Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5954/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA con sede in Torchiara (SA) alla Via Tempitelle di Sopra n. 4, Parte_1
P.IVA , in persona del suo legale rapp.te p.t. sig.ra nata P.IVA_1 Parte_2 ad Agropoli il 15/09/1994, rappresentata e difesa dall' Avv. Gianquirino Cantalupo del foro di Vallo della Lucania (SA) con iscrizione all'albo n. 504, CF.
, in virtù di procura conferita in calce all'atto di citazione ed C.F._1 elett.te domiciliata presso il suo studio in Agropoli al Corso Garibaldi n. 76 OPPONENTE E
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
Sig. con sede in Vittoria (RG), alla Via E. Lanzara n. 34, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesare (CF ), C.F._2
Alfonso Pisanzio (CF ), ed elett.te dom.ta in Nocera Superiore C.F._3
(SA) alla Via Roma n. 122, presso lo studio dell'avv. Pasquale Villani, giusta procura in calce al D.I. n. 1534/17 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1534/2017 dell'11/8/2017 e notificato il 18/9/2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
[...
della somma di € 22.402,15, oltre interessi e spese, per l'acquisto di materiale di cui alle fatture prodotte Parte opponente eccepiva di non aver mai ordinato la merce per la quale viene richiesto il pagamento con la fattura N. 940 del 15/09/2016; di aver integralmente pagato la merce di cui alla fattura N. 1008 del 29/09/2016, come si evince dalla copia del
N.R.G. 5954/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 1
ha indicato il numero di ordine 2016-535E), nella fattura N. 940 Parte_4 del 15/09/2016 non vi era alcuna indicazione di un numero di ordine. Pertanto, concludeva come segue: piaccia all'On.le Tribunale, reietta ogni altra conclusione e istanza di parte avversa, Accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, Revocare il Decreto Ingiuntivo N. 1534/2017 (R.G. 4270/2017) reso dal Tribunale di Nocera Inferiore (G.I. Dott. Diego Dinardo) in data 11/08/2017 e notificato in data 18/09/2017 perché il credito è inesistente e/o estinto per le motivazioni indicate in atti. Condannare la parte opposta alla refusione delle spese di lite. In data 15/2/2018 si costituiva che evidenziava come la Controparte_1 fattura n. 940 del 15.09.2016 dell'importo di €. 20.779,37 facesse riferimento alla conferma d'ordine del 03.09.2016, nella quale è indicata la data della consegna tassativa della merce del 15.09.2016, come da richiesta della Parte_1
Evidenziava che la fattura n. 940 non recava il numero d'ordine (come le altre) soltanto perché, trattandosi di un ordine cartaceo e non telematico, non gli viene attribuito un numero progressivo dal sistema gestionale in uso dalla Parte_5
Con riguardo alle le fatture nn. 1008 del 29.09.2016 dell'importo di €. 480,38 e n. 579 del 08.06.2016 dell'importo di €. 1.122,40, che, a dire di controparte, sarebbero già state pagate, ciò risulta smentito dal fatto che per tali forniture erano stati rilasciati, a parziale pagamento, due assegni ritornarti insoluti, e precisamente: Assegno n. 5044613826-05 tratto su UBI Banca Carime in data 06.10.2016 dell'importo di €. 5.850,03; Assegno n. 5044613827-06 tratto su UBI Banca Carime in data 30.10.2016 dell'importo di €. 5.752,72.
Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione. In data 3/7/2018, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione. Istruita la causa, escusso i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai
N.R.G. 5954/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 2 poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Con riguardo alla merce di cui alla fattura n. 940 del 15.09.2016 dell'importo di € 20.779,37, deve ritenersi che parte opposta, attrice in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Pur volendo ritenere effettuato l'ordine del 3/5/2016, come risulta dalla conferma d'ordine prodotta, ordine confermato dal teste , che ha affermato Testimone_1 di aver proceduto lui stesso ad effettuare l'ordine, non risulta provata in alcun modo la consegna della merce, né documentalmente (non risulta prodotto alcun documento che attesto il trasporto), né dai testi, non avendo nessuno di essi confermato l'avvenuta consegna della merce di cui alla fattura. Con riguardo alla merce di cui alla fattura N. 1008 del 29/09/2016, parte opponente eccepisce di aver provveduto al pagamento in contanti, producendo un documento con la firma di quietanza, che non è stata disconosciuta da parte opposta. Né rilevano a tal fine gli assegni prodotti, in relazione ai quali non è provato il riferimento alle fatture oggetto del presente giudizio, stante il riconosciuto rapporto di fornitura tra le parti per un lungo periodo. Con riguardo, invece alla fattura n. 579 del 08.06.2016 dell'importo di €. 1.122,40, invece, parte opponente non contesta né l'ordine né la consegna, ma ne eccepisce l'avvenuto pagamento. Parte opponente non ha però fornito adeguata prova dell'eccepito pagamento, onere sulla stessa gravante. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita
N.R.G. 5954/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 3 come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda di parte opposta, va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
1.122,40, oltre interessi ex d.lgs 231/02, dalla scadenza della fattura al soddisfo.
2.Sulle spese di lite. L'accoglimento, sia pure parziale dell'opposizione, rende opportuna la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5954/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1534/2017 dell'11/8/2017;
3. in parziale accoglimento della domanda di parte opposta, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.122,40, oltre interessi ex d.lgs 231/02, dalla scadenza della fattura al soddisfo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02/04/2025
Il Giudice
N.R.G. 5954/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 4 Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5954/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 5