di aver corrisposto al prestatore di lavoro gli emolumenti richiesti e dovuti;
tale onere probatorio, invece, non è stato assolto.
7 Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta e quindi,
[...]
va condannato al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di € 10.074,06, a titolo di differenze
[...] retributive, di cui € 1.238,28 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8880/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro tra e nei termini ricostruiti in Parte_1 CP_1 parte motiva;
2. condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
dell'importo di € 10.074,06, a titolo di differenze Parte_1 retributive, di cui € 1.238,28 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo;
3. condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in € 2.695,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Trani, 14.07.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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