Versione
20 febbraio 1963
20 febbraio 1963
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15 novembre 2016
15 novembre 2016
Art. 1. Ordine dei giornalisti
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione ((e provincia autonoma)) o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione ((e provincia autonoma)) o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
Commentari • 13
- 1. Rivista AIChttps://www.rivistaaic.it/it/ · 10.262257
[…] La legislazione ordinaria ha ripetuto, poi, contro ogni ragionevole aspettativa, la medesima omissione e ha tralasciato di definire i caratteri essenziali di entrambe le nozioni. L'art. 1 della legge n. 69 del 1963 , infatti, nel regolarne la professione, distingue tra giornalisti professionisti e pubblicisti, ma si perde più avanti in un “procedimento definitorio circolare”, nel quale ciascun concetto rinvia, per la sua determinazione, all'altro, fino a pervenire “alla conclusiva ed assorbente tautologia per la quale è giornalista chi esercita la professione-attività di giornalista” .
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Giurisprudenza • 79
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2019, n. 03177Provvedimento: […]Leggi di più...
- nullità del contratto·
- sussistenza·
- attività giornalistica·
- conseguenze·
- iscritto nell’elenco dei pubblicisti·
- applicabilità dell'art. 2126 c.c·
- collaboratore fisso·
- giornalista·
- stampa·
- rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato)