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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5362/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22.7.25
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
N. 5362/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della
1
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5362/2018 R.G.
TRA
c.f. elettivamente domiciliato in Nola Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla Piazza Duomo, n. 1 presso la Casa Comunale e rappresentato e dife- so, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Pasquale Tudisco c.f.:
C.F._1
- OPPONENTE
E
c.f. elettivamente domiciliata in Na- Controparte_1 P.IVA_2
poli alla Piazza Nazionale, n. 96, presso lo studio dell'Avv. Luca Sepe, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._2
atti
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il chie- Parte_1
deva revocarsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione per- ché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo reso, oltre vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato ed istruito il processo e precisate le conclusioni, la causa ve- niva rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiun- tivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il de- posito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa-
3
zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere che l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della que- stione ritenuta di più agevole soluzione. Sul punto, infatti, la corte di Cas- sazione ha recentemente avuto modo di ribadire che:
Nel merito, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dal Pt_1
nei confronti di con conferma integrale
[...] Controparte_1
del decreto ingiuntivo reso.
Quanto al titolo del credito azionato nel presente giudizio, esso si fonda sul contratto di appalto stipulato dal per il servizio di refezione Pt_1 Pt_1
scolastica effettuato dalla società opposta nell'interesse e per conto dello stes- so Parte_1
Al riguardo, deve, innanzitutto, ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito, avendo la società opposta prodotto in atti – oltre alle fatture - il con- tratto di appalto e le determine dirigenziali di affidamento dell'incarico di ge- stione del servizio di refezione scolastica. Del resto, come anticipato,
l'esecuzione dell'appalto per il periodo fino alla chiusura dell'anno scolastico
2013/2014 non è neppure contestata da parte dell'opponente Pt_1
Con specifico riferimento alle fatture insolute n. 612/2012 e n.
292/2013 deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di prescrizione, avendo parte opposta agito in via monitoria prima dello spirare del termine decennale, specificamene in data 12.01.2018.
Deve essere, a tal punto, rigettata l'eccezione di difetto di legittima- zione attiva. Sul punto, il eccepisce il difetto di legittimazione attiva Pt_1
della in ragione di una intervenuta cessione del credito vantato da CP_1
quest'ultima in favore della e una successiva retrocessio- Parte_2
4
ne del credito che, ad avviso dell'opponente, avrebbe richiesto la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 69, comma 3, del R.D. n. 2440 del 1923.
A ben vedere, tale norma si riferisce solo ai crediti vantati nei confronti dello
Stato e nulla aggiunge circa l'applicabilità della stessa agli enti pubblici territo- riali. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di ces- sione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali […] non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che ri- chiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trova- re applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche ammini- strazioni. (cfr. Cass. Sez. 6, 15/10/2020, n. 22315). Ne consegue che nella fat- tispecie de qua trova applicazione l'ordinaria disciplina codicistica che ri- chiede la semplice notifica al debitore ceduto.
La giurisprudenza della suprema Corte ha, infatti, avuto modo ancora di re- cente di ribadire che “il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accetta- ta, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debi- tore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del paga- mento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la pre- valenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfeziona- tasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolari- tà del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la le- gittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta”.
(Cass. Sez. 2, 30/04/2021, n. 11436, Rv. 661194 - 01)
Calando i suddetti principi nel caso di specie, -incontestato tra le parti che, con atto di atto di cessione di credito registrato in data 10.12.2012 la società
cedeva alla società i futuri crediti d'impresa, CP_1 Parte_2
5
senza termine e con facoltà di recedere in qualsiasi momento- è stato piena- mente dimostrato in giudizio che dapprima con lettera Parte_2
del 06.03.2014 comunicava al che la rientrava nella piena Pt_1 CP_1
titolarità dei crediti di cui alle fatture insolute 612/2012, 292/2012,
234/2013 e poi con lettera raccomandata del 10.03.2014, inviata al Pt_1
nella qualità di debitore ceduto e per conoscenza a
[...] CP_1
, nella qualità di creditore originario, comunicava la risoluzione
[...]
dell'atto di cessione dei crediti.
Pertanto, con riferimento ai crediti sorti negli anni 2013 e 2014, non può seriamente dubitarsi che la società opposta sia rientrata nella piena ed esclusiva titolarità dei medesimi, dalla data dell'intervenuta risoluzione di cui è stato reso debitamente edotto il essendo assolutamente irri- Parte_1
levante la data di maturazione dei crediti (ricadenti nel periodo di vigenza della cessione) e rimasti insoluti alla data della retrocessione al cedente da parte del cessionario. Analogamente non può dubitarsi della titolarità dei crediti matura- ti successivamente. Per mera completezza può dirsi che del tutto generica ri- sulta l'eccezione in forza della quale l'opponente si duole della ecces- Pt_1
sività degli interessi il cui calcolo laconicamente ed asseritamente “non risulta correttamente operato in ragione della normativa imperativa vigente”, senza null'altro specificare.
Da ciò discende il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo reso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concreta- mente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocrati- ca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di assorbita e disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanze, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna , a rifondere in favore di Parte_1 [...]
e spese di giudizio, che si liquidano €.3.809,00 per compensi, ol- CP_1
tre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Luca
Sepe, dichiaratosi anticipatario.
È verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22.7.25
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
N. 5362/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della
1
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5362/2018 R.G.
TRA
c.f. elettivamente domiciliato in Nola Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla Piazza Duomo, n. 1 presso la Casa Comunale e rappresentato e dife- so, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Pasquale Tudisco c.f.:
C.F._1
- OPPONENTE
E
c.f. elettivamente domiciliata in Na- Controparte_1 P.IVA_2
poli alla Piazza Nazionale, n. 96, presso lo studio dell'Avv. Luca Sepe, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._2
atti
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il chie- Parte_1
deva revocarsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione per- ché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo reso, oltre vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato ed istruito il processo e precisate le conclusioni, la causa ve- niva rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiun- tivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il de- posito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa-
3
zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere che l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della que- stione ritenuta di più agevole soluzione. Sul punto, infatti, la corte di Cas- sazione ha recentemente avuto modo di ribadire che:
Nel merito, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dal Pt_1
nei confronti di con conferma integrale
[...] Controparte_1
del decreto ingiuntivo reso.
Quanto al titolo del credito azionato nel presente giudizio, esso si fonda sul contratto di appalto stipulato dal per il servizio di refezione Pt_1 Pt_1
scolastica effettuato dalla società opposta nell'interesse e per conto dello stes- so Parte_1
Al riguardo, deve, innanzitutto, ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito, avendo la società opposta prodotto in atti – oltre alle fatture - il con- tratto di appalto e le determine dirigenziali di affidamento dell'incarico di ge- stione del servizio di refezione scolastica. Del resto, come anticipato,
l'esecuzione dell'appalto per il periodo fino alla chiusura dell'anno scolastico
2013/2014 non è neppure contestata da parte dell'opponente Pt_1
Con specifico riferimento alle fatture insolute n. 612/2012 e n.
292/2013 deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di prescrizione, avendo parte opposta agito in via monitoria prima dello spirare del termine decennale, specificamene in data 12.01.2018.
Deve essere, a tal punto, rigettata l'eccezione di difetto di legittima- zione attiva. Sul punto, il eccepisce il difetto di legittimazione attiva Pt_1
della in ragione di una intervenuta cessione del credito vantato da CP_1
quest'ultima in favore della e una successiva retrocessio- Parte_2
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ne del credito che, ad avviso dell'opponente, avrebbe richiesto la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 69, comma 3, del R.D. n. 2440 del 1923.
A ben vedere, tale norma si riferisce solo ai crediti vantati nei confronti dello
Stato e nulla aggiunge circa l'applicabilità della stessa agli enti pubblici territo- riali. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di ces- sione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali […] non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che ri- chiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trova- re applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche ammini- strazioni. (cfr. Cass. Sez. 6, 15/10/2020, n. 22315). Ne consegue che nella fat- tispecie de qua trova applicazione l'ordinaria disciplina codicistica che ri- chiede la semplice notifica al debitore ceduto.
La giurisprudenza della suprema Corte ha, infatti, avuto modo ancora di re- cente di ribadire che “il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accetta- ta, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debi- tore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del paga- mento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la pre- valenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfeziona- tasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolari- tà del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la le- gittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta”.
(Cass. Sez. 2, 30/04/2021, n. 11436, Rv. 661194 - 01)
Calando i suddetti principi nel caso di specie, -incontestato tra le parti che, con atto di atto di cessione di credito registrato in data 10.12.2012 la società
cedeva alla società i futuri crediti d'impresa, CP_1 Parte_2
5
senza termine e con facoltà di recedere in qualsiasi momento- è stato piena- mente dimostrato in giudizio che dapprima con lettera Parte_2
del 06.03.2014 comunicava al che la rientrava nella piena Pt_1 CP_1
titolarità dei crediti di cui alle fatture insolute 612/2012, 292/2012,
234/2013 e poi con lettera raccomandata del 10.03.2014, inviata al Pt_1
nella qualità di debitore ceduto e per conoscenza a
[...] CP_1
, nella qualità di creditore originario, comunicava la risoluzione
[...]
dell'atto di cessione dei crediti.
Pertanto, con riferimento ai crediti sorti negli anni 2013 e 2014, non può seriamente dubitarsi che la società opposta sia rientrata nella piena ed esclusiva titolarità dei medesimi, dalla data dell'intervenuta risoluzione di cui è stato reso debitamente edotto il essendo assolutamente irri- Parte_1
levante la data di maturazione dei crediti (ricadenti nel periodo di vigenza della cessione) e rimasti insoluti alla data della retrocessione al cedente da parte del cessionario. Analogamente non può dubitarsi della titolarità dei crediti matura- ti successivamente. Per mera completezza può dirsi che del tutto generica ri- sulta l'eccezione in forza della quale l'opponente si duole della ecces- Pt_1
sività degli interessi il cui calcolo laconicamente ed asseritamente “non risulta correttamente operato in ragione della normativa imperativa vigente”, senza null'altro specificare.
Da ciò discende il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo reso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concreta- mente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocrati- ca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di assorbita e disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanze, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna , a rifondere in favore di Parte_1 [...]
e spese di giudizio, che si liquidano €.3.809,00 per compensi, ol- CP_1
tre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Luca
Sepe, dichiaratosi anticipatario.
È verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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