Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
Il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Nella specie - in cui l'imputato, fintosi agente di prestigiosa società, con l'impiego di falsa documentazione bancaria, aveva indotto le persone offese ad effettuare investimenti finanziari, percependo il capitale senza corrispondere alcunché, alle scadenze, a titolo di interessi - la S.C. ha ritenuto che il reato fosse estinto per prescrizione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla realizzazione della condotta tipica e non dalla successiva mancata distribuzione degli interessi, in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dai conferimenti di capitale, l'imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti offerti in vendita).
Commentari • 9
- 1. Truffa online: artifici contrattuali e l’esclusione della tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
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La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …
Leggi di più… - 3. Truffa: sussiste anche se sia un terzo a trarre beneficio dal raggiroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778). Vuoi saperne di …
Leggi di più… - 4. Truffa: sul dies a quo della prescrizione in caso di "truffa a consumazione prolungata"Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. a consumazione prolungata quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell'ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli …
Leggi di più… - 5. Truffa finalizzata all'assunzione di pubblico impiego: al lavoratore spetta comunque la retribuzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343 c.c. , un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge ex art. 1344 c.c. , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, ex art. 1345 c.c. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2017, n. 11102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11102 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1102-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione penale composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Presidente Sentenza n. 329 dott. Antonio Prestipino dott. Luigi Agostinacchio U.P. 14/2/2017 R.G.N. 16345/16 dott. Anna Maria De Santis dott. Marco Maria Alma Consigliere rel. dott. Lucia Aielli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : NN AR nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 22/5/2015; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Franca Zacco che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile RB AN, l'avv. Piero Pieri che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/5/2015 la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva condannato NN AR, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine a due reati di truffa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Ab 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione NN AR per mezzo del suo difensore il quale eccepisce la violazione di legge (art. 606 lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 157 e 640 c.p., avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto non maturato il termine di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato avuto riguardo alla eccepita prescrizione del reato.
1.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza, un motivo consentito ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. (Sez. un., sent. ' 17/12/2015, n. 28 rv. 12602/16 ).
2. Nel merito va ricordato che nel delitto di truffa contrattuale, che si ha allorchè l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato ( ex plurimis Cass. 3538/1980 Rv. 148455 Cass.47623/2008 Rv. 242296), il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta, essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato, in concreto, l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi (Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012; Rv. 254043). Va, poi, aggiunto in conformità all'insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite, che, nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma, non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. Sez. Un. n. 18 del 1/8/2000, Rv. 216429 ); ciò in considerazione del fatto che l'evento delittuoso punito dall'art. 640 cod. pen., è costituito proprio dal conseguimento del profitto con altrui danno, inteso come lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e soltanto potenziale.non 3. Nel caso di specie viene in esame una condotta truffaldina ove il ricorrente, presentatosi falsamente alle persone offese quale agente finanziario operante per la Fininvest o comunque per un gruppo particolarmente prestigioso, 2 * * attraverso artifizi e raggiri, consistiti anche nella presentazione di falsa documentazione bancaria, induceva in errore le persone offese circa l'esecuzione di investimenti, percependo il capitale, senza, tuttavia, corrispondere alcunché, alla scadenza, a titolo di interessi.
4. Ritiene la Corte d'appello di Perugia che il delitto di truffa si sia consumato alla data della scadenza pattuita per il percepimento degli interessi e non invece al momento della stipula del contratto e della consegna del capitale, richiama giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 2 n. 4993 del 11/12/2012 rv. 254111; Sez. 2, n. 43347 del 15/10/2009, rv. 245598), in tema di vendita di titoli obbligazionari con assicurazione della sicurezza del titolo e del recupero del capitale alla scadenza, ravvisando un'ipotesi di "truffa a consumazione prolungata".
5. Tale ipotesi non si attaglia al caso di specie. Non può infatti ritenersi il delitto de quo a consumazione prolungata ( comprensiva della condotta concernente distribuzione degli interessi), poiché, come osservato dal ricorrente, il danno della persona offesa era collegato funzionalmente ed unitariamente alla stipula del contratto, sicché la ( mancata ) distribuzione degli interessi, va qualificata come un "post factum", esulante dal momento consumativo del reato, già perfezionatosi con la realizzazione della condotta tipica da parte dello NN, cui ha fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo, in data 22/12/2006 e 27/7/2007, con prescrizione maturata il 22/6/2014 ed il 27/1/2015 ovvero in data antecedente alla sentenza di appello del 22/5/2015. Il richiamo del giudice di merito, alla giurisprudenza di questa Corte è improprio vertendosi, in quei casi, nella diversa ipotesi di vendita di titoli obbligazionari effettivamente esistenti ove il funzionario di banca, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps"), consapevolmente traeva vantaggio per conto del terzo istituto di credito in - possesso dei titoli ovvero la società emittente delle azioni o obbligazioni - ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. Nel caso in esame, invece, il soggetto proponente ed prodotti oggetto di negoziazione, erano inesistenti, non idonei, ab initio, a produrre alcun rendimento, ne deriva che il reato deve ritenersi perfezionato nel momento in cui, alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore, ha fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo il quale, in quel momento, ha subito la definitiva perdita del bene. E ciò per il semplice rilievo che l'evento delittuoso punito dall'art. 640 c.p., è costituito proprio dal conseguimento del 3 A profitto con altrui danno, danno che non solo deve avere contenuto economico ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva (S. Unite 18/2000, rv. 216429). Irrilevante è dunque l'inutile scadere del termine fissato per la consegna degli interessi (un anno), considerato che nella specie si è ravvisato trattarsi del delitto di truffa proprio perché la disponibilità dei prodotti finanziari, all'atto della stipula del contratto e del relativo conferimento del capitale da parte delle persone offese, secondo l'ipotesi di accusa, era stata falsamente vantata dall'imputato, non avendone egli mai avuto la disponibilità .
6. Accertato il fatto reato, anche nella sua componente soggettiva attesa la inesistenza degli Istituti di credito emittenti i titoli obbligazionari e la solo apparente stipula del contratto, permane la statuizione relativa al risarcimento del danno (Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, Rv. 255331) in favore della costituita parte civile RB AN cui vanno liquidate le spese processuali nella misura di euro 3.400,00, avuto riguardo alla media difficoltà della causa, oltre spese generali nella misura del 15%, Cpa ed iva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile RB AN, che liquida in euro 3.400,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA . Così deciso il 14/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli Antonio Prestipino Sucia filli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAR. 2017 IL MA, CANCELLIERE Claudia Pianeli