Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, la notificazione dello stesso decreto effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde" ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui.
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …
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La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2017, n. 6479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6479 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
06479 -18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 11/10/2017 Sentenza n. 3338/2017 Registro generale n. 7094/2017 MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Composta dai Consiglieri: Dott. ANGELA TARDIO Presidente Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere Dott. VINCENZO SIANI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UL NI, n. il 20/06/1988; avverso l'ordinanza n. 491/2016 GIP TRIBUNALE TREVISO, del 07/12/2016; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
2 lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esa- me;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/12/2016 il G.I.P. del Tribunale di Treviso ha rigettato la richiesta di restituzione in termini proposta da LA LA e ha dichiarato l'esecutività in data 01/10/2013 del decreto penale del medesimo ufficio del 31/07/2013 di condanna del LA alla pena di euro ventiduemilacinquecento di multa e millecinquecento di ammenda per i reati di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e 116, commi 1 e 13, c.d.s.. Il G.I.P. ha rilevato che la notifica del decreto penale è stata effettuata regolar- mente il 02/09/2013 presso il difensore d'ufficio e che solo dal 24/06/2014 il LA ha spostato la propria dimora in Treviso, v. S. Antonino 102, diversa da quella di v. Pisa 20. 2. Il LA, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avver- so la suindicata ordinanza, rilevando che era stato effettuato il solo controllo forma- le della notifica, ma non era stata dimostrata l'effettiva conoscenza del procedimen- to da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previggente for- mulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1, D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione ju- ris tantum di conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale esistenza di una prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, esegui- ta ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contuma- ciale o di non opporre il decreto penale di conanna (Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219; Sez. 3 n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi, Rv. 237281). In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, la notificazione dello stesso decreto effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé i- donea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza del procedimento non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio sia riuscito a rintracciare l'assistito e ad intrecciare un effettivo rapporto professionale con lui (Sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, dep. 2014, Auci, Rv. 257901; Sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010, Rv. 246630, Zamfir). Il diritto alla restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decre- to penale di condanna, previsto dall'art. 462 cod. proc. pen., si riferisce ad entram- be le ipotesi contemplate dai commi primo e secondo dell'art. 175 cod. proc. pen., trovando tuttavia applicazione il disposto del comma secondo solo quando la notifi- cazione, ancorché non effettuata a mani proprie, sia comunque rituale e il decreto sia divenuto irrevocabile (Sez. 3, n. 13222 del 18/02/2010, Festa, Rv. 246813).
3. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al G.I.P. del Tri- bunale di Treviso per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi di diritto sopra illustrati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagi- ni preliminari del Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma l'11 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Aldo Esposito Rd Cit Angel Berdi DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA