Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5721
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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Il distacco da parte del datore di lavoro di un suo dipendente presso altro imprenditore perché esegua le sue prestazioni nell'azienda di questo è illegittimo e incorre nel divieto di intermediazione di cui all'art.1 della legge n. 1369 del 1960 (che fa riferimento oltre che all'appalto e al subappalto di manodopera anche a qualsiasi altra forma di intermediazione e interposizione), allorché le suddette prestazioni abbiano obiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che ha assunto il lavoratore e ha disposto il suo distacco, senza realizzarne un rilevante interesse. Tale ultima circostanza, infatti, a prescindere dall'accertamento di un intento fraudolento delle parti, frustra di per sè lo scopo del divieto in argomento, consistente nell'evitare che la dissociazione tra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni di lavoro si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente da tale beneficiario.

Commentario1

  • 1Ius variandi (in peius) nella retribuzione variabile
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 1 luglio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5721
Data del deposito : 10 giugno 1999

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