Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Il distacco da parte del datore di lavoro di un suo dipendente presso altro imprenditore perché esegua le sue prestazioni nell'azienda di questo è illegittimo e incorre nel divieto di intermediazione di cui all'art.1 della legge n. 1369 del 1960 (che fa riferimento oltre che all'appalto e al subappalto di manodopera anche a qualsiasi altra forma di intermediazione e interposizione), allorché le suddette prestazioni abbiano obiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che ha assunto il lavoratore e ha disposto il suo distacco, senza realizzarne un rilevante interesse. Tale ultima circostanza, infatti, a prescindere dall'accertamento di un intento fraudolento delle parti, frustra di per sè lo scopo del divieto in argomento, consistente nell'evitare che la dissociazione tra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni di lavoro si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente da tale beneficiario.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
Dr. Francesco Sommella Presidente
Dr. Bruno D'Angelo Consigliere
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dr. Vincenzo Trione Consigliere
Dr. Natale Capitanio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, proposto da
NE CH, elettivamente domiciliato in Roma al viale F. De Sanctis 15 presso lo studio dell'avv. Antonio Pellegrini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Biagio Cartillone del foro di Milano, come da mandato a margine, del ricorso, ricorrente,
CONTRO
TI S.p.A. (già TI IA S.p.A.), in persona dei suoi legali rappresentanti rag. Enzo Gorini, - Direttore Risorse Umane - e dott. Luca Angelo Allievi - Direttore Affari Legali -, già elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Barberini n. 52 presso lo studio dell'avv. Carlo Ferzi, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Filippo Menichino del foro di Milano, come, da procura speciale a margine del controricorso, ed ora d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
controricorrente,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 ottobre - 9 novembre 1996, n. 10730/96l n. 1411/95 R.G. Lavoro;
udita nella pubblica udienza del 18 marzo 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
udito l'avv. Antonio Pellegrini per il ricorrente;
udito l'avv. Carlo Ferzi perla società controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 3553 del 1994. il Pretore di Milano, nella causa promossa dal signor CH RT contro la s.p.a. AL costruzioni impianti e TI IA, accertava il diritto dell'attore alla corresponsione del compenso relativo alle ore di viaggio da Novara a Cernusco sul Naviglio ed al rimborso chilometrico e di pedaggio autostradale, e condannava la s.p.a. TI a pagargli lire 12.347.805, oltre interessi, rivalutazione e spese. Secondo il Pretore era illegittimo il distacco disposto dalla prima alla seconda società dal maggio 1987 al marzo 1990 per difettare sia il requisito dell'interesse della distaccante sia quello della temporaneità, e conseguentemente, quando, dall'aprile 1990 il signor RT era poi passato alle dipendenze della TI, egli aveva diritto al trattamento economico in atto, comprensivo del pattuito compenso delle ore impiegate per il viaggio ed il rimborso chilometrico e di pedaggio autostradale. Avverso tale sentenza proponeva appello la società TI, che dal 1^ aprile 1993 aveva acquistato il ramo aziendale in questione e che aveva poi incorporato la società AL, lamentando che il Pretore non aveva considerato che esisteva l'interesse della società distaccante - consistente nel fatta che, come era incontrastato e come comunque era stato chiesto di provare, il controllo qualità di entrambe le società era stato accentrato presso la TI -; che il primo giudice, inoltre, non aveva ugualmente considerato che era stato istituito da parte della TI un servizio dñ trasporto gratuito da Novara a Cernusco, di tal che era venuta a cadere la necessità del signor RT di servirsi del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro.
La società appellante chiedeva pertanto respingersi le domande del signor RT, previa ammissione delle prove dedotte in primo grado. L'appellato resisteva in giudizio.
Con sentenza in data 2 ottobre - 9 novembre 1996 il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza pretorile, rigettava le domande del signor RT e dichiarava interamente compensate le spese. Osservava il Tribunale che:
a) il distacco era nullo per violazione dell'art. 1418 c.c., perché la prestazione lavorativa andava svolta a favore del datore di lavoro e solo di esso;
b) nell'assetto divisato tra i contraenti AL e RT il trattamento relativo al compenso delle ore impiegate per il viaggio, il rimborso chilometrico ed il pedaggio autostradale era connesso al comando, e la nullità del comando comportava il venir meno anche del trattamento economico del lavoratore, con la conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. per il passato, e l'impossibilità di trascinamento presso l'acquirente dell'azienda per il futuro;
c) La pattuizione espressa tra il signor RT e la TI IA, facendo riferimento al trattamento economico in atto presso la AL, si riferiva chiaramente a quanto dal comando prescindeva;
d) non era ipotizzabile alcun "trascinamento" del trattamento economico in questione ex art. 2112 c.c trattandosi di trattamento connesso ad un comando nullo;
e) l'applicazione dell'art. 1 della legge 1369/60 con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con TI fin dal 1987 non importava di per se che il trattamento corrisposto - sul presupposto dell'esistenza di un rapporto in capo a AL - costituisse un trattamento più favorevole.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 18 aprile 1997, il signor CH RT ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. La, OT S.p.A. (già TI IA S.P.A. ) resiste con controricorso, notificato il 26 maggio 1997.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 1418 c.c., con riferimento all'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 ed all'art 360 n. 3 c.p.c (per violazione o falsa applicazione di norme di diritto), il ricorrente deduce che erroneamente la sentenza, impugnata ha affermato la nullità del distacco, in relazione all'art. 1418 c.c., poiché detta norma è applicabile solo "salvo che la legge disponga diversamente", come nel caso in questione, specificamente disciplinato dalle disposizioni in materia di interposizione vietata di manodopera(art. 1 legge n. 1369 del 1960 cit.); che la nullità, pertanto, non poteva essere pronunziata nella concreta fattispecie, poiché la stessa legge prevede quale unica conseguenza della violazione di norme inderogabili la diretta dipendenza del lavoratore dall'effettivo titolare del rapporto, con ciò che ne deriva sul piano delle reciproche obbligazioni, con inapplicabilità dell'art.2126 c.c. e l'infondatezza del ragionamento posto dal Tribunale a base della sua decisione;
che, poiché il distacco non era nullo ed il trattamento economico del lavoratore non era conseguenza di questo contratto nullo,. il medesimo aveva il diritto di conservare inalterato il trattamento economico usufruito nel tempo dell'illecita interposizione;
che la "ratio" della normativa sull'interposizione illecita di manodopera era quella di impedire che il lavoratore potesse subire un trattamento deteriore rispetto a quello dovutogli;
che il lavoratore mai avrebbe accettato di andare a lavorare alle dipendenze della TI a Cernusco, se non gli fosse stato riconosciuto il trattamento economico effettivamente goduto, essendo molto più gravosa la prestazione di lavoro a Cernusco rispetto a quella prestata a Novara, luogo della sua residenza.
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e dell'art. 1374 c.c., il ricorrente deduce la violazione- da parte del Tribunale - delle norme in materia di interposizione di manodopera, poiché il giudice di appello ha di fatto omesso di considerare il signor RT come dipendente TI fin dal 1987, consentendo pertanto che la cessazione della situazione illecita di intermediazione di manodopera e l'ufficializzazione del rapporto di lavoro tra TI ed il RT determinasse un grave danno per quest'ultimo, ciò che la legge intendeva evitare;
che l'importo riconosciuto per anni al RT era entrato a far parte della sua retribuzione per uso aziendale o negoziale ex art. 1374 c.c, e mai la società resistente aveva manifestato al signor RT la transitorietà del trattamento per cui è causa o la sua dipendenza dal distacco;
che la vincolatività dell'uso aziendale ex art. 1374 c.c. giustificava ed imponeva la conservazione dello stesso trattamento anche dopo la cessazione del distacco.
Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su un assunto - trattamento "de quo", divisato tra AL e RT, con riferimento ad un comando legittimo - del tutto sfornito di prova, erroneamente dato per pacifico, ed assunto d'ufficio, laddove invece la società resistente si era limitata ad affermare la connessione tra il trattamento "de quo" e il distacco, ma non aveva provato l'affermazione, fatta propria dal Tribunale. Con il quarto motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (omessa ed insufficiente motivazione, circa un punto decisivo della controversia prospettato da ricorrente),il signor RT deduce che, sebbene egli avesse prestato la sua attività per la TI ininterrottamente dal 1987, in data 18 marzo 1993 aveva ricevuto la comunicazione dalla AL S.p.A. che, a causa del trasferimento d'un ramo d'azienda alla TI S.p.A., il rapporto di lavoro "inter parte" era da quel momento da imputare alla TI S.p.A.; che sia la AL che la TI avevano confermato al ricorrente che, in conseguenza del trasferimento del ramo d'azienda, il suo trattamento economico e normativo sarebbe rimasto "inalterato"; che peraltro la TI con lettera del 12 maggio 1993 aveva comunicato al ricorrente che non avrebbe piu usufruito del pagamento delle ore di viaggio, ne' il rimborso delle spese chilometriche e di autostrada, essendo il luogo di lavoro a Cernusco sul Naviglio;
che il ricorrente non aveva mutato in nulla i suoi obblighi contrattuali, era illegittima la pretesa della TI di mutare nel rapporto sinallagmatico il contenuto delle reciproche prestazioni.
Aggiunge il ricorrente che la pretesa della TI viola il primo comma dell'art. 2112 c.c., ed egli, anche sotto tale profilo ha diritto a non vedersi peggiorare il proprio trattamento economico e normativo;
che la TI ha giustificato il suo rifiuto, addudendo che, dopo il trasferimento del ramo d'azienda, il luogo di lavoro è a Cernusco sul Naviglio, ma il rilievo era inconferente, perché il ricorrente a Cernusco prestava la sua atttvità dal 1987, essendovi stato colà trasferito "in illo tempore" (1987) dalla AL S.p.A.; che su tale eccezione - punto decisivo della controversia - il Tribunale aveva omesso ogni motivazione.
Con il quinto ed ultimo motivo, denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c. (il giudice non può pronunciarsi su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti) con riferimento all'art. 360 n 3 c.p.c., il ricorrente, deduce che la decisione del Tribunale si fondava, per espressa ammissione del medesimo, su di una prospettazione diversa da quella della società; che in particolare il Tribunale aveva ricostruito i fatti in maniera diversa da come li aveva eccepiti e ricostruiti la società resistente, con ciò sostituendosi d'ufficio alla parte, con violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.; che, infatti, la predetta società aveva contestato il diritto del RT a vedersi corrispondere il trattamento richiesto sul presupposto della validità e legittimità del distacco del lavoratore, ed il Tribunale aveva invece ritenuto d'ufficio che proprio la nullità del distacco e l'illecità interposizione della manodopera comportavano la cessazione del particolare trattamento economico, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo.
Invero il distacco da parte del datore di lavoro di un suo dipendente presso altro imprenditore, perché esegua le sue prestazioni nell'azienda di questo, è illegittimo ed incorre nel divieto di intermediazione di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (che fa riferimento oltre che all'appalto ed al subappalto di manodopera anche a qualsiasi altra forma di intermediazione ed interposizione), allorché tali, prestazioni abbiano obiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che ha assunto il lavoratore ed ha disposto, il suo distacco senza realizzare un rilevante interesse di questo - e nella specie la violazione del divieto di intermediazione risulta accertata dal giudice del merito e non contestata in sede di ricorso per cassazione- , in quanto tale circostanza. a prescindere dall'accertamento di un intento fraudolento delle parti, frustra di per sè lo scopo del suddetto divieto, consistente nell'evitare che la dissociazione tra l'autore della assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni di lavoro si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento, che gli sarebbe spettato, se assunto direttamente da tale beneficiario (Cass. 22 febbraio 1982, n. 1264). Ed., infatti, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge citata, con il fatto di stabilire che i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dall'articolo medesimo, sono considerati alle dipendenze, dell'imprenditore, che effettivamente abbia utilizzato la loro prestazione, comporta una novazione "ex lege" del rapporto, nel senso che al datore di lavoro fittizio si sostituisce l'imprenditore reale, con conseguente ricezione del contenuto economico e normativo tipico dei contratti di lavoro dei dipendenti proprio di quest'ultimo (Cass. 19 giugno 1985 n. 3686). Il ricorrente non può pertanto dolersi che, ritenuto illegittimo il distacco, siano state negate le maggiorazioni a questo collegate, salvo quanto spettante ex art. 2126 c.c., perché il venir meno delle maggiorazioni collegate al distacco illegittimo era conseguenza dell'illegittimità di esso, mentre non risulta dedotto alcun trattamento deteriore rispetto a quello che gli sarebbe spettato, se assunto direttamente dall'effettivo beneficiario, delle prestazioni di lavoro.
Il lavoratore non aveva pertanto diritto, come egli assume, di conservare inalterato il trattamento economico usufruito nel tempo dell'illecita interposizione, proprio per l'illegittimità del distacco, e delle maggiorazioni a tale illegittimo distacco ricollegate, bensì al trattamento che gli sarebbe spettato, se assunto direttamente dalla TI in favore della quale venivano effettivamente svolte le sue prestazioni di lavoro. Ma, come si è detto, il ricorrente neppure deduce che il trattamento spettantegli, quale dipendente della TI, era più vantaggioso di quello da lui percepito, senza le maggiorazioni connesse, all'illegittimo distacco posto in essere dal precedente datore di lavoro,. che aveva provveduto all'assunzione.
È infondato altresì il secondo motivo.
Il Tribunale non ha omesso di considerare che il lavoratore era divenuto dipendente della TI fin dall'inizio dell'illegittimo distacco, ma la diminuzione della retribuzione - salvo quanto previsto dall'art. 2126 per le retribuzioni, già corrisposte, - era conseguenza dell'illegittimità del distacco stesso, e quindi del venir meno delle spettanze ad esso ricollegate, il che non significa che in effetti vi sia stato un danno giuridicamente rilevante, che sarebbe potuto dipendere solo da un trattamento meno favorevole rispetto a quello spettante al lavoratore, se assunto direttamente dall'TI, il che - come si è detto - il ricorrente non deduce, e non è pertanto oggetto di esame da parte della Corte (a parte, ogni eventuale questione sulla novità della censura, se essa fosse stata dedotta, essendo essa ricollegabile ad accertamenti in fatto, che non hanno costituito oggetto, a quanto risulta, in sede di merito). Il richiamo, poi, da parte del ricorrente ad imprecisati usi aziendali o negoziali - ex art. 1374 c.c. - è del tutto incongruo, essendo pacifico che le maggiorazioni corrisposte al lavoratore trovavano la loro causa nel distacco, illegittimamente operato, del RT, e non in pretesi usi aziendali o negoziali, e l'accertata violazione del divieto di intermediazione, per l'illegittimità del distacco operato dalla AL, ha comportato l'esclusione di competenze connesse ad un distacco illegittimo (spettando, invece, al lavoratore, come si è detto, il trattamento dovuto dalla TI, se essa avesse assunto direttamente il medesimo).
Infondato, se non inammissibile, è il terzo motivo, perché la circostanza, affermata dal Tribunale, che il trattamento "de quo" era stato divisato tra l'originario datore di lavoro ed il signor RT con riferimento ad un comando legittimo, è circostanza del tutto pacifica tra le parti, come, tra l'altro, si evince dallo stesso primo motivo di ricorso del RT, nonché dalla premessa in fatto del ricorso stesso (pagg. 34).
E" infondato il quarto motivo.
Il Tribunale, ha esaminato, invero, il contenuto delle pattuizioni tra il signor RT e la TI IA e ne ha tratto il ragionevole convincimento che esse, facendo riferimento al trattamento economico in atto presso la AL, si riferivano chiaramente a quanto dal "comando" prescindesse.
Il ricorrente dà invece di tali pattuizioni una diversa interpretazione, non consentita in sede di legittimità, a fronte della predetta ragionevole interpretazione fornita dal Tribunale, al quale spetta, quale giudice del merito, interpretare gli accordi delle parti nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dal c.c. e con criteri logico - giuridici adeguati.
Nè ha pregio il richiamo del ricorrente all'art. 2112 c.c., in quanto le pattuizioni tra le predette parti intervennero sì in sede di trasferimento di un ramo dell'azienda della AL alla TI, ma il RT era già all'epoca, e fin dal 1987 - in conseguenza della violazione del divieto di intermediazione - già dipendente della TI, di tal che tale trasferimento non comportava alcun passaggio del lavoratore da una società all'altra, ed i diritti del LC andavano assicurati nel rispetto dell'art. 2103 c.c., cioè nella intangibilità della retribuzione percepita. E tale intangibilità non poteva riguardare spettanze collegate ad un distacco illegittimo - come più volte si è osservato -, e d'altra parte "ex" art.2103 c.c. la irriducibilità dell'originaria retribuzione va intesa come corrispettivo della prestazione ordinaria inerente al valore professionale delle mansioni, mentre possono essere eliminati quegli elementi accessori erogati in considerazione di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni svolte, come un disagio ambientale e temporale (Cass. 8 agosto 1996 n. 7277), se tale disagio non sia configurabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa nella sede dell'impresa.
È infondato, il quinto ed ultimo motivo.
Vero è, infatti, che il Tribunale ha disatteso l'assunto della validità del distacco, ribadita in sede di appello dalla TI, ma il Tribunale ha confermato l'affermazione della nullità del distacco, fatta già dal Pretore, ritenendo peraltro, in difformità di quanto ritenuto da quest'ultimo, che la nullità del distacco comportasse anche che non erano dovute indennità connesse all'illegittimo distacco. In ciò non è ravvisabile alcuna immutazione, dei fatti, quali emergenti delle contrapposte posizioni delle parti, essendo si il Tribunale limitato all'individuazione della normativa applicabile ai fatti sottoposti al suo esame, secondo il ben noto principio che "jura novit curia". E del resto la dichiarazione, di nullità era in perfetta conformità con le conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado (riportate a pag. 1 del ricorso per cassazione), con le quali il Sig. RT chiedeva "dichiararsi che il ricorrente dal maggio 1987 è da considerarsi a tutti gli effetti di legge alle dipendenze della TI SpA in favore, della quale espletava la propria attività lavorativa subordinata", e proprio pertanto per la nullità del distacco realizzato in violazione del divieto di intermediazione della mano d'opera.
Il ricorso deve essere, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla TI S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 32.000, oltre lire 3.000.000 per onorario difensivo. Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999