Sentenza 20 gennaio 2001
Massime • 1
Ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso; nei confronti di quest'ultimo il requisito della responsabilità del servizio deve essere inteso come l'impegno del giornalista di trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazioni: deve quindi ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva negato la qualifica sia di redattore che di collaboratore fisso, affermando la natura autonoma del rapporto, rispetto a soggetto che, secondo le indicazioni di un caposervizio, forniva ad un quotidiano locale articoli relativi a una zona determinata, sulla base di un contratto qualificato come di lavoro autonomo, prevedente una retribuzione correlata al numero di articoli pubblicati, senza continuità del rapporto, stante la facoltà del lavoratore di assentarsi per determinati periodi).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3971 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NC AS, elett. dom. in Roma, piazzale Clodio n. 13,presso l'avv. Silvano Bellinzoni che insieme all'avv. Vincenzo Ferrari lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
E.A.G. s.r.l. - LA PROVINCIA PAVESE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via Mazzini n. 126,presso l'avv. Maria Cristina Pujatti che insieme all'avv. Silvio Maraz la rappresenta e difende, per procura speciale in calce alla copia del ricorso notificato;
CONTRORICORRENTE
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pavia in data 13 giugno 1997, n. 213 (R.G.N.766/1996):
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9/11/2000, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso: in via preliminare, per l'inammissibilità del controricorso per vizio della procura speciale;
nel merito per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 giugno 1997 il Tribunale di Pavia rigettava l'appello proposto da NC CO nei confronti della E.A.G. La Provincia Pavese s.r.l. avverso la decisione in data 6 aprile 1996 con cui il locale Pretore del lavoro aveva disatteso la domanda volta, in via principale, all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal mese di dicembre 1989 al novembre 1994, col riconoscimento del diritto al trattamento economico e giuridico proprio del redattore ed al pagamento delle differenze retributive maturate in lire 154.135.735, oltre accessori;
in via subordinata, alla declaratoria del diritto al trattamento del collaboratore fisso e della illegittimità del licenziamento verbalmente intimatogli il giorno 11 novembre 1994, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni subiti.
Il CO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso la società E.A.G. La Provincia Pavese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso poiché la procura speciale al difensore della resistente risulta rilasciata in calce alla copia del ricorso notificato e solo richiamata nell'epigrafe del controricorso, anziché essere apposta in calce o a margine del controricorso medesimo.
Ne discende che difetta la prova certa che la procura sia stata rilasciata in epoca anteriore o coeva alla notificazione dell'atto per cui il difensore non è abilitato ne' alla proposizione del controricorso, ne' al deposito della memoria, ma gli è solo consentito di costituirsi e di partecipare alla discussione orale (cfr. fra le tante, Cass., 1 dicembre 1998, n. 12187; vedi anche Cass., 1 aprile 1999, n. 3121). Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., si censura l'impugnata sentenza per avere disconosciuto la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro giornalistico, senza valutare le peculiari caratteristiche di tale attività intellettuale le quali sono soprattutto da individuarsi nell'inserimento continuativo dell'organizzazione dell'impresa.
In questo aspetto il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo al ragguardevole numero di pezzi pubblicati sulla Provincia Pavese, al contenuto eminentemente locale di quelli relativi alla zona di S. Maria della Versa, alla escussione delle fonti di informazione e partecipazione diretta agli eventi più importanti. Oltretutto l'attività era stata svolta alla stregua di un "braccio mobile" della redazione e sotto le direttive dei vari capiservizio, dietro corresponsione di una retribuzione mensile, del riconoscimento di periodi di ferie estive e con l'elaborazione anticipata di una serie di pezzi da pubblicare durante l'assenza. e l'utilizzazione degli strumenti messi a disposizione dall'azienda. Con il secondo motivo, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, si deduce che il Tribunale ha escluso l'inquadramento nella figura del redattore ordinario quanto in quella del collaboratore sul presupposto del mancato svolgimento di un'attività tipica redazionale e, dall'altro, della insussistenza del carattere continuativo del servizio e della responsabilità relativa. Sennonché nel primo profilo, non si è tenuto conto della modificazione della tradizionale figura del redattore, sdoppiata in quelle del cronista e del redattore impegnato al desck, e della compatibilità di tali attività fuori sede e senza l'osservanza di un particolare orario di lavoro.
Per altro verso, la continuità del servizio si è realizzata e la disponibilità offerta è stata utilizzata e quindi accettata, realizzandosi così nei fatti l'assetto del vincolo prospettato. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema di Cassazione, che va in questa sede ribadito in quanto se ne condividono le ragioni poste a sostegno, nel lavoro giornalistico il vincolo della subordinazione - che assume una particolare configurazione data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - va ravvisato soprattutto nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore che può interessare anche intervalli non lavorativi in conseguenza della discontinuità delle richieste datoriali. Viceversa il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedentisi nel tempo - un'unica fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione (Cass., 10 aprile 2000, n. 4533; Cass., 12 agosto 1997, n. 7494; Cass., 28 luglio 1995, n. 8260; vedi anche Cass., 9 agosto 1996, n. 7372, sulla rilevanza, ai fini della individuazione del vincolo di subordinazione, dell'inserimento continuativo nella organizzazione dell'impresa; e, Cass., 9 giugno 2000, n. 7931, sulla necessità del riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alle sue specifiche modalità di svolgimento). Dall'altro, si è affermato che ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso (Cass., 28 luglio 1995, n. 8260; vedi anche Cass., 27 maggio 2000, n. 7020) nei cui confronti il requisito della responsabilità del servizio deve essere inteso come l'impegno del giornalista di trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazione onde deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando per il perseguimento di tali obiettivi sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass., 9 giugno 2000, n. 7931). Siffatti principi sono stati esattamente applicati dall'impugnata sentenza.
Va premesso che nella specie il giornalista aveva chiesto l'attribuzione della qualifica di redattore o, in via subordinata, quella di collaboratore fisso, col relativo trattamento economico, sempre nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha invece confermato la statuizione pretorile di rigetto delle richieste del giornalista avendo accertato che il rapporto di lavoro era di natura autonoma, sia nel momento iniziale della collaborazione, secondo la volontà univoca delle parti, che durante l'intero suo svolgimento in relazione alle modalità di esecuzione dello stesso.
In particolare, per quanto attiene alla qualifica di redattore, il Tribunale ha escluso il relativo diritto poiché, ai fini dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, dopo avere richiamato il contenuto degli artt. 1,5 e 11 del CCNL giornalistico che esige, ai fini della collaborazione alla preparazione di una o più pagine di cronaca locale, "l'elaborazione quotidiana di notizie, servizi e inchieste" (art. 5 CCNL), ha accertato nell'aspetto dell'effettività che il giornalista non aveva compiuto quell'insieme di attività che caratterizzano il lavoro quotidiano del redattore. Ed invero i "pezzi" proposti dal CO erano stati talvolta tagliati per il lavoro di "editing" e del resto, in base alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, erano stati esclusi qualsiasi sua partecipazione alle riunioni del comitato di redazione, lo svolgimento di prestazioni riguardanti la chiusura del giornale e ogni altra attività diversa dalla stesura dei singoli articoli mentre la remunerazione mensile era stata subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale essendo commisurata al numero di articoli pubblicati.
Per quanto riguarda invece la qualifica di collaboratore fisso, il Tribunale, dopo la ricognizione dell'art. 2 CCNL che condiziona il riconoscimento di detta qualifica all'esistenza dei requisiti della subordinazione, del carattere continuativo del servizio e della responsabilità dello stesso, ha del pari escluso il relativo diritto avendo accertato con riguardo al rapporto di lavoro che: la frequentazione di un'apposita saletta, riservata dalla direzione del giornale ai collaboratori, non era collegata con i "computer" della redazione;
il calcolo della remunerazione mensile era condizionato al numero di articoli pubblicati;
non vi erà stato assoggettamento agli ordini e alle direttive del giornale quanto a modalità e tempi della prestazione lavorativa;
era esclusa qualsiasi responsabilità sia in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione che era avvenuta sempre sotto la direzione di un capo-servizio, sia per la mancata continuità dell'attività; in quest'ultimo aspetto il giornalista aveva avuto facoltà di assentarsi, senza così rendere la prestazione per determinati periodi di tempo;
in tal caso la redazione di Voghera aveva provveduto a riorganizzare il servizio con l'affidamento ad altri collaboratori della redazione degli articoli interessanti la zona di S. Maria della Versa, di competenza del CO.
Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure formulate, prive per la maggior parte del carattere di decisività, finiscono per contrapporre tautologicamente una diversa tesi difensiva.
Da un lato il riferimento a nuove tecnologie che avevano consentito l'uso di mezzi multimediali e interattivi di comunicazione certamente non ha snaturato la natura autonoma del rapporto essendo emerso il mancato collegamento in via stabile di tali mezzi conia redazione del giornale.
Dall'altro la prospettata accettazione da parte della redazione della disponibilità offerta dal giornalista è risultata contrastata dalle assenze accertate.
Il ricorso va perciò rigettato
Stante la declaratoria di inammissibilità del controricorso e non essendosi il difensore della resistente costituito e partecipato alla discussione orale, non si provvede sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2001