Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
La notifica dell'estratto contumaciale di sentenza, in assenza di quella dell'avviso di deposito di quest'ultima, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, non essendo a ciò sufficiente la mancata indicazione, nel dispositivo di sentenza notificato mediante il predetto estratto, di un termine più lungo di quello ordinario per la redazione della motivazione e non potendo essere sostituita da atti equipollenti la contestuale notifica "uno actu" dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace, a meno che l'estratto non contenga già le indicazioni proprie dell'avviso di deposito, sì da integrarne legittimamente la specifica funzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2000, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 07/11/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 6307
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 015580/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ GE N. IL 08/08/1942
avverso ORDINANZA del 29/03/2000 TRIBUNALE di LATINA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G (annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordine di carcerazione);
Osserva in fatto e in diritto.
1.- Il tribunale di Latina con ordinanza 29.3.2000 rigettava l'istanza del ZO diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza 18.11.1999, sul rilievo che l'estratto contumaciale ritualmente notificato, nonostante il mancato avviso di deposito della sentenza la cui motivazione risultava però depositata entro il termine ordinario di 15 giorni, recava i dati sufficienti a consentire all'imputato l'esercizio del diritto d'impugnazione entro il termine di 30 giorni;
rigettava altresì l'istanza subordinata di applicazione della disciplina del reato continuato relativamente alla suddetta condanna, per un delitto di falso commesso il 16.6.1992, e l'altra per delitti di corruzione, peculato e truffa commessi dal dicembre 1989 all'aprile 1991, in considerazione della disomogeneità di natura dei reati e della distanza temporale tra essi. Il difensore del ZO ha proposto ricorso per cassazione riproponendo la questione dell'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza unitamente all'estratto contumaciale, nonché censurando l'omessa applicazione della continuazione fra delitti commessi tutti nello stesso lasso di tempo e caratterizzati dalla medesima qualifica soggettiva di segretario generale del Comune di Latina che l'imputato allora rivestiva.
2. - Il ricorso è fondato perché, come ha esattamente osservato il P.G. nella requisitoria scritta, l'estratto contumaciale, pur ritualmente notificato all'imputato nella forma del dispositivo della sentenza di condanna di data 18.11.1999, non risulta affatto integrato (e non poteva neppure esserlo in quanto la motivazione della sentenza non era stata ancora depositata) con le indicazioni necessarie per identificare la data di deposito della sentenza in cancelleria, idonee a garantire la finalità tutelata dall'art. 548.3 c.p.p. mediante l'avviso di deposito, quella cioè di far decorrere utilmente il termine per l'impugnazione. Risulta per contro manifestamente erroneo l'assunto del giudice dell'esecuzione secondo cui, non essendo indicato nel dispositivo della sentenza, notificato mediante l'estratto contumaciale, un termine più lungo di quello ordinario per la redazione della motivazione, doveva presumersi da parte dell'imputato che la sentenza sarebbe stata depositata in cancelleria non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia ex art. 544.2 c.p.p., ai fini del regolare decorso del termine di giorni trenta per l'impugnazione. La prevalente giurisprudenza formatasi nel vigore del nuovo codice di rito - il cui indirizzo interpretativo è pienamente condiviso dal Collegio -, richiamando la tassatività delle disposizioni normative di cui agli artt. 548.3 e 670.1 c.p.p. che non trovano corrispondenti nella previgente disciplina dell'esecuzione penale, ha infatti affermato, in tema di sentenza contumaciale, che, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione e della formazione del giudicato, l'inderogabile notifica unico actu dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace non può essere sostituita da alcun equipollente, a meno che l'estratto contumaciale non contenga già le indicazioni proprie dell'avviso di deposito sì da integrarne legittimamente la specifica funzione.
Ipotesi quest'ultima non configurabile peraltro nella fattispecie in esame, per la quale, non recando il dispositivo della sentenza notificato all'imputato contumace la data di avvenuto deposito in cancelleria della motivazione, non poteva certo dirsi iniziato a decorrere (prima ancora che fosse notificato al contumace il relativo avviso di effettivo deposito) il termine per l'esercizio della facoltà di gravame ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. d) c.p.p.. L'impugnata ordinanza dev'essere pertanto annullata senza rinvio unitamente all'ordine di carcerazione, nella parte in cui è stata computata nella determinazione della pena da eseguire anche quella inflitta con la sentenza 18.11.1999 del tribunale di Latina, siccome emessa sull'erroneo presupposto della definitività della condanna;
gli atti vanno restituiti al giudice a quo per la rinnovazione della notifica dell'avviso di deposito prescritta dall'art. 548 comma 3 c.p.p.. L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento del secondo, riguardante la statuizione reiettiva della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di carcerazione nei confronti di ZO RL, limitatamente all'esecuzione della pena inflitta con la sentenza 18.11.1999 del tribunale di Latina;
ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Latina per la notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della medesima sentenza;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001