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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIII sezione civile
N.R.G. 782 \2025
Codice CUI 05IVRLZ
Codice VESTANET NA0028460
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano ha emesso il seguente
DECRETO
Il giudice,
letta la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, formulata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25\2008;
rilevato che il resistente non ha depositato note di replica nonostante la CP_1
notifica del ricorso in data 23/01/2025;
esaminati gli atti;
osserva allo stato e salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua decisione definitiva, sussistono gravi e circostanziate ragioni per provvedere nel senso richiesto;
ed invero, trattasi nella specie di domanda reiterata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29 lett. b) del decreto legislativo succitato, e dunque assoggettata, quanto ai termini della procedura accelerata in esame al disposto di cui all'art. 28, comma 1 del decreto legislativo indicato secondo cui “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione
1 della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni”;
orbene, nel caso di specie non risulta rispettata la tempistica della procedura accelerata, caratterizzata da termini ridotti rispetto alla procedura generale o ordinaria;
in particolare, a norma dell'art. 28 bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni;
il tenore letterale ed il richiamo, talvolta reciproco, degli artt. 28, comma 1, 28bis, comma 2, lett. c), 28ter, comma 1, 32, comma 1, lett. b-bis) e 35bis, comma 3, lett. d),
d.lgs. 25 cit. sembrano escludere qualunque valutazione discrezionale in capo alla
Questura, in merito alla trasmissione celere della documentazione alla Commissione, ed in capo a quest'ultima circa la necessità di adottare la procedura accelerata e di informare il richiedente delle determinazioni procedurali nei casi, tra gli altri, in cui quest'ultimo proviene da un paese dichiarato di origine sicura;
a norma dell'art. 26 co.2 bis d.lgs 25/08 il verbale di presentazione della domanda
è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera e che i termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, sicché nella valutazione dell'onere della Questura di trasmettere senza ritardo alla CT la documentazione ai sensi dell'art. 28 bis deve tenersi conto anche del termine di massimo 16 giorni che l'art. 26 fissa per la formalizzazione della domanda;
dunque, nel caso di specie i termini previsti dalla disciplina testé richiamata non appaiono, allo stato degli atti, rispettati;
2 il caso in esame, quindi, esula dai casi tassativi di deroga al principio della sospensione automatica del provvedimento impugnato sancito dall'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo 25/2008 in ossequio alla previsione di cui all'art. 46 § 5 della Direttiva
2013/32/UE;
avendo parte istante, con ricorso depositato in data 22/01/2025, tempestivamente impugnato il provvedimento alla medesima consegnato in data 08/01/2025, l'efficacia esecutiva provvedimento impugnato deve intendersi sospesa;
PQM
• Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.
Napoli, 11/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
3
XIII sezione civile
N.R.G. 782 \2025
Codice CUI 05IVRLZ
Codice VESTANET NA0028460
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano ha emesso il seguente
DECRETO
Il giudice,
letta la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, formulata ai sensi dell'art. 35bis, comma 4, d.lgs. 25\2008;
rilevato che il resistente non ha depositato note di replica nonostante la CP_1
notifica del ricorso in data 23/01/2025;
esaminati gli atti;
osserva allo stato e salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua decisione definitiva, sussistono gravi e circostanziate ragioni per provvedere nel senso richiesto;
ed invero, trattasi nella specie di domanda reiterata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29 lett. b) del decreto legislativo succitato, e dunque assoggettata, quanto ai termini della procedura accelerata in esame al disposto di cui all'art. 28, comma 1 del decreto legislativo indicato secondo cui “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione
1 della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni”;
orbene, nel caso di specie non risulta rispettata la tempistica della procedura accelerata, caratterizzata da termini ridotti rispetto alla procedura generale o ordinaria;
in particolare, a norma dell'art. 28 bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni;
il tenore letterale ed il richiamo, talvolta reciproco, degli artt. 28, comma 1, 28bis, comma 2, lett. c), 28ter, comma 1, 32, comma 1, lett. b-bis) e 35bis, comma 3, lett. d),
d.lgs. 25 cit. sembrano escludere qualunque valutazione discrezionale in capo alla
Questura, in merito alla trasmissione celere della documentazione alla Commissione, ed in capo a quest'ultima circa la necessità di adottare la procedura accelerata e di informare il richiedente delle determinazioni procedurali nei casi, tra gli altri, in cui quest'ultimo proviene da un paese dichiarato di origine sicura;
a norma dell'art. 26 co.2 bis d.lgs 25/08 il verbale di presentazione della domanda
è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera e che i termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, sicché nella valutazione dell'onere della Questura di trasmettere senza ritardo alla CT la documentazione ai sensi dell'art. 28 bis deve tenersi conto anche del termine di massimo 16 giorni che l'art. 26 fissa per la formalizzazione della domanda;
dunque, nel caso di specie i termini previsti dalla disciplina testé richiamata non appaiono, allo stato degli atti, rispettati;
2 il caso in esame, quindi, esula dai casi tassativi di deroga al principio della sospensione automatica del provvedimento impugnato sancito dall'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo 25/2008 in ossequio alla previsione di cui all'art. 46 § 5 della Direttiva
2013/32/UE;
avendo parte istante, con ricorso depositato in data 22/01/2025, tempestivamente impugnato il provvedimento alla medesima consegnato in data 08/01/2025, l'efficacia esecutiva provvedimento impugnato deve intendersi sospesa;
PQM
• Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.
Napoli, 11/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
3