Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 697
Articolo 1Articolo 3
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24 settembre 1950
Art. 2.
Gli agenti di ruolo che, pur avendo nella precedente posizione di contrattista una qualifica uguale od equiparata a quella acquisita, in base a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore con decorrenza antecedente alla data predetta, acquistano tale superiore qualifica e godono dello stesso trattamento di cui all'art. 1.
Entrata in vigore il 24 settembre 1950