Sentenza 30 settembre 1999
Massime • 1
La notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza contumaciale ha lo scopo di portare a conoscenza dell'imputato l'avvenuta pronuncia di una sentenza nei suoi confronti, così mettendolo in grado di esercitare il suo diritto di impugnazione. Ne consegue che l'estratto non deve necessariamente contenere tutti i requisiti della sentenza ma solo quelli che rispondono alla finalità processuale che gli è propria. Ed invero la fungibilità dello stesso estratto ammette che la notizia legale della pronuncia della sentenza si verifichi per equipollenti, cioè con mezzi diversi, sicché l'omissione della notificazione dell'estratto diviene irrilevante, qualora il ricorrente, avendo avuto altrimenti notizia della pronuncia della sentenza, abbia comunque proposto impugnazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante la mancanza nell'estratto notificato della data, del timbro dell'ufficio e della sottoscrizione del cancelliere, in quanto i ricorrenti, proponendo l'impugnazione avverso la sentenza, avevano dimostrato di averne avuto piena ed effettiva conoscenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1999, n. 12786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12786 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giovanni PIOLETTI Presidente del 30/9/1999
Dr. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dr. Guido DE MAIO Consigliere N.3176
Dr. Antonio MORGIGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N.7557/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. PI IL, nato il [...] a [...], 2. DI ON TA, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 18 dicembre 1998 n. 7079, con la quale - in riforma della sentenza del Pretore di Latina 13 novembre 1996 n. 1424, da loro appellata, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati p. e p. a) dall'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47;
c) dagli artt. 7 e 23 bis L. 1976 n. 319, accertati in Latina il 15 settembre 1994, e condannati, con la continuazione, alla pena, sospesa, giorni venti di arresto e L. 12 milioni di ammenda, con la non menzione della condanna per la RL - sono stati prosciolti dal reato contestato al capo c) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il capo a) in giorni venti di arresto e L. 10 milioni di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannati con la sentenza sopra indicata quali colpevoli del reato contestato, per aver costruito un manufatto in muratura a due livelli, rialzato di m. 80 dal piano di campagna, delle dimensioni di m. 8x20x6,30, LE RL e AL PA propongono ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Mancanza di conformità sull'estratto dell'originale della sentenza impugnata per mancanza di timbro, data e firma del funzionario di cancelleria, come risulta dalle copie notificate il 27 gennaio 1999 e dall'estratto dell'originale della sentenza notificato agl'imputati;
2. Avrebbe dovuto essere disposta la sospensione del processo perché l'immobile il 15 settembre 1994 era già ultimato perché completo nel rustico e nella copertura;
tale ultimazione risaliva al 1993, per cui legittimamente era stata inoltrata dai figli degl'imputati domanda di condono, ancora in corso di istruzione.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo perché la mancanza degli elementi indicati dal ricorrenti non si riscontra nell'originale della sentenza in atti, che appare completo dei requisiti voluti dal codice di rito. In ogni caso, lo scopo della notificazione dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza è di portare l'imputato contumace a conoscenza dell'avvenuta pronuncia di una sentenza nei suoi confronti e di metterlo in grado di esercitare il diritto di impugnazione. Pertanto l'estratto non deve necessariamente contenere tutti i requisiti della sentenza, previsti dall'art. 546 c.p.p., ma solo quelli che rispondono alla finalità processuale che gli è propria (Cass., Sez. IV, 15 novembre 1996 n. 10455, ric. Soni;
Sez. II, 11 aprile 1995 n. 6737, ric. Catalani;
Sez. VI, 5 aprile 1994 n. 6870, ric. Tirelli;
Sez. VI, 6 maggio 1985 n. 365, ric. Dei Rossi;
Sez. V, 11 gennaio 1984 n. 210, ric. Serafini). Di qui la fungibilità dello stesso estratto, la quale ammette che la notizia legale della pronuncia della sentenza si verifichi per equipollenti, cioè a mezzo di atti diversi, aventi differente funzione (Cass., Sez. VI, 6 maggio 1985 n. 3 65, ric. Dei Rossi, cit.;
Sez. I, 28 luglio 1982 n. 7401, ric. Borghesi). In questo senso, la stessa omissione della notificazione dell'estratto diviene irrilevante, qualora il ricorrente, avendo avuto altrimenti notizia della pronuncia della sentenza, abbia ugualmente proposto impugnazione, perché in tal caso si è verificata la sanatoria prevista dall'art. 183 c. 2 c.p.p. (Cass., Sez. VI, 28 giugno 1991 n. 12894, ric. D'Andrea e altri;
Sez. I, 15 febbraio 1989 n. 126, ric. Pezzella;
Sez. VI, 20 giugno 1986 n. 5886, ric. Boccia;
Sez. II, 10 dicembre 1981 n. 4363, ric. Pelz).. Pertanto, la presunta mancanza nell'estratto notificato della data, del timbro dell'ufficio e della sottoscrizione del cancelliere è del tutto irrilevante qualora - come nel caso di specie - i ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei loro confronti, dimostrando di averne avuto piena ed effettiva conoscenza. Quanto al secondo motivo, la L. 28 febbraio 1985 n. 47, dettando la disciplina dell'istituto della sanatoria degli edifici abusivamente costruiti, ha adottato una concezione di ultimazione specificamente determinata e più ampia di quella seguita dalla giurisprudenza, precisando all'art. 31, c. 2, che ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione relative si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
Pertanto correttamente il giudice di merito rifiuta la sospensione del processo penale prevista dall'art. 38 c. 1 L. 1985 n. 47 in funzione del rilascio della concessione in sanatoria qualora a distanza di quasi nove mesi dalla scadenza del termine l'edificio abusivo sia tuttora in costruzione e non possa considerarsi ultimato perché incompleto nella copertura e, quindi, non condonabile (v., per tutte, Cass., Sez. III, 16 aprile 1998 n. 4722). La mancanza nel tetto delle tegole non si prospetta soltanto come fatto a sè stante, dimostrativo dell'incompletezza della struttura secondo la nozione legale di ultimazione dell'opera data dalla disposizione dell'art. 31 c. 2 L. 1985 n. 47, ma anche come indizio della recente esecuzione dei lavori di costruzione del rustico, a dimostrazione della circostanza che questi erano stati realizzati in epoca prossima e posteriore al termine ultimo per beneficiare del condono del 31 dicembre 1993.
Non sussiste, pertanto, nella specie la violazione di legge lamentata, ne' si riscontra il vizio di motivazione denunciato col secondo motivo d'impugnazione.
Vale, comunque, il principio, per cui in materia urbanistica, allorché il reato sia stato accertato in data successiva al termine utile per chiedere il condono edilizio ai sensi dell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (31 dicembre 1993), fermo restando il potere-
dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'edificio abusivamente costruito, secondo le regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio spetta all'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, il quale è il solo a poterne concretamente disporre, fornire la prova che l'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine predetto (Cass., Sez. III, 6 ottobre 1989 n. 13106, ric. De Lisi;
Id., 23 febbraio 1989 n. 2920, ric. Musti;
15 dicembre 1987 n. 12798;
22 settembre 1987 n. 9974; 23 marzo 1999, n. ric. Lisi). Spettava, dunque, agl'imputati fornire gli elementi per stabilire quando era avvenuta la costruzione del rustico, al fine di superare l'indizio costituito dalla regola d'esperienza secondo cui una costruzione, soprattutto per quanto riguarda il rustico, ha una sua naturale continuità di sviluppo, che rendono non credibile un intervallo di sette mesi fra l'ultimazione delle strutture di calcestruzzo del tetto e l'apposizione delle tegole di copertura.
Per queste ragioni anche il secondo motivo è privo di fondamento. Si deve, ad ogni modo, rilevare l'intervenuta prescrizione del reato per effetto del decorso del termine prescrittivo triennale, aumentato della metà per le interruzioni, dal 15 settembre 1994, data in cui è stato commesso.
Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, con la conferma, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., dei capi concernenti gli interessi civili.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma la sentenza in ordine alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999