Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anche quando l'imputazione venga successivamente modificata e il giudizio di colpevolezza venga conseguentemente emesso per una fattispecie di reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzare le operazioni di intercettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2010, n. 24163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24163 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 521
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 2678/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA RI N. IL 02/08/1970;
avverso la sentenza n. 321/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 17/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 17 settembre 2009 la Corte di Appello di Cagliari, nella sezione distaccata di Sassari, confermava quella resa in prime cure dal Tribunale di Nuoro il precedente 12 gennaio e con essa la condanna dell'appellante TA CO, imputato di illecita detenzione di tre fucili con matricola abrasa, quindi clandestini, e di munizioni, alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, uniti i reati dal vincolo della continuazione, tenuto conto dell'aumento per la recidiva contestata e della diminuzione per la scelta del rito.
A sostegno della decisione la Corte distrettuale poneva i risultati di intercettazioni telefoniche e gli esiti della perquisizione domiciliare effettuata presso un ovile nella disponibilità dell'imputato, ove erano state sequestrate le armi e le munizioni di cui alla contestazione.
2. Si duole della pronuncia l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, proponendo ricorso per cassazione con il quale ne chiede l'annullamento in accoglimento di un unico ed articolato motivo di impugnazione.
Denuncia con esso, in particolare, la difesa ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale rilevando che:
la decisione impugnata si fonda esclusivamente su intercettazioni telefoniche ed ambientali illegittimamente eseguite perché mancanti i requisiti di legge;
il vizio riguarda specificamente il decreto con il quale il GIP dispose a suo tempo le intercettazioni a carico dell'imputato;
detto decreto, infatti, fu adottato in mancanza di gravi indizi di reato e del requisito ulteriore della loro indispensabilità per il prosieguo delle indagini;
la motivazione utilizzata dal GIP, infatti, faceva riferimento ad una rapina nella quale il TA poteva essere coinvolto per le sue disponibilità economiche non giustificate dall'attività di allevatore e, per il resto, ad un richiamo generico delle argomentazioni del P.M. istante;
di qui la inidoneità della motivazione impugnata, per quanto eccentricamente illustrato dal GIP ed a cagione del richiamo per relationem agli argomenti del P.M.;
del tutto insufficiente appare, altresì, la motivazione del decreto del GIP nella parte in cui avrebbe dovuto dare conto della indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.
Deve darsi atto, infine, che in conclusione del suo ricorso, la difesa istante ha altresì eccepito, attraverso un motivo di ricorso comunque chiaramente individuabile ancorché non adeguatamente rappresentato graficamente, la eccessiva severità della pena e la erronea applicazione dell'art. 133 c.p.. 3. Il ricorso è infondato.
È noto infatti che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che,
quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. 1^, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. 1^, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. 1^, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1^ (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).
Nel caso di specie risulta impugnato il decreto del GIP autorizzativo delle intercettazioni e di esso viene altresì sostenuto la illegittimità dappoiché riproposte nella sua motivazione, per relationem, gli argomento del P.M..
Nessuno di questi atti processuali risulta portato ritualmente all'attenzione del Collegio, che non può delibarli ai fini di riconoscere o meno la fondatezza delle eccezioni proposte. A parte ciò, con riferimento particolare all'argomentazione di diritto opposta dalla difesa ricorrente, rammenta la Corte che non ricorre alcuna illegittimità processuale ne' alcuna ipotesi di inutilizzabilità nel caso in cui gli esiti delle intercettazioni telefoniche utilizzate per provare la colpevolezza dell'imputato per un determinato reato, sia state eseguite ed autorizzate dal GIP, come nel caso in esame, per l'acquisizione probatoria relativa a tutt'altra ipotesi investigativa (principio consolidato;
tra le tante: Cass. Sez. 3^, 13.11.2007, n. 348). Generica si appalesa, infine, la doglianza relativa alla severità della pena inflitta, oltre che inammissibile giacché non proposta negli esatti termini in sede di gravame di merito.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010