CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
Massime • 1
In caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17358 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili avv. AS Romano Valerio POLITI (per ST SI, in proprio e quale legale rappresentante della Master Costruzioni s.r.I.), avv. Giacomo TRANFO (per ST SI, quale erede universale di AT AR), avv. Emanuele CERVIO (per AS TI), avv. Roberta GUAINERI (per FI SGR s.r.I.), i quali depositano conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Luca GIZZI, anche in sostituzione dell'avv. Filippo DINACCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17358 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24 gennaio 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, ad esito del giudizio abbreviato condizionato all'esame del teste EL OL, condannava UI IT alla pena ritenuta di giustizia, ritenendolo responsabile del reato di truffa aggravata continuata, e lo assolveva, invece, per i delitti di reimpiego e autoriciclaggio per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 10 ottobre 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante ex art. 640, secondo comma, n.
2-bis, cod. pen. e riconosciute, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, quelle di cui agli artt. 61, primo comma, nn. 2 e 11, cod. pen., oltre alla circostanza prevista dal n. 7 dello stesso articolo, rideterminava la pena in due anni e sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di Direttore Generale, membro del Comitato Investimenti e poi gestore di fatto di FI SGR - aveva concorso con altri in una condotta decettiva, consistita nella costituzione del Fondo Immobiliare speculativo denominato Sofia Reloaded Rea! Est- te (SRRE) mediante l'inserimento di immobili sopravvalutati e società in conflitto di interessi con la stessa FI nonché nella stipulazione di accordi con RE TI S.A., aventi ad oggetto l'acquisto di sedici quote del fondo suddetto, a fronte dell'emissione di un prestito obbligazionario di pari importo. In particolare, venivano indotti in errore, da un lato, AT AR, ST SI (in proprio e quale legale rappresentante della Master Costruzioni s.r.I.) e AS TI, i quali, pur non presentando i requisiti per poter essere definiti clientela professionale, acquistavano le suddette quote;
dall'altro lato, 117 clienti retail della FI SGR, i quali, non adeguatamente informati del contenuto e della rischiosità delle operazioni, sottoscrivevano le obbligazioni INTERNATIONAL RE per complessivi C 6.400.000, in violazione del Regolamento del Fondo e del c.d. Regolamento Consob, in assenza dei requisiti richiesti. Gli autori degli artifizi e raggiri, tra cui l'imputato, ottenevano un ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato da ingenti provviste finanziarie per realizzare la costituzione del Fondo, cagionando ai clienti un danno consistente nell'esposizione a plurimi fattori di rischio, nonché rilevanti perdite quantificate in C 6.500.000, pari all'intero investimento fatto nel fondo FENICE BLU, a seguito della dismissione del bond RE TI S.A. 2 2. Ha proposto ricorso UI IT, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e/o processuale e vizio motivazionale in relazione a otto diversi profili della decisione, evidenziati in altrettanti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 63, 191, 266, 270 e 271 cod. proc. pen. per inosservanza dei divieti probatori stabiliti dalla legge in ordine all'utilizzo delle intercettazioni provenienti da altro procedimento e delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di indagati. In primo luogo, con illogica motivazione, il giudice di appello ha escluso la inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 266, 270 e 271 cod. proc. pen., delle intercettazioni disposte dal G.i.p. nell'ambito di altro procedimento avente ad oggetto il titolo di reato ex art. 416 cod. pen., considerato che il reato di truffa aggravata non rientra fra quelli per i quali sono consentite le operazioni di captazione e che il reato associativo è stato poi ritenuto insussistente, e non soltanto derubricato, da parte prima del G.i.p. con l'ordinanza cautelare, poi dello stesso organo d'accusa con la richiesta di rinvio a giudizio. In secondo luogo, la Corte territoriale, aderendo alla valutazione del G.u.p., ha nella sostanza omesso di motivare in ordine al motivo di gravame riguardante la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, cod. proc. pen., delle dichiarazioni di soggetti sentiti non come indagati ma quali persone informate sui fatti, nonostante sussistessero a loro carico gravi indizi di reità. 2.2. Violazione degli artt. 81, secondo comma, 110 e 640 cod. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri nella costituzione del Fondo SRRE: la Corte ha omesso di motivare su punti decisivi della controversia, travisando il risultato probatorio (in particolare su quanto emerso dalle prove documentali offerte dalla difesa) e ha violato norme giuridiche extra-penali di cui si doveva tener conto nell'applicazione della fattispecie incriminatrice (art. 32 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio 2013; art. 17 d.m. MEF del 24 maggio 1999, n. 228). In particolare, l'art. 32 del decreto-legge n.78 del 2010, diversamente da quanto ipotizzato dai giudici di merito, prescrive non una pluralità di soggetti apportanti immobili, bensì una pluralità di investitori, requisito che, nel caso di specie, risultava pienamente soddisfatto. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non vi fu alcuna sopravvalutazione degli asset immobiliari confluiti nel Fondo e non sono riscontrabili irregolarità nelle valutazioni condotte dall'esperto indipendente IL PUNTO né conflitti di interesse (non quello riferito a detto esperto in relazione ai 3 beni da stimare né quello ritenuto in ragione dell'affidamento della due diligence inerente all'apporto di un immobile di proprietà della Pothier s.r.l. al Prof. Filippo Annunziata, amministratore non di tale società, bensì della New Pothier). 2.3. Violazione degli artt. 81, secondo comma, 110 e 640 cod. pen., Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 1 d.m. MEF 5 marzo 2015 n. 30, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri e alla conseguente induzione in errore dei signori AR, SI (quale amministratore della società Master) e TI nell'acquisto delle quote del Fondo immobiliare SRRE, in violazione di norme giuridiche di cui si doveva tener conto nell'applicazione della legge penale, con motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia. La Corte territoriale ha osservato che il Regolamento Consob, adottato con delibera n. 16190 del 2007, al momento della costituzione del Fondo nel 2013, aveva abrogato il d.m. 24 maggio 1999, n. 228, quando invece i due regimi normativi sono stati oggetto di applicazione congiunta, ma su due piani distinti, fino al 2015: prima di quella data l'investimento nelle quote del Fondo immobiliare SRRE non richiedeva l'obbligo in capo al gestore di verificare l'appartenenza del cliente alla categoria dei "clienti professionali" (essendo la valutazione di adeguatezza MiFID attinente alla linea di gestione patrimoniale sottoscritta dal cliente), bensì soltanto la dichiarazione di essere "investitore qualificato", cioè un investitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del citato d.m., dichiarazione che le persone offese sottoscrissero, tra l'altro interagendo direttamente con i soli promotori. Di conseguenza, non può ritenersi disatteso alcun obbligo informativo né da parte del ricorrente né da parte della FI SGR;
non è pertinente la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, riguardante il servizio di negoziazione dei titoli e non quello di gestione patrimoniale, nell'ambito del quale intervenne la sottoscrizione delle quote del Fondo. 2.4. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa a titolo di concorso, in ragione del suo asserito apporto causale negli investimenti dei signori AR, SI e TI nelle quote del Fondo SRRE, in violazione della legge penale, previa motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia e travisamento del risultato probatorio. La prova della partecipazione di UI IT all'attività di investimento è stata erroneamente desunta dal ruolo da questi ricoperto in relazione alla costituzione del Fondo, in quanto in questo modo scelte relative a operazioni riservate, per legge e per contratto, al gestore sono state addebitate, a chi, 4 invece, semplicemente ha predisposto gli strumenti finanziari su cui ricadeva l'investimento, con una confusione di due piani ben distinti. La Corte territoriale è incorsa in un vizio metodologico consistito nell'avere ascritto a UI IT un concreto contributo causale alla decisione di investire in virtù soltanto della sua consapevolezza delle iniziative assunte da altri soggetti. 2.5. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 2007 e dell'art. 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa a titolo di concorso e in particolare la sussistenza di artifici e raggiri con riferimento all'emissione obbligazionaria da parte di RE TI, in ragione del suo preteso apporto causale nell'acquisto delle obbligazioni RE, da parte di 117 clienti di FI SGR, in violazione della legge penale e di altre norme di cui si doveva tener conto, previa motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia e travisamento del risultato probatorio. L'imputato non fornì alcun concreto apporto alla realizzazione del delitto contestato, in primo luogo perché non faceva parte, nel periodo dell'investimento de quo, del Comitato Investimenti, e in secondo luogo perché il suo presunto ruolo non può essere desunto sulla base di "una verifica probatoria apodittica e sostanzialmente autoreferente" secondo cui chi predispone strumenti finanziari o accordi con l'emittente dei titoli obbligazionari debba essere per ciò stesso ritenuto responsabile delle successive scelte di investimento operate dal privato o dal suo gestore individuale. Occorre considerare, infatti, che il ricorrente, in qualità di Direttore Generale, non interveniva nel collocamento diretto dei bond, limitandosi - come emerge dalle e-mail indicate dalla difesa - a prospettare dati attinenti a profili regolamentari e contrattuali;
non è stata poi correttamente interpretata la normativa relativa al conflitto di interessi, che non vieta tout court l'investimento in conflitto, ma lo subordina invece all'onere di una corretta gestione e comunicazione di precise informazioni, la cui obbligatorietà ricorre, tra l'altro, solo qualora, a contrario rispetto al caso di specie, non vengano adottate misure organizzative sufficienti a evitare che si verifichi il rischio di nuocere agli interessi dei clienti. Non è poi individuabile una induzione in errore della clientela, così come deve escludersi la presunta elusione del divieto di utilizzo delle gestioni patrimoniali per acquistare le obbligazioni RE, poiché nella situazione di cui si tratta non viene in considerazione alcuna decisione assunta dal cliente a seguito di una specifica proposta effettuata dall'intermediario; rilevano, infatti, attività 5 finanziarie che nel contesto di contratti di gestione del risparmio, se eseguite sulla base di una cornice ben determinata e dei parametri fissati all'interno del mandato discrezionale conferito dai clienti sottoscrittori alla SGR, sono per definizione adeguate e da configurarsi come ordinarie operazioni di acquisto titoli, la cui conclusione non necessita di un'apposita e preventiva autorizzazione. Inoltre, non essendo stati acquisiti al fascicolo processuale i contratti delle 117 presunte persone offese, corrispondenti ai titolari di altrettante posizioni investite nelle obbligazioni RE, deve ritenersi che, oltre a risultare indimostrata l'omessa profilatura MiFID, sia anche impossibile affermare che gli asseriti rischi dei titoli acquistati non fossero rispondenti alla tipologia di rischio che la stessa clientela si era resa disponibile ad assumere in base alla linea di gestione concordemente individuata. Nessuno di detti soggetti, peraltro, ha mai sporto denuncia-querela per i fatti di cui si tratta né si è mai costituito parte civile nel presente processo avanzando pretese risarcitorie nei confronti del ricorrente in relazione ai titoli in questione. 2.6. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., per avere la Corte di appello confermato la sussistenza del danno e dell'ingiusto profitto e, pertanto, la configurabilità del delitto di truffa, in violazione della legge penale, previa motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia con travisamento del risultato probatorio. Considerata la tipologia di contratto (servizio di gestione patrimoniale) sottesa all'investimento nel Fondo SRRE o alle obbligazioni RE TI, non è neppure ipotizzabile una condotta induttiva, astrattamente configurabile, invece, nell'ambito dei diversi servizi di consulenza e raccolta ordini e/o di consulenza ed esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ne consegue che le operazioni contestate non integrano atti di disposizione patrimoniale ex art. 640 cod. pen. in senso proprio, bensì atti esecutivi di un accordo con il quale il cliente autorizzava il gestore a compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con la linea di gestione concordemente individuata. La sentenza impugnata, citando le disposizioni del TUF asseritamente violate e la giurisprudenza civile di legittimità sugli obblighi informativi dell'intermediario, ha erroneamente presupposto, così come il primo giudice, la prestazione di un servizio di consulenza, nel quale alla proposta della SIM fa séguito il consenso del risparmiatore. La Corte di appello, pur formalmente aderendo alla concezione patrimonialistica del danno, di fatto lo ha ancorato alla semplice stipulazione dei contratti de quibus e alle modalità con cui erano state eseguite le attività di 6 investimento, ritenute inosservanti di non precisati obblighi informativi circa la presenza di eventuali rischi. In questo modo, però, la truffa è stata trasformata, in contrasto con il principio di legalità, da reato di danno a reato di pericolo. Tale fattispecie, invero, ha una struttura normativa che richiede l'effettivo verificarsi della deminutio patrimoni e dell'ingiusto profitto, quali oggetto di rappresentazione e volizione ex ante da parte dell'agente, risultando così incompatibile con il mero rischio di verificazione dell'evento, che, per quanto riguarda titoli finanziari, caratterizzati ontologicamente dall'alea" legata al mutevole andamento del mercato, deve consistere nella concreta perdita definitiva del capitale investito. In particolare, i giudici di merito hanno erroneamente identificato il danno conseguente all'investimento nelle obbligazioni RE nel rischio liquidità e nel rischio emittente, quando è stato dimostrato che nessun danno è stato cagionato ai 117 mandati di gestione patrimoniale investiti in dette obbligazioni, in quanto la successiva vendita è avvenuta al medesimo o più alto prezzo di acquisto e dopo l'incasso delle cedole del 3%; inoltre, la Corte di appello, come già il G.u.p., ha considerato il decremento del Fondo SRRE come una perdita definitiva da parte dei clienti acquirenti, quando invece esso ha una durata ventennale e solo nell'anno 2033 il valore del NAV (valore netto della quota) potrà considerarsi definitivo e, con esso, l'eventuale perdita o utile dell'investimento. Con riferimento all'ingiusto profitto, poi, deve tenersi conto che nessun vantaggio patrimoniale ha tratto la SGR dall'avvio del Fondo SRRE, in quanto le relative commissioni di gestione incassate sono state inferiori ai costi sostenuti, e che, parimenti, l'investimento nelle obbligazioni RE non ha comportato alcun aumento delle suddette commissioni, in assenza di versamenti aggiuntivi da parte dei 117 clienti. Inoltre, il potenziale danno causato dall'attuale status di liquidazione giudiziale del fondo FENICE SICAV riguarda solo ventitrè clienti per un totale di 902.000 euro, pari al controvalore delle vendite delle obbligazioni RE concluse con NE Fund in concomitanza con l'investimento effettuato da FI SGR per conto degli stessi clienti in FENICE SICAV COMPARTO BLU, e non tutti i 117 mandati per complessivi 6.500.000 euro, operazione di reinvestimento cui non aveva partecipato il ricorrente, per questa ragione assolto dai reati di reimpiego e autoriciclaggio contestati al capo B). 2.7. Violazione degli artt. 640 cod. pen. e 167 T.U.F. e motivazione apparente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati come truffa e non già come gestione infedele, reato previsto dalla norma speciale. 7 Nel caso di specie, poiché gli artifizi e raggiri, quid pluris connotante la truffa in senso distintivo rispetto alla gestione infedele, coinciderebbero esclusivamente con la pretesa inosservanza delle disposizioni normative regolanti l'attività di gestione finanziaria, deve ritenersi integrata la seconda fattispecie incriminatrice anziché la prima. 2.8. Violazione degli artt. 61, primo comma, nn. 2 e 11, cod. pen. per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza delle circostanze aggravanti in violazione della legge penale, previa motivazione illogica. Nel primo caso la sentenza non ha individuato in modo chiaro quale sia il reato prodronnico e quale il successivo delitto commesso per assicurare il profitto, l'impunità o il prodotto derivante dall'altro; nel secondo caso, invece, non sono state indicate le evidenze dimostrative dell'abuso di prestazione d'opera, con conseguente approfittamento della fiducia riposta dai clienti di FI nei suoi promotori, quale quid pluris (elemento circostanziale aggravante) rispetto ai pretesi artifizi posti in essere (elemento costitutivo del delitto di truffa). 3. Con memoria in data 3 marzo 2023, i difensori del ricorrente hanno osservato che nelle more è sopravvenuta l'estinzione del reato di truffa continuata per intervenuta prescrizione. Premesso che gli atti di disposizione patrimoniale, indicati nell'ipotesi accusatoria quali presupposti dei reati ascritti nel capo A), consistono in atti esecutivi di relativi servizi di gestione, avendo le parti stipulato contratti in forza dei quali, a fronte di un unico versamento di somme di denaro, l'autore del reato effettua l'investimento, sarebbe al più astrattamente configurabile una truffa con natura istantanea e non a consumazione prolungata, mancando l'elemento costitutivo dei periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo. Poiché il tempus commissi delicti va individuato nel "momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento", ne consegue che, considerando il periodo di sospensione legato all'emergenza pandemica, quanto agli investimenti dei signori TI, AR e SI nelle quote del Fondo immobiliare SRRE, conclusi in date 1/7/2013, 21/5/2014 e 9/4/2015, i termini di prescrizione risultano decorsi, rispettivamente, il 6/3/2021, il 24/1/2022 e il 12/12/2022. Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto delle obbligazioni RE, protrattesi dal 31/7/2013 al 6/05/2015, individuata in tale ultima data il dies a quo della decorrenza della prescrizione per gli acquisti più recenti, deve dichiararsi spirato il termine al 9/1/2023. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In considerazione dell'ammissibilità del ricorso, in ragione della fondatezza del sesto motivo, riguardante la sussistenza del danno e dell'ingiusto profitto, va dichiarata la estinzione del reato continuato di truffa aggravata per intervenuta prescrizione. Premesso che non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 1° gennaio 2020, si osserva, quanto alle date di consumazione dei vari reati di truffa, che la indicazione finale contenuta nel capo d'imputazione ("dal gennaio al dicembre 2016") è generica ed errata, se solo si considera che le truffe, reato presupposto del delitto di riciclaggio di cui al capo B), commesso "dal febbraio al settembre 2015", sarebbero state in ipotesi realizzate in epoca successiva, il che, ovviamente, non può essere. Dalla ricostruzione dei fatti delle due sentenze di merito, sulla base peraltro di dati documentali pacifici, richiamati nella memoria difensiva, non contrastata neppure sul punto dalla pubblica accusa e dalle parti civili, si evince che le truffe furono effettivamente consumate nelle date indicate in detta memoria. Considerato il periodo di sospensione della prescrizione di sessantaquattro giorni legato all'emergenza pandemica, prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27), la prescrizione, per l'ultima condotta contestata, è maturata il 9 gennaio 2023. 2. In presenza delle parti civili, tuttavia, questa Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena". Tuttavia, la natura del vizio in questa sede rilevato (difetto motivazionale in ordine a un elemento costitutivo del reato), nei termini in cui verrà di seguito illustrato, impone una sintetica trattazione degli altri motivi di ricorso, rimanendo evidentemente assorbiti quelli in tema di qualificazione giuridica del fatto e di circostanze aggravanti. Infatti, le censure proposte dal ricorrente, fondate essenzialmente su vizi della motivazione o su violazioni di legge non radicalmente preclusive della configurabilità del reato, non consentirebbero in ogni caso una pronunzia di 9 annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto (o per esclusione della partecipazione del ricorrente), dovendo dunque prevalere in questa sede il rilievo della intervenuta prescrizione. Nel contempo, il suddetto vizio motivazionale rileva, evidentemente, anche in ordine alla stessa sussistenza dell'illecito civile, cosicché non possono in questa sede trovare direttamente conferma le statuizioni civili, sostanziatesi peraltro in una generica condanna al risarcimento del danno che avrebbe comunque comportato la riassunzione del processo avanti il giudice civile. Il rilievo risulta necessario in quanto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha affermato che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.), «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», seguendo «il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria», principio questo recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01 e Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01). Del resto, la giurisprudenza di legittimità civile è ormai consolidata nel ritenere che, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (da ultimo cfr., ad es., Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267), tant'è che la parte civile assumerà la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto- danneggiante (Sez. 6 civ., n. 1754 del 20/01/2022, Rv. 663856). 10 3. Nella giurisprudenza civile è altresì costante l'affermazione del principio secondo il quale nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. il giudice civile, oltre a scrutinare la regiudicanda secondo i canoni di giudizio che gli sono propri, potrà attingere al materiale probatorio raccolto nel corso del processo penale t-~t (14111f conservando comunque tutte le facoltà che gli competono merito, relative ai poteri di indagine e di autonoma valutazi raccolte nel suddetto processo penale (cfr., ad es., Sez. 3 civ., n. 8997 del 21/03/2022, Rv. 664579; Sez. 3 civ., n. 28011 del 14/10/2021, Rv. 662576; Sez. 3 civ., n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811). E' poi significativo il fatto che, coerentemente ai ricordati principi, il comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199), prevede ora che «[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Proprio in ragione dell'utilizzo da parte del giudice civile delle prove assunte nel processo penale, debbono essere esaminate le eccezioni di rito proposte con il primo motivo di ricorso. 3.1. Quanto agli esiti delle intercettazioni, la difesa del ricorrente ha invocato il principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per la prova di reati diversi da quello per il quale sono state autorizzate, legati da una connessione sostanziale, presuppone che detti reati, anche nell'ambito del medesimo procedimento, rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), condizione non sussistente per il delitto de quo. In questo caso, tuttavia, detto principio - come osservato nella sentenza impugnata - non è pertinente, non essendosi in presenza di diversi fatti-reato connessi bensì di un fatto-reato per il quale erano state autorizzate le operazioni di captazione (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe), che in sede cautelare ha mutato qualificazione giuridica, essendo stata ritenuta sussistente la sola fattispecie concorsuale ex art. 110 cod. pen. nella consumazione delle truffe, in assenza dei presupposti per ritenere il reato associativo: il G.i.p., infatti, ritenne configurabile una ipotesi di concorso di persone "nella commissione di un'unica articolata truffa realizzata attraverso più 11 operazioni protratte nel tempo e legate da un medesimo disegno criminoso", in assenza, invece, di un sodalizio operante con stabilità e con una precisa ripartizione dei ruoli, sulla base di un accordo protratto nel tempo con la necessaria caratteristica di indeterminatezza. Risultano ancora valide, allora, le argomentazioni espresse sul tema da questa Corte, in una risalente pronuncia, con la quale si affermò che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in riferimento a un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anche quando al fatto venga successivamente attribuita una diversa qualificazione giuridica, con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui non sarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione. In detta sentenza si precisò anche che, ove gli elementi addotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di intercettazione siano chiaramente riferibili a una ipotesi di reato non annoverabile nell'elenco dell'art. 266 c.p.p. e ciononostante il giudice abbia ugualmente autorizzato l'attività captativa, sarebbe «certo possibile all'imputato farne questione in ogni successiva fase o grado del procedimento. E se la doglianza è fondata, le intercettazioni dovranno essere dichiarate inutilizzabili;
per effetto però non di una mutata "qualificazione giuridica del fatto" ma dell'errore commesso dal giudice al momento del decreto autorizzativo, da apprezzare con valutazione "ora per allora" e tenendo presente che esso deve risultare evidente e incontrovertibile, sulla base degli elementi investigativi, portati illo tempore a conoscenza del giudice e tenuto conto della inevitabile fluidità delle ipotesi criminose in un momento normalmente posto alle prime battute dell'attività investigativa» (così Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699; in senso conforme v. Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943). Anche da ultimo la Corte di cassazione ha ribadito che 0—ciAM inutilizzabilità sono tassativamente indicate dall'art. 271 cod. pr diversa qualificazione giuridica nella fase successiva all'ese , operazioni non rientra tra queste» (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981). Con altra recente pronuncia, adesiva alla giurisprudenza sino ad ora richiamata, è stato efficacemente osservato che, in caso di modifica, a seguito delle captazioni, della qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non autorizzabile, l'inutilizzabilità delle intercettazioni opera solo se i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova mancassero già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è compiuto e perfezionato attraverso il controllo del giudice. I risultati della captazione correttamente autorizzata restano invece immuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico del 12 procedimento, atteso che in tal caso non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante per effetto della riqualificazione del fatto autorizzato (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501). Occorre distinguere, dunque, il caso in cui il giudice è tenuto a non autorizzare l'intercettazione, in mancanza di una corrispondenza fra il reato ipotizzato e le risultanze delle indagini, da quello in cui vi è corrispondenza tra quanto si richiede e ciò che emerge dalle indagini in ordine al fatto reato per cui si procede, ma l'addebito si modifica per motivi sopravvenuti fisiologici, legati cioè alla naturale evoluzione del procedimento che può determinare una modifica del fatto storico e della sua qualificazione giuridica. In questo modo si scongiurano eventuali abusi, configurabili mediante il ricorso pretestuoso alla descrizione di un fatto-reato autorizzabile al fine di aggirare i limiti legali stabiliti dagli artt. 266 e 267 del codice di rito. Nel caso specifico la difesa non ha denunciato l'errore iniziale del G.I.P., ma si è limitata a osservare che per il reato per il quale vi è stata condanna ad esito del giudizio di primo grado non sarebbe stato possibile autorizzare le operazioni di captazione. E' fondato, inoltre, anche l'ulteriore rilievo espresso dalle parti civili in ordine alla inammissibilità del motivo per genericità: secondo un consolidato principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), «nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; in senso conforme, ex plurimis, cfr. Sez. 2, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Il ricorso non ha adempiuto detto onere, considerato anche che nella motivazione della sentenza impugnata vi è un riferimento del tutto marginale alle risultanze delle intercettazioni, a fronte di prove dichiarative e documentali sulle quali è stata nella sostanza fondata da entrambi i giudici di merito l'affermazione di responsabilità. 13 3.2. Generica e priva di fondamento è anche la doglianza che la difesa ha formulato con riferimento ad una presunta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. senza aver adempiuto all'onere di allegazione di dati fattuali in termini tali da consentire un efficace esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte. Con riferimento ai soggetti diversi dal teste EL OL, il ricorso si è limitato a lamentare genericamente che non si sarebbe "verificato se, all'epoca della loro audizione, fossero emersi indizi a loro carico", mentre - quanto a OL - va evidenziato anche che lo stesso imputato ha condizionato la richiesta di giudizio abbreviato, poi ammesso, all'esame del dichiarante quale testimone, con ciò di fatto smentendo la fondatezza del motivo proposto in appello, peraltro anche in questo caso genericamente. Trattandosi di una questione di diritto, correttamente risolta dalla Corte territoriale, non è neppure proponibile una censura sulla motivazione, in quanto il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 244731; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634). Con una risalente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, avevano già affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495). Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 4. In relazione ai motivi (dal secondo al quinto), inerenti alla sussistenza di artifici e raggiri nella costituzione del Fondo SRRE e nella conseguente induzione in errore delle persone offese nell'acquisto delle quote del suddetto fondo nonché nella emissione obbligazionaria da parte di RE TI e a quelli riguardanti l'apporto causale del ricorrente nell'acquisto delle quote e delle 14 obbligazioni, va ricordato che l'imputato è stato condannato nei due gradi di giudizio con conforme decisione. E' opportuno ricordare, allora, che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito - come nel caso di specie -concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; più di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, non mass. sul punto). Nell'analoga ricostruzione dei giudici di merito, la vicenda della costituzione del Fondo Immobiliare speculativo denominato Sofia Reloaded Rea! Estate (SRRE) e del successivo acquisto di sedici quote da parte di AT AR, AS TI e ST SI (in proprio e quale legale rappresentante della Master Costruzioni s.r.I.) vide UI IT svolgere un ruolo di primissimo piano, essendo stato detto fondo, nella sostanza, "una sua creazione". Sul punto le dichiarazioni del teste OL e dei promotori sono state ritenute decisive nelle sentenze di merito, contrastate sul punto nel ricorso sulla base di una diversa lettura e considerazione delle dichiarazioni testimoniali. E' preclusa, però, a questa Corte la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Una valutazione in punto di fatto, poi, è stata inammissibilmente sollecitata anche in ordine all'elemento determinante - secondo i giudici di merito - ai fini della ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri e della conseguente induzione in errore delle suddette persone offese, costituitesi parti civili: si tratta del conferimento nel fondo degli immobili da parte della Pegaso 90 s.p.a. (e di altra società dalla stessa controllata al 100%) a un valore superiore al 30% di quello reale, senza alcuna plausibile giustificazione, come emerso, oltre che dalle dichiarazioni di OL e dei promotori, dalle consulenze tecniche dei funzionari 15 della Banca d'Italia, dalle relazioni della CONSOB e dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, risultanze probatorie richiamate nella pronuncia impugnata e più analiticamente evidenziate nella sentenza di primo grado, quanto alla stima degli immobili conferiti e al loro valore effettivo (pag. 18). L'acquisto di quote di un Fondo nel quale erano conferiti immobili sovrastimati, circostanza ignota agli acquirenti, è di per sé produttiva di danno, ciò indipendentemente dalla successiva svalutazione delle quote, peraltro accertata sulla base di dati obiettivi dai giudici di merito. Anche in relazione alla vicenda relativa alla delibera della emissione obbligazionaria da parte di INTERNATIONAL RE, cui fece seguito la sottoscrizione di obbligazioni da parte di 117 clienti della FI SGR, le sentenze di merito hanno richiamato gli esiti delle relazioni ispettive della Banca d'Italia, che avevano evidenziato un conflitto d'interessi in relazione all'affidamento dell'incarico di consulenza per la realizzazione della suddetta emissione nonché l'assenza di adeguate comunicazioni agli stessi clienti, i cui portafogli erano stati investiti nei bond RE. 5. Proprio in relazione a questa ultima vicenda, tuttavia, a fronte di articolati motivi di appello con i quali si era sostenuto che nessun danno era stato causato ai 117 mandati di gestione patrimoniale investiti in dette obbligazioni (poiché la successiva vendita sarebbe avvenuta al medesimo o più alto prezzo di acquisto e dopo l'incasso delle cedole del 3%), la Corte di appello non ha colmato la lacuna motivazionale della prima sentenza sul punto (v. pag. 67), essendosi limitata a richiamare soltanto "quanto affermato dalla Banca d'Italia nelle relazioni ispettive, che evidenziavano il rischio liquidità (il titolo aveva un taglio minimo di 100, non era quotato e non aveva mercato secondario), il rischio emittente (RE INTERNATIONAL era una società priva di rating e dalle dimensioni ridotte) e il rischio estensione da 5 a 10 anni della data di rimborso, di perdita di capitale investito" (pag. 36). Con una risalente pronunzia le Sezioni Unite di questa Corte statuirono che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo;
pertanto, nella ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellamnnare, Rv. 212079). 16 Richiamando anche la posizione all'epoca già condivisa da larga parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite ribadirono che, «oltre alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore, è necessario, ai fini dell'integrazione del reato di truffa, che si verifichi anche un'effettiva deminutio patrimonii, intesa in senso strettamente economico, del soggetto passivo», escludendo radicalmente che la truffa potesse configurare un «reato di pericolo, poiché, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui, elementi questi dell'arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un'unica realtà». Rimarcarono le Sezioni Unite che «l'opportunità di agganciare in modo rigoroso al verificarsi di un danno economico-patrimoniale la repressione penale di comportamenti che ledono la libertà negoziale consente di limitare l'area dell'intervento penale rispetto a quella del diritto civile. L'opposta opinione, tendendo a trasformare il delitto di truffa, contro la lettera e la chiara voluntas legis, in reato di attentato alla sola libertà di consenso della vittima nei negozi patrimoniali e di mero pericolo per l'integrità del patrimonio di questa, opera in realtà un'inammissibile dilatazione dell'ambito di applicazione della norma incriminatrice, la quale, invece, espressamente richiede uno specifico ed effettivo danno di indole patrimoniale, ovvero un reale depauperamento economico del soggetto passivo del reato, nella forma del danno emergente o del lucro cessante». La successiva giurisprudenza ha recepito questo orientamento, divenuto dunque consolidato, precisando altresì che, al fine di accertare quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, occorre considerare le peculiarità del singolo accordo valutando le modalità e i tempi delle condotte (cfr., ad es., Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429; Sez. 2, n. 22957 del 03/03/2021, Bellini, Rv. 281455; Sez. 2, n. 12791 del 25/02/2021, Artico, Rv. 281000; Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, De Marco, Rv. 276665; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420; Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, Di Battista, Rv. 272946; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688). Alla luce di questi principi è chiaramente rilevabile il denunciato vizio motivazionale, in quanto, con riferimento alla vicenda relativa alla delibera della emissione obbligazionaria da parte di INTERNATIONAL RE, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha evocato solo un fattore di 17 "rischio" e quindi un pericolo, non già un danno, una effettiva deminutio patrimonii per i 117 clienti della FI SGR. 6. Dichiarata la prescrizione del reato, la sentenza di appello, pertanto, va annullata con rinvio ai sensi dell'art. 622 del codice di rito. Richiamando una precedente pronuncia di questa Corte nella sua massima composizione nomofilattica (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), le Sezioni Unite hanno di recente ribadito che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). Il giudice civile, ad esito della risoluzione della controversia, provvederà al regolamento delle spese sostenute dalle parti anche in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso il 22 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili avv. AS Romano Valerio POLITI (per ST SI, in proprio e quale legale rappresentante della Master Costruzioni s.r.I.), avv. Giacomo TRANFO (per ST SI, quale erede universale di AT AR), avv. Emanuele CERVIO (per AS TI), avv. Roberta GUAINERI (per FI SGR s.r.I.), i quali depositano conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Luca GIZZI, anche in sostituzione dell'avv. Filippo DINACCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17358 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24 gennaio 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, ad esito del giudizio abbreviato condizionato all'esame del teste EL OL, condannava UI IT alla pena ritenuta di giustizia, ritenendolo responsabile del reato di truffa aggravata continuata, e lo assolveva, invece, per i delitti di reimpiego e autoriciclaggio per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 10 ottobre 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante ex art. 640, secondo comma, n.
2-bis, cod. pen. e riconosciute, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, quelle di cui agli artt. 61, primo comma, nn. 2 e 11, cod. pen., oltre alla circostanza prevista dal n. 7 dello stesso articolo, rideterminava la pena in due anni e sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di Direttore Generale, membro del Comitato Investimenti e poi gestore di fatto di FI SGR - aveva concorso con altri in una condotta decettiva, consistita nella costituzione del Fondo Immobiliare speculativo denominato Sofia Reloaded Rea! Est- te (SRRE) mediante l'inserimento di immobili sopravvalutati e società in conflitto di interessi con la stessa FI nonché nella stipulazione di accordi con RE TI S.A., aventi ad oggetto l'acquisto di sedici quote del fondo suddetto, a fronte dell'emissione di un prestito obbligazionario di pari importo. In particolare, venivano indotti in errore, da un lato, AT AR, ST SI (in proprio e quale legale rappresentante della Master Costruzioni s.r.I.) e AS TI, i quali, pur non presentando i requisiti per poter essere definiti clientela professionale, acquistavano le suddette quote;
dall'altro lato, 117 clienti retail della FI SGR, i quali, non adeguatamente informati del contenuto e della rischiosità delle operazioni, sottoscrivevano le obbligazioni INTERNATIONAL RE per complessivi C 6.400.000, in violazione del Regolamento del Fondo e del c.d. Regolamento Consob, in assenza dei requisiti richiesti. Gli autori degli artifizi e raggiri, tra cui l'imputato, ottenevano un ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato da ingenti provviste finanziarie per realizzare la costituzione del Fondo, cagionando ai clienti un danno consistente nell'esposizione a plurimi fattori di rischio, nonché rilevanti perdite quantificate in C 6.500.000, pari all'intero investimento fatto nel fondo FENICE BLU, a seguito della dismissione del bond RE TI S.A. 2 2. Ha proposto ricorso UI IT, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e/o processuale e vizio motivazionale in relazione a otto diversi profili della decisione, evidenziati in altrettanti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 63, 191, 266, 270 e 271 cod. proc. pen. per inosservanza dei divieti probatori stabiliti dalla legge in ordine all'utilizzo delle intercettazioni provenienti da altro procedimento e delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di indagati. In primo luogo, con illogica motivazione, il giudice di appello ha escluso la inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 266, 270 e 271 cod. proc. pen., delle intercettazioni disposte dal G.i.p. nell'ambito di altro procedimento avente ad oggetto il titolo di reato ex art. 416 cod. pen., considerato che il reato di truffa aggravata non rientra fra quelli per i quali sono consentite le operazioni di captazione e che il reato associativo è stato poi ritenuto insussistente, e non soltanto derubricato, da parte prima del G.i.p. con l'ordinanza cautelare, poi dello stesso organo d'accusa con la richiesta di rinvio a giudizio. In secondo luogo, la Corte territoriale, aderendo alla valutazione del G.u.p., ha nella sostanza omesso di motivare in ordine al motivo di gravame riguardante la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, cod. proc. pen., delle dichiarazioni di soggetti sentiti non come indagati ma quali persone informate sui fatti, nonostante sussistessero a loro carico gravi indizi di reità. 2.2. Violazione degli artt. 81, secondo comma, 110 e 640 cod. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri nella costituzione del Fondo SRRE: la Corte ha omesso di motivare su punti decisivi della controversia, travisando il risultato probatorio (in particolare su quanto emerso dalle prove documentali offerte dalla difesa) e ha violato norme giuridiche extra-penali di cui si doveva tener conto nell'applicazione della fattispecie incriminatrice (art. 32 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio 2013; art. 17 d.m. MEF del 24 maggio 1999, n. 228). In particolare, l'art. 32 del decreto-legge n.78 del 2010, diversamente da quanto ipotizzato dai giudici di merito, prescrive non una pluralità di soggetti apportanti immobili, bensì una pluralità di investitori, requisito che, nel caso di specie, risultava pienamente soddisfatto. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non vi fu alcuna sopravvalutazione degli asset immobiliari confluiti nel Fondo e non sono riscontrabili irregolarità nelle valutazioni condotte dall'esperto indipendente IL PUNTO né conflitti di interesse (non quello riferito a detto esperto in relazione ai 3 beni da stimare né quello ritenuto in ragione dell'affidamento della due diligence inerente all'apporto di un immobile di proprietà della Pothier s.r.l. al Prof. Filippo Annunziata, amministratore non di tale società, bensì della New Pothier). 2.3. Violazione degli artt. 81, secondo comma, 110 e 640 cod. pen., Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 1 d.m. MEF 5 marzo 2015 n. 30, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri e alla conseguente induzione in errore dei signori AR, SI (quale amministratore della società Master) e TI nell'acquisto delle quote del Fondo immobiliare SRRE, in violazione di norme giuridiche di cui si doveva tener conto nell'applicazione della legge penale, con motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia. La Corte territoriale ha osservato che il Regolamento Consob, adottato con delibera n. 16190 del 2007, al momento della costituzione del Fondo nel 2013, aveva abrogato il d.m. 24 maggio 1999, n. 228, quando invece i due regimi normativi sono stati oggetto di applicazione congiunta, ma su due piani distinti, fino al 2015: prima di quella data l'investimento nelle quote del Fondo immobiliare SRRE non richiedeva l'obbligo in capo al gestore di verificare l'appartenenza del cliente alla categoria dei "clienti professionali" (essendo la valutazione di adeguatezza MiFID attinente alla linea di gestione patrimoniale sottoscritta dal cliente), bensì soltanto la dichiarazione di essere "investitore qualificato", cioè un investitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del citato d.m., dichiarazione che le persone offese sottoscrissero, tra l'altro interagendo direttamente con i soli promotori. Di conseguenza, non può ritenersi disatteso alcun obbligo informativo né da parte del ricorrente né da parte della FI SGR;
non è pertinente la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, riguardante il servizio di negoziazione dei titoli e non quello di gestione patrimoniale, nell'ambito del quale intervenne la sottoscrizione delle quote del Fondo. 2.4. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa a titolo di concorso, in ragione del suo asserito apporto causale negli investimenti dei signori AR, SI e TI nelle quote del Fondo SRRE, in violazione della legge penale, previa motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia e travisamento del risultato probatorio. La prova della partecipazione di UI IT all'attività di investimento è stata erroneamente desunta dal ruolo da questi ricoperto in relazione alla costituzione del Fondo, in quanto in questo modo scelte relative a operazioni riservate, per legge e per contratto, al gestore sono state addebitate, a chi, 4 invece, semplicemente ha predisposto gli strumenti finanziari su cui ricadeva l'investimento, con una confusione di due piani ben distinti. La Corte territoriale è incorsa in un vizio metodologico consistito nell'avere ascritto a UI IT un concreto contributo causale alla decisione di investire in virtù soltanto della sua consapevolezza delle iniziative assunte da altri soggetti. 2.5. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 2007 e dell'art. 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa a titolo di concorso e in particolare la sussistenza di artifici e raggiri con riferimento all'emissione obbligazionaria da parte di RE TI, in ragione del suo preteso apporto causale nell'acquisto delle obbligazioni RE, da parte di 117 clienti di FI SGR, in violazione della legge penale e di altre norme di cui si doveva tener conto, previa motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia e travisamento del risultato probatorio. L'imputato non fornì alcun concreto apporto alla realizzazione del delitto contestato, in primo luogo perché non faceva parte, nel periodo dell'investimento de quo, del Comitato Investimenti, e in secondo luogo perché il suo presunto ruolo non può essere desunto sulla base di "una verifica probatoria apodittica e sostanzialmente autoreferente" secondo cui chi predispone strumenti finanziari o accordi con l'emittente dei titoli obbligazionari debba essere per ciò stesso ritenuto responsabile delle successive scelte di investimento operate dal privato o dal suo gestore individuale. Occorre considerare, infatti, che il ricorrente, in qualità di Direttore Generale, non interveniva nel collocamento diretto dei bond, limitandosi - come emerge dalle e-mail indicate dalla difesa - a prospettare dati attinenti a profili regolamentari e contrattuali;
non è stata poi correttamente interpretata la normativa relativa al conflitto di interessi, che non vieta tout court l'investimento in conflitto, ma lo subordina invece all'onere di una corretta gestione e comunicazione di precise informazioni, la cui obbligatorietà ricorre, tra l'altro, solo qualora, a contrario rispetto al caso di specie, non vengano adottate misure organizzative sufficienti a evitare che si verifichi il rischio di nuocere agli interessi dei clienti. Non è poi individuabile una induzione in errore della clientela, così come deve escludersi la presunta elusione del divieto di utilizzo delle gestioni patrimoniali per acquistare le obbligazioni RE, poiché nella situazione di cui si tratta non viene in considerazione alcuna decisione assunta dal cliente a seguito di una specifica proposta effettuata dall'intermediario; rilevano, infatti, attività 5 finanziarie che nel contesto di contratti di gestione del risparmio, se eseguite sulla base di una cornice ben determinata e dei parametri fissati all'interno del mandato discrezionale conferito dai clienti sottoscrittori alla SGR, sono per definizione adeguate e da configurarsi come ordinarie operazioni di acquisto titoli, la cui conclusione non necessita di un'apposita e preventiva autorizzazione. Inoltre, non essendo stati acquisiti al fascicolo processuale i contratti delle 117 presunte persone offese, corrispondenti ai titolari di altrettante posizioni investite nelle obbligazioni RE, deve ritenersi che, oltre a risultare indimostrata l'omessa profilatura MiFID, sia anche impossibile affermare che gli asseriti rischi dei titoli acquistati non fossero rispondenti alla tipologia di rischio che la stessa clientela si era resa disponibile ad assumere in base alla linea di gestione concordemente individuata. Nessuno di detti soggetti, peraltro, ha mai sporto denuncia-querela per i fatti di cui si tratta né si è mai costituito parte civile nel presente processo avanzando pretese risarcitorie nei confronti del ricorrente in relazione ai titoli in questione. 2.6. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., per avere la Corte di appello confermato la sussistenza del danno e dell'ingiusto profitto e, pertanto, la configurabilità del delitto di truffa, in violazione della legge penale, previa motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia con travisamento del risultato probatorio. Considerata la tipologia di contratto (servizio di gestione patrimoniale) sottesa all'investimento nel Fondo SRRE o alle obbligazioni RE TI, non è neppure ipotizzabile una condotta induttiva, astrattamente configurabile, invece, nell'ambito dei diversi servizi di consulenza e raccolta ordini e/o di consulenza ed esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ne consegue che le operazioni contestate non integrano atti di disposizione patrimoniale ex art. 640 cod. pen. in senso proprio, bensì atti esecutivi di un accordo con il quale il cliente autorizzava il gestore a compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con la linea di gestione concordemente individuata. La sentenza impugnata, citando le disposizioni del TUF asseritamente violate e la giurisprudenza civile di legittimità sugli obblighi informativi dell'intermediario, ha erroneamente presupposto, così come il primo giudice, la prestazione di un servizio di consulenza, nel quale alla proposta della SIM fa séguito il consenso del risparmiatore. La Corte di appello, pur formalmente aderendo alla concezione patrimonialistica del danno, di fatto lo ha ancorato alla semplice stipulazione dei contratti de quibus e alle modalità con cui erano state eseguite le attività di 6 investimento, ritenute inosservanti di non precisati obblighi informativi circa la presenza di eventuali rischi. In questo modo, però, la truffa è stata trasformata, in contrasto con il principio di legalità, da reato di danno a reato di pericolo. Tale fattispecie, invero, ha una struttura normativa che richiede l'effettivo verificarsi della deminutio patrimoni e dell'ingiusto profitto, quali oggetto di rappresentazione e volizione ex ante da parte dell'agente, risultando così incompatibile con il mero rischio di verificazione dell'evento, che, per quanto riguarda titoli finanziari, caratterizzati ontologicamente dall'alea" legata al mutevole andamento del mercato, deve consistere nella concreta perdita definitiva del capitale investito. In particolare, i giudici di merito hanno erroneamente identificato il danno conseguente all'investimento nelle obbligazioni RE nel rischio liquidità e nel rischio emittente, quando è stato dimostrato che nessun danno è stato cagionato ai 117 mandati di gestione patrimoniale investiti in dette obbligazioni, in quanto la successiva vendita è avvenuta al medesimo o più alto prezzo di acquisto e dopo l'incasso delle cedole del 3%; inoltre, la Corte di appello, come già il G.u.p., ha considerato il decremento del Fondo SRRE come una perdita definitiva da parte dei clienti acquirenti, quando invece esso ha una durata ventennale e solo nell'anno 2033 il valore del NAV (valore netto della quota) potrà considerarsi definitivo e, con esso, l'eventuale perdita o utile dell'investimento. Con riferimento all'ingiusto profitto, poi, deve tenersi conto che nessun vantaggio patrimoniale ha tratto la SGR dall'avvio del Fondo SRRE, in quanto le relative commissioni di gestione incassate sono state inferiori ai costi sostenuti, e che, parimenti, l'investimento nelle obbligazioni RE non ha comportato alcun aumento delle suddette commissioni, in assenza di versamenti aggiuntivi da parte dei 117 clienti. Inoltre, il potenziale danno causato dall'attuale status di liquidazione giudiziale del fondo FENICE SICAV riguarda solo ventitrè clienti per un totale di 902.000 euro, pari al controvalore delle vendite delle obbligazioni RE concluse con NE Fund in concomitanza con l'investimento effettuato da FI SGR per conto degli stessi clienti in FENICE SICAV COMPARTO BLU, e non tutti i 117 mandati per complessivi 6.500.000 euro, operazione di reinvestimento cui non aveva partecipato il ricorrente, per questa ragione assolto dai reati di reimpiego e autoriciclaggio contestati al capo B). 2.7. Violazione degli artt. 640 cod. pen. e 167 T.U.F. e motivazione apparente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati come truffa e non già come gestione infedele, reato previsto dalla norma speciale. 7 Nel caso di specie, poiché gli artifizi e raggiri, quid pluris connotante la truffa in senso distintivo rispetto alla gestione infedele, coinciderebbero esclusivamente con la pretesa inosservanza delle disposizioni normative regolanti l'attività di gestione finanziaria, deve ritenersi integrata la seconda fattispecie incriminatrice anziché la prima. 2.8. Violazione degli artt. 61, primo comma, nn. 2 e 11, cod. pen. per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza delle circostanze aggravanti in violazione della legge penale, previa motivazione illogica. Nel primo caso la sentenza non ha individuato in modo chiaro quale sia il reato prodronnico e quale il successivo delitto commesso per assicurare il profitto, l'impunità o il prodotto derivante dall'altro; nel secondo caso, invece, non sono state indicate le evidenze dimostrative dell'abuso di prestazione d'opera, con conseguente approfittamento della fiducia riposta dai clienti di FI nei suoi promotori, quale quid pluris (elemento circostanziale aggravante) rispetto ai pretesi artifizi posti in essere (elemento costitutivo del delitto di truffa). 3. Con memoria in data 3 marzo 2023, i difensori del ricorrente hanno osservato che nelle more è sopravvenuta l'estinzione del reato di truffa continuata per intervenuta prescrizione. Premesso che gli atti di disposizione patrimoniale, indicati nell'ipotesi accusatoria quali presupposti dei reati ascritti nel capo A), consistono in atti esecutivi di relativi servizi di gestione, avendo le parti stipulato contratti in forza dei quali, a fronte di un unico versamento di somme di denaro, l'autore del reato effettua l'investimento, sarebbe al più astrattamente configurabile una truffa con natura istantanea e non a consumazione prolungata, mancando l'elemento costitutivo dei periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo. Poiché il tempus commissi delicti va individuato nel "momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento", ne consegue che, considerando il periodo di sospensione legato all'emergenza pandemica, quanto agli investimenti dei signori TI, AR e SI nelle quote del Fondo immobiliare SRRE, conclusi in date 1/7/2013, 21/5/2014 e 9/4/2015, i termini di prescrizione risultano decorsi, rispettivamente, il 6/3/2021, il 24/1/2022 e il 12/12/2022. Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto delle obbligazioni RE, protrattesi dal 31/7/2013 al 6/05/2015, individuata in tale ultima data il dies a quo della decorrenza della prescrizione per gli acquisti più recenti, deve dichiararsi spirato il termine al 9/1/2023. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In considerazione dell'ammissibilità del ricorso, in ragione della fondatezza del sesto motivo, riguardante la sussistenza del danno e dell'ingiusto profitto, va dichiarata la estinzione del reato continuato di truffa aggravata per intervenuta prescrizione. Premesso che non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 1° gennaio 2020, si osserva, quanto alle date di consumazione dei vari reati di truffa, che la indicazione finale contenuta nel capo d'imputazione ("dal gennaio al dicembre 2016") è generica ed errata, se solo si considera che le truffe, reato presupposto del delitto di riciclaggio di cui al capo B), commesso "dal febbraio al settembre 2015", sarebbero state in ipotesi realizzate in epoca successiva, il che, ovviamente, non può essere. Dalla ricostruzione dei fatti delle due sentenze di merito, sulla base peraltro di dati documentali pacifici, richiamati nella memoria difensiva, non contrastata neppure sul punto dalla pubblica accusa e dalle parti civili, si evince che le truffe furono effettivamente consumate nelle date indicate in detta memoria. Considerato il periodo di sospensione della prescrizione di sessantaquattro giorni legato all'emergenza pandemica, prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27), la prescrizione, per l'ultima condotta contestata, è maturata il 9 gennaio 2023. 2. In presenza delle parti civili, tuttavia, questa Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena". Tuttavia, la natura del vizio in questa sede rilevato (difetto motivazionale in ordine a un elemento costitutivo del reato), nei termini in cui verrà di seguito illustrato, impone una sintetica trattazione degli altri motivi di ricorso, rimanendo evidentemente assorbiti quelli in tema di qualificazione giuridica del fatto e di circostanze aggravanti. Infatti, le censure proposte dal ricorrente, fondate essenzialmente su vizi della motivazione o su violazioni di legge non radicalmente preclusive della configurabilità del reato, non consentirebbero in ogni caso una pronunzia di 9 annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto (o per esclusione della partecipazione del ricorrente), dovendo dunque prevalere in questa sede il rilievo della intervenuta prescrizione. Nel contempo, il suddetto vizio motivazionale rileva, evidentemente, anche in ordine alla stessa sussistenza dell'illecito civile, cosicché non possono in questa sede trovare direttamente conferma le statuizioni civili, sostanziatesi peraltro in una generica condanna al risarcimento del danno che avrebbe comunque comportato la riassunzione del processo avanti il giudice civile. Il rilievo risulta necessario in quanto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha affermato che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.), «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», seguendo «il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria», principio questo recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01 e Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01). Del resto, la giurisprudenza di legittimità civile è ormai consolidata nel ritenere che, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (da ultimo cfr., ad es., Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267), tant'è che la parte civile assumerà la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto- danneggiante (Sez. 6 civ., n. 1754 del 20/01/2022, Rv. 663856). 10 3. Nella giurisprudenza civile è altresì costante l'affermazione del principio secondo il quale nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. il giudice civile, oltre a scrutinare la regiudicanda secondo i canoni di giudizio che gli sono propri, potrà attingere al materiale probatorio raccolto nel corso del processo penale t-~t (14111f conservando comunque tutte le facoltà che gli competono merito, relative ai poteri di indagine e di autonoma valutazi raccolte nel suddetto processo penale (cfr., ad es., Sez. 3 civ., n. 8997 del 21/03/2022, Rv. 664579; Sez. 3 civ., n. 28011 del 14/10/2021, Rv. 662576; Sez. 3 civ., n. 517 del 15/01/2020, Rv. 656811). E' poi significativo il fatto che, coerentemente ai ricordati principi, il comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199), prevede ora che «[q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Proprio in ragione dell'utilizzo da parte del giudice civile delle prove assunte nel processo penale, debbono essere esaminate le eccezioni di rito proposte con il primo motivo di ricorso. 3.1. Quanto agli esiti delle intercettazioni, la difesa del ricorrente ha invocato il principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per la prova di reati diversi da quello per il quale sono state autorizzate, legati da una connessione sostanziale, presuppone che detti reati, anche nell'ambito del medesimo procedimento, rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), condizione non sussistente per il delitto de quo. In questo caso, tuttavia, detto principio - come osservato nella sentenza impugnata - non è pertinente, non essendosi in presenza di diversi fatti-reato connessi bensì di un fatto-reato per il quale erano state autorizzate le operazioni di captazione (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe), che in sede cautelare ha mutato qualificazione giuridica, essendo stata ritenuta sussistente la sola fattispecie concorsuale ex art. 110 cod. pen. nella consumazione delle truffe, in assenza dei presupposti per ritenere il reato associativo: il G.i.p., infatti, ritenne configurabile una ipotesi di concorso di persone "nella commissione di un'unica articolata truffa realizzata attraverso più 11 operazioni protratte nel tempo e legate da un medesimo disegno criminoso", in assenza, invece, di un sodalizio operante con stabilità e con una precisa ripartizione dei ruoli, sulla base di un accordo protratto nel tempo con la necessaria caratteristica di indeterminatezza. Risultano ancora valide, allora, le argomentazioni espresse sul tema da questa Corte, in una risalente pronuncia, con la quale si affermò che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in riferimento a un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anche quando al fatto venga successivamente attribuita una diversa qualificazione giuridica, con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui non sarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione. In detta sentenza si precisò anche che, ove gli elementi addotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di intercettazione siano chiaramente riferibili a una ipotesi di reato non annoverabile nell'elenco dell'art. 266 c.p.p. e ciononostante il giudice abbia ugualmente autorizzato l'attività captativa, sarebbe «certo possibile all'imputato farne questione in ogni successiva fase o grado del procedimento. E se la doglianza è fondata, le intercettazioni dovranno essere dichiarate inutilizzabili;
per effetto però non di una mutata "qualificazione giuridica del fatto" ma dell'errore commesso dal giudice al momento del decreto autorizzativo, da apprezzare con valutazione "ora per allora" e tenendo presente che esso deve risultare evidente e incontrovertibile, sulla base degli elementi investigativi, portati illo tempore a conoscenza del giudice e tenuto conto della inevitabile fluidità delle ipotesi criminose in un momento normalmente posto alle prime battute dell'attività investigativa» (così Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699; in senso conforme v. Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943). Anche da ultimo la Corte di cassazione ha ribadito che 0—ciAM inutilizzabilità sono tassativamente indicate dall'art. 271 cod. pr diversa qualificazione giuridica nella fase successiva all'ese , operazioni non rientra tra queste» (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981). Con altra recente pronuncia, adesiva alla giurisprudenza sino ad ora richiamata, è stato efficacemente osservato che, in caso di modifica, a seguito delle captazioni, della qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non autorizzabile, l'inutilizzabilità delle intercettazioni opera solo se i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova mancassero già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è compiuto e perfezionato attraverso il controllo del giudice. I risultati della captazione correttamente autorizzata restano invece immuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico del 12 procedimento, atteso che in tal caso non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante per effetto della riqualificazione del fatto autorizzato (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501). Occorre distinguere, dunque, il caso in cui il giudice è tenuto a non autorizzare l'intercettazione, in mancanza di una corrispondenza fra il reato ipotizzato e le risultanze delle indagini, da quello in cui vi è corrispondenza tra quanto si richiede e ciò che emerge dalle indagini in ordine al fatto reato per cui si procede, ma l'addebito si modifica per motivi sopravvenuti fisiologici, legati cioè alla naturale evoluzione del procedimento che può determinare una modifica del fatto storico e della sua qualificazione giuridica. In questo modo si scongiurano eventuali abusi, configurabili mediante il ricorso pretestuoso alla descrizione di un fatto-reato autorizzabile al fine di aggirare i limiti legali stabiliti dagli artt. 266 e 267 del codice di rito. Nel caso specifico la difesa non ha denunciato l'errore iniziale del G.I.P., ma si è limitata a osservare che per il reato per il quale vi è stata condanna ad esito del giudizio di primo grado non sarebbe stato possibile autorizzare le operazioni di captazione. E' fondato, inoltre, anche l'ulteriore rilievo espresso dalle parti civili in ordine alla inammissibilità del motivo per genericità: secondo un consolidato principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), «nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; in senso conforme, ex plurimis, cfr. Sez. 2, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Il ricorso non ha adempiuto detto onere, considerato anche che nella motivazione della sentenza impugnata vi è un riferimento del tutto marginale alle risultanze delle intercettazioni, a fronte di prove dichiarative e documentali sulle quali è stata nella sostanza fondata da entrambi i giudici di merito l'affermazione di responsabilità. 13 3.2. Generica e priva di fondamento è anche la doglianza che la difesa ha formulato con riferimento ad una presunta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. senza aver adempiuto all'onere di allegazione di dati fattuali in termini tali da consentire un efficace esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte. Con riferimento ai soggetti diversi dal teste EL OL, il ricorso si è limitato a lamentare genericamente che non si sarebbe "verificato se, all'epoca della loro audizione, fossero emersi indizi a loro carico", mentre - quanto a OL - va evidenziato anche che lo stesso imputato ha condizionato la richiesta di giudizio abbreviato, poi ammesso, all'esame del dichiarante quale testimone, con ciò di fatto smentendo la fondatezza del motivo proposto in appello, peraltro anche in questo caso genericamente. Trattandosi di una questione di diritto, correttamente risolta dalla Corte territoriale, non è neppure proponibile una censura sulla motivazione, in quanto il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 244731; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634). Con una risalente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, avevano già affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495). Il principio è stato da ultimo ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 4. In relazione ai motivi (dal secondo al quinto), inerenti alla sussistenza di artifici e raggiri nella costituzione del Fondo SRRE e nella conseguente induzione in errore delle persone offese nell'acquisto delle quote del suddetto fondo nonché nella emissione obbligazionaria da parte di RE TI e a quelli riguardanti l'apporto causale del ricorrente nell'acquisto delle quote e delle 14 obbligazioni, va ricordato che l'imputato è stato condannato nei due gradi di giudizio con conforme decisione. E' opportuno ricordare, allora, che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito - come nel caso di specie -concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; più di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, non mass. sul punto). Nell'analoga ricostruzione dei giudici di merito, la vicenda della costituzione del Fondo Immobiliare speculativo denominato Sofia Reloaded Rea! Estate (SRRE) e del successivo acquisto di sedici quote da parte di AT AR, AS TI e ST SI (in proprio e quale legale rappresentante della Master Costruzioni s.r.I.) vide UI IT svolgere un ruolo di primissimo piano, essendo stato detto fondo, nella sostanza, "una sua creazione". Sul punto le dichiarazioni del teste OL e dei promotori sono state ritenute decisive nelle sentenze di merito, contrastate sul punto nel ricorso sulla base di una diversa lettura e considerazione delle dichiarazioni testimoniali. E' preclusa, però, a questa Corte la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Una valutazione in punto di fatto, poi, è stata inammissibilmente sollecitata anche in ordine all'elemento determinante - secondo i giudici di merito - ai fini della ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri e della conseguente induzione in errore delle suddette persone offese, costituitesi parti civili: si tratta del conferimento nel fondo degli immobili da parte della Pegaso 90 s.p.a. (e di altra società dalla stessa controllata al 100%) a un valore superiore al 30% di quello reale, senza alcuna plausibile giustificazione, come emerso, oltre che dalle dichiarazioni di OL e dei promotori, dalle consulenze tecniche dei funzionari 15 della Banca d'Italia, dalle relazioni della CONSOB e dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, risultanze probatorie richiamate nella pronuncia impugnata e più analiticamente evidenziate nella sentenza di primo grado, quanto alla stima degli immobili conferiti e al loro valore effettivo (pag. 18). L'acquisto di quote di un Fondo nel quale erano conferiti immobili sovrastimati, circostanza ignota agli acquirenti, è di per sé produttiva di danno, ciò indipendentemente dalla successiva svalutazione delle quote, peraltro accertata sulla base di dati obiettivi dai giudici di merito. Anche in relazione alla vicenda relativa alla delibera della emissione obbligazionaria da parte di INTERNATIONAL RE, cui fece seguito la sottoscrizione di obbligazioni da parte di 117 clienti della FI SGR, le sentenze di merito hanno richiamato gli esiti delle relazioni ispettive della Banca d'Italia, che avevano evidenziato un conflitto d'interessi in relazione all'affidamento dell'incarico di consulenza per la realizzazione della suddetta emissione nonché l'assenza di adeguate comunicazioni agli stessi clienti, i cui portafogli erano stati investiti nei bond RE. 5. Proprio in relazione a questa ultima vicenda, tuttavia, a fronte di articolati motivi di appello con i quali si era sostenuto che nessun danno era stato causato ai 117 mandati di gestione patrimoniale investiti in dette obbligazioni (poiché la successiva vendita sarebbe avvenuta al medesimo o più alto prezzo di acquisto e dopo l'incasso delle cedole del 3%), la Corte di appello non ha colmato la lacuna motivazionale della prima sentenza sul punto (v. pag. 67), essendosi limitata a richiamare soltanto "quanto affermato dalla Banca d'Italia nelle relazioni ispettive, che evidenziavano il rischio liquidità (il titolo aveva un taglio minimo di 100, non era quotato e non aveva mercato secondario), il rischio emittente (RE INTERNATIONAL era una società priva di rating e dalle dimensioni ridotte) e il rischio estensione da 5 a 10 anni della data di rimborso, di perdita di capitale investito" (pag. 36). Con una risalente pronunzia le Sezioni Unite di questa Corte statuirono che la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo;
pertanto, nella ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellamnnare, Rv. 212079). 16 Richiamando anche la posizione all'epoca già condivisa da larga parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite ribadirono che, «oltre alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore, è necessario, ai fini dell'integrazione del reato di truffa, che si verifichi anche un'effettiva deminutio patrimonii, intesa in senso strettamente economico, del soggetto passivo», escludendo radicalmente che la truffa potesse configurare un «reato di pericolo, poiché, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui, elementi questi dell'arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un'unica realtà». Rimarcarono le Sezioni Unite che «l'opportunità di agganciare in modo rigoroso al verificarsi di un danno economico-patrimoniale la repressione penale di comportamenti che ledono la libertà negoziale consente di limitare l'area dell'intervento penale rispetto a quella del diritto civile. L'opposta opinione, tendendo a trasformare il delitto di truffa, contro la lettera e la chiara voluntas legis, in reato di attentato alla sola libertà di consenso della vittima nei negozi patrimoniali e di mero pericolo per l'integrità del patrimonio di questa, opera in realtà un'inammissibile dilatazione dell'ambito di applicazione della norma incriminatrice, la quale, invece, espressamente richiede uno specifico ed effettivo danno di indole patrimoniale, ovvero un reale depauperamento economico del soggetto passivo del reato, nella forma del danno emergente o del lucro cessante». La successiva giurisprudenza ha recepito questo orientamento, divenuto dunque consolidato, precisando altresì che, al fine di accertare quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, occorre considerare le peculiarità del singolo accordo valutando le modalità e i tempi delle condotte (cfr., ad es., Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429; Sez. 2, n. 22957 del 03/03/2021, Bellini, Rv. 281455; Sez. 2, n. 12791 del 25/02/2021, Artico, Rv. 281000; Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, De Marco, Rv. 276665; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420; Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, Di Battista, Rv. 272946; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688). Alla luce di questi principi è chiaramente rilevabile il denunciato vizio motivazionale, in quanto, con riferimento alla vicenda relativa alla delibera della emissione obbligazionaria da parte di INTERNATIONAL RE, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha evocato solo un fattore di 17 "rischio" e quindi un pericolo, non già un danno, una effettiva deminutio patrimonii per i 117 clienti della FI SGR. 6. Dichiarata la prescrizione del reato, la sentenza di appello, pertanto, va annullata con rinvio ai sensi dell'art. 622 del codice di rito. Richiamando una precedente pronuncia di questa Corte nella sua massima composizione nomofilattica (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), le Sezioni Unite hanno di recente ribadito che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non può residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). Il giudice civile, ad esito della risoluzione della controversia, provvederà al regolamento delle spese sostenute dalle parti anche in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso il 22 marzo 2023.