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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 398/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FERRI ROBERTO per la parte ricorrente, della Dr.ssa Controparte_1 per l' e che non risultano depositate note per conto di CP_2 Controparte_3
.
[...]
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 398 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Ipponio, 8, presso lo studio degli Avvocati Roberto Ferri e Donatella Di Gregorio, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
, Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Cosenza, via R. Misasi, 83, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Adamo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE E
, Controparte_5 in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliato presso la propria sede in , CP_2 via Sabotino, 1/3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dalle Dott.sse
, DI TO e NN AF, funzionarie in servizio presso Controparte_1 il predetto Ufficio, giusta delega a margine della memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.3.2022 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 29, c. 1, D. Lgs. 46/1999; NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE annullare l'intimazione di pagamento n. 12520219003074746000, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Il ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 5.3.2022 la notifica da parte di
[...]
dell'intimazione di pagamento n. 12520219003074746000, con la quale Controparte_4 gli veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 10.535,72, oltre da € 3.679,75 a titolo di sanzioni amministrative, oltre interessi di mora e oneri di riscossione per un ammontare complessivo di € 26.332,49, in relazione alla cartella di pagamento n. 12520060004001488000, emessa dall' e Controparte_5 asseritamente notificata in data 28.2.2006; di non aver mai ricevuto alcun atto volto a rivendicare il preteso credito, né alcun atto interruttivo della prescrizione. Eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale del credito vantato dall' Controparte_5
.
[...]
Si costituiva in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “- preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'atto opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore.”. L' deduceva la mancata maturazione del termine di prescrizione stante la notifica in CP_6 data 5.10.2011 dell'intimazione di pagamento n. 12520109006542738/000. Si costitutiva in giudizio l' formulando le Controparte_5 seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5 Con e, per l'effetto, rigettare il ricorso nei confronti dell' di con vittoria di spese.”.
[...] CP_2
L' rappresentava che nei confronti del ricorrente erano state emesse le CP_5
Ordinanze Ingiunzioni n. 365/2000 (emessa in data 28.8.2000 per un importo di
£1.419.300, notificata in data 29.8.2000) e n. 388/2001 (emessa in data 13.12.2001, per un importo di £1.500.000, notificata in data 19.12.2001); che l'intimazione di pagamento n. 12520219003074746000, notificata dall' e oggetto Controparte_4 dell'opposizione, derivava dal mancato pagamento delle predette Ordinanze Ingiunzioni. Ciò premesso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, vertendo il ricorso esclusivamente sulla prescrizione del credito, vizio imputabile all'Agente della Riscossione. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' in quanto oggetto del giudizio è un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 CP_2
c.p.c. con la quale l'opponente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. Con 12520219003074746000 per prescrizione del credito (facente capo all' ) di cui alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione. La legittimazione a contraddire, pertanto, compete all'Ente che ha irrogato la sanzione, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, nonché all' , quale soggetto che ha Controparte_4 emesso l'intimazione di cui si chiede l'annullamento e, in generale, unico soggetto competente a porre in essere atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nella specie la cartella di pagamento n. 12520060004001488000, relativa a crediti dell'
[...]
per sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze-ingiunzione n. 365/2000 e CP_2
388/2001, è stata notificata a mezzo posta il 28.2.2006, quindi entro il termine di prescrizione quinquennale. Tuttavia, successivamente alla notifica della predetta cartella di pagamento e anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (5.3.2022), non sono stati notificati dall' altri atti interruttivi della prescrizione. CP_6
Quanto all'intimazione di pagamento n. 12520109006542738/000, che secondo CP_6 avrebbe interrotto la prescrizione in data 5.1.2011, va rilevato che in atti vi è solo l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata ma non l'intimazione di pagamento, sicché non vi è prova che l'intimazione in questione avesse ad oggetto la cartella di pagamento n. 12520060004001488000. Peraltro, anche ove l'intimazione di pagamento n. 12520109006542738/000 avesse interrotto il termine di prescrizione, quest'ultima sarebbe in ogni caso maturata in mancanza di ulteriori atti interruttivi tra il 5.1.2011 ed il 5.3.2022. Alla luce di quanto esposto, va annullata l'intimazione di pagamento n. 12520219003074746000 in quanto avente ad oggetto crediti prescritti. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' alla quale è imputabile la prescrizione del credito per CP_6 mancata notifica di atti interruttivi. Con Nei rapporti con l' le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e Controparte_4 [...]
, annulla l'intimazione di pagamento Controparte_5
n. 12520219003074746000 in quanto avente ad oggetto crediti prescritti;
- condanna , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate per compensi professionali in € 1.700,00, oltre rimborso C.U. (€ 259,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e
[...]
. Controparte_5
Viterbo, lì 11 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 398/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FERRI ROBERTO per la parte ricorrente, della Dr.ssa Controparte_1 per l' e che non risultano depositate note per conto di CP_2 Controparte_3
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[...]
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 398 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Ipponio, 8, presso lo studio degli Avvocati Roberto Ferri e Donatella Di Gregorio, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
, Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Cosenza, via R. Misasi, 83, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Adamo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE E
, Controparte_5 in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliato presso la propria sede in , CP_2 via Sabotino, 1/3, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dalle Dott.sse
, DI TO e NN AF, funzionarie in servizio presso Controparte_1 il predetto Ufficio, giusta delega a margine della memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.3.2022 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 29, c. 1, D. Lgs. 46/1999; NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE annullare l'intimazione di pagamento n. 12520219003074746000, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Il ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 5.3.2022 la notifica da parte di
[...]
dell'intimazione di pagamento n. 12520219003074746000, con la quale Controparte_4 gli veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 10.535,72, oltre da € 3.679,75 a titolo di sanzioni amministrative, oltre interessi di mora e oneri di riscossione per un ammontare complessivo di € 26.332,49, in relazione alla cartella di pagamento n. 12520060004001488000, emessa dall' e Controparte_5 asseritamente notificata in data 28.2.2006; di non aver mai ricevuto alcun atto volto a rivendicare il preteso credito, né alcun atto interruttivo della prescrizione. Eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale del credito vantato dall' Controparte_5
.
[...]
Si costituiva in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “- preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'atto opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore.”. L' deduceva la mancata maturazione del termine di prescrizione stante la notifica in CP_6 data 5.10.2011 dell'intimazione di pagamento n. 12520109006542738/000. Si costitutiva in giudizio l' formulando le Controparte_5 seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5 Con e, per l'effetto, rigettare il ricorso nei confronti dell' di con vittoria di spese.”.
[...] CP_2
L' rappresentava che nei confronti del ricorrente erano state emesse le CP_5
Ordinanze Ingiunzioni n. 365/2000 (emessa in data 28.8.2000 per un importo di
£1.419.300, notificata in data 29.8.2000) e n. 388/2001 (emessa in data 13.12.2001, per un importo di £1.500.000, notificata in data 19.12.2001); che l'intimazione di pagamento n. 12520219003074746000, notificata dall' e oggetto Controparte_4 dell'opposizione, derivava dal mancato pagamento delle predette Ordinanze Ingiunzioni. Ciò premesso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, vertendo il ricorso esclusivamente sulla prescrizione del credito, vizio imputabile all'Agente della Riscossione. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' in quanto oggetto del giudizio è un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 CP_2
c.p.c. con la quale l'opponente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. Con 12520219003074746000 per prescrizione del credito (facente capo all' ) di cui alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione. La legittimazione a contraddire, pertanto, compete all'Ente che ha irrogato la sanzione, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, nonché all' , quale soggetto che ha Controparte_4 emesso l'intimazione di cui si chiede l'annullamento e, in generale, unico soggetto competente a porre in essere atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nella specie la cartella di pagamento n. 12520060004001488000, relativa a crediti dell'
[...]
per sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze-ingiunzione n. 365/2000 e CP_2
388/2001, è stata notificata a mezzo posta il 28.2.2006, quindi entro il termine di prescrizione quinquennale. Tuttavia, successivamente alla notifica della predetta cartella di pagamento e anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta (5.3.2022), non sono stati notificati dall' altri atti interruttivi della prescrizione. CP_6
Quanto all'intimazione di pagamento n. 12520109006542738/000, che secondo CP_6 avrebbe interrotto la prescrizione in data 5.1.2011, va rilevato che in atti vi è solo l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata ma non l'intimazione di pagamento, sicché non vi è prova che l'intimazione in questione avesse ad oggetto la cartella di pagamento n. 12520060004001488000. Peraltro, anche ove l'intimazione di pagamento n. 12520109006542738/000 avesse interrotto il termine di prescrizione, quest'ultima sarebbe in ogni caso maturata in mancanza di ulteriori atti interruttivi tra il 5.1.2011 ed il 5.3.2022. Alla luce di quanto esposto, va annullata l'intimazione di pagamento n. 12520219003074746000 in quanto avente ad oggetto crediti prescritti. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' alla quale è imputabile la prescrizione del credito per CP_6 mancata notifica di atti interruttivi. Con Nei rapporti con l' le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e Controparte_4 [...]
, annulla l'intimazione di pagamento Controparte_5
n. 12520219003074746000 in quanto avente ad oggetto crediti prescritti;
- condanna , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate per compensi professionali in € 1.700,00, oltre rimborso C.U. (€ 259,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e
[...]
. Controparte_5
Viterbo, lì 11 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci