Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 1
In base al principio dell'immutabilità del difensore d'ufficio, è illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell'imputato; non vi è invece motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, ed anzi la sostituzione, dovendo avvenire nel rispetto dei "turni di reperibilità" predisposti a norma degli artt. 97, co.2, cod. proc. pen. e 29 disp. att., varrà in tal caso a meglio assicurare la possibilità di effettiva assistenza negli atti processuali ancora da compiersi.
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- 1. Nomina del difensore e amminsitratore di sostegno (Cass. 3659/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2018
In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. La semplice sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo ( art. 70 c.p.p. ), atteso che quest'ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità ( art. 86 c.p.p. ) costituendo stati soggettivi che, pur …
Leggi di più… - 2. Amministrazione di sostegno, difensore di fiducia, nomina, autorizzazione del giudice tutelareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/1998, n. 6493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6493 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 10/02/98
1. Dott. Santo BELFIORE Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N.160
3. " Anna MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CANZIO Consigliere N.36818/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) SP PP, n. 29.10.1941 a Napoli;
2) AN RT, n.
3.10.1957 a Napoli;
avverso la sentenza in data 16.5.1997 della Corte d'Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Luigi CIAMPOLI;
che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 16.5.1997 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna a mesi due di arresto e lire 200.000 di ammenda ciascuno, inflitta dal Pretore di Napoli ad SP PP e AN RT per il reato di cui all'art. 678 C.P., in concorso di attenuanti generiche. Osservava che la nomina per il giudizio al AN di un difensore d'ufficio diverso da quello originariamente designato in occasione della convalida del sequestro non dava luogo ad alcuna nullità, essendo stata comunque assicurata la difesa in dibattimento;
che nel merito erano superflui ulteriori accertamenti, essendo gli artifici abusivamente detenuti dagli imputati e sequestrati, comunemente detti "raudi", capaci di deflagrare e quindi indubbiamente inquadrabili fra i materiali contemplati dalla norma incriminatrice.
Hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, con atti di identico tenore, l'Avv. Antonio Briganti per entrambi gli imputati (contumaci nel giudizio di appello) con mandato speciale del solo SP ed il AN personalmente. Denunciano:
1) violazione degli artt. 97, 555, 178 lett. c) C.P.P. in quanto la designazione del difensore d'ufficio nella fase degli atti preliminari non poteva venir meno, in forza del co. 6 dell'art. 97 citato, se non per la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta soltanto da parte dell' SP, onde l'avviso del dibattimento a diverso difensore officioso per il AN dava luogo a nullità insanabile per la mancata assistenza del legittimo titolare della difesa;
2) violazione dell'art. 678 C.P., non essendovi specifica motivazione circa la effettiva natura del materiale sequestrato e l'attribuita qualifica di esplodente.
Quanto al primo motivo, va rilevato che, sebbene dedotto da entrambi gli imputati, esso riguarda esclusivamente la pretesa violazione del diritto di difesa del AN. È perciò inammissibile sul punto, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'SP (cfr. Cass., Sez. I, 16.3.1991, Calò ed altri). Quanto alla posizione del AN, effettivamente il codice di procedura vigente stabilisce il principio dell'immutabilità del difensore d'ufficio, il cui incarico è conferito in base a criteri precostituiti (art. 97, co. 2 e 3), obbligatorio, retribuito e può cessare solo per giustificato motivo, inteso quale vera e propria impossibilità di espletare le relative funzioni (artt. 97, co. 5, C.P.P., 30 e 31 disp. att.), salvo temporanea sostituzione in caso di impedimento (artt. 97, co. 4, e 102). Tale disciplina trova il suo fondamento nella disposizione dell'art. 2, n. 105, della legge delega 16.2.1987 n. 81, e cioè nell'esigenza di adeguare l'istituto "a criteri che ne garantiscano l'effettività", garanzia appunto assicurata dal regime di immutabilità (cfr. la relazione al progetto preliminare del codice, nonché Cass., Sez. Un., 19.12.1994 - c.c. 11.11.1994 Nicoletti;
Sez. V 19.2.1996, Derbari IR ed altro). In base alla "ratio" così individuata deve ritenersi illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell'imputato (cfr. Cass., Sez. III, 2.7.1994, Smiriglio e altro); non vi è invece motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, ed anzi la sostituzione, dovendo avvenire nel rispetto dei "turni di reperibilità" predisposti a norma degli artt. 97, co. 2, C.P.P. e 29 disp. att., varrà in tal caso a meglio assicurare la possibilità di effettiva assistenza negli atti processuali ancora da compiersi. In altri termini, la disciplina apprestata dal codice, in ragione del suo fondamento e del vincolo imposto dalla legge delega, va interpretata come garanzia della continuità nell'esercizio della difesa, e non già come immutabilità della nomina indipendentemente dallo svolgimento delle relative funzioni.
Nel caso di specie non risulta, ne' è dedotto, che il difensore nominato in occasione della convalida del sequestro abbia svolto alcuna attività di patrocino;
deve ritenersi pertanto legittima la designazione di altro difensore per il dibattimento. Il gravame sul punto non è quindi fondato.
Manifestamente infondato è l'altro motivo di gravame. Il materiale detenuto dagli imputati è stato correttamente considerato esplodente in base al verbale di sequestro, dal quale si desume trattarsi di artifici del tipo "Raud Pirat Partenflash" (comunemente chiamati "raudi"). Va in proposito ribadita la consolidata giurisprudenza secondo la quale l'abusivo deposito o circolazione di giocattoli pirici, fuochi artificiali, petardi e simili materiali, privi di effetti micidiali ma compresi fra i prodotti esplodenti di cui all'art. 82 R.D.
6.5.1940 n. 635, categorie 4^ e 5^, per i quali è richiesta licenza ai sensi dell'art. 47 R.D. 18.6.1931 n. 773, integra la contravvenzione di cui all'art. 678 C.P. (cfr., per quanto riguarda specificamente depositi di "raudi", Cass., Sez. 1, 14.3.1988, Mungiello;
30.4.1988, Dantonio). Il ricorso dell'SP va perciò dichiarato inammissibile, mentre quello del AN deve essere respinto.
P.Q.M
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso di AN RT;
dichiara inammissibile il ricorso di SP PP;
condanna entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e l'SP anche della somma di lire 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998