Art. 2.
Gli agenti di ruolo che, pur avendo nella precedente posizione di contrattista una qualifica uguale od equiparata a quella acquisita, in base a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore con decorrenza antecedente alla data predetta, acquistano tale superiore qualifica e godono dello stesso trattamento di cui all'art. 1.
Gli agenti di ruolo che, pur avendo nella precedente posizione di contrattista una qualifica uguale od equiparata a quella acquisita, in base a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore con decorrenza antecedente alla data predetta, acquistano tale superiore qualifica e godono dello stesso trattamento di cui all'art. 1.