Sentenza 11 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2004, n. 20115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20115 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORRIERE DELLO SPORT S.R.L.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 19167/02 proposto da:
CORRIERE DELLO SPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IE IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza non definitiva n. 16708/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/09/99, R.G.N. 23357/96 la sentenza definitiva n. 19598/01 depositata il 23/05/01 R.G.N. 23357/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato D'AMATI;
udito l'Avvocato SPAGNOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per previa riunione dei due ricorsi, accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2 gennaio 1992 al Pretore di Roma, LU IE esponeva di essere stato assunto, il febbraio 1983, dalla s.r.l. Corriere dello sport con l'incarico di seguire il calcio dilettantistico e giovanile nella Regione Lazio, avendo così lavorato di mattina fuori della redazione del giornale e all'interno di questa nei pomeriggi di lunedì, venerdì, sabato e domenica. Dall'aprile 1986 il lavoro pomeridiano e redazionale era stato esteso agli altri due giorni della settimana e dal gennaio 1987 le mansioni erano state estese ad altri sport. Il compenso era stato in parte fisso ed in parte commisurato alla quantità del lavoro svolto. A seguito di alcune richieste del prestatore di lavoro, il rapporto era stato risolto per recesso della datrice in data 31 ottobre 1990. Assumendone la natura di rapporto subordinato, il IE chiedeva che il Pretore accertasse, per il periodo 1^ febbraio 1983 - 1 agosto 1984, la qualifica di praticante ai sensi dell'art. 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
per il periodo 2 agosto 1984 - 2 febbraio 1986 la qualifica di redattore con meno di diciotto anni di anzianità; per il periodo successivo al 3 febbraio 1986 la qualifica di redattore ordinario, con conseguente dichiarazione del diritto agli aumenti biennali;
l'illegittimità del licenziamento. Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno per omessa comunicazione dell'inizio del periodo di pratica all'ordine dei giornalisti, al pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie, alla reintegrazione nel posto i lavoro, al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e da omessa contribuzione previdenziale.
Costituitasi la convenuta, la quale eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese dell'attore e la natura autonoma del rapporto di lavoro, il Pretore accoglieva le domande con decisione del 5 giugno 1995, parzialmente riformata con sentenza non definitiva del 14 settembre 19989 del Tribunale, il quale, confermata la natura subordinata del rapporto, dichiarava la spettanza del compenso corrispondente alla qualifica di collaboratore fisso, maggiorato del cinquanta per cento, nonché la lesione del diritto alla regolare contribuzione previdenziale.
La natura del rapporto risultava da univoche deposizioni testimoniali comprovanti l'inserimento del IE nell'organizzazione aziendale del giornale, l'osservanza di orari e la continuità. Il Tribunale precisava che il lavoratore era stato presente tutti i giorni nella sede dell'azienda, ma non tutti i giorni vi aveva svolto attività giornalistica, onde riteneva di qualificarlo come "collaboratore fisso" ossia, ai sensi del contratto collettivo, come fornitore di prestazioni giornalistiche continue ma non quotidiane. Poiché tali prestazioni coprivano la metà del tempo lavorativo complessivo, la retribuzione tabellare del collaboratore fisso, andava maggiorata del cinquanta per cento per il lavoro di giornalista. La mancata iscrizione nell'albo dei giornalisti comportava la nullità del contratto di lavoro, ma retribuzione e contribuzione erano dovute ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. nella misura determinata equitativamente ex artt. 36 cost. e 2099 cod. civ. Con sentenza definitiva del 23 maggio 2001 il Tribunale procedeva alla liquidazione delle differenze retributive, indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
Contro le due sentenze ricorrono per Cassazione in via principale il IE e in via incidentale la s.r.l. Corriere dello sport. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Il ricorrente principale ha depositato memoria e, dopo la discussione, una nota scritta di replica al pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, logicamente preliminare, la s.r.l. Corriere dello sport lamenta la violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., 1 e 2 c.c.n.l. dei giornalisti, d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153 e vizi di motivazione, sostenendo la natura autonoma del rapporto di lavoro controverso. Essa nota avere il Tribunale trascurato la circostanza che la frequenza della redazione del giornale da parte del lavoratore avveniva per sua scelta e non per obbligo contrattuale e che il contratto di lavoro, concluso il 25 giugno 1984, aveva previsto una retribuzione per ogni articolo pubblicato e non in misura fissa e continuativa.
Il motivo non è fondato.
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o come subordinato deve farsi riferimento alle sue concrete modalità di svolgimento, giacché il richiamo alla iniziale volontà delle parti, espressa nel documento contrattuale, può valere come elemento di valutazione solo se le dette modalità lascino un margine di incertezza (Cass. 9 giugno 2000 n. 7931). Quanto al lavoro giornalistico, deve considerarsi collaboratore fisso, ossia lavoratore subordinato, colui che fornisce con continuità, ancorché non quotidiana, un flusso di notizie relative ad un determinato argomento attraverso la redazione sistematica di articoli o la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di un'area informativa, contando sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass. 27 maggio 2000 n. 7020, 9 giugno 2000 n. 7931, 20 gennaio 2001 n. 833). Non occorre, in tal modo, la stipulazione di sempre nuovi contratti di lavoro (Cass. 20 agosto 2003 n. 12252) ne' rilevano in contrario la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, o l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, o la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 16 maggio 2001 n. 6727). A questi principi di diritto si è attenuta la sentenza non definitiva qui impugnata, che ha accertato i fatti in modo incensurabile nel giudizio di legittimità.
Nè la ricorrente oppone ora argomenti contrari a detti principi, non rilevando, come si è detto, la presenza non quotidiana nei locali della redazione o il contenuto della originaria lettera di assunzione.
2. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 116, 416 cod. proc. civ, 2103, 2697, 2909 cod. civ. d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153 e vizi di motivazione, formulando in realtà due censure: a) violazione, da parte del giudice d'appello, della cosa giudicata costituita dalla sentenza del Pretore, la quale aveva accertato lo svolgimento continuo ed ininterrotto di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato e non, come affermato in appello nella decisione qui impugnata, di una prestazione solo parziale di attività giornalistica;
b) difetto di motivazione circa l'asserita attività non giornalistica, che sarebbe stata resa, secondo il Tribunale, per circa la metà del tempo di svolgimento del rapporto. Col secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 432 cod. proc. civ. 2070, 2077, 2126, 2909 cod. civ., d.P.R. n. 153 del 1961, 45 e 26 l. 3 febbraio 1963 n. 69 e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale, nel ritenere una prestazione mista, giornalistica e non giornalistica, del lavoratore, avrebbe costruito una figura professionale di "collaboratore fisso", non prevista in alcuna fonte normativa.
I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono in massima parte fondati. Non fondata è la censura sub ai, contenuta nel primo motivo: la pronuncia del Pretore, avente ad oggetto il contenuto delle prestazioni lavorative rese dall'attuale ricorrente principale, venne impugnata nella sua interezza da entrambi i litiganti e per diverse ragioni onde essa non passò neppure in parte in giudicato. Quanto alle altre censure, sono necessarie alcune precisazioni preliminari circa le posizioni professionali del lavoro giornalistico.
3. La qualifica di giornalista professionista viene acquisita attraverso l'iscrizione nell'albo professionale (art. 1 l. 3 febbraio 1963 n. 69) e consiste nell'esercizio in modo esclusivo e continuativo del lavoro di giornalista. L'attività giornalistica non occasionale e retribuita può dar diritto all'iscrizione nell'albo dei pubblicisti ed è compatibile con l'esercizio di altre professioni o impieghi (art. 35 l. cit). Manca per essa il requisito della esclusività. Tanto i giornalisti quanto i pubblicisti, purché lavorino in regime di subordinazione, assumono per contratto collettivo la qualifica di collaboratori fissi, anche se non diano opera giornalistica quotidiana. La società che ora controricorre evoca anche l'art. 36 del costretto collettivo 1985 - 1987, che vieta ai pubblicisti un contratto di lavoro con orario di 36 ore settimanali senza esclusività professionale, o con esercizio esclusivo e a tempo pieno.
4. Ciò premesso, è da rilevare che la sentenza non definitiva qui impugnata parla di "presenza quotidiana" del lavoratore "al giornale" ma con attività giornalistica "non quotidiana" e quindi un impegno parziale non giornalistico ma "sempre a favore del giornale" (pagg. 38 e 39). Non dice però la sentenza ne' in che cosa sia consistita -3 questa opera non giornalistica ne' da quali fonti probatorie essa risulti. Anzi, dalla pagina 10 alla pagina 38 della sentenza non definitiva il Tribunale riferisce dello svolgimento del processo, quasi sempre trascrivendo brani degli atti processuali(sentenza del Pretore o difese di parte) ossia non curando il precetto di concisione impartito dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., ma non pone in alcuna connessione con tali atti l'affermazione del lavoro non giornalistico, che rimane così immotivata. In tale parte la sentenza deve perciò essere cassata ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. 5. Col terzo motivo il ricorrente principale prospetta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1418 e 2909 cod. civ., 45 e 26 l. n. 69 del 1963, lamentando che il Tribunale non abbia provveduto, in nessuna delle due sentenze ora impugnate, sulla sua domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli e di condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione, al risarcimento del anno ex art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, nonché al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Il motivo è fondato.
Le domande ora dette vennero proposte al giudice di primo grado e reiterate in appello, come risulta dalla stessa sentenza non definitiva qui impugnata, nelle pagine 3 e 4, lett. A, B e C. Esse debbono essere qui considerate separatamente.
Per quanto concerne le domande di dichiarazione di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro di giornalista, esse debbono ritenersi implicitamente rigettate nella parte della sentenza d'appello in cui si parla di nullità del contratto di lavoro per mancanza di iscrizione nell'albo professionale e di conseguente applicazione dell'art. 2120 cod. civ. (Cass. 2 febbraio 1985 n. 696, 24 gennaio 1987 n. 685). È stata per contro omessa la pronuncia in ordine al trattamento di fine rapporto, e su tale punto la sentenza va cassata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Parimenti assente è la pronuncia in ordine alla, legittimità del licenziamento ed eventualmente - al diritto alla reintegrazione quanto al rapporto di lavoro non giornalistico, posto che esso sussistesse effettivamente (la sua prestazione verrà accertata dal giudice di rinvio, come s'è detto a proposito dei primi due motivi di ricorso). Il difetto di pronuncia risulta evidente dalle stesse affermazioni del Tribunale, il quale a pag. 41 della sentenza non definitiva dice: "Per tutto il resto, si dispone il prosieguo del giudizio anche per taluni accertamenti circa la posizione professionale del IE", senza che tali accertamenti siano effettivamente seguiti.
6. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Roma, accerterà e motiverà in ordine al trattamento di fine rapporto nonché alla natura dell'attività resa dal lavoratore durante tutto lo svolgimento di esse, e dalla eventuale spettanza del diritto alla reintegrazione ed al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. Esso statuirà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione quello principale e rigetta quello incidentale;
cassa entrambe le sentenze impugnate in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Roma anche per le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004