Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 71
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Sentenza 23 febbraio 2001

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Ai sensi del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, adottato in base all'art. 6 della legge n. 349 del 1986, sulla domanda di derivazione d'acqua non può essere preso un provvedimento di concessione, se prima non siasi svolto il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, che ha ad oggetto i progetti di massima delle opere, che devono accompagnare la domanda di concessione; in base alla disciplina transitoria, di cui all'art. 7 Reg., è esclusa la valutazione di impatto ambientale per le opere per le quali è già intervenuta l'approvazione in conformità delle disposizioni previgenti; pertanto, poiché, per le dighe destinate ad essere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, l'approvazione del progetto di massima dell'opera da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del consiglio d'amministrazione della Cassa costituiva l'approvazione in base alle disposizioni previgenti (artt. 135 e 137 del T.U. n. 218 del 1978), deve escludersi, ai sensi dell'art. 7 cit., che sia necessaria una nuova approvazione dello stesso progetto sulla base della disciplina d'impatto ambientale a regime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 71
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 71
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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