Sentenza 19 maggio 1998
Massime • 1
È possibile la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato (art. 97, comma terzo, cod. proc. pen.)quando quest'ultimo non abbia avuto modo di svolgere alcuna attività defensionale e non si siano create pertanto le condizioni per una sua eventuale sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, detto codice. In tal caso infatti non ha avuto inizio l'attività processuale per la quale l'esercizio della difesa è richiesto e non opera pertanto il principio di immutabilità della difesa. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio è stato notificato presso un difensore di ufficio diverso da quello designato in occasione di un precedente decreto di citazione a giudizio rimasto senza effetto per omessa notifica dovuta ad irreperibilità).
Commentari • 2
- 1. Nomina del difensore e amminsitratore di sostegno (Cass. 3659/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2018
In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. La semplice sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo ( art. 70 c.p.p. ), atteso che quest'ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità ( art. 86 c.p.p. ) costituendo stati soggettivi che, pur …
Leggi di più… - 2. Amministrazione di sostegno, difensore di fiducia, nomina, autorizzazione del giudice tutelareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1998, n. 8002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8002 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica dott. Giuseppe Vincenzo PANDOLFO Presidente del 19/5/1998
dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
" Giovanni BADIA " N. 1030
" Francesco CALBI " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 7017/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BO NG, n. a Bressanvido il 15 gennaio 1946
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 28 novembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M., Dr. G. Iadecola che ha chiesto il rigetto del ricorso
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino confermò la dichiarazione di colpevolezza di NG BO in ordine al reato di emissione continuata di assegni bancari privi di provvista, disattendendone un'eccezione di nullità del decreto di citazione al giudizio di primo grado e una richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione BO, che propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, deducendo violazione degli art.97 e 159 c.p.p.: lamenta che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 13 febbraio 1995 gli sia stato notificato con il rito per gli irreperibili presso un difensore d'ufficio diverso da quello designato in occasione di un precedente decreto di citazione per l'udienza del 5 marzo 1993, rimasto senza effetto per omessa notifica dovuta appunto alla sua irreperibilità.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art.62 bis, 69, 81 e 133 c.p., lamentando che non gli siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche almeno equivalenti alla contestata recidiva.
Il ricorso è infondato.
Il principio della continuità della difesa d'ufficio, con conseguente immutabilità del difensore d'ufficio non dispensato, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte con l'affermazione che, "qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta" (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, Nicoletti, m. 199398). Tuttavia non è pertinente l'invocazione di tale principio da parte del ricorrente, perché nel caso in esame non fu disposta, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., la sostituzione del difensore che non era stato reperito, non era comparso o aveva abbandonato la difesa, ma si provvide alla rinnovazione della nomina del difensore d'ufficio a norma dell'art. 97 comma 3 c.p.p., in quanto il primo difensore non aveva svolto alcuna attività.
In realtà, come s'è visto, il principio di immutabilità del difensore d'ufficio viene riconosciuto in funzione dell'esigenza di continuità della difesa. E, quindi, presuppone che abbia avuto inizio l'attività processuale per la quale l'esercizio della difesa è richiesto.
Deve allora ritenersi che sia possibile la rinnovazione della nomina del difensore d'ufficio nella persona di un diverso professionista, quando, come nel caso in esame, il difensore individuato a norma dell'art. 97 comma 3 c.p.p. non abbia svolto alcuna difesa e non vi sia stata un'attività processuale che abbia richiesto la sua sostituzione a norma dell'art. 97 comma 4 c.p.p.. Il primo motivo del ricorso è, pertanto, infondato.
Inammissibile è, invece, il secondo motivo, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, che risulta correttamente giustificata con riferimento alla reiterazione delle condotte criminose e all'importo degli assegni.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998