Sentenza 28 giugno 2005
Massime • 1
La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero appartiene alla corte d'appello che ha disposto ex art. 715 cod. proc. pen. la misura coercitiva in via provvisoria, ovvero alla corte d'appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'art. 716 cod. proc. pen., applicandosi i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2005, n. 27467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27467 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/06/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2634
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 013033/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO MILANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) CORTE APPELLO FIRENZE;
ORDINANZA del 23/03/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Firenze. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 20/12/2004 la Corte di Appello di Firenze - investita della richiesta di estradizione proposta dal Governo della Repubblica della Romania nei confronti del cittadino rumeno BU HA, residente a Melzo - ha dichiarato la competenza per territorio della Corte di Appello di Milano sull'assunto che ai fini della determinazione della competenza si deve applicare l'art. 701 co. 4 c.p.p., che stabilisce "nell'ordine" di priorità la competenza della
Corte nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio, elencando in subordine gli altri criteri per la determinazione della competenza.
Con ordinanza 23/03/2005 la Corte di Appello di Milano - rilevato che il BU era stato arrestato al fine di estradizione su iniziativa della Polizia Giudiziaria nel territorio rientrante nel distretto della Corte di Appello di Firenze, il cui Presidente aveva anche proceduto alla convalida dell'arresto - sollevava conflitto negativo di competenza e ordinava la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
Va premesso che nel caso di specie il conflitto deve ritenersi ammissibile in rito, tenuto conto che ambedue i giudici, rifiutando di prendere cognizione dello stesso procedimento, hanno generato una stasi del procedimento, il cui superamento non può che essere demandato a questa Suprema Corte mediante la risoluzione del conflitto.
Ciò premesso, il conflitto va risolto nel senso prospettato dalla Corte di Appello di Milano, in quanto nel caso di specie risulta dagli atti che il BU è stato arrestato in data 05/08/2004, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., su iniziativa della Polizia di Frontiera Aerea di Pisa e che l'arresto è stato convalidato dal Presidente della Corte di Appello di Firenze.
Invero in tema di estradizione, ai fini della determinazione della competenza, l'art. 701 co. 4 c.p.p. prevede tre distinte ipotesi riferibili a situazioni diverse. La prima ipotesi si riferisce al momento in cui la domanda di estradizione perviene, al Ministro della Giustizia senza che la stessa sia stata preceduta dall'arresto provvisorio disposto ex art. 715 c.p.p. o eseguito dalla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p.. In tal caso il termine "nell'ordine" contenuto nell'art. 701 co. 4 c.p.p. stabilisce un criterio di priorità riferibile esclusivamente ai termini "residenza", "dimora" e "domicilio". La seconda ipotesi si riferisce al caso in cui la Corte di Appello ha applicato in via provvisoria la misura cautelare, disponendo l'arresto dell'estradando ai sensi dell'art. 715 c.p.p., mentre la terza ipotesi si riferisce al caso dell'arresto provvisorio eseguito dalla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p.. Pertanto, alla luce della interpretazione letterale della norma, deve ritenersi che l'ordine di priorità stabilito nell'art. 701 co. 4 c.p.p. va riferito esclusivamente alla residenza, alla dimora e al domicilio della persona della quale è stata richiesta l'estradizione prima del suo arresto. Invece - nel caso in cui l'arresto sia stato disposto in via provvisoria ai sensi dell'art. 715 c.p.p., "prima che la domanda di estradizione sia pervenuta", o nel caso in cui sia stato eseguito l'arresto provvisorio dell'estradando da parte della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p. - la competenza appartiene rispettivamente alla Corte di Appello che ha ordinato l'arresto ai sensi dell'art. 715 c.p.p. o alla Corte di Appello il cui Presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 716 c.p.p. (Cass. sez. 6^ sent. n. 1808, c.c. del 6/11/2003, proc. Varzaru). Tale interpretazione letterale trova conferma anche nella interpretazione logica della norma, ispirata a ragioni di speditezza che caratterizza tutta la procedura relativa alla estradizione.
Per le suesposte considerazioni - poiché nel caso di specie risulta dagli atti che il BU è stato arrestato in data 05/08/2004, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., su iniziativa della Polizia di Frontiera Aerea di Pisa e che l'arresto è stato convalidato dal Presidente della Corte di Appello di Firenze - giudice competente a conoscere del procedimento in esame non può che essere individuato nella Corte di Appello di Firenze, cui gli atti devono essere trasmessi per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza della Corte di Appello di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005