Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 770
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Sentenza 15 febbraio 2000

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Nel procedimento di esecuzione il divieto del "ne bis in idem" a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non opera per le nuove istanze fondate su presupposti di fatto o motivi di diritto prima non dedotti. (Fattispecie di rigetto di applicazione della continuazione in "executivis", per non avere il condannato adempiuto l'onere di indicare le sentenze cui si riferiva l'invocata continuazione e di addurre le circostanze che sostengono l'unicità del disegno criminoso, prospettando in modo concreto e specifico gli elementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto, rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale del programma delittuoso aggregante le successive violazioni, è nella sua esclusiva disponibilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 770
    Data del deposito : 15 febbraio 2000

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