Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di sostituzione di persona la falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione. (Nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta "Bartolini", indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio).
Commentario • 1
- 1. Sostituzione di persona: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 494 c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 maggio 2022
Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2010, n. 44955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44955 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/12/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 3770
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 21981/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI IV EL N. IL *14/11/1974*;
avverso la sentenza n. 1239/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l?inammissibilita? del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 gennaio 2010, la Corte d?Appello di Palermo, 1A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento appellata da \L AN E\, con la quale questi era stato dichiarato colpevole dei delitti di truffa in danno di LL RI I\ (art. 640 c.p.) e di sostituzione di persona (art.494 c.p.) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di otto mesi di reclusione e cinquecento/00 Euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l?imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l?annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell?art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all?art. 640 c.p. ed inosservanza della L. n. 386 del 1990, art. 2; -violazione dell?art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all?art. 494 c.p.; - violazione dell?art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione agli artt. 530 e 195 c.p.p.; -
violazione dell?art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 62 - bis e 133 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e? inammissibile per genericita?, in quanto sviluppato attraverso considerazioni che trascurano di formulare critiche specifiche alla motivazione adottata per valorizzare non tanto (o non soltanto) la spendita di assegno bancario privo di copertura quanto le condotte decettive, puntualmente indicate e poste in essere, quali le assicurazioni sulla copertura del titolo e la falsa indicazione di qualita? personali (dipendente della ditta Bartolini) e la suggestiva indicazione di un furgone di colore rosso parcheggiato in vista della gioielleria. La doglianza e? stata quindi proposta in violazione dell?art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall?indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l?inammissibilita? dall?art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
2. Il secondo motivo di ricorso e? dedotto in maniera inammissibile in quanto mera reiterazione dei motivi di appello, priva di qualsiasi critica alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato rilievo alla circostanza che la qualifica di dipendente con stabile rapporto di lavoro con un? impresa specificamente indicata era stata funzionale alla precostituzione della prova di situazione aventi effetti giuridici rilevanti. Va invero confermato il principio di diritto per il quale integra il delitto di cui all?art. 494 c.p. la condotta di chi si attribuisce "una qualita? a cui la legge attribuisce effetti giuridici (cfr. Cass. Sez. 5, 19.6 - 4.11.2008 n. 41142). Il rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato attribuisce al lavoratore una qualita? alla quale la legge riconnette effetti giuridici, quale il diritto alla retribuzione. La falsa rappresentazione della sussistenza di tale qualita? e? quindi idonea a ledere la fede pubblica, intesa come affidamento della collettivita? in Ordine alla stabilita? dei rapporti economici e sociali presidiati da regole legislative inderogabili.
3. Il terzo motivo di ricorso e? dedotto ancora in maniera inammissibile perche? genericamente si limita a dolersi della mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.
4. Anche l?ultimo motivo di ricorso e? inammissibile, perche? mera reiterazione di analoga doglianza mossa con l?appello, priva di Critica specifica alla motivazione adottata dalla sentenza impugnata che ha negato le attenuanti generiche e la riduzione della pena in ragione dei precedenti penali specifici.
5. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010