Sentenza 3 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/10/2019, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2019
N. 01309/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2016, proposto da
Capraia Rifornimenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi e Antonino Sacca', con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora 14;
contro
Autorità Portuale di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., e Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Capraia Isola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto prot. n. 10593 del 15.12.2015, trasmesso a mezzo posta in pari data, della Autorità Portuale di Livorno, a firma del Segretario Generale Dott. Massimo Provinciali, con il quale è stata comunicata la irricevibilità dell'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 18/2012 presentata il 23.10.2015 ed il diniego della istanza di riesame depositata il 15.02.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2019 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- La Capraia Rifornimenti s.r.l. è titolare di una stazione di rifornimento per carburanti per autotrasporto e per la marina sita sull’isola di Capraia alla via Assunzione e titolare della concessione demaniale n. 48 del 2011 per utilizzo di aree al servizio della stazione di rifornimento medesima. In data 30 ottobre 2009 la società presentava istanza all’Autorità portuale di Livorno per la realizzazione di altra stazione di rifornimento per la marina, prevista nel molo della nuova struttura portuale. In esito alla svolgimento procedimentale veniva rilasciata alla odierna ricorrente la concessione demaniale n. 18 del 2012, avente durata di 47 mesi (1.02.2012 – 31.12.2015) e avente ad oggetto l’occupazione di area demaniale marittima “allo scopo di realizzare e mantenere una nuova stazione di servizio per l’erogazione di carburanti al naviglio da diporto e da pesca”. Con nota prot. 6891 del 13 giugno 2013 l’Autorità portuale di Livorno contestava alla ricorrente alcune difformità nell’esecuzione dell’opera; oltre ai profili relativi alla realizzazione di manufatto, tettoria e area di cantiere, veniva altresì contestato che “le tubazioni di collegamento tra la stazione di pompaggio carburanti ed il punto di intercettazione delle stesse presente a radice del nuovo molo di sottoflutto sono state realizzate su un’area non ricompresa tra quelle assentite in concessione configurandosi, pertanto, una occupazione abusiva di zona del demanio marittimo”; la nota conteneva altresì ordinanza di sgombero, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione. In data 13 luglio 2013 la Capraia Rifornimenti s.r.l. presentava all’Autorità portuale istanza di sanatoria “per l’esecuzione di opere in difformità rispetto alla concessione demaniale rilasciata”. Con nota prot. 2174 del 6 marzo 2014 l’Autorità portuale di Livorno accoglieva la domanda, ma non con riferimento “al posizionamento delle tubazioni sulla spiaggia denominata <Anghiale> in quanto le stesse creano interferenze con la destinazione dell’area a spiaggia pubblica”, reiterando l’ordinanza di sgombero su tale profilo. Con atto del 24 luglio 2014 la società avanzava richiesta di riesame, presentando documentazione volta ad evidenziare il rispetto della normativa anticendio e corsi d’acqua. Con nota prot. 11770 del 23 dicembre 2014 l’Autorità portuale confermava il parere negativo alla sanatoria “tenuto conto che lo spostamento verso mare delle tubazioni, eseguito arbitrariamente da codesta società, riduce sensibilmente la distanza tra le stesse e il <bagnasciuga> dando origine in caso si sversamento accidentale di prodotto ad un più rapido inquinamento dell’antistante ambiente marino portuale e considerato che il cavidotto in calcestruzzo per l’alloggiamento delle tubazioni ancora ad oggi è un’opera realizzata abusivamente sul pubblico demanio marittimo”. Con atto del 10 febbraio 2015 parte ricorrente presentava ulteriore richiesta di riesame, con allegazione di ulteriore documentazione. Stante l’omesso pagamento, l’Autorità richiedeva il pagamento dei canoni relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 e respingeva la domanda di sospensione del relativo pagamento. In data 2 ottobre 2015 la Capraia Rifornimenti richiedeva il rinnovo della concessione demaniale n. 18 del 2012, in scadenza il successivo dicembre, rinnovo richiesto per la durata di anni 15 (rispetto ai 47 mesi dell’atto in scadenza). L’Autorità portuale, con atto prot. 10593 del 15 dicembre 2015, dichiarava la irricevibilità dell’istanza di rinnovo presentata, stante le irregolarità di realizzazione dell’opera cui è seguito il diniego di sanatoria, la mancanza di nuovi fatti che giustifichino il riesame e la morosità del concessionario.
2 - Avverso la suddetta nota la società propone la presente impugnazione, articolando nei confronti dell’atto gravato le seguenti censure:
- con il primo motivo evidenzia che in realtà la concessione n. 18 del 2012 fosse soggetta a proroga legale ai sensi dell’art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 179 del 2009, convertito in legge n. 25 del 2010, come modificato dall’art. 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012; è vero che la norma fa riferimento alle concessioni in corso al 30 dicembre 2009, ma deve ritenersi applicabile anche a quelle rilasciate successivamente stante l’identità di ratio ; in presenza della proroga, l’atto impugnato si qualifica come decadenza della concessione, posta in essere senza garanzia partecipativa, necessaria anche per la declaratoria di irricevibilità;
- con il secondo motivo parte ricorrente contesta che l’Autorità portuale abbia sovrapposto il procedimento di rinnovo della concessione con quello di decadenza, negando la prima per ragioni che avrebbero dovuto comportare la seconda; non si è tenuto conto degli investimenti eseguiti e degli obblighi di servizio pubblico gravanti su parte ricorrente; è stato altresì violato il principio di proporzionalità; si contestano le motivazioni della irricevibilità e si censura la competenza del Segretario generale ad effettuarle.
3 - L’Autorità portuale (ora Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
4 - Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2019 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
5 – Il Collegio è chiamato al preliminare esame della censura di incompetenza formulata dalla parte ricorrente, stante la sua portata assorbente rispetto ad ogni altra doglianza.
La censura di incompetenza è fondata.
Infatti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 84 del 1994 i compiti attinenti al rilascio delle concessioni, e all’applicazione della disciplina del Codice della Navigazione in materia, appartengono alla competenza del Presidente dell’Autorità, che avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sulla declaratoria di insussistenza dei presupposti per il rinnovo della concessione e sulla declaratoria di insussistenza dei presupposti per un ulteriore riesame della sanabilità o meno delle opere poste in essere in difformità dalla concessione n. 18 del 2012. Ma l’atto qui gravato è stato invece adottato dal Segretario generale dell’Autorità portuale. L’adozione di un simil atto, invero, non rientra tra i compiti del Segretario generale dell’Autorità, che, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 84 del 1994, cura solo l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente. Consegue che l’atto risulta illegittimo per essere stato adottato da organo che non ne aveva la competenza, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori censure formulate in ricorso.
6 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Giani | Rosaria Trizzino |
IL SEGRETARIO