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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5399/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5399/2023 del ruolo Aff. Contez. civili
TRA generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Iole e Gabriella Ricciardi
APPELLANTE E
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione su verbale unico di accertamento dell' Ispettorato del lavoro – Concorso ex art.5 L.689/1981 - Illeciti contestati: 1) omessa registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi ai soci lavoratori della società Maco per il periodo dal 03.01.2011 al 31.03.2012; 2) omessa consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale contenente le
1 informazioni previste dal d.lgs 152/1997; 3) omessa consegna del prospetto paga – Somministrazione irregolare di manodopera.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 / art. 6 D.lgs 150/11 depositato in data 29.09.2020 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino - no appellato proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 221/2020, emessa in data 27.08.2020 e notificata in data 01.09.2020 dalla , Controparte_2 con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 76.043,05 sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00002/2015- 647-02 del 09.11.2015, per avere concorso ex art. 5 L.689/1981 - dal 03.01.2011 al 31.03.2012 nella qualità di amministratore della
- con i sig.ri e , amministratori Parte_2 Controparte_3 CP_4 eriodi (rispe 4. .01.2012 e dal 03.01.2012 al 01.08.2012) della Maco Società Cooperativa, al compimento delle seguenti violazioni: 1) omessa registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi ai lavoratori della società Maco per il periodo dal 03.01.2011 al 31.03.2012, violando l'art. 39 c. 1 e 2 del D. L. 112/08 convertito in L. 133/08; 2) omessa consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale contenente le informazioni previste dal d.lgs 152/1997, violando così l'art 4 bis c. 2 del d. lgs. 181/00 come modificato dall'art. 6 c. 1 del d. lgs 297/02 come modificato dall'art. 5 lett. a) e b) della L.183/10; 3) omessa consegna del prospetto paga al lavoratore
[...] per il mese di ottobre 2011, violando gli artt. 1 e 3 L. 4/53. Pt_3
Il ricorrente, contestando le circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione, preliminarmente esponeva che in data 29.12.2009 la società aveva stipulato contratto di appalto con la Parte_2 CP_5 avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di movimentazione merci, sia in
[...] entrata che in uscita, pulizia macchinari, impianti e magazzini nonché facchinaggio. Successivamente la aveva subappaltato i servizi Parte_2 ad altre società e, tra queste, alla Controparte_6
Deduceva, poi, che l'esecuzione dei subappalti si era svolta nel pieno rispetto delle regole che disciplinano tale tipologia contrattuale con la conseguenza che non era configurabile una sua attività concorrente ex art. 5 L.n.689/1981 nella commissione delle predette violazioni contestate, in quanto esse erano eventualmente riferibili alla interessata della gestione Controparte_6 amministrativa/burocratica del personale nonché alla intervenuta CP_5 sugli aspetti operativi dei dipendenti.
2 Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avellino ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di impugnazione sopra dedotti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, cc. 11 e 12, del d.lgs. n. 150/2011, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione opposta emessa dalla (già provinciale) Controparte_2 CP_1 di in data 27 agosto 2020, n.221, notificata a mezzo del servizio postale in data CP_1
1/ , perché infondata e ingiusta, e ogni atto ad essa presupposto, connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge n. 689/1981 e dell'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, o - in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, - ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge, valutando in concreto tutti gli elementi di cui all'art. 11 della medesima legge n. 689/1981. Con vittoria di spese, competenze e onorari, Iva e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Sospesa in via cautelare l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto con ordinanza del 07.04.2021 ed instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 15.10.2021 si costituiva l il Controparte_7 quale rappresentava, preliminarmente, che era stato effettuato un importante accertamento per la verifica dei processi di esternalizzazione e la tutela giuslavoristica dei lavoratori coinvolti presso gli opifici della in CP_5
ed in AT, a seguito di delega di indagini da ra CP_1 della Repubblica di Avellino del 30.06.2014.
A seguito della predetta verifica, iniziata concretamente il 09.01.2015, era emerso che il contratto di appalto stipulato il 29.12.2009 tra la e la CP_5 [...] era risultato illecito per assenza dei requisiti s.2 Parte_2 conseguentemente anche il successivo contratto di subappalto con la CP_6
e che era concorso nella gestione organizzativa
[...] Parte_1 dell'attività delle cooperative, direttamene o tramite propri rappresentanti. Pertanto, l riportandosi a tutti gli allegati atti dell'accertamento, concludeva per la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna alle spese di lite del ricorrente.
Espletata prova per testi, con sentenza n.966/2023 dell'08.06.2023 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito rigettava l'opposizione confermando l'ordinanza- ingiunzione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello parte soccombente con ricorso depositato l'11.12.2023 chiedendo alla Corte di Napoli – sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler accogliere le domande proposte in primo grado, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituito l con comparsa depositata il Controparte_7
13.09.2024, con con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_9
3 d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
2. Con il primo motivo d'appello il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente qualificato la controversia in termini di illiceità dell'appalto e del sub-appalto Controparte_10 Pt_2
/Maco Sc. coop.), senza considerare il contenuto della ordinanza
[...] ingiunzione opposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2.1 Al riguardo, la Difesa dell'appellante, a sostegno delle proprie doglianze, deduce, che “non esiste alcun elemento per ritenere il concorso dell nella predetta Parte_1 infrazione amministrativa e nulla risulta da detto verbale” e pertanto le condotte illecite
– di omessa registrazione sul libro unico del lavoro;
di omessa consegna ai lavoratori, all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale di lavoro;
e di omessa consegna, all'atto della corresponsione della retribuzione- sarebbero da ascriversi al solo amministratore della Maco, quale effettivo datore di lavoro.
3. Il motivo è destituito di fondamento.
3.1 Va premesso che con l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 221/2020 del 27/08/2020 ritualmente notificata, con cui è stato Parte_1 sanzionato in quanto in concorso ex art. 5 L n 6 e Controparte_3
, amministratori della Maco Società Cooperativa, rispettivamente, CP_4 dal 14/12/2010 al 02/01/2012 e dal 03/01/ 2012 al 01/08/2012 trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione AV 00002/2015-647-02 del 09/11/2015 e dal rapporto n. 81/17 del 22/03/2016.
3.2 All , nella veste di amministratore unico della società Parte_1 Pt_2 sono state contestate le citate condotte illecite in concorso ex art. 5 l. n. 689 del 1981 con gli amministratori della Maco – e sul Controparte_3 CP_4 presupposto della non genuinità dell'a ub uta, conseguentemente l'irregolare somministrazione di manodopera.
3.3. E' appena il caso di ricordare, in via preliminare, l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale “…in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un
4 ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che […] il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (v. Cass. n. 6778 del 2015)” (Cass.ord. n. 27128/2022).
3.3.1. Ne consegue che l'opposizione non è limitata alla mera contestazione degli elementi già presenti nell'ordinanza-ingiunzione, ma apre la possibilità di una valutazione dell'intera vicenda da parte del giudice, il quale può anche acquisire tutto il materiale probatorio prodotto dalle parti a sostegno della sua decisione.
3.3.2. Pertanto, l può presentare quegli “elementi probatori” resisi CP_7 necessari a seguito delle contestazioni dell'opponente per confermare la correttezza delle proprie azioni e la validità dell'ordinanza-ingiunzione. Spetta poi al giudice secondo il suo libero convincimento valutare, alla luce dell'intero compendio probatorio, l'efficacia di ciascuna prova, anche se a carattere indiziario, purché la sua valutazione sia motivata e non arbitraria (Cass., sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3119).
3.3.3 Alla luce dei superiori principi, nella specie, si può tener legittimamente conto di tutta la documentazione versata in giudizio dalle parti, non solo quindi del verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00000/2016- 956-05 del
04.05.2016 emesso nei confronti della ma soprattutto del Controparte_6 verbale sotteso all'ordinanza-ingiunzione, del verbale di primo accesso (all.3 memoria di primo grado), delle difese in sede stragiudiziale del ricorrente (all.42 memoria di primo grado), del rapporto per illecito amministrativo di cui all'art.17 L.6 981 (all.43 memoria di primo grado) nonché di tutte le fonti di prova indicate in tale verbale, sia i documenti che le dichiarazioni rese dai lavoratori ed in esso riportate, ed infine di tutti gli altri atti ricompresi nell'indagine predisposta dalla Procura di Avellino su richiesta/segnalazione dei lavoratori.
4. In punto di diritto va ricordato che a partire dall'entrata in vigore dell'art.85, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 276 del 2003, è stata abrogata la legge del 23 ottobre 1960, n. 1369, in materia di intermediazione illecita di manodopera, e contemporaneamente è stata introdotta la fattispecie della somministrazione lecita di manodopera, disciplinata dagli art.20 e ss., del citato d.lgs.276 del 2003 e, oggi, dagli artt. 30 e ss. del d.lgs. 81/2005.
4.1 E' stata anche prevista una precisa disciplina dell'appalto endoaziendale, sancendo l'art. 29 del d.lgs.276/2003, al comma 1, che "ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi
5 necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera
o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
4.1.1 Ebbene, quest'ultima previsione normativa codifica un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già elaborato nel vigore della vecchia l.n. 1369 del 1960, ossia che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti "endoaziendali" (caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di qualsiasi attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - presunto datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass. 9 marzo 2009, n. 5648; 30 agosto 2007, n. 18281; 5 ottobre 2002, n. 14302).
4.1.2 E la giurisprudenza già nella vigenza del regime di cui alla l.n.1369 del 1960, aveva ritenuto che uno degli indici principali dell'interposizione illecita fosse l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo del committente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative (Cass. n. 86431 del 2001, Cass. n. 3196 del 2000, Cass. n. 5087 del 99), in quanto tale situazione denota l'assenza di un vero appalto, figura questa che si caratterizza per l'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di quest'ultimo, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente;
e pur essendo connaturato alla figura dell'appalto endoaziendale l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente, magari con la predeterminazione di modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, è comunque necessario che detto potere non interferisca con il potere direttivo del datore di lavoro, restando estraneo alle disposizioni da questi impartite e relative alla gestione della manodopera e alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (cfr.Cass. n. 13015 del 1993 e anche Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente").
4.1.3 In particolare, sono stati ritenuti indici significativi della mancanza di un'autonoma organizzazione dell'appaltatore (e la ricorrenza di questi indici anche se non necessariamente tutti, è stata ritenuta sufficiente a fondare l'ipotesi illecita): l'assenza di organizzazione e di mezzi strumentali e finanziari in capo alla presunta appaltatrice;
l'intima connessione dell'attività svolta dal lavoratore o dai lavoratori inviati dalla società interposta con quella della committente;
6 l'utilizzo del lavoratore o dei lavoratori sotto la direzione e nell'ambito della struttura della impresa stessa, con conseguente mancanza di assunzione del rischio imprenditoriale da parte della presunta appaltatrice;
l'utilizzo di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, con conseguente mancato impiego di capitali e investimenti da parte dell'appaltatore.
4.2 Questi principi, ferma la ratio legis che sottende la nuova disciplina della somministrazione lecita e dell'appalto e l'autonomia e la specificità dei due istituti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate e alle disposizioni del codice civile, forniscono all'interprete alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza, o meno, di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro.
4.2.1 Il citato art. 29 non a caso fa riferimento, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, … ", e, dunque ad un indice rivelatore della sussistenza, o meno, di un genuino contratto di appalto di opere e di servizi, che già la giurisprudenza aveva individuato in precedenza.
4.2.2 In altri termini, l'art.29 del d.lgs.276/2003 individua i confini dell'appalto endoaziendale lecito, per differenza con la somministrazione, e, pur rinviando alle previsioni generali del codice civile in materia di appalto, fornisce precisi criteri per distinguere la liceità degli appalti in questione, quando i criteri tipici dell'appalto in generale (l'organizzazione dei mezzi necessari alla sua esecuzione e la gestione a proprio rischio) risultano meno pregnanti, per il tipo di opera o di servizio prestato.
4.3 In questo caso l'art.29, in linea con i principi già elaborati dalla previgente giurisprudenza al fine di individuare gli appalti illeciti di manodopera (endoaziendali) e di cui si è detto sopra, consente di riscostruire l'autonoma organizzazione dei mezzi desumendola anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale, quando gli appalti, per il tipo di opera o servizio oggetto dello stesso, non richiedono particolari mezzi e quindi non comportano l'impiego di particolari strutture materiali o impiantistiche (di questi quelli più comuni e frequenti sono gli appalti di facchinaggio o movimentazione merci, quelli di pulizie, o anche quelli di cernita e assemblaggio).
5. Tanto premesso, una volta accertata e sanzionata un'ipotesi di somministrazione illecita il committente utilizzatore, è ritenuto reale datore di lavoro e ciò comporta l'accertamento della costituzione sin dall'origine, di un rapporto di lavoro dei lavoratori dell'appaltatore (o sub-appaltatore) alle dipendenze del committente (appaltante).
6. Nel caso in esame è pacifico che la e la in CP_5 Parte_2 data 29.12.2009 avevano stipulato un contratto d'appalto dal 02.01.2010 al
7 31.12.2011, tacitamente rinnovabile, per la fornitura dei lavori di movimentazione delle merci in entrata e in uscita, pulizie macchinari, impianti, magazzini e facchinaggio e che la aveva poi subappaltato detti Parte_2 lavori alla per .01.2011 al 31.12.2011, con Controparte_6 proroga tacita fino al 31.03.2012.
6. E', invero, documentato (cfr. contratto di sub-appalto versato in atti del giudizio di primo grado dalla stessa difesa dell'odierno appellante) che tra nella qualità di Amministratore Unico della Parte_1
(appaltante a sua volta appaltatore della ) e Pt_2 Pt_4 CP_5 nella Qualità di legale rapp.te p.t. della MACO Società Controparte_3
RI (appaltatrice) intercorreva un contratto di “sub-fornitura di appalto” avente ad oggetto Lavori di movimentazione merci sia in entrata che in uscita;
Lavori di pulizie macchinari, impianti, magazzini etc;
Lavori di facchinaggio; il medesimo oggetto cioè che come si evince dalla stessa premessa del contratto la committente aveva affidato alla Controparte_11 Pt_2
6.1 Da notare che nel predetto contratto di sub-appalto all'art.4) si legge “in merito al prezzo dei servizi sub-appaltati le parti concordemente dichiarano di fare riferimento agli accordi verbali intercorsi con riferimento a ciascuna tipologia di servizio espletato, ferma la possibilità di aggiornamenti semestrali”.
6.1.1 Non è sfuggita al primo giudice la circostanza che: “Nel contratto in esame, oltre all'assenza di qualsiasi previsione contrattuale che commisuri il compenso alla realizzazione dell'opera o del servizio, con conseguente previsione di apposita attività di verifica del risultato, manca del tutto anche la determinazione del compenso e/o del corrispettivo che l'appaltatore si obbliga a versare alla sub appaltatrice”. Il punto non ha formato oggetto di specifica censura né è stato in alcun modo avversato.
6.2 A ciò si aggiunga che è incontestato che il sistema di rilevazione delle presenze ed ore di lavoro in uso per i dipendenti della Committente era lo stesso utilizzato per i lavoratori della cooperativa , come dichiarato dal legale rappresentante della data 9/1/2015 e precisato nel capitolato del Controparte_12 contratto di appalto con la doc;
per lo svolgimento dell'attività lavorativa Pt_2 venivano utilizzati macchinari (automezzi, transpallet, carrelli manuali, carrelli elevatori) di proprietà della o noleggiati da detta s.p.a. ed affidati CP_5
“in uso” alla cooperativa , priva di mezzi propri o noleggiati;
le attività lavorative del personale del committente e del subappaltatore oltre ad essere svolte negli stessi ambienti di lavoro venivano effettuate senza alcuna distinzione tra personale;
non risultava alcuna attività organizzativa da parte del legale rappresentante della Società subappaltatrice.
6.3 Nella fattispecie in esame, come correttamente accertato dal Tribunale, il contratto di appalto stipulato tra la e la per l'esecuzione di CP_5 Pt_2 lavori di movimentazione merci in ulizia macchinari, impianti e magazzini oltre al facchinaggio e il contratto di sub appalto stipulati tra la e la con lo stesso oggetto, appaiono Pt_2 Controparte_13
8 evidentemente non connotati dal requisito della genuinità; né elementi di serio contrasto rispetto all'emersione e valorizzazione dei citati indici sintomatici della non genuinità del contratto di appalto e sub-appalto di servizi, sono stati offerti dalla Difesa dell'appellante.
7. Dall'accertata illiceità dell'appalto e del sub- Controparte_10 appalto ex art.29 D.Lgs 276/03 discendono le Controparte_14 violazioni imputate al committente quale datore di lavoro ed emerge, conseguentemente, nella complessa operazione contrattuale unitariamente posta in essere nel consapevole perseguimento del fine illecito sopra evidenziato la condotta concorsuale nella causazione dell' illecito , ex art. 5 l. 689/1981 per il periodo dal 31/1/2011 al 31/3/2012 imputabile all'odierno appellante.
8. Giova evidenziare che nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, si dà atto degli illeciti contestati al ricorrente;
l'ordinanza è debitamente motivata (anche per relationem) atteso il chiaro richiamo a tutti gli atti posti a suo fondamento, tra cui il sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00002/2015- 647-02 del 09.11.2015 che richiama il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 n. 81 del 2017.
9. L'appellante deduce, in via subordinata, che “quand'anche fosse illecito l'appalto – come pure afferma il Tribunale – l'effettivo datore di lavoro sarebbe l'utilizzatore e dunque la
il che, nella prospettiva difensiva varrebbe ad escludere la sua CP_5 responsabilità concorrente ex art.5 L.n.689/1981, dedotta, inoltre, l'assoluta assenza di ingerenza dei rappresentanti della nei rapporti - Parte_2 divenuti diretti - tra la società committente (la e la società sub- CP_5 appaltatrice (la . CP_6
10. Come noto, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità incide sul soggetto che materialmente ha posto in essere il comportamento contestato;
tuttavia, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
10.1 Contemplando il concorso di persone, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981 recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore, o ai coautori, dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, anche se esclusivamente sul piano psichico (Cass. ord. 30712/2021; Cass. n. 143 del 2016).
10.1.1 La pena pecuniaria è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, in quanto concepito come una struttura unitaria (Cassazione civile sez. I, 08/02/2016, n. 2406), nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti e sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, cioè la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla
9 realizzazione dell'illecito.
10.1.2. In altre parole, sussiste il concorso nell'illecito amministrativo qualora più soggetti cooperino alla produzione di un evento illecito ed agiscano con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
11. Orbene, nella specie, non va dimenticato che la controversia sub iudice trae origine dalla richiesta di accertamento proveniente dalla Procura di in CP_1 data 30.06.2014 su segnalazione di taluni lavoratori, nella quale si chiedeva alla Direzione Provinciale del Lavoro di e alla Guardia di Finanza tra le altre CP_1 cose, “di identificare compiutamente (all.1 memoria di primo Parte_1 grado).
11.1. Ed è proprio dalle risultanze dell'attività accertativa di tali organi ispettivi, in particolare dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, che è emerso il concorso di nella gestione illecita del personale utilizzato dalla Parte_1 CP_5
[...]
11.2 Appare opportuno, pertanto, riportare le dichiarazioni e/o richieste di intervento dei soci – lavoratori della cooperativa già individuati Parte_5 dal giudice di primo grado: (all.45 memoria di primo grado – Parte_6
“dichiaro che noi tutti abbiamo sempre avuto, come datore di lavoro, certo Parte_1 che spesso veniva presso gli stabilimenti della e ci riuniva per eventuali ulteriori CP_5 direttive”); (all.49 me di primo grado – “…in realtà Controparte_15 però va evidenziato che tutte le società cooperative alternatesi nel corso degli anni sono tutte riconducibili in capo ad un unico titolare, sig. il quale ha sempre gestito Parte_1
l'attività ed impartito direttive ai dipendenti sebbene la rappresentanza legale delle stesse risulti formalmente attribuita a persone differenti e le varie sedi legali ubicate in posti diversi”. Ed ancora: “Il sig. gestisce in prima persona l'attività della società Natana Doc s.p.a. Parte_1 azienda titolare del contratto di appalto con la […] In pratica la Controparte_11 gestione del lavoro è sempre effettuata direttamente dal sig. e/o dal personale della Parte_1 che, mediante l'artifizio dell'ap l sub-appalto, evita di Controparte_11 assumere direttamente il personale necessario per l'attività di facchinaggio e movimentazione carichi”); (all. 54 memoria di primo grado - dichiara di aver Parte_7 partecipato ad una riunione in data 31.01.2015 presso una sala “del capannone ove opera la per il seguente motivo “Il Presidente della Cooperativa, sig. CP_5
avendo saputo di un precedente controllo da parte della Guardia di Finanza, ci ha Parte_1 convocati per cambiare improvvisamente il contratto di lavoro”); Controparte_16
(all.62 memoria di primo grado - dichiara di aver partecipato ad una riunione in data 31.01. presso i magazzini della siti in Controparte_11
AT (AV), riguardante una contrattazione sindacale, definisce il sig. come “Presidente della menzionata cooperativa)”; Parte_1 CP_17
(all.72 memoria di primo grado - dichiara di aver partecipato ad una
[...]
in data 31.01.2 resso i magazzini della siti in Controparte_11
AT (AV) alla presenza del Presidente aggiungendo Parte_1 che: “Il predetto ha comunicato che sua intenzione regolarizzare la posizione Parte_1 contributiva dei lavoratori, ma ciò dipende dalla volontà della che avrebbe CP_5
10 opposto resistenze”); (all.80 memoria di primo grado - Persona_1 conferma di aver partecipato ad una riunione in data 31.01.2015 presso i magazzini della siti in AT (AV) alla presenza del Controparte_11
“Presidente sindacalisti, dichiarando che quest'ultimo Parte_1 aveva tranquillizzato i lavoratori in quanto avrebbe regolarizzato in toto la loro posizione lavorativa concordemente con la;
CP_5 CP_18
(all.82 memoria di primo grado - conferma di aver partecipato ad una riunione in data .2015 presso i magazzini della siti in Controparte_11
AT (AV) alla presenza del “Presidente , dichiarando Parte_1 che quest'ultimo aveva tranquillizzato i lavoratori in quanto avrebbe regolarizzato in toto la loro posizione lavorativa a seguito della loro iscrizione a qualche sindacato. Aggiungeva poi di non ricordare per chi lavorasse posto che:
“come accade da almeno il 2010 ad ogni inizio di anno, mi fanno formare delle carte di licenziamento da una cooperativa e contestualmente una riassunzione da parte di una altra cooperativa”); (all.106 memoria di primo grado - conferma di CP_19 aver parteci nione in data 3 015 presso i magazzini della siti in AT (AV) alla presenza di Controparte_11 Parte_1
“quello che anche in altre occasioni mi è stato indicato come Presidente delle
[...] cooperative", il quale, alla presenza di taluni sindacalisti, avrebbe prospettato ai lavoratori il miglioramento delle loro condizioni economiche e dei loro diritti a seguito del passaggio da “soci lavoratori” a “soci dipendenti a livello nazionale”);
(all.112 memoria di primo grado - conferma di aver Parte_8 partecipato ad una riunione in data 31.01.2015 presso i magazzini della
[...] siti in AT (AV), riunione indetta per la stipu CP_11 nuovo contratto di lavoro con altra cooperativa, ed aggiunge “preciso che il contratto è stato proposto ed esposto dal Presidente di tutte le cooperative per cui ho lavorato negli ultimi dieci anni, tale ); (all.113 memoria Parte_1 Controparte_20 di primo gr d una riunione in 31.01.2015 presso i magazzini della siti in AT Controparte_11
(AV), riunione indetta per la stipula di un nuovo contratto di lavoro con altra cooperativa, ed aggiunge “preciso che il contratto è stato proposto ed esposto dal Presidente di tutte le cooperative per cui ho lavorato negli ultimi otto anni, tale ); Parte_1
(all.117 memoria di primo grado - conferma la sua Parte_9 partecipazione ad una riunione in data 31.01.2015 presso i magazzini della siti in AT (AV) alla presenza di Controparte_11 Parte_1 sindacalisti, ove era stato informato di
[...] miglioramento economico dei lavoratori).
11.3. È di palmare evidenza che dalle dichiarazioni, anche incrociate, rese dai predetti lavoratori emerge con forza la condotta ingerente del ricorrente nei rapporti tra la e la con conseguente concorso CP_5 Controparte_6 dello stesso alla realizzazione dei tre illeciti di cui all'ordinanza-ingiunzione impugnata imputati ai rappresentanti formali della Controparte_6
11.4. Emerge, in particolare, che “di fatto” si è posto da Parte_1 tramite di collegamento tra la ed il CP_5
11 subappaltatore in quanto, sebbene la rappresentanza legale di Controparte_6 quest'ultima risultasse formalmente attribuita a persone differenti, egli aveva un ruolo fondamentale nella gestione organizzativa della attività della società cooperativa, tanto da essere definito dai lavoratori di quest'ultima come
“Presidente” di essa, legittimato ad indire riunioni dei lavoratori ai quali, durante l'ultima riunione, aveva comunicato addirittura la regolarizzazione in toto della loro posizione lavorativa, con conseguente evidente dimostrazione della gestione di somministrazione di manodopera alla committente per il tramite della cooperativa subappaltatrice, in assenza di assunzione del rischio di impresa non avendo la appaltatrice e la sub-appaltatrice i mezzi e i macchinari per svolgere le attività oggetto del sub-appalto, come si evince da tutti gli altri documenti prodotti in giudizio.
11.4.1. Sulla assenza di somministrazione lecita di manodopera, tra l'altro, alcuna prova contraria è stata fornita dall'appellante a fronte di quanto puntualmente evidenziato nel verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00000/2016- 956-05 del 04.05.2016 emesso nei confronti della per appalto Controparte_6 illecito e versato in atti dall insieme agli altri mezzi di prova ma anche – come già detto sopra - in seno al verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00002/2015- 647-02 del 09.11.2015 sotteso alla ordinanza -ingiunzione impugnata che richiama, come detto, le dichiarazioni dei lavoratori.
11.5 Si rammenti che, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento.
11.5.1 Ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (Cass. 3350/2001; Cass. 11718/2003; Cass. 2780/2004).
11.5.2 In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 11934/2019; Cass. 8445/2020).
11.5.3. Legittimamente, dunque, la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti acquisite in sede ispettiva, dopo averle esaminate
12 criticamente, dando motivatamente conto della loro valenza probatoria.
12. Per quanto sopra esposto, alcuna rilevanza presenta la censura di parte appellante relativa all'illiceità del contratto d'appalto in virtù del quale la responsabilità andrebbe attribuita esclusivamente alla condotta della CP_5
e della e dei loro collaboratori;
né la censura secondo la
[...] Controparte_6 quale comunque sarebbe insussistente l'illiceità dell'appalto posta a fondamento della decisione del primo giudice.
12.1. Sul punto giova evidenziare, come già fatto dal Tribunale che - a fronte dell'accertamento da parte dell dell'appalto illecito tra la e la CP_5 per assenza dei requisiti ex art. 29 D.Lgs.276/2003 e di Parte_2 conseguenza anche dei successivi contratti di sub-appalto – la ha CP_5 effettuato il pagamento delle sanzioni ad essa inflitte proprio per appalto illecito.
13. Ad ogni buon conto, al di là di tale ultimo aspetto, ciò che ha rilevanza ai fini delle definizione della controversia che ci occupa, è il provato concorso ex art. 5 L.n.689/1981 da parte di alla realizzazione degli illeciti di cui Parte_1 all'ordinanza-ingiunzione rso provato alla luce dell'intero materiale probatorio in atti, avendo particolare riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del lavoro, connotate certamente da genuinità e credibilità in quanto rese in assenza di potenziali condizionamenti esterni tanto da essere definite correttamente dal giudice di prime cure “chiare, prive di contraddizioni interne o di lacune, coerenti anche estrinsecamente, e quindi sufficientemente esaustive ai fini della decisione della controversia”.
13.1. Non merita accoglimento, dunque, l'eccezione di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni rese da altri lavoratori secondo le quali “essi sarebbero stati controllati e avrebbero ricevuto gli ordini da responsabile di tutte le cooperative succedutesi nel Persona_2 tempo”.
13.1.1 Invero giova ricordare, in via generale, che in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. ord. n. 9786 del 2022).
13.1.2 In particolare, poi, occorre ricordare, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, che lo stesso in sede di ispezione (all. 64 Persona_2 memoria di primo grado) d e responsabile del personale e logistica e “di ricevere ordini e direttive dalla nella persona di Pt_2 Persona_3 nell'espletamento della propria attività lavorativa”.
13.1.3 In merito a tale dichiarazione del l'appellante lamenta, poi, che il Per_2 giudice di prime cure avrebbe travisat rmine “direttive” utilizzato da quest'ultimo, non specificando tuttavia in che modo il giudice avrebbe male
13 interpretato tale espressione.
13.1.4. In realtà, la Corte rileva che, come correttamente osservato dal primo giudice, la dichiarazione del difetta di attendibilità per avere egli affermato Per_2 in sede di escussione testim che la verificava periodicamente Parte_2
l'andamento dell'appalto e non si intrometteva nella gestione del personale, e ciò in netto contrasto con quanto dichiarato nell'atto di ispezione.
13.2 Si rammenti che occorre riconoscere la prevalenza, ai fini probatori, delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto a quelle rese in udienza. Facendo tesoro dell'insegnamento della Suprema Corte (ordinanza n. 24208/2020), quindi, il giudice di prime cure ha reputato, legittimamente, che proprio la divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste escusso in sede ispettiva e in udienza facesse propendere per la legittimità dell'operato dell Controparte_7
.
[...]
14. In definitiva, riassumendo, l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi nella verifica la legittimità formale e sostanziale.
14.1. Pertanto, all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
14.2. A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
14.3. Nel caso di specie, poichè l ha dato prova della Controparte_7 fondatezza della sua pretesa l'appello va rigettato con conferma della ordinanza- ingiunzione impugnata.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra € 52.000,01 e € 256.000,00 nella misura minima liquidabile (tenuto conto dell'esigua fase istruttoria e l'estrema snellezza della fase decisoria) e operata la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015.
12. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante ai sensi dell'art. 1
14 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5728,00, oltre oneri accessori se dovuti come per legge;
- l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli in data 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5399/2023 del ruolo Aff. Contez. civili
TRA generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Iole e Gabriella Ricciardi
APPELLANTE E
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione su verbale unico di accertamento dell' Ispettorato del lavoro – Concorso ex art.5 L.689/1981 - Illeciti contestati: 1) omessa registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi ai soci lavoratori della società Maco per il periodo dal 03.01.2011 al 31.03.2012; 2) omessa consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale contenente le
1 informazioni previste dal d.lgs 152/1997; 3) omessa consegna del prospetto paga – Somministrazione irregolare di manodopera.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 / art. 6 D.lgs 150/11 depositato in data 29.09.2020 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino - no appellato proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 221/2020, emessa in data 27.08.2020 e notificata in data 01.09.2020 dalla , Controparte_2 con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 76.043,05 sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00002/2015- 647-02 del 09.11.2015, per avere concorso ex art. 5 L.689/1981 - dal 03.01.2011 al 31.03.2012 nella qualità di amministratore della
- con i sig.ri e , amministratori Parte_2 Controparte_3 CP_4 eriodi (rispe 4. .01.2012 e dal 03.01.2012 al 01.08.2012) della Maco Società Cooperativa, al compimento delle seguenti violazioni: 1) omessa registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi ai lavoratori della società Maco per il periodo dal 03.01.2011 al 31.03.2012, violando l'art. 39 c. 1 e 2 del D. L. 112/08 convertito in L. 133/08; 2) omessa consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale contenente le informazioni previste dal d.lgs 152/1997, violando così l'art 4 bis c. 2 del d. lgs. 181/00 come modificato dall'art. 6 c. 1 del d. lgs 297/02 come modificato dall'art. 5 lett. a) e b) della L.183/10; 3) omessa consegna del prospetto paga al lavoratore
[...] per il mese di ottobre 2011, violando gli artt. 1 e 3 L. 4/53. Pt_3
Il ricorrente, contestando le circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione, preliminarmente esponeva che in data 29.12.2009 la società aveva stipulato contratto di appalto con la Parte_2 CP_5 avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di movimentazione merci, sia in
[...] entrata che in uscita, pulizia macchinari, impianti e magazzini nonché facchinaggio. Successivamente la aveva subappaltato i servizi Parte_2 ad altre società e, tra queste, alla Controparte_6
Deduceva, poi, che l'esecuzione dei subappalti si era svolta nel pieno rispetto delle regole che disciplinano tale tipologia contrattuale con la conseguenza che non era configurabile una sua attività concorrente ex art. 5 L.n.689/1981 nella commissione delle predette violazioni contestate, in quanto esse erano eventualmente riferibili alla interessata della gestione Controparte_6 amministrativa/burocratica del personale nonché alla intervenuta CP_5 sugli aspetti operativi dei dipendenti.
2 Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avellino ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di impugnazione sopra dedotti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, cc. 11 e 12, del d.lgs. n. 150/2011, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza-ingiunzione opposta emessa dalla (già provinciale) Controparte_2 CP_1 di in data 27 agosto 2020, n.221, notificata a mezzo del servizio postale in data CP_1
1/ , perché infondata e ingiusta, e ogni atto ad essa presupposto, connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge n. 689/1981 e dell'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, o - in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, - ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge, valutando in concreto tutti gli elementi di cui all'art. 11 della medesima legge n. 689/1981. Con vittoria di spese, competenze e onorari, Iva e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Sospesa in via cautelare l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto con ordinanza del 07.04.2021 ed instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 15.10.2021 si costituiva l il Controparte_7 quale rappresentava, preliminarmente, che era stato effettuato un importante accertamento per la verifica dei processi di esternalizzazione e la tutela giuslavoristica dei lavoratori coinvolti presso gli opifici della in CP_5
ed in AT, a seguito di delega di indagini da ra CP_1 della Repubblica di Avellino del 30.06.2014.
A seguito della predetta verifica, iniziata concretamente il 09.01.2015, era emerso che il contratto di appalto stipulato il 29.12.2009 tra la e la CP_5 [...] era risultato illecito per assenza dei requisiti s.2 Parte_2 conseguentemente anche il successivo contratto di subappalto con la CP_6
e che era concorso nella gestione organizzativa
[...] Parte_1 dell'attività delle cooperative, direttamene o tramite propri rappresentanti. Pertanto, l riportandosi a tutti gli allegati atti dell'accertamento, concludeva per la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna alle spese di lite del ricorrente.
Espletata prova per testi, con sentenza n.966/2023 dell'08.06.2023 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito rigettava l'opposizione confermando l'ordinanza- ingiunzione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello parte soccombente con ricorso depositato l'11.12.2023 chiedendo alla Corte di Napoli – sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler accogliere le domande proposte in primo grado, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituito l con comparsa depositata il Controparte_7
13.09.2024, con con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_9
3 d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
2. Con il primo motivo d'appello il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente qualificato la controversia in termini di illiceità dell'appalto e del sub-appalto Controparte_10 Pt_2
/Maco Sc. coop.), senza considerare il contenuto della ordinanza
[...] ingiunzione opposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2.1 Al riguardo, la Difesa dell'appellante, a sostegno delle proprie doglianze, deduce, che “non esiste alcun elemento per ritenere il concorso dell nella predetta Parte_1 infrazione amministrativa e nulla risulta da detto verbale” e pertanto le condotte illecite
– di omessa registrazione sul libro unico del lavoro;
di omessa consegna ai lavoratori, all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale di lavoro;
e di omessa consegna, all'atto della corresponsione della retribuzione- sarebbero da ascriversi al solo amministratore della Maco, quale effettivo datore di lavoro.
3. Il motivo è destituito di fondamento.
3.1 Va premesso che con l'ordinanza di ingiunzione opposta n. 221/2020 del 27/08/2020 ritualmente notificata, con cui è stato Parte_1 sanzionato in quanto in concorso ex art. 5 L n 6 e Controparte_3
, amministratori della Maco Società Cooperativa, rispettivamente, CP_4 dal 14/12/2010 al 02/01/2012 e dal 03/01/ 2012 al 01/08/2012 trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione AV 00002/2015-647-02 del 09/11/2015 e dal rapporto n. 81/17 del 22/03/2016.
3.2 All , nella veste di amministratore unico della società Parte_1 Pt_2 sono state contestate le citate condotte illecite in concorso ex art. 5 l. n. 689 del 1981 con gli amministratori della Maco – e sul Controparte_3 CP_4 presupposto della non genuinità dell'a ub uta, conseguentemente l'irregolare somministrazione di manodopera.
3.3. E' appena il caso di ricordare, in via preliminare, l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale “…in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un
4 ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che […] il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (v. Cass. n. 6778 del 2015)” (Cass.ord. n. 27128/2022).
3.3.1. Ne consegue che l'opposizione non è limitata alla mera contestazione degli elementi già presenti nell'ordinanza-ingiunzione, ma apre la possibilità di una valutazione dell'intera vicenda da parte del giudice, il quale può anche acquisire tutto il materiale probatorio prodotto dalle parti a sostegno della sua decisione.
3.3.2. Pertanto, l può presentare quegli “elementi probatori” resisi CP_7 necessari a seguito delle contestazioni dell'opponente per confermare la correttezza delle proprie azioni e la validità dell'ordinanza-ingiunzione. Spetta poi al giudice secondo il suo libero convincimento valutare, alla luce dell'intero compendio probatorio, l'efficacia di ciascuna prova, anche se a carattere indiziario, purché la sua valutazione sia motivata e non arbitraria (Cass., sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3119).
3.3.3 Alla luce dei superiori principi, nella specie, si può tener legittimamente conto di tutta la documentazione versata in giudizio dalle parti, non solo quindi del verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00000/2016- 956-05 del
04.05.2016 emesso nei confronti della ma soprattutto del Controparte_6 verbale sotteso all'ordinanza-ingiunzione, del verbale di primo accesso (all.3 memoria di primo grado), delle difese in sede stragiudiziale del ricorrente (all.42 memoria di primo grado), del rapporto per illecito amministrativo di cui all'art.17 L.6 981 (all.43 memoria di primo grado) nonché di tutte le fonti di prova indicate in tale verbale, sia i documenti che le dichiarazioni rese dai lavoratori ed in esso riportate, ed infine di tutti gli altri atti ricompresi nell'indagine predisposta dalla Procura di Avellino su richiesta/segnalazione dei lavoratori.
4. In punto di diritto va ricordato che a partire dall'entrata in vigore dell'art.85, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 276 del 2003, è stata abrogata la legge del 23 ottobre 1960, n. 1369, in materia di intermediazione illecita di manodopera, e contemporaneamente è stata introdotta la fattispecie della somministrazione lecita di manodopera, disciplinata dagli art.20 e ss., del citato d.lgs.276 del 2003 e, oggi, dagli artt. 30 e ss. del d.lgs. 81/2005.
4.1 E' stata anche prevista una precisa disciplina dell'appalto endoaziendale, sancendo l'art. 29 del d.lgs.276/2003, al comma 1, che "ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi
5 necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera
o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
4.1.1 Ebbene, quest'ultima previsione normativa codifica un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già elaborato nel vigore della vecchia l.n. 1369 del 1960, ossia che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti "endoaziendali" (caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di qualsiasi attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - presunto datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass. 9 marzo 2009, n. 5648; 30 agosto 2007, n. 18281; 5 ottobre 2002, n. 14302).
4.1.2 E la giurisprudenza già nella vigenza del regime di cui alla l.n.1369 del 1960, aveva ritenuto che uno degli indici principali dell'interposizione illecita fosse l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo del committente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative (Cass. n. 86431 del 2001, Cass. n. 3196 del 2000, Cass. n. 5087 del 99), in quanto tale situazione denota l'assenza di un vero appalto, figura questa che si caratterizza per l'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di quest'ultimo, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente;
e pur essendo connaturato alla figura dell'appalto endoaziendale l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente, magari con la predeterminazione di modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, è comunque necessario che detto potere non interferisca con il potere direttivo del datore di lavoro, restando estraneo alle disposizioni da questi impartite e relative alla gestione della manodopera e alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (cfr.Cass. n. 13015 del 1993 e anche Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente").
4.1.3 In particolare, sono stati ritenuti indici significativi della mancanza di un'autonoma organizzazione dell'appaltatore (e la ricorrenza di questi indici anche se non necessariamente tutti, è stata ritenuta sufficiente a fondare l'ipotesi illecita): l'assenza di organizzazione e di mezzi strumentali e finanziari in capo alla presunta appaltatrice;
l'intima connessione dell'attività svolta dal lavoratore o dai lavoratori inviati dalla società interposta con quella della committente;
6 l'utilizzo del lavoratore o dei lavoratori sotto la direzione e nell'ambito della struttura della impresa stessa, con conseguente mancanza di assunzione del rischio imprenditoriale da parte della presunta appaltatrice;
l'utilizzo di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, con conseguente mancato impiego di capitali e investimenti da parte dell'appaltatore.
4.2 Questi principi, ferma la ratio legis che sottende la nuova disciplina della somministrazione lecita e dell'appalto e l'autonomia e la specificità dei due istituti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate e alle disposizioni del codice civile, forniscono all'interprete alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza, o meno, di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro.
4.2.1 Il citato art. 29 non a caso fa riferimento, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, … ", e, dunque ad un indice rivelatore della sussistenza, o meno, di un genuino contratto di appalto di opere e di servizi, che già la giurisprudenza aveva individuato in precedenza.
4.2.2 In altri termini, l'art.29 del d.lgs.276/2003 individua i confini dell'appalto endoaziendale lecito, per differenza con la somministrazione, e, pur rinviando alle previsioni generali del codice civile in materia di appalto, fornisce precisi criteri per distinguere la liceità degli appalti in questione, quando i criteri tipici dell'appalto in generale (l'organizzazione dei mezzi necessari alla sua esecuzione e la gestione a proprio rischio) risultano meno pregnanti, per il tipo di opera o di servizio prestato.
4.3 In questo caso l'art.29, in linea con i principi già elaborati dalla previgente giurisprudenza al fine di individuare gli appalti illeciti di manodopera (endoaziendali) e di cui si è detto sopra, consente di riscostruire l'autonoma organizzazione dei mezzi desumendola anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale, quando gli appalti, per il tipo di opera o servizio oggetto dello stesso, non richiedono particolari mezzi e quindi non comportano l'impiego di particolari strutture materiali o impiantistiche (di questi quelli più comuni e frequenti sono gli appalti di facchinaggio o movimentazione merci, quelli di pulizie, o anche quelli di cernita e assemblaggio).
5. Tanto premesso, una volta accertata e sanzionata un'ipotesi di somministrazione illecita il committente utilizzatore, è ritenuto reale datore di lavoro e ciò comporta l'accertamento della costituzione sin dall'origine, di un rapporto di lavoro dei lavoratori dell'appaltatore (o sub-appaltatore) alle dipendenze del committente (appaltante).
6. Nel caso in esame è pacifico che la e la in CP_5 Parte_2 data 29.12.2009 avevano stipulato un contratto d'appalto dal 02.01.2010 al
7 31.12.2011, tacitamente rinnovabile, per la fornitura dei lavori di movimentazione delle merci in entrata e in uscita, pulizie macchinari, impianti, magazzini e facchinaggio e che la aveva poi subappaltato detti Parte_2 lavori alla per .01.2011 al 31.12.2011, con Controparte_6 proroga tacita fino al 31.03.2012.
6. E', invero, documentato (cfr. contratto di sub-appalto versato in atti del giudizio di primo grado dalla stessa difesa dell'odierno appellante) che tra nella qualità di Amministratore Unico della Parte_1
(appaltante a sua volta appaltatore della ) e Pt_2 Pt_4 CP_5 nella Qualità di legale rapp.te p.t. della MACO Società Controparte_3
RI (appaltatrice) intercorreva un contratto di “sub-fornitura di appalto” avente ad oggetto Lavori di movimentazione merci sia in entrata che in uscita;
Lavori di pulizie macchinari, impianti, magazzini etc;
Lavori di facchinaggio; il medesimo oggetto cioè che come si evince dalla stessa premessa del contratto la committente aveva affidato alla Controparte_11 Pt_2
6.1 Da notare che nel predetto contratto di sub-appalto all'art.4) si legge “in merito al prezzo dei servizi sub-appaltati le parti concordemente dichiarano di fare riferimento agli accordi verbali intercorsi con riferimento a ciascuna tipologia di servizio espletato, ferma la possibilità di aggiornamenti semestrali”.
6.1.1 Non è sfuggita al primo giudice la circostanza che: “Nel contratto in esame, oltre all'assenza di qualsiasi previsione contrattuale che commisuri il compenso alla realizzazione dell'opera o del servizio, con conseguente previsione di apposita attività di verifica del risultato, manca del tutto anche la determinazione del compenso e/o del corrispettivo che l'appaltatore si obbliga a versare alla sub appaltatrice”. Il punto non ha formato oggetto di specifica censura né è stato in alcun modo avversato.
6.2 A ciò si aggiunga che è incontestato che il sistema di rilevazione delle presenze ed ore di lavoro in uso per i dipendenti della Committente era lo stesso utilizzato per i lavoratori della cooperativa , come dichiarato dal legale rappresentante della data 9/1/2015 e precisato nel capitolato del Controparte_12 contratto di appalto con la doc;
per lo svolgimento dell'attività lavorativa Pt_2 venivano utilizzati macchinari (automezzi, transpallet, carrelli manuali, carrelli elevatori) di proprietà della o noleggiati da detta s.p.a. ed affidati CP_5
“in uso” alla cooperativa , priva di mezzi propri o noleggiati;
le attività lavorative del personale del committente e del subappaltatore oltre ad essere svolte negli stessi ambienti di lavoro venivano effettuate senza alcuna distinzione tra personale;
non risultava alcuna attività organizzativa da parte del legale rappresentante della Società subappaltatrice.
6.3 Nella fattispecie in esame, come correttamente accertato dal Tribunale, il contratto di appalto stipulato tra la e la per l'esecuzione di CP_5 Pt_2 lavori di movimentazione merci in ulizia macchinari, impianti e magazzini oltre al facchinaggio e il contratto di sub appalto stipulati tra la e la con lo stesso oggetto, appaiono Pt_2 Controparte_13
8 evidentemente non connotati dal requisito della genuinità; né elementi di serio contrasto rispetto all'emersione e valorizzazione dei citati indici sintomatici della non genuinità del contratto di appalto e sub-appalto di servizi, sono stati offerti dalla Difesa dell'appellante.
7. Dall'accertata illiceità dell'appalto e del sub- Controparte_10 appalto ex art.29 D.Lgs 276/03 discendono le Controparte_14 violazioni imputate al committente quale datore di lavoro ed emerge, conseguentemente, nella complessa operazione contrattuale unitariamente posta in essere nel consapevole perseguimento del fine illecito sopra evidenziato la condotta concorsuale nella causazione dell' illecito , ex art. 5 l. 689/1981 per il periodo dal 31/1/2011 al 31/3/2012 imputabile all'odierno appellante.
8. Giova evidenziare che nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, si dà atto degli illeciti contestati al ricorrente;
l'ordinanza è debitamente motivata (anche per relationem) atteso il chiaro richiamo a tutti gli atti posti a suo fondamento, tra cui il sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00002/2015- 647-02 del 09.11.2015 che richiama il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 n. 81 del 2017.
9. L'appellante deduce, in via subordinata, che “quand'anche fosse illecito l'appalto – come pure afferma il Tribunale – l'effettivo datore di lavoro sarebbe l'utilizzatore e dunque la
il che, nella prospettiva difensiva varrebbe ad escludere la sua CP_5 responsabilità concorrente ex art.5 L.n.689/1981, dedotta, inoltre, l'assoluta assenza di ingerenza dei rappresentanti della nei rapporti - Parte_2 divenuti diretti - tra la società committente (la e la società sub- CP_5 appaltatrice (la . CP_6
10. Come noto, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità incide sul soggetto che materialmente ha posto in essere il comportamento contestato;
tuttavia, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
10.1 Contemplando il concorso di persone, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981 recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore, o ai coautori, dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, anche se esclusivamente sul piano psichico (Cass. ord. 30712/2021; Cass. n. 143 del 2016).
10.1.1 La pena pecuniaria è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, in quanto concepito come una struttura unitaria (Cassazione civile sez. I, 08/02/2016, n. 2406), nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti e sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, cioè la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla
9 realizzazione dell'illecito.
10.1.2. In altre parole, sussiste il concorso nell'illecito amministrativo qualora più soggetti cooperino alla produzione di un evento illecito ed agiscano con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
11. Orbene, nella specie, non va dimenticato che la controversia sub iudice trae origine dalla richiesta di accertamento proveniente dalla Procura di in CP_1 data 30.06.2014 su segnalazione di taluni lavoratori, nella quale si chiedeva alla Direzione Provinciale del Lavoro di e alla Guardia di Finanza tra le altre CP_1 cose, “di identificare compiutamente (all.1 memoria di primo Parte_1 grado).
11.1. Ed è proprio dalle risultanze dell'attività accertativa di tali organi ispettivi, in particolare dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, che è emerso il concorso di nella gestione illecita del personale utilizzato dalla Parte_1 CP_5
[...]
11.2 Appare opportuno, pertanto, riportare le dichiarazioni e/o richieste di intervento dei soci – lavoratori della cooperativa già individuati Parte_5 dal giudice di primo grado: (all.45 memoria di primo grado – Parte_6
“dichiaro che noi tutti abbiamo sempre avuto, come datore di lavoro, certo Parte_1 che spesso veniva presso gli stabilimenti della e ci riuniva per eventuali ulteriori CP_5 direttive”); (all.49 me di primo grado – “…in realtà Controparte_15 però va evidenziato che tutte le società cooperative alternatesi nel corso degli anni sono tutte riconducibili in capo ad un unico titolare, sig. il quale ha sempre gestito Parte_1
l'attività ed impartito direttive ai dipendenti sebbene la rappresentanza legale delle stesse risulti formalmente attribuita a persone differenti e le varie sedi legali ubicate in posti diversi”. Ed ancora: “Il sig. gestisce in prima persona l'attività della società Natana Doc s.p.a. Parte_1 azienda titolare del contratto di appalto con la […] In pratica la Controparte_11 gestione del lavoro è sempre effettuata direttamente dal sig. e/o dal personale della Parte_1 che, mediante l'artifizio dell'ap l sub-appalto, evita di Controparte_11 assumere direttamente il personale necessario per l'attività di facchinaggio e movimentazione carichi”); (all. 54 memoria di primo grado - dichiara di aver Parte_7 partecipato ad una riunione in data 31.01.2015 presso una sala “del capannone ove opera la per il seguente motivo “Il Presidente della Cooperativa, sig. CP_5
avendo saputo di un precedente controllo da parte della Guardia di Finanza, ci ha Parte_1 convocati per cambiare improvvisamente il contratto di lavoro”); Controparte_16
(all.62 memoria di primo grado - dichiara di aver partecipato ad una riunione in data 31.01. presso i magazzini della siti in Controparte_11
AT (AV), riguardante una contrattazione sindacale, definisce il sig. come “Presidente della menzionata cooperativa)”; Parte_1 CP_17
(all.72 memoria di primo grado - dichiara di aver partecipato ad una
[...]
in data 31.01.2 resso i magazzini della siti in Controparte_11
AT (AV) alla presenza del Presidente aggiungendo Parte_1 che: “Il predetto ha comunicato che sua intenzione regolarizzare la posizione Parte_1 contributiva dei lavoratori, ma ciò dipende dalla volontà della che avrebbe CP_5
10 opposto resistenze”); (all.80 memoria di primo grado - Persona_1 conferma di aver partecipato ad una riunione in data 31.01.2015 presso i magazzini della siti in AT (AV) alla presenza del Controparte_11
“Presidente sindacalisti, dichiarando che quest'ultimo Parte_1 aveva tranquillizzato i lavoratori in quanto avrebbe regolarizzato in toto la loro posizione lavorativa concordemente con la;
CP_5 CP_18
(all.82 memoria di primo grado - conferma di aver partecipato ad una riunione in data .2015 presso i magazzini della siti in Controparte_11
AT (AV) alla presenza del “Presidente , dichiarando Parte_1 che quest'ultimo aveva tranquillizzato i lavoratori in quanto avrebbe regolarizzato in toto la loro posizione lavorativa a seguito della loro iscrizione a qualche sindacato. Aggiungeva poi di non ricordare per chi lavorasse posto che:
“come accade da almeno il 2010 ad ogni inizio di anno, mi fanno formare delle carte di licenziamento da una cooperativa e contestualmente una riassunzione da parte di una altra cooperativa”); (all.106 memoria di primo grado - conferma di CP_19 aver parteci nione in data 3 015 presso i magazzini della siti in AT (AV) alla presenza di Controparte_11 Parte_1
“quello che anche in altre occasioni mi è stato indicato come Presidente delle
[...] cooperative", il quale, alla presenza di taluni sindacalisti, avrebbe prospettato ai lavoratori il miglioramento delle loro condizioni economiche e dei loro diritti a seguito del passaggio da “soci lavoratori” a “soci dipendenti a livello nazionale”);
(all.112 memoria di primo grado - conferma di aver Parte_8 partecipato ad una riunione in data 31.01.2015 presso i magazzini della
[...] siti in AT (AV), riunione indetta per la stipu CP_11 nuovo contratto di lavoro con altra cooperativa, ed aggiunge “preciso che il contratto è stato proposto ed esposto dal Presidente di tutte le cooperative per cui ho lavorato negli ultimi dieci anni, tale ); (all.113 memoria Parte_1 Controparte_20 di primo gr d una riunione in 31.01.2015 presso i magazzini della siti in AT Controparte_11
(AV), riunione indetta per la stipula di un nuovo contratto di lavoro con altra cooperativa, ed aggiunge “preciso che il contratto è stato proposto ed esposto dal Presidente di tutte le cooperative per cui ho lavorato negli ultimi otto anni, tale ); Parte_1
(all.117 memoria di primo grado - conferma la sua Parte_9 partecipazione ad una riunione in data 31.01.2015 presso i magazzini della siti in AT (AV) alla presenza di Controparte_11 Parte_1 sindacalisti, ove era stato informato di
[...] miglioramento economico dei lavoratori).
11.3. È di palmare evidenza che dalle dichiarazioni, anche incrociate, rese dai predetti lavoratori emerge con forza la condotta ingerente del ricorrente nei rapporti tra la e la con conseguente concorso CP_5 Controparte_6 dello stesso alla realizzazione dei tre illeciti di cui all'ordinanza-ingiunzione impugnata imputati ai rappresentanti formali della Controparte_6
11.4. Emerge, in particolare, che “di fatto” si è posto da Parte_1 tramite di collegamento tra la ed il CP_5
11 subappaltatore in quanto, sebbene la rappresentanza legale di Controparte_6 quest'ultima risultasse formalmente attribuita a persone differenti, egli aveva un ruolo fondamentale nella gestione organizzativa della attività della società cooperativa, tanto da essere definito dai lavoratori di quest'ultima come
“Presidente” di essa, legittimato ad indire riunioni dei lavoratori ai quali, durante l'ultima riunione, aveva comunicato addirittura la regolarizzazione in toto della loro posizione lavorativa, con conseguente evidente dimostrazione della gestione di somministrazione di manodopera alla committente per il tramite della cooperativa subappaltatrice, in assenza di assunzione del rischio di impresa non avendo la appaltatrice e la sub-appaltatrice i mezzi e i macchinari per svolgere le attività oggetto del sub-appalto, come si evince da tutti gli altri documenti prodotti in giudizio.
11.4.1. Sulla assenza di somministrazione lecita di manodopera, tra l'altro, alcuna prova contraria è stata fornita dall'appellante a fronte di quanto puntualmente evidenziato nel verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00000/2016- 956-05 del 04.05.2016 emesso nei confronti della per appalto Controparte_6 illecito e versato in atti dall insieme agli altri mezzi di prova ma anche – come già detto sopra - in seno al verbale unico di accertamento e notificazione n.AV00002/2015- 647-02 del 09.11.2015 sotteso alla ordinanza -ingiunzione impugnata che richiama, come detto, le dichiarazioni dei lavoratori.
11.5 Si rammenti che, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento.
11.5.1 Ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (Cass. 3350/2001; Cass. 11718/2003; Cass. 2780/2004).
11.5.2 In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 11934/2019; Cass. 8445/2020).
11.5.3. Legittimamente, dunque, la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti acquisite in sede ispettiva, dopo averle esaminate
12 criticamente, dando motivatamente conto della loro valenza probatoria.
12. Per quanto sopra esposto, alcuna rilevanza presenta la censura di parte appellante relativa all'illiceità del contratto d'appalto in virtù del quale la responsabilità andrebbe attribuita esclusivamente alla condotta della CP_5
e della e dei loro collaboratori;
né la censura secondo la
[...] Controparte_6 quale comunque sarebbe insussistente l'illiceità dell'appalto posta a fondamento della decisione del primo giudice.
12.1. Sul punto giova evidenziare, come già fatto dal Tribunale che - a fronte dell'accertamento da parte dell dell'appalto illecito tra la e la CP_5 per assenza dei requisiti ex art. 29 D.Lgs.276/2003 e di Parte_2 conseguenza anche dei successivi contratti di sub-appalto – la ha CP_5 effettuato il pagamento delle sanzioni ad essa inflitte proprio per appalto illecito.
13. Ad ogni buon conto, al di là di tale ultimo aspetto, ciò che ha rilevanza ai fini delle definizione della controversia che ci occupa, è il provato concorso ex art. 5 L.n.689/1981 da parte di alla realizzazione degli illeciti di cui Parte_1 all'ordinanza-ingiunzione rso provato alla luce dell'intero materiale probatorio in atti, avendo particolare riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del lavoro, connotate certamente da genuinità e credibilità in quanto rese in assenza di potenziali condizionamenti esterni tanto da essere definite correttamente dal giudice di prime cure “chiare, prive di contraddizioni interne o di lacune, coerenti anche estrinsecamente, e quindi sufficientemente esaustive ai fini della decisione della controversia”.
13.1. Non merita accoglimento, dunque, l'eccezione di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni rese da altri lavoratori secondo le quali “essi sarebbero stati controllati e avrebbero ricevuto gli ordini da responsabile di tutte le cooperative succedutesi nel Persona_2 tempo”.
13.1.1 Invero giova ricordare, in via generale, che in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. ord. n. 9786 del 2022).
13.1.2 In particolare, poi, occorre ricordare, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, che lo stesso in sede di ispezione (all. 64 Persona_2 memoria di primo grado) d e responsabile del personale e logistica e “di ricevere ordini e direttive dalla nella persona di Pt_2 Persona_3 nell'espletamento della propria attività lavorativa”.
13.1.3 In merito a tale dichiarazione del l'appellante lamenta, poi, che il Per_2 giudice di prime cure avrebbe travisat rmine “direttive” utilizzato da quest'ultimo, non specificando tuttavia in che modo il giudice avrebbe male
13 interpretato tale espressione.
13.1.4. In realtà, la Corte rileva che, come correttamente osservato dal primo giudice, la dichiarazione del difetta di attendibilità per avere egli affermato Per_2 in sede di escussione testim che la verificava periodicamente Parte_2
l'andamento dell'appalto e non si intrometteva nella gestione del personale, e ciò in netto contrasto con quanto dichiarato nell'atto di ispezione.
13.2 Si rammenti che occorre riconoscere la prevalenza, ai fini probatori, delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto a quelle rese in udienza. Facendo tesoro dell'insegnamento della Suprema Corte (ordinanza n. 24208/2020), quindi, il giudice di prime cure ha reputato, legittimamente, che proprio la divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste escusso in sede ispettiva e in udienza facesse propendere per la legittimità dell'operato dell Controparte_7
.
[...]
14. In definitiva, riassumendo, l'oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi nella verifica la legittimità formale e sostanziale.
14.1. Pertanto, all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
14.2. A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
14.3. Nel caso di specie, poichè l ha dato prova della Controparte_7 fondatezza della sua pretesa l'appello va rigettato con conferma della ordinanza- ingiunzione impugnata.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra € 52.000,01 e € 256.000,00 nella misura minima liquidabile (tenuto conto dell'esigua fase istruttoria e l'estrema snellezza della fase decisoria) e operata la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015.
12. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante ai sensi dell'art. 1
14 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5728,00, oltre oneri accessori se dovuti come per legge;
- l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli in data 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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