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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 138/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TROMBONI AN
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ONOFRI Controparte_1 C.F._2 EF, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GRADA, 19 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. ONOFRI EF
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Bologna, 28.5.1986) ricorre ex art.337 bis c.c. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 (Bologna, 10.9.1973). La coppia ha avuto una relazione affettiva ed una convivenza more uxorio durata alcuni anni. Hanno due figli: nato il [...] (oggi 14 anni) e , nato il [...] (oggi 8 anni) Per_1 Per_2
Dal ricorso proposto ex art. 337-bis in data 8.1.2024 La sig.ra e il sig. , nell'anno 2007, quando la prima era poco più che Parte_1 Controparte_1 maggiorenne, avevano iniziato una relazione sentimentale sfociata nel corso degli anni in una convivenza more uxorio. Dalla relazione tra le parti erano nati in Bologna i figli in data 30/03/2011, e in data Per_1 Per_2 12/03/2017, entrambi regolarmente riconosciuti dai genitori. Il figlio è affetto da disturbo Per_2 pagina 1 di 7 evolutivo specifico misto, sindrome cefalopolisindattilia di e disturbo dell'attenzione con Per_3 iperattività, tanto da essere certificato dalla Commissione Medica ASL come portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 (doc. 1). Al momento del deposito del ricorso, i sigg.ri e vivevano entrambi presso Parte_1 CP_1 l'abitazione famigliare sita in Baricella (BO), Via Savena Vecchia n. 471, unitamente ai figli (doc. 2). A causa delle forti divergenze caratteriali, in particolare delle condotte poste in essere dal sig. CP_1 la convivenza tra le parti ormai era divenuta intollerabile, tale da creare un pregiudizio ai minori. Il sig. rifiutava di lasciare spontaneamente la casa famigliare, poiché di sua esclusiva proprietà, e la CP_1 sig.ra non possedeva le sostanze economiche necessarie per poter reperire un'altra Parte_1 abitazione per sé e per i figli. Tuttavia, alla luce della definitiva rottura della relazione sentimentale, avvenuta in realtà ormai da lungo tempo, la sig.ra maturando la decisione di porre fine anche alla convivenza con il sig. Parte_1
aveva deciso di denunciare le vessazioni fisiche e psicologiche negli anni subite, presentando CP_1 in data 8.4.2023 querela presso la Caserma dei Carabinieri di Baricella nei confronti del convivente (doc. 4). Oltre al danno psico-fisico arrecato alla sig.ra le condotte del sig. erano risultate Pt_2 CP_1 pregiudizievoli altresì a causa della negazione dello stesso alla collaborazione con la madre nella gestione quotidiana dei figli;
in particolare, secondo la prospettazione attorea, il padre aveva sempre mostrato un manifesto disinteresse nei confronti del figlio disabile , accollando interamente Per_2 in capo alla sig.ra qualsivoglia adempimento, unico genitore ad occuparsi dell'assistenza del Parte_1 bambino.
Sulla condizione lavorativa/economica Entrambi i genitori sono titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La sig.ra Parte_1 lavora presso l'Interporto di Bologna in Bentivoglio, nella società Geodis Cl Italia S.p.a., ed al tempo della domanda percepiva mensilmente la somma di circa €.1.200,00. è esclusivo proprietario CP_1 dell'immobile adibito a casa familiare.
Sui figli Per quanto concerne il figlio maggiore, privilegiato manifestamente dal sig. rispetto al CP_1 fratello, da sempre il padre aveva posto in essere delle condotte volte ad allontanarlo dalla madre, tanto che l'atteggiamento del minore nei confronti di questa risultava preoccupante.
Chiede: affido condiviso dei figli, loro collocazione con la madre, cui assegnare la casa familiare, regolare le visite padre/figli, un assegno di mantenimento per i figli (a carico del padre) di complessivi
€.700 (€.350 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico alla madre al 100%.
Si è costituito il convenuto con comparsa 11.3.2024 Ha contestato in toto la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente (definita “strumentale”) e ha negato l'adozione di comportamenti aggressivi o vessatori. Ha descritto molto legato al padre, sofferente per la separazione, sostenendo inoltre di Per_1 collaborare alla gestione dei figli. Quanto al collocamento dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori e alla conseguente assegnazione della casa familiare al genitore collocatario si è rimesso al giudicante, ferma comunque restando la disponibilità del sig. a vederli collocati presso di sé. CP_1 Al riguardo, ha comunque sottolineato che, ove fosse statuito il collocamento dei figli presso la madre in quel di Baricella, non sarebbe ipotizzabile che sia il padre tutte le mattine ad accompagnare i figli nella loro scuola. Se il sig. fosse chiamato a trasferirsi altrove, non gli rimarrebbe altra CP_1 alternativa, viste le condizioni economiche in cui versa, se non quella di andare ad alloggiare presso la pagina 2 di 7 madre, la sig.ra che risiede in Bologna, via Zanardi, 257, per cui, per Parte_3 accompagnare i figli a scuola, dovrebbe ogni mattina percorre i 32 km che separano detta città da Baricella.
Chiede: nomina esperto (art.473-bis. 26 c.p.c.) purché la madre vi acconsenta;
affido condiviso dei figli, loro collocazione come giustizia e conseguente assegnazione casa e regime visite genitore (non collocatario)/figli; assegno a carico del genitore non collocatario di complessivi €.500 (€.250 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'udienza del 2.5.2024 di comparizione personale delle parti È stata sentita la ricorrente, la quale ha dichiarato:
<Io ed il siamo ancora conviventi, ma da parecchio tempo (circa 8 anni) viviamo da CP_1 separati in casa e dormiamo, a seguito di alcune motivazioni pretestuose del convenuto, in stanze separate. Lavoro dalle 6 del mattino fino alle 14 e nel pomeriggio mi occupo dei bambini e della casa. I bambini vengono accompagnati a scuola la mattina dal papà. Tra me ed il non c'è alcun CP_1 tipo di confronto o dialogo. Ci confrontiamo solo se ci sono modifiche della routine.
è affetto da malattia genetica rara e anche i medici navigano a vista;
è sottoposto a visite
Per_2 di logopedia e fisioterapia. Su suggerimento del personale che lo segue, pratica judo. Della
Per_2 gestione di mi occupo quasi esclusivamente io. L'azienda presso cui lavoro mi ha concesso
Per_2 eccezionalmente un orario di lavoro particolare (senza turni) proprio in considerazione delle condizioni di . Credo che non abbia percepito la crisi tra me ed il
Per_2 Per_2 CP_1
, invece, credo abbia capito, ma non ne abbiamo mai parlato. Per_1 La casa in cui viviamo è di proprietà del convenuto. Lavoro come facchino in azienda di e-commerce: percepisco, circa 1.400 €. al mese per 14 mensilità. Non ho altre entrate. Viene versata in favore di
una identità di frequenza pari ad €.330,00; questa viene integralmente versata su un Per_2 libretto postale intestata ad . Ho una polizza intestata ad per la quale verso Per_2 Per_2
€100,00 al mese. Pago un investimento per l'acquisto dell'auto (circa €.200,00). Non ho altri beni o finanziamenti.>>
È stato sentito il convenuto, il quale ha dichiarato:
<La crisi con la ricorrente risale ad almeno 8/9 anni fa;
le comunicazioni si sono definitivamente interrotte nel 2021. Gli accordi taciti relativi alla gestione dei figli sono quelli indicati dalla ricorrente. Spesso le discussioni tra me e la ricorrente dipendono proprio dalla assenza di accordi e di dialogo. Spesso, infatti, ci troviamo a dover gestire imprevisti all'ultimo momento. La casa è di mia proprietà esclusiva e sto pagando un mutuo con rata mensile di € 700,00 al mese. Pago interamente le utenze della casa familiare. Lavoro presso una azienda di trasporti e percepisco € 2.100 al mese per 14 mensilità. Sono proprietario di una percentuale di un immobile pervenutomi in successione. Non ho investimenti: anche io verso 100,00€ al mese in una polizza intestata ad . Per_1 Ho invece contratto alcuni finanziamenti, il cui ammontare è documentato in atti.>>
È stato disposo l'ascolto del figlio all'epoca tredicenne (udienza 20.6.2024) Per_1 Le parti hanno dato atto che la situazione è rimasta la stessa e che pertanto continuano allo stato a vivere sotto lo stesso tetto. La ricorrente ha dichiarato:
<Io ho provato a chiedere all'azienda di cambiare il mio orario di lavoro (06:00-14:00, dal lunedì al giovedì; il venerdì 06:00-13:00), ma al momento non ho ancora avuto una risposta. Con al Per_1 momento c'è da parte sua un atteggiamento di scontro senza dialogo”.
ha dichiarato: Per_1
pagina 3 di 7 < Io ho 13 anni e ho appena finito la seconda media. Noi viviamo ancora tutti insieme. Io sto meglio con il mio papà, nel modo di rapportarmi con lui, con i suoi modi di fare. Ad esempio: se siamo a tavola per mangiare e mi cade un piatto, mio padre può anche arrabbiarsi, ma mi fa capire di aver sbagliato e mi invita a stare più attento. Mia madre invece mi fa sentire in colpa. Magari entrambi dicono le stesse cose ma in modo diverso, magari mia madre urlando. In alcuni casi tutti e due sono severi con me. Mio padre è un po' più concessivo, mia madre più severa. Faccio un esempio: non mi piace andare a comprare vestiti;
mio padre mi direbbe
“andiamo a comprare i vestiti e poi andiamo a mangiare fuori”; mia madre invece non farebbe nulla per farmi sembrare la situazione meno “noiosa”. Io mi sono accorto della crisi tra i miei genitori e la cosa mi dà un po' fastidio. Quando ero piccolo guardavamo cartoni, film ecc., insieme. Adesso no. Dipendesse da me, starei di più con papà, perché ha modi diversi e mi fa qualche concessione in più. Non sono molto bravo a gestire la mia quotidianità, facendo i lavori di casa (di solito li fa mia mamma, a volte mio padre). A volte però cucino io per me (un piatto di pasta so farlo). Di solito se torno da scuola trovo già pronto. Mio fratello sta sempre vicino a mia madre. Io e mio fratello litighiamo sempre. A scuola vado in autobus. Esco di casa alle 07:20. Mia madre esce di casa alle 05:30. Mio padre dopo di me.>>
Ordinanza dell'8.7.2024 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/06/2024, in via provvisoria ed urgente ha disposto con ordinanza l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, la loro collocazione presso la madre e la conseguente assegnazione in suo favore della casa familiare. È stato inoltre regolato il diritto di visita del padre e sono stati disciplinati gli aspetti economico- patrimoniali. A quest'ultimo riguardo, il Giudice ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di €.500,00 (cinquecento
- €.250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese). Ha infine posto a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Con la medesima ordinanza, è stato conferito incarico al servizio sociale di predisporre ed attuare il percorso di sostegno alla genitorialità, con supporto psicologico per i minori (ove ritenuto necessario), con termine per il deposito di una relazione di aggiornamento entro il 30.11.20224. La causa è stata quindi rinviata per la prosecuzione. La relazione di aggiornamento del servizio sociale In data 21.11.2024, è stata depositata la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale Territoriale distrettuale – Funzione Tutela/Protezione Minori, a firma dell'assistente sociale , Controparte_2 avente ad oggetto la situazione personale e familiare dei minori e , figli Persona_4 Per_2 delle parti, nonché dei genitori e Controparte_1 Persona_5 La valutazione complessiva del servizio sociale è stata positiva. In particolare, nelle proprie conclusioni, la dott.ssa ha esposto che il Servizio ha potuto CP_2 verificare una buona collaborazione fra i genitori, stante la loro disponibilità. Essi sono apparsi sensibili ad aprirsi ed a confrontarsi in virtù dei cambiamenti avvenuti dalla separazione. Entrambi, in egual misura, si sono dimostrati interessati ed attenti alle necessità dei figli, condividendo l'importanza del loro ruolo nella loro vita. Pertanto, il Servizio si è attivato con la psicologa dell'equipe, dott.ssa Cavalleri, per una relazione sullo stato emotivo del minore per il quale si valuterà l'eventuale Per_1 necessità di un supporto psicologico. Il minore appare adeguatamente seguito e supportato Per_2 nel suo percorso di psicoterapia privato, attivato già dai genitori.
Udienza 8.4.2025 Alla successiva udienza fissata per la prosecuzione, i procuratori delle parti hanno rappresentato di non essere riusciti a trovare un accordo, ma che entrambe le parti sarebbero state concordi nel concludere pagina 4 di 7 come da provvedimenti urgenti di cui all'ordinanza del giudice. Tuttavia, il contrasto ancora permaneva sul quantum dell'assegno di mantenimento. La signora, infatti, continuava a chiedere un assegno di mantenimento per i figli di 700 euro, con decorrenza da settembre 2025, quando il padre avrebbe smesso di corrispondere le rate del mutuo sulla casa familiare. Il padre, invece, sarebbe stato disposto a versare 600 euro complessivi a decorrere da settembre 2025, ferma restando l'adesione alle restanti condizioni di cui all'ordinanza. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 09.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Ha inoltre invitato le parti all'aggiornamento delle dichiarazioni dei redditi. All'udienza del 9.10.2025, le parti si sono riportate ai propri scritti conclusivi già depositati e la causa è stata trattenuta in decisione.
*** Devono trovare conferma, in quanto rispondenti all'interesse dei figli ed alla volontà di entrambi i genitori, le condizioni poste dall'ordinanza dell'8.7.2024 in relazione all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione prevalente presso la madre, all'assegnazione in suo favore della casa familiare ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre. Per quanto riguarda la regolamentazione degli obblighi di mantenimento – unico punto ancora controverso tra le parti – si osserva quanto segue.
I redditi delle parti - Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. Ricorrente Mod.730/2020 = al mese netti circa €.
1.460 Mod.730/2021 = al mese netti circa €.
1.460 Mod.730/2022 = al mese netti circa €.
1.500 Mod.730/2023 = al mese netti circa €.
1.650 Mod.730/2024 = al mese netti circa €.
1.700 Certificazione unica 2025 = al mese netti circa €.1.600 Reddito costante Convenuto Mod.730/2021 = al mese netti circa €.
2.800 Mod.730/2022 = al mese netti circa €.
2.800 Mod.730/2023 = al mese netti circa €.
2.700 Mod.730/2024 = al mese netti circa €.
2.600 Mod. 730/2025 = al mese netti circa €.2.780 Reddito costante Sulla base di quanto esposto, la Sig.ra percepisce un reddito netto mensile di euro 1.600 Parte_1 circa ed il Sig. percepisce un reddito netto mensile di euro 2700 circa. Nell'agosto del 2025, il CP_1 Sig. ha estinto il mutuo immobiliare contratto con la banca, che in precedenza lo obbligava al CP_1 pagamento di una rata di euro €.700 circa al mese. D'altro canto, la casa familiare è di proprietà esclusiva del e dunque sulla ricorrente assegnataria non grava l'onere economico di un CP_1 contratto di locazione. La valutazione complessiva delle esposte circostanze giustifica l'imposizione dell'obbligo del Sig. di corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Pt_4 Parte_1 somma mensile complessiva di €.600,00 (seicento = €300 per ciascun figlio). La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 dispone la loro collocazione presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze dei figli) e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui li terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando li riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con i figli) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando li riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente (per quest'anno 2024 entro il mese di luglio); con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di €.600,00 (seicento = €.300 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in pagina 6 di 7 relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 15.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 138/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TROMBONI AN
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ONOFRI Controparte_1 C.F._2 EF, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GRADA, 19 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. ONOFRI EF
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Bologna, 28.5.1986) ricorre ex art.337 bis c.c. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 (Bologna, 10.9.1973). La coppia ha avuto una relazione affettiva ed una convivenza more uxorio durata alcuni anni. Hanno due figli: nato il [...] (oggi 14 anni) e , nato il [...] (oggi 8 anni) Per_1 Per_2
Dal ricorso proposto ex art. 337-bis in data 8.1.2024 La sig.ra e il sig. , nell'anno 2007, quando la prima era poco più che Parte_1 Controparte_1 maggiorenne, avevano iniziato una relazione sentimentale sfociata nel corso degli anni in una convivenza more uxorio. Dalla relazione tra le parti erano nati in Bologna i figli in data 30/03/2011, e in data Per_1 Per_2 12/03/2017, entrambi regolarmente riconosciuti dai genitori. Il figlio è affetto da disturbo Per_2 pagina 1 di 7 evolutivo specifico misto, sindrome cefalopolisindattilia di e disturbo dell'attenzione con Per_3 iperattività, tanto da essere certificato dalla Commissione Medica ASL come portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 (doc. 1). Al momento del deposito del ricorso, i sigg.ri e vivevano entrambi presso Parte_1 CP_1 l'abitazione famigliare sita in Baricella (BO), Via Savena Vecchia n. 471, unitamente ai figli (doc. 2). A causa delle forti divergenze caratteriali, in particolare delle condotte poste in essere dal sig. CP_1 la convivenza tra le parti ormai era divenuta intollerabile, tale da creare un pregiudizio ai minori. Il sig. rifiutava di lasciare spontaneamente la casa famigliare, poiché di sua esclusiva proprietà, e la CP_1 sig.ra non possedeva le sostanze economiche necessarie per poter reperire un'altra Parte_1 abitazione per sé e per i figli. Tuttavia, alla luce della definitiva rottura della relazione sentimentale, avvenuta in realtà ormai da lungo tempo, la sig.ra maturando la decisione di porre fine anche alla convivenza con il sig. Parte_1
aveva deciso di denunciare le vessazioni fisiche e psicologiche negli anni subite, presentando CP_1 in data 8.4.2023 querela presso la Caserma dei Carabinieri di Baricella nei confronti del convivente (doc. 4). Oltre al danno psico-fisico arrecato alla sig.ra le condotte del sig. erano risultate Pt_2 CP_1 pregiudizievoli altresì a causa della negazione dello stesso alla collaborazione con la madre nella gestione quotidiana dei figli;
in particolare, secondo la prospettazione attorea, il padre aveva sempre mostrato un manifesto disinteresse nei confronti del figlio disabile , accollando interamente Per_2 in capo alla sig.ra qualsivoglia adempimento, unico genitore ad occuparsi dell'assistenza del Parte_1 bambino.
Sulla condizione lavorativa/economica Entrambi i genitori sono titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La sig.ra Parte_1 lavora presso l'Interporto di Bologna in Bentivoglio, nella società Geodis Cl Italia S.p.a., ed al tempo della domanda percepiva mensilmente la somma di circa €.1.200,00. è esclusivo proprietario CP_1 dell'immobile adibito a casa familiare.
Sui figli Per quanto concerne il figlio maggiore, privilegiato manifestamente dal sig. rispetto al CP_1 fratello, da sempre il padre aveva posto in essere delle condotte volte ad allontanarlo dalla madre, tanto che l'atteggiamento del minore nei confronti di questa risultava preoccupante.
Chiede: affido condiviso dei figli, loro collocazione con la madre, cui assegnare la casa familiare, regolare le visite padre/figli, un assegno di mantenimento per i figli (a carico del padre) di complessivi
€.700 (€.350 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico alla madre al 100%.
Si è costituito il convenuto con comparsa 11.3.2024 Ha contestato in toto la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente (definita “strumentale”) e ha negato l'adozione di comportamenti aggressivi o vessatori. Ha descritto molto legato al padre, sofferente per la separazione, sostenendo inoltre di Per_1 collaborare alla gestione dei figli. Quanto al collocamento dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori e alla conseguente assegnazione della casa familiare al genitore collocatario si è rimesso al giudicante, ferma comunque restando la disponibilità del sig. a vederli collocati presso di sé. CP_1 Al riguardo, ha comunque sottolineato che, ove fosse statuito il collocamento dei figli presso la madre in quel di Baricella, non sarebbe ipotizzabile che sia il padre tutte le mattine ad accompagnare i figli nella loro scuola. Se il sig. fosse chiamato a trasferirsi altrove, non gli rimarrebbe altra CP_1 alternativa, viste le condizioni economiche in cui versa, se non quella di andare ad alloggiare presso la pagina 2 di 7 madre, la sig.ra che risiede in Bologna, via Zanardi, 257, per cui, per Parte_3 accompagnare i figli a scuola, dovrebbe ogni mattina percorre i 32 km che separano detta città da Baricella.
Chiede: nomina esperto (art.473-bis. 26 c.p.c.) purché la madre vi acconsenta;
affido condiviso dei figli, loro collocazione come giustizia e conseguente assegnazione casa e regime visite genitore (non collocatario)/figli; assegno a carico del genitore non collocatario di complessivi €.500 (€.250 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'udienza del 2.5.2024 di comparizione personale delle parti È stata sentita la ricorrente, la quale ha dichiarato:
<Io ed il siamo ancora conviventi, ma da parecchio tempo (circa 8 anni) viviamo da CP_1 separati in casa e dormiamo, a seguito di alcune motivazioni pretestuose del convenuto, in stanze separate. Lavoro dalle 6 del mattino fino alle 14 e nel pomeriggio mi occupo dei bambini e della casa. I bambini vengono accompagnati a scuola la mattina dal papà. Tra me ed il non c'è alcun CP_1 tipo di confronto o dialogo. Ci confrontiamo solo se ci sono modifiche della routine.
è affetto da malattia genetica rara e anche i medici navigano a vista;
è sottoposto a visite
Per_2 di logopedia e fisioterapia. Su suggerimento del personale che lo segue, pratica judo. Della
Per_2 gestione di mi occupo quasi esclusivamente io. L'azienda presso cui lavoro mi ha concesso
Per_2 eccezionalmente un orario di lavoro particolare (senza turni) proprio in considerazione delle condizioni di . Credo che non abbia percepito la crisi tra me ed il
Per_2 Per_2 CP_1
, invece, credo abbia capito, ma non ne abbiamo mai parlato. Per_1 La casa in cui viviamo è di proprietà del convenuto. Lavoro come facchino in azienda di e-commerce: percepisco, circa 1.400 €. al mese per 14 mensilità. Non ho altre entrate. Viene versata in favore di
una identità di frequenza pari ad €.330,00; questa viene integralmente versata su un Per_2 libretto postale intestata ad . Ho una polizza intestata ad per la quale verso Per_2 Per_2
€100,00 al mese. Pago un investimento per l'acquisto dell'auto (circa €.200,00). Non ho altri beni o finanziamenti.>>
È stato sentito il convenuto, il quale ha dichiarato:
<La crisi con la ricorrente risale ad almeno 8/9 anni fa;
le comunicazioni si sono definitivamente interrotte nel 2021. Gli accordi taciti relativi alla gestione dei figli sono quelli indicati dalla ricorrente. Spesso le discussioni tra me e la ricorrente dipendono proprio dalla assenza di accordi e di dialogo. Spesso, infatti, ci troviamo a dover gestire imprevisti all'ultimo momento. La casa è di mia proprietà esclusiva e sto pagando un mutuo con rata mensile di € 700,00 al mese. Pago interamente le utenze della casa familiare. Lavoro presso una azienda di trasporti e percepisco € 2.100 al mese per 14 mensilità. Sono proprietario di una percentuale di un immobile pervenutomi in successione. Non ho investimenti: anche io verso 100,00€ al mese in una polizza intestata ad . Per_1 Ho invece contratto alcuni finanziamenti, il cui ammontare è documentato in atti.>>
È stato disposo l'ascolto del figlio all'epoca tredicenne (udienza 20.6.2024) Per_1 Le parti hanno dato atto che la situazione è rimasta la stessa e che pertanto continuano allo stato a vivere sotto lo stesso tetto. La ricorrente ha dichiarato:
<Io ho provato a chiedere all'azienda di cambiare il mio orario di lavoro (06:00-14:00, dal lunedì al giovedì; il venerdì 06:00-13:00), ma al momento non ho ancora avuto una risposta. Con al Per_1 momento c'è da parte sua un atteggiamento di scontro senza dialogo”.
ha dichiarato: Per_1
pagina 3 di 7 < Io ho 13 anni e ho appena finito la seconda media. Noi viviamo ancora tutti insieme. Io sto meglio con il mio papà, nel modo di rapportarmi con lui, con i suoi modi di fare. Ad esempio: se siamo a tavola per mangiare e mi cade un piatto, mio padre può anche arrabbiarsi, ma mi fa capire di aver sbagliato e mi invita a stare più attento. Mia madre invece mi fa sentire in colpa. Magari entrambi dicono le stesse cose ma in modo diverso, magari mia madre urlando. In alcuni casi tutti e due sono severi con me. Mio padre è un po' più concessivo, mia madre più severa. Faccio un esempio: non mi piace andare a comprare vestiti;
mio padre mi direbbe
“andiamo a comprare i vestiti e poi andiamo a mangiare fuori”; mia madre invece non farebbe nulla per farmi sembrare la situazione meno “noiosa”. Io mi sono accorto della crisi tra i miei genitori e la cosa mi dà un po' fastidio. Quando ero piccolo guardavamo cartoni, film ecc., insieme. Adesso no. Dipendesse da me, starei di più con papà, perché ha modi diversi e mi fa qualche concessione in più. Non sono molto bravo a gestire la mia quotidianità, facendo i lavori di casa (di solito li fa mia mamma, a volte mio padre). A volte però cucino io per me (un piatto di pasta so farlo). Di solito se torno da scuola trovo già pronto. Mio fratello sta sempre vicino a mia madre. Io e mio fratello litighiamo sempre. A scuola vado in autobus. Esco di casa alle 07:20. Mia madre esce di casa alle 05:30. Mio padre dopo di me.>>
Ordinanza dell'8.7.2024 Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/06/2024, in via provvisoria ed urgente ha disposto con ordinanza l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, la loro collocazione presso la madre e la conseguente assegnazione in suo favore della casa familiare. È stato inoltre regolato il diritto di visita del padre e sono stati disciplinati gli aspetti economico- patrimoniali. A quest'ultimo riguardo, il Giudice ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di €.500,00 (cinquecento
- €.250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese). Ha infine posto a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Con la medesima ordinanza, è stato conferito incarico al servizio sociale di predisporre ed attuare il percorso di sostegno alla genitorialità, con supporto psicologico per i minori (ove ritenuto necessario), con termine per il deposito di una relazione di aggiornamento entro il 30.11.20224. La causa è stata quindi rinviata per la prosecuzione. La relazione di aggiornamento del servizio sociale In data 21.11.2024, è stata depositata la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale Territoriale distrettuale – Funzione Tutela/Protezione Minori, a firma dell'assistente sociale , Controparte_2 avente ad oggetto la situazione personale e familiare dei minori e , figli Persona_4 Per_2 delle parti, nonché dei genitori e Controparte_1 Persona_5 La valutazione complessiva del servizio sociale è stata positiva. In particolare, nelle proprie conclusioni, la dott.ssa ha esposto che il Servizio ha potuto CP_2 verificare una buona collaborazione fra i genitori, stante la loro disponibilità. Essi sono apparsi sensibili ad aprirsi ed a confrontarsi in virtù dei cambiamenti avvenuti dalla separazione. Entrambi, in egual misura, si sono dimostrati interessati ed attenti alle necessità dei figli, condividendo l'importanza del loro ruolo nella loro vita. Pertanto, il Servizio si è attivato con la psicologa dell'equipe, dott.ssa Cavalleri, per una relazione sullo stato emotivo del minore per il quale si valuterà l'eventuale Per_1 necessità di un supporto psicologico. Il minore appare adeguatamente seguito e supportato Per_2 nel suo percorso di psicoterapia privato, attivato già dai genitori.
Udienza 8.4.2025 Alla successiva udienza fissata per la prosecuzione, i procuratori delle parti hanno rappresentato di non essere riusciti a trovare un accordo, ma che entrambe le parti sarebbero state concordi nel concludere pagina 4 di 7 come da provvedimenti urgenti di cui all'ordinanza del giudice. Tuttavia, il contrasto ancora permaneva sul quantum dell'assegno di mantenimento. La signora, infatti, continuava a chiedere un assegno di mantenimento per i figli di 700 euro, con decorrenza da settembre 2025, quando il padre avrebbe smesso di corrispondere le rate del mutuo sulla casa familiare. Il padre, invece, sarebbe stato disposto a versare 600 euro complessivi a decorrere da settembre 2025, ferma restando l'adesione alle restanti condizioni di cui all'ordinanza. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 09.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Ha inoltre invitato le parti all'aggiornamento delle dichiarazioni dei redditi. All'udienza del 9.10.2025, le parti si sono riportate ai propri scritti conclusivi già depositati e la causa è stata trattenuta in decisione.
*** Devono trovare conferma, in quanto rispondenti all'interesse dei figli ed alla volontà di entrambi i genitori, le condizioni poste dall'ordinanza dell'8.7.2024 in relazione all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione prevalente presso la madre, all'assegnazione in suo favore della casa familiare ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre. Per quanto riguarda la regolamentazione degli obblighi di mantenimento – unico punto ancora controverso tra le parti – si osserva quanto segue.
I redditi delle parti - Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. Ricorrente Mod.730/2020 = al mese netti circa €.
1.460 Mod.730/2021 = al mese netti circa €.
1.460 Mod.730/2022 = al mese netti circa €.
1.500 Mod.730/2023 = al mese netti circa €.
1.650 Mod.730/2024 = al mese netti circa €.
1.700 Certificazione unica 2025 = al mese netti circa €.1.600 Reddito costante Convenuto Mod.730/2021 = al mese netti circa €.
2.800 Mod.730/2022 = al mese netti circa €.
2.800 Mod.730/2023 = al mese netti circa €.
2.700 Mod.730/2024 = al mese netti circa €.
2.600 Mod. 730/2025 = al mese netti circa €.2.780 Reddito costante Sulla base di quanto esposto, la Sig.ra percepisce un reddito netto mensile di euro 1.600 Parte_1 circa ed il Sig. percepisce un reddito netto mensile di euro 2700 circa. Nell'agosto del 2025, il CP_1 Sig. ha estinto il mutuo immobiliare contratto con la banca, che in precedenza lo obbligava al CP_1 pagamento di una rata di euro €.700 circa al mese. D'altro canto, la casa familiare è di proprietà esclusiva del e dunque sulla ricorrente assegnataria non grava l'onere economico di un CP_1 contratto di locazione. La valutazione complessiva delle esposte circostanze giustifica l'imposizione dell'obbligo del Sig. di corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Pt_4 Parte_1 somma mensile complessiva di €.600,00 (seicento = €300 per ciascun figlio). La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 dispone la loro collocazione presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze dei figli) e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui li terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando li riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con i figli) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando li riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio precedente (per quest'anno 2024 entro il mese di luglio); con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di €.600,00 (seicento = €.300 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in pagina 6 di 7 relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 15.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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