Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
Configura nullità di ordine generale non assoluta la immotivata sostituzione del difensore di ufficio nella ipotesi in cui detta sostituzione sia avvenuta in una fase processuale successiva alla nomina, non potendo presumersi in tal caso che il difensore già nominato non abbia svolto attività difensiva, sia pure non manifestatasi all'esterno. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado per nullità del decreto di citazione notificato a difensore di ufficio diverso da quello nominato in sede di indagini preliminari).
Commentario • 1
- 1. Difesa anche d'ufficio immutabile (Cass. 29317/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2001, n. 33724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33724 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI GUIDO - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA MARIO - Consigliere - N. 01214
3. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - N. 005089/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) EN EL AD UF N. IL 20/07/1970
avverso SENTENZA del 01/12/2000 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per rigetto
Si deduce in ricorso la nullità del decreto di citazione a giudizio - con conseguente nullità delle sentenze di primo e di secondo grado - siccome notificato all'avv. Claudio Maione anzicché all'avv. Ada Lizzio di Aosta, nominata difensore di ufficio in sede di indagini preliminari, e precisamente nell'ordinanza di proroga delle stesse, emessa dal Gip di Aosta, e sostituita immotivatamente. L'eccezione era stata respinta dalla Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, non risultando essere avvenuto nella specie un effettivo svolgimento di attività difensiva, ma osserva in contrario la difesa che in effetti il compimento di nessun altro atto ad essa è stato notificato e che comunque anche la decisione di non depositare alcuna memoria difensiva, come per esempio all'esito delle conclusioni delle indagini, fa parte dell'attività difensiva. Il ricorso è fondato sul presupposto dell'immutabilità del difensore di ufficio, che, avendo l'obbligo di prestare il patrocinio, "può essere sostituito solo per giustificato motivo" (art. 97, co. 5, c.p.p.), nella specie pacificamente non espresso in atto alcuno. Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte s'è attenuata la rigidità dell'obbligo di motivazione, legandolo al presupposto dell'avvenuto svolgimento effettivo di attività difensionale ed escludendolo nel caso in cui il designato "non si sia in concreto attivato" (Cass. 6493/98, rv 210759; 8002/98, rv 211483), ma - come risulta dalle fattispecie esaminate: precedente decreto di citazione a giudizio rimasto senza effetto, possibilità di effettiva assistenza negli atti processuali ancora da compiersi grazie all'esistenza dei "turni di reperibilità" - deve trattarsi o di mera ripetizione di atti rimasti senza effetto o dell'assenza del difensore a specifici atti processuali, ragionevolmente interpretabile come comportamento concludente in fatto nel senso della mancata attivazione. In ogni altro caso, e specificamente quando si tratti, come in quello in esame, di fasi processuali diverse, non potendosi presumere che il difensore non abbia già svolto attività difensiva sia pure non manifestantesi all'esterno, non può non trovare piena applicazione il principio dell'immutabilità del difensore di ufficio, che costituisce uno dei criteri individuati dal legislatore delegato per garantire "l'effettività" dell'istituto (punto 105 della legge delega). La mancanza di motivazione della sostituzione configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., nella specie non assoluta - non trattandosi di assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza alla stregua dell'art. 179 c.p.p. - e, quindi, sanabile, ma in concreto non sanata perché
eccepita fin dal primo atto del dibattimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2001