Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
È affetta da nullità a regime intermedio la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento proseguito sul presupposto della rinuncia da parte del difensore ad un'istanza del proprio assistito di rinvio del dibattimento stesso finalizzata a consentirgli di esercitare la facoltà, riservata personalmente all'imputato, di rendere dichiarazioni spontanee.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 26068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26068 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/02/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 486
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40172/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NC, nato a [...];
avverso la sentenza resa il 9.2.2006 dalla corte d'appello di Firenze. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Denaro, del foro di Prato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 9.2.2006 la Corte d'appello di Firenze ha integralmente confermato quella resa il 10.12.2003 dal tribunale monocratico di Prato, che aveva dichiarato RA NC colpevole del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, per avere - quale amministratore unico del Circolo Enal Zarini
di Prato - omesso di versare ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nei mesi di ottobre 1997, gennaio e settembre 1998, gennaio 1999 e gennaio 2000, e per l'effetto lo aveva condannato alla pena di venticinque giorni di reclusione ed Euro 100,00 di multa, sostituendo la pena detentiva con la multa di ulteriori 850,00 Euro.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in sostanza tre motivi.
In particolare, denuncia:
2.1 - violazione dell'art. 99 c.p.p., in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., perché l'imputato aveva chiesto il rinvio, per impedimento personale, della udienza conclusiva del giudizio di primo grado (10.12.2003) e il difensore alla stessa udienza aveva dichiarato di rinunciare alla richiesta di rinvio del suo assistito. Sostiene al riguardo che illegittimamente la corte d'appello ha ritenuto la richiesta dell'imputato rinunziabile da parte del difensore, e che per conseguenza avrebbe dovuto invece dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
2.2 - violazione ed erronea applicazione della norma incriminatrice e del combinato disposto dell'art. 27 Cost. e art. 40 c.p., nonché difetto di motivazione sul punto. Sostiene che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità del RA, nonostante che risultasse agli atti che egli rivestiva la carica meramente politica di presidente del Circolo Arci Zarini, e che invece la gestione era affidata al socio anziano DO AI, che si occupava delle assunzioni e delle paghe dei lavoratori;
2.3 - estinzione del reato per intervenuta prescrizione, posto che trattasi di delitto istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine per il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Preliminare è l'esame della prima doglianza in rito (n. 2.1). Va premesso al riguardo che l'imputato, avvocato RA NC, in data 6.12.2003, aveva presentato un'istanza scritta per il rinvio della successiva udienza del 10.12.2003, adducendo che intendeva fare dichiarazioni spontanee ma che era nello stesso giorno impegnato come difensore in un processo presso il tribunale di Pistoia. Alla udienza del 10.12.2003, però - come già detto - il difensore del RA rinunziava all'istanza di rinvio, sicché si apriva la discussione dibattimentale conclusasi alla stessa udienza con la decisione di primo grado.
Sul punto la corte territoriale ha respinto la doglianza difensiva, osservando che la rinuncia alla richiesta di rinvio appariva legittima manifestazione del potere di sostituzione dell'imputato che l'art. 99 c.p.p. riconosce al suo difensore. Questa tesi però non può essere condivisa, giacché l'art. 99 c.p.p. stabilisce che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato "a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo".
Orbene, non è chi non veda come le dichiarazioni spontanee di cui all'art. 494 c.p.p. sono ontologicamente una facoltà processuale personalissima dell'imputato, cioè a lui riservata per definizione, che non può essere quindi delegata o esercitata in via sostitutiva dal difensore.
Se ne deve concludere che il difensore, se pure può rinunziare a una istanza di rinvio presentata dall'imputato che egli assiste, tuttavia non può rinunziare a una istanza dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee (e quindi a una istanza di rinvio del dibattimento motivata proprio per rendere possibili le dichiarazioni spontanee).
Ne deriva, nel caso di specie, che la prosecuzione del dibattimento (con l'inizio della discussione dibattimentale) disposta da primo giudice sul presupposto della rinuncia alla istanza di rinvio presentata dall'imputato, ha configurato una violazione del diritto all'intervento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), che ha comportato una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., tempestivamente eccepita con l'atto di appello. A mente dell'art. 185 c.p.p. la nullità colpisce la sentenza di primo grado e per conseguenza anche quella d'appello, con la conseguenza che il processo dovrà riprendere dal primo grado.
4 - Il secondo motivo di ricorso (n. 2.2), relativo al merito della regiudicanda, resta assorbito.
Il terzo motivo (n. 2.3) invece è infondato, giacché il reato contestato si è consumato sino al 16.2.2000 (giorno in cui scadeva il termine per versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2000), sicché la prescrizione maturerà - salvo sospensioni processuali - solo il 16.8.2007.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata, nonché la sentenza in data 10.12.2003 del tribunale di Prato, con rinvio allo stesso tribunale.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007