Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione il divieto del "ne bis in idem" a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non opera per le nuove istanze fondate su presupposti di fatto o motivi di diritto prima non dedotti. (Fattispecie di rigetto di applicazione della continuazione in "executivis", per non avere il condannato adempiuto l'onere di indicare le sentenze cui si riferiva l'invocata continuazione e di addurre le circostanze che sostengono l'unicità del disegno criminoso, prospettando in modo concreto e specifico gli elementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto, rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale del programma delittuoso aggregante le successive violazioni, è nella sua esclusiva disponibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15/02/2000
l. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.770
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfonso Amato Consigliere N. 31616/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN UG, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza 21.6.1999 del Tribunale di Como Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice dell'esecuzione non ha applicato la continuazione, richiesta da IN UG in relazione a reati di falso, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, bancarotta fraudolenta, contraffazione di pubblici sigilli, emissione di assegni bancari e postali senza provvista, calunnia, associazione per delinquere, oggetto di trentuno sentenze di condanna. L'interessato ricorre e denunzia "il difetto di motivazione in punto di diniego della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso", sull'assunto che il giudice si sarebbe limitato a richiamare alcuni principi, "trascurandone altri ed evitando una compiuta e adeguata analisi in concreto dei requisiti dell'istituto", "senza distinguere fatto da fatto, contesto da contesto", e che la ritenuta "propensione al delitto è una affermazione apodittica", contrastante con il rilievo che, "in molti casi, se non in tutti, la continuazione è evidente " per "il contesto o la prosecuzione di esso". Il ricorso non è fondato.
Per i principio dispositivo, consacrato anche dall'art.666,comma 1, c.p.p., la richiesta con la quale si instaura il procedimento di esecuzione deve contenere, come qualsiasi altra domanda giudiziale l'indicazione del petitum e della causa petendi e in particolare della causa petendi e, in particolare degli elementi concreti e specifici che sono posti a fondamento del richiesto beneficio. In tema di applicazione della continuazione in executivis, è vero che non incombe sul condannato l'onere ne' di prova dell'unicità del disegno criminoso ne' di allegazione delle sentenze che il giudice ha il dovere di acquisire ex officio, a norma dell'art. 186 disp. att. c.p.p. È anche vero, tuttavia poiché la continuazione non si presume, ma deve essere rigorosamente dimostrata attraverso la ideazione e delibazione del programma delittuoso, presistente al primo episodio e agli altri che ne sono attuazione pratica, tutti voluti e deliberati, nelle linee essenziali, fin dal momento in cui l'agente decise di dare inizio alla sua attività illecita che l'interessato ha l'onere, non solo di indicare le sentenze e, quindi, i reati ai quali la richiesta si riferisce, ma anche di addurre le circostanze che la sostengono. Di prospettare, cioè, in modo concreto e specifico, gli argomenti e gli elementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto, rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale aggregante le successive violazioni, è nella sua esclusiva disponibilità. Di conseguenza, richiesta, in sede di esecuzione, l'applicazione della continuazione in ordine a tutta la vita delittuosa, articolata in un ampio arco temporale e in innumerevoli reati, già decisi con numerose sentenze, e addotta, genericamente, una iniziale delibazione generale, il soggetto non potrà poi dolersi della mancata analisi di alcune singole fattispecie che il giudice, pur in mancanza di specifiche argomentazioni, avrebbe dovuto estrapolare ex officio da tutte le sentenze e i reati dedotti in continuazione. L'interessato avrebbe dovuto limitare la richiesta, infatti, a quelle fattispecie e, comunque, addurre specifici elementi sintomatici che avrebbero determinato il giudice all'esercizio del potere - dovere di controllo.11 principio non pregiudica le ragioni dell'interessato che non rimane senza difesa, in quanto siffatte prospettazioni non sono definitivamente precluse, a norma dell'art.666,comma 2,c.p.p.,poiché il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze fondate su presupposti di fatto o motivi di diritto prima non dedotti.
Ciò posto, si osserva che, quindi, correttamente, nei limiti del devolutum, il giudice dell'esecuzione non ha applicato la continuazione, con statuizione non censurabile in sede di legittimità, sostenendo l'inesistenza di elementi indicativi di una iniziale, complessiva delibazione di tutta la vita delittuosa del soggetto, valorizzando a grandi linee e in aderenza alla complessiva richiesta, la distantia temporis et ex spatio tra episodi avvenuti tra H 1981 e il 1992,anche dopo il passaggio in giudicato di precedenti condanne, in località, province e regioni diverse, dal Lazio alla Lombardia, e la diversità del modus operandi, dei soggetti passivi, della obiettività giuridica e materiale o del nomen iuris dei reati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000