Sentenza 9 marzo 2010
Massime • 1
Integra l'elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di violenza privata, anche l'energia fisica esercitata su una cosa.
Commentario • 1
- 1. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 21559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21559 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 644
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 35337/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA OL N. IL 13/10/1951;
avverso la sentenza n. 368/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 11/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine nella parte relativa alla dichiarazione di responsabilità della LO, in relazione al reato di cui all'art. 610 c.p. e alla pena alla stessa inflitta, mentre ha ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento danni alla parte civile. 2.-La Corte territoriale ha argomentato che dalle dichiarazioni testimoniali, anche del teste introdotto dalle difesa, risultava come la LO avesse rimosso il bruciatore della caldaia di riscaldamento della palazzina, sita in Udine, di cui era comproprietaria e avesse minacciato gli inquilini con la frase "morirete di freddo", costringendo gli stessi a noleggiare a proprie spese un nuovo bruciatore: fatto questo da qualificare come violenza privata, piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3.-L'imputata propone ricorso per cassazione, deducendo:
a.-Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione, per avere la Corte territoriale qualificato il fatto violenza privata (art. 610 c.p.), pur mancando nel comportamento di essa imputata una vis compulsiva.
b.- Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa la idoneità della condotta alla altrui costrizione, avendo i giudici del merito omesso di considerare sia che l'impianto di riscaldamento sarebbe stato già mal funzionante, sia che nel giudizio in sede civile il Tribunale avrebbe osservato che l'immobile presentava soluzioni tecniche per una abitazione priva di impianto di riscaldamento centralizzato nonché segni di deterioramento difficilmente riconducibili a pochi mesi di mancato funzionamento dell'impianto.
c.- Illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice dell'appello da un lato affermato la sussistenza del reato e dall'altro ritenuto l'indeterminatezza in relazione al tempo della condotta.
d.- Inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità (artt. 521 e 522 c.p.p.), per essersi l'imputata dovuta difendere dal fatto contestato di avere fatto rimuovere il bruciatore, mentre con la sentenza non solo non si preciserebbe se la condotta fosse attribuibile ad essa imputata o a terzi, ma si parlerebbe di "manipolazione" del bruciatore e non di "asportazione". c.- Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova.
4. Con memoria ER GO e ER ME chiedono di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese. 5.- Il ricorso è infondato.
a.- La Corte di merito ha evidenziato che la parte offesa aveva riferito che l'impianto di riscaldamento della palazzina, ove abitava come conduttore, aveva funzionato per tutto il precedente inverno;
che la teste SS, moglie di una delle parti civili, un giorno dell'agosto 2003, aveva visto l'imputata recarsi in compagnia di un tecnico nella sala termica e che la sera stessa aveva constatato la manipolazione della caldaia;
che questa risultava dalla fotografia esibita dalla stessa parte civile, che evidenziava i tubi staccati. La stessa Corte ha precisato che tale circostanza era stata sostanzialmente riscontrata con le dichiarazioni del teste della difesa, agente commerciale, il quale aveva confermato che si era recato, con la LO, presso quella palazzina, per una valutazione dell'immobile che la stessa voleva vendere;
che si era portato tea nel vano caldaia, e su invito della stessa imputata, che aveva fornito il cacciavite, aveva estratto dalla caldaia il bruciatore, aveva costatato che presentava danni ai fili elettrici e lo aveva riposto in quel vano, e non nella caldaia, invitando la stessa LO a rivolgersi a un tecnico.
Il giudice dell'appello ha aggiunto che risultava pure dalle dichiarazioni della SS che l'imputata, nel corso di una telefonata con il RA GO che le aveva contestato il fatto, aveva proferito la frase "morirete di freddo" (che il giudice dell'appello ha ritenuto provata nella materialità da precedenti giudizi) e che di conseguenza la parte offesa aveva dovuto noleggiare un bruciatore per fare funzionare l'impianto.
b.- Ora, una diversa ricostruzione o rilettura del fatto, non è consentita in quanto il sindacato del giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è circoscritto solo alla verifica se il dedotto vizio della decisione sia costituito da errori delle regole della logica - principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza - o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati (tra le tante Cass., sez. 6, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. 6, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5, 24 maggio 2006, 36764). E la logicità dell'argomentazione risulta dalla convergenza delle prove testimoniali. Del resto che la sostanziale inutilizzabilità del bruciatore, sia per l'asportazione che per la manipolazione, tra i due fatti non vi è differenza, sia riferibile alla LO è dimostrata dall'espressione "morirete di freddo" dalla stessa pronunciata nel corso della telefonata col la quale le veniva contestato il fatto.
c.- Di conseguenza la qualificazione del fatto come violenza privata è logica e legittima.
Infatti, non si può dire che la LO abbia sostituito arbitrariamente lo strumento di tutela pubblica con quella privata, perché, come rettamente ha argomentato il giudice del merito, la pretesa attuata dalla LO non corrispondeva ad alcuna tutela apprestata dall'ordinamento, non esistendo il diritto del proprietario dell'immobile, dato in locazione a terzi, a non far funzionare l'impianto di riscaldamento.
Inoltre, si è verificata una coazione della persona offesa a subire l'inutilizzabilità del bruciatore dell'impianto di riscaldamento precedentemente funzionante, e a noleggiarne uno nuovo, sia attraverso la manipolazione di quest'ultimo (l'energia fisica costituita dalla violenza può esercitarsi anche sulle cose (Cass., sez. 1, 19 gennaio 1990, Isaia), sia con l'espressione "morirete di freddo".
Si ha poi violenza privata perché la coazione è stata diretta a subire un fatto determinato.
d.- È, in merito a ciò, irrilevante che il giudice civile abbia ritenuto che l'immobile presentasse soluzioni tecniche già strutturate per un'abitazione priva di impianto di riscaldamento centralizzato, perché dalla testimonianza della parte offesa risultava che l'impianto era funzionante l'inverno precedente. e.- Così come è irrilevante che i giudici del merito non abbiano precisato la data esatta della consumazione del reato, perché comunque è certo che esso fosse avvenuto nel mese di agosto 2003. f.- È, poi, inammissibile la questione circa il difetto di correlazione tra imputazione contestata e la sentenza sia per non essere la questione stata rilevata con l'appello, sia perché il fatto materiale ritenuto in sentenza è lo stesso di quello contestato, in quanto avanti si è precisato che è provata la riferibilità alla LO del fatto consistente nello smantellamento dell'impianto di riscaldamento al quale risultato era destinata sia l'"asportazione" che la "manipolazione del bruciatore". Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese nei confronti della parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1200,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010