Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
Non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non spieghi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una pretesa violazione di norme processuali, violazione invero insussistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2009, n. 30686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30686 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/07/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO IO - Consigliere - N. 3261
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 12785/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv.ti Calvosa Silvio e Napolitano Roberto del foro di Roma nell'interesse di TE IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 2^ penale, in data 29 settembre 2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentiti i difensori, avv. Calvosa Silvio e Napolitano Roberto, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 settembre 2006, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 3/7/2003, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TE IO, in ordine al reato di truffa di cui al capo c) e rideterminava in anni uno, mesi cinque di reclusione e Euro 700,00 di multa la pena inflitta per i reati di ricettazione di assegni di cui al capo a).
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di ricettazione a lui ascritti ed equa la pena inflitta, dalla quale provvedeva a detrarre la continuazione per il reato di cui al capo c), dichiarato estinto per prescrizione.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo dei sui difensori di fiducia, sollevando sei motivi di gravame con i quali deduce:
a) Inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 426 c.p.p.. Al riguardo eccepisce che la Corte territoriale non abbia preso neppure in considerazione il quarto motivo d'appello con il quale il difensore si doleva di non aver potuto presenziare all'udienza del 14/12/2000 per legittimo impedimento, essendo impegnato per altra contemporanea udienza pendente dinanzi al Tribunale di Anzio;
b) Inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 486 c.p.p. per gli stessi motivi di cui sub a); c) Inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 648 c.p., dolendosi del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 648 c.p., comma 2;
d) Inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale sempre in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 c.p.;
e) Inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione alla L. n. 251 del 2005, artt. 6 e 10. In proposito eccepisce che, ricadendo il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art.648 c.p., il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, alla luce della nuova disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005;
f) Inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 648 c.p. In proposito si duole delle conclusioni assunte dalla Corte in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo, in punto di mancata motivazione in ordine all'eccezione procedurale sollevata con i motivi d'appello, occorre rilevare che: "in tema di ricorso per Cassazione, se nel giudizio di appello sia stata eccepita la violazione di una norma processuale, il ricorrente non può impugnare per difetto di motivazione la sentenza del giudice di secondo grado che abbia implicitamente disatteso la sua eccezione, ma è tenuto a riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5087 del 15/03/1999 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213194).
Ed ancora: "nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 30/06/1999 Ud. (dep. 03/09/1999) Rv. 214442). Pertanto la sentenza impugnata non può essere censurata sotto il profilo della mancanza di motivazione sulla questione dedotta con i motivi d'appello, occorre però verificare se sia fondata l'eccezione di legittimo impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p.. Al riguardo, in tema di legittimo impedimento del difensore per altro impegno professionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che:
"Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5 è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità". (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4708 del 27/03/1992 Ud. (dep. 24/04/1992) Rv. 190828). Questo orientamento è stato ribadito e confermato da successivi arresti giurisprudenziali con i quali questa Corte ha statuito che:
"affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, è necessario che il difensore, prospettato l'impedimento e chiesto il rinvio, non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione, in esso, per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 227 del 24/11/1997 Ud. (dep. 10/01/1998) Rv. 209440). Ed ancora: "Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13351 del 11/02/2004 Ud. (dep. 18/03/2004) Rv. 228160). Alla luce di tali principi non può essere censurata l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 14/12/2000 che ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, sia rilevando che costui quando ha avuto cognizione dell'altro impegno professionale, dinanzi alla Sezione di Anzio, era già a conoscenza del suo impegno nel processo in corso, sia rilevando che i fatti oggetto del presente procedimento risultano più gravi di quelli oggetto dell'altro procedimento. Peraltro in questo secondo procedimento, l'avv. Calvosa risultava impegnato come difensore di parte civile. Pertanto legittimamente il Tribunale ha disatteso l'istanza di rinvio del dibattimento, non avendo il difensore prospettato le ragioni specifiche che rendevano impossibile la sua sostituzione, ne' quelle che imponevano la sua presenza nell'altro processo. Per quanto riguarda gli ulteriori motivi relativi alle contestazioni in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione (motivo sesto) ed in punto di applicazione della diminuente dell'ipotesi lieve (motivi terzo e quarto), occorre rilevare, quanto all'elemento soggettivo, che: "ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008) Rv. 241458). Non può essere pertanto censurata la sentenza impugnata che ha ricavato la prova dell'elemento soggettivo desumendola dalla ritenuta inattendibilità della versione difensiva dell'imputato che i titoli di credito fossero stati ricevuti in pagamento di debiti di gioco. Sul punto il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede.
Quanto alla contestazione in punto di ipotesi lieve, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte: "In tema di ricettazione di moduli di assegni in bianco, a causa dell'intrinseca pericolosità della condotta e della potenzialità del danno grave derivante dalla loro circolazione, va esclusa l'ipotesi lieve di cui capoverso dell'art. 648 c.p., in quanto oggettivamente e soggettivamente incompatibile con il fatto di particolare tenuità richiesto dalla norma". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14 del 09/10/1992 Ud. (dep. 05/01/1993) Rv. 192644). Conseguentemente nessuna censura di illogicità o di violazione di legge può essere mossa alla sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza dell'ipotesi lieve, facendo riferimento al numero degli assegni ricevuti ed alle somma rilevanti con le quali gli stessi sono stati riempiti, complessivamente per circa L. 293 milioni (fol.3).
Il rigetto del terzo e quarto motivo travolge anche il motivo quinto in punto di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009