Sentenza 30 novembre 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa.
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2007, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1172
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 16594/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL EP, nato a [...] il 10 gennaio del 1968;
avverso l'ordinanza della corte d'appello di Milano del 19 marzo del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Con due ricorsi, depositati il 26/10/2004, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione, UL EP proponeva istanza di riparazione per ingiusta detenzione, sofferta a seguito di due distinti titoli detentivi: uno per concorso in omicidio, l'altro per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La custodia cautelare si protraeva per i seguenti periodi: detenzione in carcere dal 13/10/1996 al 22/6/2000 per il reato di omicidio volontario in concorso;
detenzione in carcere dal 20/2/1998 al 22/3/2002 per i fatti di droga;
detenzione domiciliare dal 23/3/2002 al 19/5/2002, data in cui il ricorrente era scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per i fatti di droga. Durante il periodo di detenzione il UL G. riceveva un ordine d'esecuzione di una pena definitiva pari ad un anno e undici mesi di reclusione, pena interamente assorbita dal periodo di custodia cautelare compreso tra il 13/10/1996 ed 12/9/1998. Successivamente il predetto era assolto dalla detenzione illegale di stupefacenti per l'insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, con sentenza del 18/7/2002, pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano in sede di rinvio dalla Cassazione e divenuta irrevocabile il 2/12/2002. Il UL G. era assolto anche dall'omicidio, ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto, con sentenza del 22/6/2000 pronunciata dalla Corte d'Assise di Monza, confermata dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 20/3/2003 e dalla Corte di Cassazione il 10/2/2004, divenendo così irrevocabile. Ritenendo di non aver dato luogo, per dolo o colpa grave, all'instaurazione e al mantenimento della custodia in carcere, il ricorrente si doleva della carcerazione ingiustamente sofferta e dei danni - morali e patrimoniali - subiti a causa di essa e ne chiedeva il ristoro ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e segg.. La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 9/3/2005, accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, non ravvisando nella condotta del UL G. comportamenti che avevano svolto una funzione sinergica rispetto ai due provvedimenti restrittivi della libertà personale del ricorrente;
indicava però quale periodo indennizzabile quello compreso tra il 12/9/1998 e il 19/5/2002 per complessivi giorni 1.280 di custodia in carcere e 177 di arresti domiciliari e liquidava la somma complessiva di Euro 209.700,00. Questa Corte, adita a seguito di ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la corte ambrosiana e dal Ministero,con sentenza del 5/12/2006, li accoglieva per difetto di motivazione della decisione impugnata stabilendo che il giudice, ai fini della decisione, non può limitarsi a riscontrare l'esistenza di pronunzie assolutorie ma deve anche analizzare la vicenda processuale ai fini della verifica in ordine all'inesistenza delle indicate condotte rimproverabili, anche alla luce delle prospettazioni delle parti e che nel caso di specie, tale ultima valutazione era completamente mancata pur in presenza di indicazioni concrete del genere di quelle riproposte dall'amministrazione finanziaria con il ricorso in esame;
essendosi la Corte limitata ad enunciare l'inesistenza di prova in ordine alla colpa. Affermava altresì che la pronunzia era altresì censurabile sotto il profilo, pure addotto, afferente alla contraddizione interna in ordine alla determinazione dei giorni di custodia domiciliare patita. L'ordinanza impugnata era pertanto annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.
La corte, con ordinanza del 19 marzo del 2007, respingeva le istanze osservando, relativamente al procedimento per fatti di droga, la sussistenza della colpa grave, in quanto si era accertato che, all'epoca della vicenda in questione, vi erano stati numerosi contatti telefonici tra il UL G. ed i personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti;
in particolare, l'istante aveva effettuato n. 32 telefonate verso l'utenza in uso a CE IC;
n. 16 telefonate a PA CE;
ne aveva ricevuto 18 dal PA F., 22 da TE VI e 2 da TE OM;
che tale intenso contatto telefonico con persone sicuramente coinvolte nel traffico di stupefacenti non era stato minimamente giustificato dal ricorrente;
che tale comportamento aveva svolto una funzione sinergica nell'adozione del provvedimento restrittivo poiché esso si fondava oltre che sulle dichiarazioni accusatorie di II OB, anche sull'esame dei tabulati telefonici che avevano evidenziato i contatti tra il UL G. ed il CE D..
Per quanto concerneva il procedimento per omicidio, la corte distrettuale rilevava che, nonostante il richiedente non avesse dato causa all'instaurazione e al mantenimento della custodia cautelare, doveva egualmente essere escluso il diritto all'equa riparazione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 4, per la custodia cautelare sofferta dal 13/10/1996 al 22/6/2000 in quanto il periodo compreso tra il 13 ottobre del 1996 ed il 12 settembre del 1998 era stato interrotto dall'espiazione di una condanna definitiva inflittagli con sentenza del 7 aprile del 1997 dal pretore di Vibo Valentia, mentre il residuo periodo non era indennizzabile, in quanto dal 20 febbraio del 1998 al 19 maggio del 2002 il ricorrente era detenuto in forza di altro titolo esecutivo.
Ricorre per Cassazione il UL G. denunciando:
la violazione dell'art. 314 c.p.p., nonché difetto di motivazione sul punto, per avere la corte ravvisato la colpa grave in base al semplice traffico telefonico con persone implicate in fatti di droga ed alla mancanza di giustificazioni in ordine a tale traffico, elementi questi inidonei a configurare la colpa perché il primo rappresenta una circostanza neutra priva di valore determinante ai fini dell'adozione della misura custodiale, mentre il secondo costituisce esercizio del diritto al silenzio riconosciuto dall'ordinamento all'imputato;
la violazione dell'art. 314 c.p.p., nonché difetto di motivazione sul punto per avere la corte, senza alcuna motivazione e senza alcun supporto normativo, imputato il periodo di carcerazione ritenuta fingibile alla detenzione subita per il procedimento contrassegnato con il numero 6743/96 R.N. di reato della Procura di Monza anziché a quella patita per il procedimento n. 13567 del 1997, ossia alla custodia cautelare relativa all'accusa di omicidio anziché a quella subita per la detenzione di droga;
invece in virtù del principio del favor rei il periodo dichiarato fungibile doveva imputarsi alla carcerazione sofferta per il processo per il quale la corte aveva escluso il diritto all'indennizzo;
la violazione dell'art. 314 c.p.p., e difetto di motivazione sul punto , per avere la corte omesso di rilevare che nel periodo compreso tra il 13 settembre del 1998 ed il 19 settembre del 1998 ossia per sette giorni il UL G. era stato sottoposto alla misura custodiale per il solo procedimento n. 6743 del 2006 per il quale la custodia cautelare era stata ingiustamente patita come riconosciuto dalla corte distrettuale.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con riferimento al primo motivo,si osserva che a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, il definitivamente prosciolto con una delle formule indicate nella norma ha diritto alla riparazione se non vi ha dato causa o concorso a dare causa con dolo o colpa grave. I fatti che possono dare causa o concorso a dare causa alla detenzione consistono o in condotte poste in essere prima dell'arresto ovvero in comportamenti tenuti nel corso del procedimento. Secondo l'indirizzo prevalente di questa corte, avallato dall'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza del 13 dicembre del 1995 TA ed altri, la valutazione della condotta dolosa o colposa deve essere effettuata non seguendo i canoni penalistici bensì seguendo i criteri civilistici che regolano i rapporti tra creditore e debitore di cui all'art. 1227 c.c., e segg., richiamati, per quanto concerne le valutazioni equitative e la responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.. In particolare si ritiene dolosa non solo la condotta diretta, secondo il criterio penalistico, alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei termini fattuali ossia l'azione in concreto preordinata all'adozione o al mantenimento della misura cautelare, ma anche quella che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidia sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva. Si ritiene gravemente colposo il comportamento di colui il quale per negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o regolamenti crei una situazione che renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. in proposito oltre alla decisione TA già citata anche Cass. Sez. Un. 26 giugno del 2002 Di Benedectis). Il dolo e la colpa grave idonei ad escludere il diritto all'indennizzo possono essere desunti dalle stesse condotte che hanno formato oggetto di esame in sede penale e ciò perché la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del processo penale. Quest'ultimo deve valutare il materiale offerto dalle risultanze processuali al fine di stabilire se sia o non configurabile l'ipotesi criminosa contestata e se la stessa sia riconducibile all'imputato mentre il giudice della riparazione deve invece stabilire se una determinata condotta, ancorché non costituente reato, si sia posta come fattore condizionante, eventualmente con il concorso dell'altrui errore, dell'adozione del provvedimento restrittivo (Cass. 46524 del 2003;
2365 del 2000; 1705 del 2000). Dall'assoluzione non deriva quindi necessariamente l'indennizzo che va negato nelle ipotesi di dolo o colpa grave. Siffatta previsione costituisce in definitiva l'esplicitazione legislativa di quella clausola generale di salvaguardia nota fin dal diritto romano costituita dall'execeptio doli generalis, in forza della quale, anche in assenza di previsione esplicita, era vietato l'abuso o l'uso pretestuoso di un diritto. Ciò premesso, nella fattispecie il provvedimento restrittivo relativo alla violazione del D.P.R. n 309 del 1990, art. 73, si fondava oltre che sulle dichiarazioni del II R. anche sugli intensi contatti telefonici tra il UL G. e soggetti coinvolti nel traffico della droga tra i quali il CE D.. Caduta l'accusa formulata dal II R., la corte ha ritenuto insufficiente di per sè l'elemento costituito dall'intenso traffico telefonico a sostenere il giudizio di colpevolezza. L'assidua frequentazione telefonica con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, contrariamente all'assunto del ricorrente, non è stata ritenuta dai giudici del merito fatto irrilevante o comunque privo di alcun significato riprovevole, ma al contrario è stato considerato insufficiente da solo a sostenere un giudizio di colpevolezza. Orbene, un fatto insufficiente a sostenere un'affermazione di responsabilità può benissimo essere apprezzato come condotta rimproverabile che ha contribuito a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo, tanto più che il prevenuto non aveva fornito alcuna giustificazione in merito a quel traffico telefonico. L'imputato ha sì il diritto di tacere, ma se, avendone la possibilità, omette di giustificare un comportamento a se obiettivamente sfavorevole, imputet sibi se quel comportamento gli viene poi obiettivamente posto a carico. In questa materia, con riferimento ai comportamenti intraprocedimentali, non si dubita che ai fini del diniego della riparazione, all'imputato si possono imputare scelte difensive malaccorte in qualunque momento compiute ossia quelle scelte che non hanno consentito di fare cessare la detenzione nonostante che l'imputato avesse gli strumenti per ottenere tale risultato. Nel caso in esame, come sopra precisato, gli indizi erano costituiti, oltre che dalle dichiarazioni del II R., anche dall'intenso traffico telefonico con soggetti coinvolti nello spaccio di droga. Se il prevenuto avesse chiarito la natura di tali contatti nel corso delle indagini preliminari, la dichiarazione accusatoria del II R. sarebbe rimasta isolata ed avrebbe perduto il riscontro obiettivo costituito proprio dal traffico telefonico con persone coinvolte nello spaccio della droga ed avrebbe potuto fin da allora fare cessare la detenzione. Appare quindi evidente che nella fattispecie le frequentazioni telefoniche con soggetti coinvolti nel traffico di droga hanno avuto incidenza causale nell'adozione del provvedimento restrittiva nulla rilevando la circostanza che uno di quei soggetti (non il CE D.) sia stato poi prosciolto dall'accusa. In conclusione le frequentazioni ambigue ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (cfr. a proposito dell'idoneità delle frequentazioni ambigue ad escludere l'indennizzo Cass. Sez. 4^, 25 giugno del 1998, Nemala;
Cass. Sez. 4^, 16 ottobre del 2003, Vignato, Cass. Sez. 3^, 4 febbraio del 2003 n. 12357 Maurizzi). Nella fattispecie la corte territoriale con motivazione esente da vizi logici o giuridici ha indicato le ragioni per le quali gli assidui contatti telefonici con persone coinvolte nel traffico di stupefacenti avevano contribuito a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo.
Infondato è anche il secondo motivo l'art. 314 c.p.p., al fine di evitare indebite speculazioni dirette ad alterare il corretto funzionamento dell'istituto, non consente che possa formare oggetto d'indennizzo la parte di custodia cautelare o precautelare ingiusta che sia stata computata ex art. 657 c.p.p., comma 4, nella misura della pena irrogata nello stesso o in altro procedimento. Orbene, a prescindere dal problema, che pure si pone, dell'applicabilità del principio della fungibilità della pena sulla custodia cautelare non indennizzabile perché determinata da dolo o colpa grave dell'interessato, è comunque assorbente il rilevo che la fungibilità opera solo per la pena irrogata per un reato commesso prima della custodia cautelare ingiustamente sofferta (art. 657 c.p.p., comma 4). Per tale ragione la corte territoriale ha applicato il principio della fungibilità della pena sulla custodia cautelare sofferta per il delitto di omicidio perché questa era la prima custodia cautelare patita dopo la perpetrazione del reato per il quale era intervenuta condanna definitiva. D'altra parte, si deve sottolineare che il punto in questione era già coperto dal giudicato. Invero, anche nella precedente decisione annullata da questa corte, il periodo indennizzabile era stato circoscritto a quello compreso tra il 13 settembre del 1998 ed il 19 maggio del 2002 per complessivi giorni 1280 di custodia carceraria e 177 di arresti domiciliari e ciò perché quello precedentemente sofferto in forza della detenzione cautelare per il delitto di omicidio dal 13 ottobre del 1996 al 12 settembre del 1998, era stato scomputato a seguito di un ordine di esecuzione a pena detentiva per anni uno e mesi undici. Quindi anche in precedenza il principio della fungibilità della pena era stata applicato sulla custodia sofferta per l'omicidio e su tale punto la sentenza non era stata impugnata o annullata. Invero l'annullamento riguardava il periodo compreso tra il 13 settembre del 1998 ed il 19 maggio del 2002 ossia quello relativo alla detenzione per droga e solo per tale periodo la corte del rinvio avrebbe dovuto stabilire se alla custodia cautelare innanzi indicata avesse o no dato causa il comportamento dell'attuale ricorrente. Legittimamente quindi la corte del rinvio sulla fungibilità della pena ha ribadito quanto affermato nella precedente sentenza che,sul punto, non era stata impugnata ne' annullata.
Il terzo motivo, probabilmente frutto di una svista, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Invero il ricorrente sostiene che in base al computo effettuato dalla stessa corte territoriale sarebbe rimasto scoperto il periodo compreso tra il 13 settembre del 1998 ed il 19 settembre dello stesso anno ossia per sette giorni di custodia cautelare ingiustamente sofferta, secondo la stessa corte territoriale, per il delitto di omicidio. In realtà il periodo indicato dal ricorrente si deve ritenere compreso nella custodia sofferta per altro titolo in quanto fin dal venti febbraio del 1998 e fino al 19 maggio del 2002, il ricorrente era detenuto anche in forza di un altro titolo cautelare.
P.Q.M.
LA CORTE letto l'art. 616 c.p.p.. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2008