Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2005, n. 27467
CASS
Sentenza 28 giugno 2005

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La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero appartiene alla corte d'appello che ha disposto ex art. 715 cod. proc. pen. la misura coercitiva in via provvisoria, ovvero alla corte d'appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'art. 716 cod. proc. pen., applicandosi i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2005, n. 27467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27467
    Data del deposito : 28 giugno 2005

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