Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 3
In tema di notificazioni eseguite a norma dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., la mancata indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, del rapporto intercorrente tra l'imputato destinatario della notificazione di un atto e la persona consegnataria dell'atto medesimo non è, di per sè, causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza di quel rapporto, che pertanto può essere desunto da qualsiasi altro elemento.
È nulla la notificazione (nella specie, dell'estratto contumaciale di sentenza) effettuata a difensore di ufficio diverso da quello originariamente designato e a quest'ultimo sostituito per effetto di nomina disposta al di fuori delle ipotesi di sostituzione tassativamente indicate nell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (mancati reperimento o comparizione ovvero abbandono della difesa)
Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali. (Nella specie, si è escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/07/2003, n. 35402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35402 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Nicola MARVULLI Presidente Udienza pubblica dott. Pasquale LACANNA Componente del 9/7/2003
dott. Edoardo FAZZIOLI (Rel.) "
dott. Giorgio LATTANZI " REGISTRO GENERALE
dott. Giuliana FERRUA " n. 14625/03
dott. Stefano Antonio AGRÒ "
dott. Giovanni CANZIO "
dott. Aldo FIALE "
dott. Ruggiero GALBIATI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 18 novembre 2002 dal tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, nonché avverso la sentenza emessa in data 9 gennaio 2003 dalla Corte d'appello di Venezia;
e da
TT UD, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 9 gennaio 2003 dalla Corte d'appello di Venezia. Visti gli atti, l'ordinanza e la sentenza denunziate ed i ricorsi;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Edoardo Fazzioli;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordine di carcerazione nei confronti del MA AN, disponendosi la conseguente liberazione dello stesso;
il rigetto del ricorso dello AT;
Uditi i difensori dei ricorrenti che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento, eccependo il difensore dello AT la prescrizione del reato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 luglio 2000 il tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, affermava la responsabilità di AT UD per concorso nel reato di truffa in danno di LA OR (capo c) e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione e di lire cinquecentomila di multa, nonché dichiarava MA AN responsabile di concorso nello stesso reato, e per gli ulteriori delitti di falso in titoli di credito e di truffa e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e lire novecentomila di multa.
La sentenza veniva appellata soltanto dallo AT, per cui il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Treviso, sul presupposto che la sentenza fosse divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2000, emetteva in data 21 marzo 2001 nei confronti del MA ordine di carcerazione, contestualmente sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., che veniva notificato personalmente al condannato.
In data 9 novembre 2002 il MA, per mezzo del difensore di fiducia avv. Igor Zornetta, proponeva incidente di esecuzione al tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, chiedendo, con riferimento al principio di diritto affermato da queste Sezioni Unite con decisione 11 novembre 1994, Nicoletti, che fosse dichiarata la non esecutività della sentenza pronunziata nei suoi confronti per nullità della notifica dell'estratto contumaciale, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., per essere stato l'atto consegnato a un difensore di ufficio, l'avv. Guido Galletti, diverso da quello nominato nel primo atto del procedimento, avv. Enrico Villanova.
Con ordinanza del 18 novembre 2002 il giudice dell'esecuzione rigettava l'incidente, osservando che "al MA risultava notificato, a mani proprie, in data 21 marzo 2001, ordine di carcerazione ... contenente tutti gli elementi essenziali ... della sentenza ... (estremi della sentenza, autorità che l'ha emessa, titolo del reato, entità della pena)"; sicché, condividendo "l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la notificazione dell'ordine di carcerazione è equipollente alla notifica dell'estratto contumaciale del quale contiene tutti gli elementi essenziali", affermava che la dedotta nullità doveva ritenersi sanata dalla notifica a mani proprie di tale ordine. Aggiungeva che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, configurando la immotivata sostituzione dell'originario difensore di ufficio una nullità di ordine generale a regime intermedio, la irregolarità della notifica doveva ritenersi, in ogni caso, coperta dal giudicato.
Contro l'ordinanza proponeva personalmente ricorso per cassazione il MA, denunziando la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale, in quanto la nullità derivante dalla sostituzione del difensore di ufficio non poteva considerarsi coperta dal giudicato, perché per effetto della nullità della notifica la sentenza non era divenuta irrevocabile. Sosteneva, inoltre, che doveva escludersi sulla base di una corretta interpretazione dell'art. 670 c.p.p. la equipollenza tra la notifica dell'estratto contumaciale e quella dell'ordine di carcerazione. La seconda Sezione, alla quale il ricorso era assegnato, con ordinanza dell'8 aprile 2003, rilevava che in ordine alla questione dell'equipollenza sussisteva contrasto tra le sezioni di questa Corte, per cui rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. 2. Dall'esame del ricorso e degli atti da questo richiamati risulta che il MA in precedenza si è avvalso di altri mezzi di tutela giurisdizionale ed, in particolare, che: per mezzo dell'avv. Paola Chiandotto, nominata dal MA difensore di fiducia, ha proposto, in data 17 novembre 2000, appello contro la sentenza di condanna, dichiarato inammissibile con sentenza del 9 gennaio 2003 della corte d'appello di Venezia che ha rigettato anche il gravame proposto dal coimputato AT;
che, in data 30 marzo 2001 ha proposto incidente di esecuzione davanti al tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, rigettato con ordinanza del 18 aprile 2001, divenuta definitiva in data 30 ottobre 2002 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione;
che nella stessa data del 30 marzo 2001 ha inoltrato direttamente alla corte d'appello di Venezia, giudice dell'impugnazione, richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., rigettata con ordinanza del 26 settembre 2001, non impugnata.
3. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Venezia. Il MA, con atto sottoscritto personalmente, assume che avendo il coimputato proposto appello per motivi non esclusivamente personali, in quanto contestava la esistenza stessa del reato, avrebbe avuto diritto ai sensi dell'art. 587, comma 1, c.p.p. non soltanto a partecipare fisicamente all'udienza, quale imputato non appellante, ma a parteciparvi attivamente. Invece la corte di appello, avendo fatto "valere immediatamente l'inammissibilità dell'appello", avrebbe violato tale principio, impedendo così l'operatività dell'eccezione, proposta con la memoria difensiva, con la quale denunziava la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi al primo, in quanto le notificazioni per l'interrogatorio, per la dichiarazione di irreperibilità, per il decreto di sequestro, per il decreto di citazione a giudizio erano avvenute tutte a mani di difensori di ufficio, sempre diversi ed altresì diversi da quello originariamente nominato, incorrendo così in una nullità assoluta ed insanabile.
Il MA chiede, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza di appello e di quella di primo grado con rinvio degli atti al primo giudice o, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice d'appello per una nuova pronuncia stabilendo il principio che l'appellante ex art. 587 c.p.p. ha diritto di interloquire sul merito della causa.
Lo AT, per mezzo del difensore di fiducia, denunzia la nullità del giudizio d'appello, celebrato in contumacia, per essere stato il decreto di citazione notificato a tale TT DA "senza che a tale indicazione consegua l'accertamento e la certificazione da parte del notificante di qualsivoglia rapporto di convivenza con lo AT".
Nel merito deduce la violazione degli artt. 110, 640, 42 e 43 c.p., sostenendo che il fatto per il quale è stato condannato, l'avere dato in pagamento per l'acquisto di una autovettura Porche un assegno di lire 18.000.000 privo della provvista, costituisce soltanto un inadempimento della obbligazione di natura civile. Aggiunge che, in ogni caso, manca la prova del concorso nel reato, in quanto l'azione tipica della truffa è stata posta in essere dal solo MA e gli "indici" enumerati dalla corte a comprova della sua responsabilità possono tutt'al più far ritenere che egli potesse sospettare che il MA "avrebbe potuto non onorare le obbligazioni che avrebbe assunto verso la [persona offesa] LA", ma non certamente avere la necessaria consapevolezza dell'uso di un assegno relativo ad un conto (di altri) per il quale era stata revocata l'autorizzazione. Sostiene, infine, che erroneamente la corte ha rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche a causa dei suoi precedenti penali, in quanto non ha considerato che essi erano risalenti nel tempo e neutralizzati dalla buona condotta processuale tenuta e dal fatto che si era anche offerto di risarcire parzialmente la persona offesa. Il Primo Presidente, in considerazione della evidente connessione dei due procedimenti relativamente alla posizione del MA, ne ha disposto la riunione, fissando per la trattazione l'odierna pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che la decisione del ricorso concernente l'incidente di esecuzione è pregiudiziale alla decisione del ricorso contro la sentenza perché, per quanto di seguito precisato, ove si ritenesse ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 670, comma 1, c.p.p. ogni questione sulla tempestività dell'appello, fondata in entrambi i procedimenti sugli stessi motivi, dovrebbe considerarsi preclusa.
Correttamente il MA ha proposto incidente di esecuzione, benché avesse appellato la sentenza, non avendo altro rimedio per opporsi all'ordine di carcerazione. Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, il compito di accertare se esiste un titolo da eseguire e di adottare i provvedimenti urgenti diretti ad evitare che, in attesa della decisione del giudice dell'impugnazione, siano pregiudicati diritti fondamentali dell'individuo come quello alla libertà personale. Si tratta, come precisa la Relazione definitiva al codice di rito di "due rimedi - l'impugnazione e l'incidente di esecuzione -, che possono concorrere: mentre in una sede si valuterà l'esecutività del titolo al fine di dare corso all'esecuzione o sospenderla, nell'altra la stessa valutazione sarà, invece, finalizzata all'accertamento della ammissibilità dell'impugnazione, senza che la prima decisione pregiudichi o condizioni la pronunzia del secondo giudice".
Nè all'ammissibilità dell'incidente ostava la circostanza che il MA avesse proposto il 30 marzo 2001 richiesta di restituzione nel termine.
Non vi è, infatti, alcuna incompatibilità tra tale richiesta e l'incidente di esecuzione trattandosi di istituti completamente differenti, anche se il legislatore, come si deduce dall'art. 670 c.p.p., ha inteso parificare alla non conoscenza legale della sentenza derivante da irregolarità della notificazione (art. 670, comma 1 e 2, c.p.p.), la non conoscenza effettiva del provvedimento. La richiesta di restituzione nel termine presuppone, infatti, che vi sia stata una regolare notifica (Cass., sez. V, 7 marzo 1985, n. 465, Spagnolo, RV. 168521) e che il termine fissato dalla legge per il compimento di un determinato atto non sia stato rispettato: in generale per caso fortuito o per forza maggiore;
per la sentenza contumaciale e per il decreto penale di condanna, perché l'interessato senza sua colpa non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento;
per la sentenza contumaciale notificata mediante consegna di copia al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161, comma 4, e 169 c.p.p., perché l'imputato ignorava la esistenza della sentenza per cause non dipendenti dalla volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento (art. 175, comma 2, seconda ipotesi, c.p.p.).
La contestazione del titolo esecutivo, nei casi regolati dall'art. 670, comma 1 e 2, c.p.p. presuppone, invece, che non vi sia stata una regolare notificazione della sentenza contumaciale per cui la stessa è solo apparentemente divenuta irrevocabile, e, quindi, la sua esecutorietà può essere contestata senza limiti di tempo dall'interessato (per la necessità, invece, di proporre la richiesta di restituzione nel termine a pena di decadenza, anche in sede esecutiva, entro dieci giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, v. Cass., sez. VI, 8 marzo 1995, Tounsi, RV. 201440; sez. VI, 3 luglio 1990, Risso, RV. 185479).
Non ricorre neanche la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p.. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione non preclude, infatti, una nuova pronunzia sullo stesso "petitum" quando è fondato su presupposti di fatto o su motivi di diritto diversi da quelli presi in esame nella prima decisione (Cass., sez. I, 14 ottobre 1991, n. 3739, Franceschini, RV. 188619; sez. V, 20 ottobre 1993, n. 3264, Colecchia, RV. 196033; sez. V, 15 febbraio 2000, n. 770, Sinibaldi G., RV. 215997).
Il precedente incidente di esecuzione, correttamente rigettato dal giudice dell'esecuzione e definito con la sentenza di inammissibilità in data 30 ottobre 2002 di questa Corte, era stato proposto sull'assunto che, non essendovi stata elezione, ma semplice dichiarazione di domicilio, la notificazione della sentenza effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. non poteva ritenersi regolare: per motivi diversi, dunque, da quelli posti a base della richiesta di incidente in esame.
Il MA, pertanto, ben poteva riproporre incidente di esecuzione e, poiché già aveva proposto appello, il tribunale di Treviso, giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto pronunziarsi provvisoriamente sulla esistenza del titolo, rimettendo gli atti alla corte d'appello di Venezia per la decisione definitiva sulla questione, versandosi nella ipotesi regolata dall'art. 670, comma 2, c.p.p. radicalmente diversa da quella di cui all'art. 670, comma 1, c.p.p..
Mentre, infatti, nel primo caso (quello regolato dall'art. 670, comma 2, c.p.p.) la decisione del giudice dell'esecuzione, sia essa di accoglimento o di rigetto, "non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia stata sospesa", nel secondo caso (quello regolato dall'art. 670, comma 1, c.p.p.) la questione relativa alla mancanza o alla non esecutività del titolo non è più proponibile davanti al giudice dell'impugnazione. Se si considera, invero, che nel caso di accoglimento dell'incidente di esecuzione al giudice dell'impugnazione non è riconosciuto alcun potere di controllo sulla regolarità della notificazione del titolo, altrettanto deve affermarsi nell'ipotesi di rigetto dell'incidente di esecuzione, con la conseguenza che un eventuale appello di cui si sostenesse la tempestività sulla base degli stessi elementi portati a conoscenza del giudice dell'esecuzione, non potrebbe che essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Infatti, non riservando il legislatore, come nel caso di cui all'art. 670, comma 2, c.p.p., la decisione definitiva al giudice dell'impugnazione, la decisione del giudice dell'esecuzione non può che precludere, secondo i principi generali, ogni ulteriore decisione fondata sugli stessi elementi di fatto e di diritto (art.666, comma 2, c.p.p.).
Va, d'altra parte rilevato, che, anche nel caso in cui l'incidente di esecuzione e l'impugnazione vengano proposti separatamente, l'uno davanti al giudice dell'esecuzione e l'altro davanti al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione ha soltanto il potere di statuire, "incidenter tantum", sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, ma non può adottare, con effetto preclusivo, i provvedimenti di cui all'art. 670, comma 1, c.p.p.. E deve aggiungersi che la scelta tra le due opzioni disciplinate dall'art. 670, comma 1 e 2, c.p.p. è riservata dal legislatore al solo condannato per cui l'effetto sostanziale costituito dall'attribuzione al giudice dell'esecuzione o al giudice di cognizione della competenza a statuire definitivamente sulla esistenza del titolo esecutivo non può dipendere da fattori casuali, quali la ignoranza da parte del giudice della già avvenuta proposizione della impugnazione da parte dell'interessato. Proprio in tale ipotesi si versava nella fattispecie in esame, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare, sia pure "incidenter tantum" se esisteva o meno un valido titolo esecutivo nei confronti del MA, disponendo, previa eventuale adozione dei provvedimenti urgenti "de libertate", la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione.
2. L'ordinanza impugnata, invece, non ha affrontato la questione della regolarità della notificazione dell'estratto contumaciale notificato a difensore di ufficio diverso da quello originariamente nominato, ritenendo che ogni questione sul punto fosse preclusa perché la sentenza del tribunale di Treviso era divenuta irrevocabile, non avendo il MA proposto appello dopo la notifica a mani proprie dell'ordine di carcerazione, ritenuto equipollente alla notifica dell'estratto contumaciale. Decisione erronea in punto di fatto, in quanto il giudice dell'esecuzione non poteva ignorare che era stato già proposta impugnazione, atteso che correttamente lo stesso giudice aveva disposto in occasione della decisone sul precedente incidente di esecuzione la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, ed in diritto in quanto deve escludersi ogni possibilità di equipollenza tra l'ordine di esecuzione di pena detentiva, o altro atto che contenga tutti gli elementi essenziali della sentenza di condanna, e la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza. La tesi della equipollenza, formatasi sotto il vigore del precedente codice, è stata accolta, , in base ad una tralatizia interpretazione giurisprudenziale, anche nella vigenza dell'attuale codice, da alcune decisioni di questa Corte (Cass., sez. V, 5 febbraio 1996, n. 472, Breda, RV. 204238; sez. II, 2 novembre 1992, n. 4364, Brizzi;
sez. II, 3 giugno 1999, n. 2778, Maier, RV. 214257;
sez. III, 30 settembre 1999, n. 12786, Pietrocarlo, RV. 215554). Secondo la sentenza Breda, quella che reca una più estesa motivazione sul punto, con l'ordine di esecuzione viene data "all'imputato legale notizia dell'avvenuta pronunzia nei suoi confronti della sentenza di condanna, cosicché egli è stato posto nella condizione di esercitare la facoltà di impugnazione apparentemente tardiva, ma in realtà tempestiva proprio per la irritualità della notifica dell'estratto. Ma se dopo la notifica dell'atto equipollente la facoltà di impugnazione non viene esercitata entro i termini decorrenti da essa, diventa inevitabile la irrevocabilità della sentenza di condanna e la sua efficacia esecutiva, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione". La stessa sentenza osserva che l'opposta tesi della non equipollenza deve essere disattesa in quanto "l'art. 656 c.p.p. ha fissato nel comma 3 una serie di requisiti dell'ordine di esecuzione (generalità, imputazione, dispositivo ed altro) necessari, non solo per instaurare un valido rapporto processuale esecutivo, ma soprattutto - così recependo un consolidato principio giurisprudenziale formatosi nella vigenza del codice anteriore - per rafforzare il carattere di equipollenza di tale ordine ....". Una conferma della correttezza della tesi sostenuta è desunta dall'art. 670, comma 1, c.p.p. che prescrive la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita soltanto "se occorre", disposizione che viene correlata con l'art. 656 c.p.p. ed interpretata nel senso che "la rinnovazione della notificazione va disposta [soltanto] qualora l'ordine di esecuzione della pena detentiva sia privo di taluno dei requisiti specificati nel comma 3 dell'art. 656 c.p.p.." L'opposta tesi della necessità della rinnovazione della notifica (per la quale v. Cass., sez. V, 12 dicembre 1995, Franzino, RV. 203582; sez. I, 7 novembre 2000, n. 3798, Rizzo, RV. 218046; sia pure indirettamente, sez. I, 19 aprile 1999, n. 3060, Gala, RV. 213393; sez. II, 22 novembre 1994, n. 2533, Seminara ed altri, RV. 200985; sez. I, 30 gennaio 1991, n. 4042, Rancati, RV. 190721; sez. I, 13 ottobre 1993, n. 4150, confl. comp. Omnis, RV. 195715) si fonda innanzi tutto sull'interpretazione letterale degli artt. 585, comma 2, lett. d), e 548, comma 3, c.p.p..
Affermano, infatti, rispettivamente le sentenze Rancati e Omnis che "in nessun caso, il termine per la dichiarazione di gravame nei confronti dell'imputato giudicato in contumacia può avere decorrenza diversa da quella della notifica dell'estratto di sentenza - com'era del resto prescritto dal terzo comma dell'art. 199 in relazione all'art. 500 c.p.p. 1930 ed ora dall'art. 585, comma 2, lett. d), nuovo codice" e che, stante la "tassatività della disposizione dell'art. 548, comma 3, c.p.p. secondo cui tale notifica [l'avviso di deposito con l'estratto contumaciale] deve essere effettuata "in ogni caso", la sua mancanza non fa decorrere i termini di impugnazione e non fa diventare la sentenza irrevocabile".
Il principio dell'equipollenza, come si è accennato, è di costruzione squisitamente giurisprudenziale ed è stato elaborato sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, secondo il quale la impugnazione si articolava in due distinti atti: la dichiarazione di impugnazione, che doveva essere presentata dall'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 192, comma 1, c.p.p.) nel termine perentorio di tre giorni decorrenti da quello in cui era stato emesso il provvedimento da impugnarsi (art. 199, comma 1, c.p.p.) ed i motivi, che potevano essere "enunciati nello stesso atto della dichiarazione", o presentati "nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la notificazione o la comunicazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151" (avviso dell'avvenuto deposito di provvedimenti soggetti ad impugnazione).
L'art. 500 c.p.p. prevedeva, poi, che al contumace dovesse essere notificato l'estratto della sentenza e che in questo caso il termine per la dichiarazione di impugnazione decorresse, non più dalla pronuncia della sentenza, ma dal giorno della notificazione dell'estratto effettuato ai sensi dell'art. 500 (art. 199, comma 3, c.p.p.), mentre il termine per la presentazione dei motivi continuava a decorrere dalla notifica di cui all'art. 151 c.p.p.(cfr., tra le altre, a proposito della notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace, Cass., sez. I, 3 dicembre 1956, Stradaroli, Riv. It. Dir. Pen. 1957, 855; sez. I, 21 giugno 1950, Patti, Giust. Pen. 1950, III, 547, m. 448; sez. VI, 5 novembre 1979, Franconetti, RV. 145205; sez. V, 2 luglio 1980, Lepore, RV. 146210; sez. II, 1 ottobre 1981, Ferri, RV. 151922; sez. V, 5 ottobre 1984, De Nicolò, RV. 166068). Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità, in considerazione che l'estratto in esame "deve contenere l'indicazione dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, le generalità del condannato, la misura della pena, il titolo del reato e la data della sentenza, cioè tutti gli elementi che consentono all'imputato di conoscere il contenuto del provvedimento e i rimedi giuridici esperibili" (sez. V, 7 gennaio 1975, Salghini, Mass. uff. 1975, m. 129861), era giunta ad individuare numerosi equipollenti dell'estratto contumaciale, tra cui, oltre all'ordine di carcerazione, il provvedimento di cumulo di pene concorrenti, l'ordinanza di applicazione dell'amnistia impropria (sez. II, 6 luglio 1966, Califano, in Cass. pen. Mass. ann., 1970, mass. 1437), la copia della dichiarazione di gravame del p.m. (sez. III, 27 novembre 1962, Curcio, Cass. pen. Mass. ann. 1963, mass. 533), tutti caratterizzati dal fatto di contenere "gli estremi richiesti per l'estratto di sentenza contumaciale, gli elementi cioè che consentono al condannato di prendere cognizione della condanna e di esperire gli eventuali mezzi di impugnazione consentiti dalla legge" (sez. II, 23 novembre 1972, Santoni, Cass. pen., Mass. ann. 1974, p. 342, mass. 455).
Tale costruzione, anche se dava luogo ad una situazione di concreta incertezza in quanto faceva dipendere la tempestività della dichiarazione di impugnazione non da regole certe, ma da una interpretazione discrezionale del giudice che stabiliva sia quando l'atto era da ritenersi equipollente, sia, in alcuni casi, la data in cui l'imputato era venuto a conoscenza dell'atto equipollente (dalla quale decorreva il termine perentorio di tre giorni per proporre impugnazione), era sostanzialmente condivisa dalla dottrina in considerazione che "la esercitabilità del diritto [di impugnazione] si produce nel momento in cui la sentenza contumaciale nella forma dell'estratto viene a conoscenza legale dell'interessato, anche attraverso un atto che sia funzionalmente diretto ad altro scopo, ma che contenga gli estremi dell'estratto della sentenza... in quanto implica[ndo] la conoscenza del provvedimento da parte del contumace è idonea far decorrere il termine per l'impugnazione".
Il quadro normativo delineato è completamente mutato con il nuovo codice, che ha accolto il principio (art. 581 c.p.p.) dell'unicità dell'atto di impugnazione, secondo il quale la dichiarazione di gravame ed i motivi costituiscono aspetti del contenuto di un unico atto e, come tali, vanno presentati contestualmente. Il termine per proporre l'impugnazione non decorre più, quindi, dalla pronunzia della sentenza (art. 199 c.p.p. 1930), ma dalla conoscenza della sentenza completa di tutti i suoi requisiti (art. 546 c.p.p., tra cui i motivi ed il dispositivo). Di conseguenza, ai fini della proposizione dell'impugnazione non è più sufficiente la notifica del solo estratto della sentenza, ma occorre conoscerne la motivazione in quanto soltanto attraverso il suo esame è possibile "enunciare i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, le richieste, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", la cui mancata specificazione è causa di inammissibilità della stessa impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p. (Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 15, Piepoli).
Per tali ragioni l'art. 548, comma 3, c.p.p. prescrive che all'imputato contumace "è, in ogni caso notificato, l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza" e che il termine unico per proporre impugnazione decorre dal giorno in cui "è stata eseguita la notificazione ... dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento", in quanto soltanto la possibilità della effettiva conoscenza della motivazione consente la eventuale proposizione dell'impugnazione completa delle richieste e dei motivi (v. al riguardo il prevalente orientamento giurisprudenziale circa la non specificità dei motivi dell'impugnazione presentata prima del deposito della sentenza: tra le altre, sez. VI, 19 novembre 1992, n. 626, RV. 193466; sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 3580, RV. 201581; sez. VI, 14 dicembre 1995, n. 3389, RV. 204494; sez. IV, 19 marzo 1996, n. 4232, RV. 204454; in particolare, sez. I, 24 febbraio 1997, n. 3900, RV. 207378). Pertanto, poiché l'ordine di esecuzione contiene, ai sensi dell'art. 656, comma 3, c.p.p., soltanto "le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga ad identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione", deve escludersi che possa ritenersi equipollente alla notificazione dell'atto di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p., in quanto a differenza della precedente disciplina che, come si è visto, distinguendo tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi, consentiva di conoscere la motivazione della sentenza in un momento successivo alla dichiarazione di impugnazione, facendo da tale momento decorrere un termine autonomo per la presentazione dei motivi (art.151 c.p.p. 1930), non pone in grado l'interessato di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata e, quindi, di proporre una valida impugnazione.
Ma la tesi dell'equivalenza non trova giustificazione anche sotto altro profilo.
Il legislatore del 1998, infatti, pur conservando il giudizio in contumacia, ha previsto, tuttavia, un sistema tale da garantire che la contumacia sia una scelta consapevole dell'imputato. A tale fine, per quanto concerne la fase dell'esecuzione, da una parte con l'art. 670, comma 1, c.p.p. ha ampliato i poteri del giudice dell'esecuzione nel senso che la sua indagine non si deve arrestare al controllo "meramente formale degli adempimenti prescritti", ma deve valutare "anche il merito della procedura seguita nella ricerca dell'interessato" (vedi Relazione definitiva al codice di procedura penale), dall'altra ha prescritto che, nel caso di accertata non esecutività del titolo, il giudice deve disporre la "rinnovazione della notificazione non validamente eseguita", ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione (parificando, altresì, come si è detto la mancata conoscenza di fatto della sentenza alla mancata conoscenza di diritto - art. 670, comma 3, c.p.p.). Accogliendo la tesi dell'equipollenza, invece, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento: tra il condannato in contumacia e il condannato presente nei confronti del quale è del tutto irrilevante la circostanza che sia venuto a conoscenza "aliunde" dell'avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, decorrendo tale termine sempre e per intero da una data certa (dalla scadenza del termine ordinario per il deposito della sentenza, dalla scadenza del termine prorogato ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., dalla notificazione del deposito della sentenza in caso di ritardo del giudice); tra condannati in contumacia in quanto, in situazioni di fatto uguali - notificazione non validamente eseguita della sentenza - il condannato al quale è notificato l'atto equipollente verrebbe privato del diritto ad una nuova decorrenza del termine con la conseguente assegnazione di un termine ridotto ed incerto per proporre impugnazione, essendo questo retrodatato al momento della notificazione o della avvenuta conoscenza in altro modo dell'atto equipollente.
Non ha pregio, infine, il rilievo secondo il quale l'art. 670, comma 1, c.p.p. prevedendo che la rinnovazione della notificazione deve essere disposta soltanto "se occorre" vada intesa con riferimento all'art. 656, comma 3, c.p.p., come sostenuto nella sentenza Breda, in quanto l'inciso [...sospende l'esecuzione, ordinando, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita...] va interpretato con riferimento a tutto il testo del comma in esame, che prevede non soltanto l'ipotesi in cui vi sia un "provvedimento non divenuto esecutivo", che, quindi, deve essere nuovamente notificato, ma anche quella in cui il titolo "manca" del tutto, in cui, ovviamente nessuna notifica è possibile. Se si considera, inoltre, che la questione sul titolo può essere proposta anche da condannati non detenuti, si comprende come con l'inciso "se occorre", riferito a tutte le attività che il giudice dell'esecuzione può compiere quando "accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo", il legislatore abbia voluto semplicemente indicare il provvedimento che, secondo il caso concreto sottoposto al suo esame, il giudice deve adottare.
Può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: "ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza contumaciale, la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace non può essere sostituita da altro atto equipollente, anche se ne contenga tutti gli elementi essenziali".
L'ordinanza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata in quanto il giudice dell'esecuzione, avendo ritenuto erroneamente l'ordine di esecuzione di pena detentiva notificato a mani del MA equipollente alla notifica dell'atto di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p., non ha esaminato i motivi posti a base della richiesta di incidente di esecuzione. E l'annullamento va disposto senza rinvio.
La corte d'appello di Venezia, giudice dell'impugnazione, ha, infatti, già dichiarato con sentenza del 9 gennaio 2003 inammissibile l'appello proposto dal MA in data 17 novembre 2000 per cui la eventuale ordinanza del giudice dell'esecuzione, che in applicazione del principio di diritto suenunciato, riesaminata la questione, ritenesse "incidenter tantum" tempestivo l'appello, risulterebbe pronunziata inutilmente, in quanto, versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 670, comma 2, c.p.p., la questione è già stata decisa dal competente giudice della impugnazione. La questione, invece, può e deve essere esaminata da questa Corte davanti alla quale sono contemporaneamente pendenti sia il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sia il ricorso contro la sentenza del giudice dell'impugnazione e che, quindi, è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità delle pronunzie di entrambi i giudici di merito.
3. Il ricorso proposto dal MA avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto contro la sentenza del 4 luglio 2000 del tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, notificata il 17 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. a difensore di ufficio diverso da quello originariamente nominato, è fondato. Queste Sezioni Unite, con la sentenza 19 dicembre 1994, Nicoletti, hanno affermato che il difensore di ufficio è equiparato, a tutti gli effetti a quello di fiducia, per cui la sua sostituzione è legittima soltanto in presenza di situazioni "che comportino la dispensa dall'incarico (e che si possono individuare secondo il disposto dell'art. 97, comma 4, c.p.p., nell'ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso, o ha abbandonato la difesa) o la revoca del mandato fiduciario", altrimenti il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, "cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica degli atti alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio...".
Nè sul punto sembra condivisibile la contraria opinione secondo la quale è possibile la nomina di un nuovo difensore di ufficio, quando quest'ultimo non abbia avuto modo di svolgere alcuna attività defensionale (sez. I, 10 febbraio 1998, n. 6493, Esposito ed altri, RV. 210759; sez. V, 19 maggio 1998, n. 8002, Bortolan A., RV. 211483), in quanto da una parte non può presumersi che il difensore non abbia svolto attività difensiva, sia pure non manifestatasi all'esterno (sez. V, 5 luglio 2001, n. 33724, Ben El Hadij T., RV. 219926), dall'altra verrebbe a crearsi una disparità di trattamento, del tutto immotivata e contraria al principio di completa, sostanziale, parificazione introdotto dal nuovo codice di procedura penale tra difensore di ufficio e difensore di fiducia,
non essendo per quest'ultimo prevista la sostituzione in caso di inattività.
Peraltro, la legittimità della sostituzione, non ancorata a precisi criteri, facilmente accertabili come quelli indicati dall'art. 94, comma 7, c.p.p., verrebbe a dipendere da una valutazione sostanzialmente discrezionale del giudice che procede. Unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è, dunque, il difensore che, a seguito della designazione effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 3, c.p.p. dal giudice o dal p.m., risulti titolare dell'ufficio (sent. Nicoletti, cit.).
Di conseguenza, l'appello presentato dal MA in data 17 novembre 2000 doveva considerarsi tempestivo in quanto la notifica dell'estratto contumaciale ad un difensore di ufficio diverso da quello originariamente designato, integrando la nullità di cui all'art. 171, comma 1, lett. d), c.p.p., non poteva ritenersi validamente eseguita.
E nessuno effetto preclusivo poteva spiegare, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello la circostanza che la richiesta di restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p. fosse stata rigettata con provvedimento definitivo, in quanto, come si è visto, non sussiste alcuna incompatibilità tra la richiesta di restituzione del termine e le questioni sulla esistenza di un valido titolo esecutivo, trattandosi di istituti completamente diversi.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata insieme con l'ordine di carcerazione emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Treviso.
Deve essere annullata altresì la sentenza di primo grado pronunziata in data 4 luglio 2000 dal tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, con rinvio degli atti a questo giudice. Va, infatti, rilevato che la citazione per il giudizio di primo grado è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. mediante consegna di copia a persona (il difensore) diversa da quella alla quale avrebbe dovuto essere consegnata: il che ha comportato la nullità della "vocatio in ius" del MA che "legalmente" non è venuto a conoscenza del giudizio celebrato nei suoi confronti.
Si è verificata, pertanto, la nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, di cui agli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. per omessa citazione in giudizio dell'imputato.
Nè contrasta con tale affermazione l'assunto del giudice dell'esecuzione secondo cui si sarebbe, invece, verificata una nullità generale a regime intermedio da ritenersi sanata in quanto non dedotta con l'appello, perché la giurisprudenza cui il giudice si riferisce attiene alla diversa ipotesi in cui all'imputato, regolarmente citato, sia stato sostituito irritualmente il difensore di ufficio (Cass., sez. V, 5 luglio 2001, n. 33724, Ben El Hafj T., cit.) e non a quella in esame in cui la sostituzione del difensore ha comportato la nullità della citazione in giudizio dell'imputato per la nullità della sua notificazione.
Non sussistendo, per quanto esposto, alcun titolo esecutivo nei confronti del MA, allo stato in detenzione domiciliare - come accertato da questa Corte - va disposta la sua immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
4. Il ricorso presentato da AT UD deve essere rigettato. Non sussiste la denunziata nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello consegnata, come dedotto dal ricorrente, a tale "TT DA", non meglio identificata.
Dal "rituale" allegato in atti risulta che il ricorrente risiede nella località in cui l'atto è stato notificato e che egli è coniugato con "TT DA".
In proposito va rilevato che la circostanza che nella "relata" di notificazione non sia stato attestato dall'ufficiale giudiziario il rapporto intercorrente tra il ricorrente e la persona alla quale l'atto è stato consegnato "non è in sè causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza del rapporto voluto dalla legge tra destinatario dell'atto e persona che lo riceve materialmente" (Cass., sez. I, 13 novembre 1997, n. 6366, Becagli, RV. 209829), che, quindi, può essere desunto da qualsiasi altro elemento. Pertanto, poiché come risulta dal certificato in atti, la notificazione della citazione per il giudizio è avvenuta a mani della moglie del ricorrente, non essendo stato violate le disposizioni circa la persona a cui la copia deve essere consegnata (art. 171, comma 1, lett. d, c.p.p.), la mancata indicazione del rapporto di coniugio si risolve in una mera irregolarità improduttiva di effetti giuridici.
È infondato anche il motivo relativo alla insussistenza del reato di truffa, consistente, nella specie, nella dazione di un assegno tratto su di un c/c bancario intestato a persona estranea al rapporto fraudolento e sul quale era stata revocata l'autorizzazione ad emettere assegni.
La esistenza del reato, infatti, non è stata affermata, come sostiene il ricorrente, per il solo fatto della dazione in pagamento dell'assegno privo della provvista, ma sulla base della condotta complessiva dei due imputati in concorso, consistita, tra l'altro, nell'essersi presentati separatamente più volte alla venditrice, dimostrando interesse all'acquisto dell'autovettura ed accompagnando così alla dazione dell'assegno, non soltanto privo di copertura, ma per il quale era stata addirittura revocata l'autorizzazione all'emissione, artifici idonei a far ritenere la solvibilità (nel senso della necessità di ulteriori raggiri, oltre alla dazione in pagamento dell'assegno, è schierata la prevalente giurisprudenza di legittimità: v., per tutte, sez. II, 10 maggio 1984, n. 8178, Baratta, RV. 165974).
Si palesa inammissibile il motivo relativo alla insussistenza del concorso dello AT nella truffa in quanto l'azione tipica sarebbe stata posta in essere dal solo MA. La corte d'appello ha, infatti, indicato una serie di elementi (avere previamente contattato la venditrice d'intesa con il MA a lui subentrato nella compravendita;
l'essersi recato a casa della stessa per chiedere in restituzione l'assegno consegnato dal MA;
l'essersi presentato dal concessionario della Carniel con il presunto acquirente;
l'aver fatto rinvenire l'autovettura in Inghilterra;
l'avere offerto il parziale ristoro dei danni subiti dalla venditrice) dai quali ha tratto, con motivazione non manifestamente illogica e perciò incensurabile in questa sede, il "certo coinvolgimento del suddetto nell'attività truffaldina, con il ruolo preciso di ideatore e regista - peraltro non molto accorto - della vicenda".
È inammissibile anche il motivo relativo alle attenuanti generiche. La corte d'appello, infatti, ha escluso, anche in questo caso con motivazione non manifestamente illogica, che la valenza negativa della "biografia penale" del ricorrente potesse essere "utilmente contrastata dal parziale risarcimento dei danni", tenuto conto che la pena irrogata era di poco superiore al minimo e giustificata dalla gravità del fatto e lo AT si è limitato a prospettare una valutazione a lui più favorevole del proprio comportamento. Il reato, infine, non è prescritto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente in udienza, poiché il dibattimento nel giudizio di appello è stato rinviato su richiesta del difensore per 49 giorni dall'11 aprile al 30 maggio 2000 e per ulteriori 34 giorni dal 30 maggio al 4 luglio dello stesso anno, sì che in tale periodo è rimasto automaticamente sospeso il corso della prescrizione (Sez. Un., 11 gennaio 2002, Cremonese). Al rigetto del ricorso segue la condanna dello AT al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza ed ordina la liberazione di MA AN se non detenuto per altra causa;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.;
annulla l'impugnata sentenza nonché quella del tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, in data 4 luglio 2000 nei confronti di MA AN e rinvia allo stesso tribunale per nuovo giudizio;
rigetta il ricorso di AT UD che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 SETTEMBRE 2003