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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori , nata il [...] ad [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato il [...] ad [...], C.F. , e Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
, nato il [...] ad [...], C.F. , tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 residenti a[...], in qualità di eredi della signora , Persona_1 nata il [...] ad [...] e ivi deceduta il 30/11/2022, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella Piazza Vittorio Emanuele n. 24, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Gucciardo, che li rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione volontaria depositata il 30/01/2023,
- ricorrenti -
CONTRO
l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 321,
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Pietro Nenni n.
85, presso lo studio dell'Avv. Sabina Schifano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata agli atti di lite, nonché deliberazione del commissario straordinario n. 401 del
10/03/2022,
- resistente -
1 Oggetto: Risarcimento danno da responsabilità medica.
Conclusioni per i ricorrenti: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 27 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. introduttivo della lite, depositato il 16 Novembre 2021, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 27 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e nelle note conclusionali depositate, rispettivamente, il 31 Marzo 2022 e l'1 Aprile 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. depositato il 16 Novembre 2021, regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di I comparizione a mezzo pec dell'1 Dicembre 2021, la signora Persona_1 premetteva che, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 24/2017 aveva adito l'intestato
Tribunale con ricorso ex art. 696bis c.p.c. Aggiungendo che, in seno a tale scritto aveva esposto che, a seguito di un trauma subito alla sua gamba sinistra il 4 Giugno 2020, in conseguenza di una caduta accidentale dal gradino di un negozio, i soccorritori del 118, prontamente intervenuti dopo essere stati chiamati, avevano, in primis, immobilizzato l'arto, applicandovi dei sacchetti di ghiaccio istantaneo. In secondo luogo, provveduto a trasportarla presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Agrigento, dove era arrivata alle ore 12:36 con attribuzione del codice d'urgenza verde. In terz'ordine che, era stata presa in carico dal medico di quest'ultimo alle ore
16:19, quando erano trascorse quasi quattro ore. La ricorrente aveva riferito che, all'esame obiettivo il prefato sanitario aveva fatto riferimento, oltre che al trauma subito dalla citata gamba sinistra, anche alla presenza su di essa di bolle da verosimile ustione da ghiaccio.
Descrivendo gli esiti degli ulteriori accertamenti a cui era stata sottoposta nei reparti di chirurgia vascolare e di ortopedia del suddetto nosocomio. La stessa aveva affermato che, sulla base dei controlli effettuati era emerso che, per effetto del cennato sinistro aveva riportato soltanto un trauma al menzionato arto, senza lesioni ossee. Mentre, le ustioni di cui sopra erano state
2 causate dal ghiaccio applicato sulla propria gamba per l'enunciato arco temporale, senza che nessuno le prestasse assistenza prima di essere visitata dal medico di turno. Lamentando che, tale comportamento era sintomatico dell'assoluta disorganizzazione e negligenza del personale sanitario del nominato ospedale. La istante aveva descritto le visite e i trattamenti medici a cui si era dovuta sottoporre per curare le ustioni in parola. Spiegando che, in accoglimento della richiesta formulata in seno al ricordato ricorso ex art. 696bis c.p.c., il Giudice designato alla trattazione del relativo procedimento, distinto dal N. R.G. 371/2021, aveva conferito incarico a un collegio di C.T.U., composto dai Dott.ri e , che, in Persona_2 Persona_3 adempimento dell'incarico ricevuto, avevano redatto apposita relazione tecnica d'ufficio.
Evidenziava, inoltre, che, secondo le conclusioni formulate nell'ambito di tale elaborato peritale, per un verso, le menomazioni psicofisiche riscontrate a proprio carico erano causalmente ascrivibili all'inadempimento della struttura sanitaria resistente e in nesso eziologico con il medesimo;
per un altro, i postumi stabilizzati e permanenti delle patologie da lei patite determinavano un danno biologico pari al 7%, il 60% del quale era ascrivibile a responsabilità medica per l'ustione di II grado sofferta, e il restante 40% era attribuibile al trauma contusivo-escoriativo patito cadendo. Osservando che, i citati C.T.U. avevano quantificato in 20 giorni ciascuno i periodi di invalidità temporanea relativa al 75% e al 50%, e in ulteriori 30 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%. Pertanto, con il ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, il nocumento subito in occasione del ricovero del
4 Giugno 2020 presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento era riconducibile alla condotta dei sanitari che l'avevano presa in carico. Di conseguenza, di condannare l' a risarcirle i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali sofferti, quantificati in € 8.000,00, o nella diversa maggiore, o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
L , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 31 Marzo 2022 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto richiamava il contenuto sia della memoria che aveva depositato il 10 Aprile 2021 nel predetto procedimento avente N. R.G.
371/2021, con cui aveva contestato le pretese di sia della C.T.U. predisposta Persona_1
nel corso dello stesso, delle note critiche redatte dal rispettivo legale avverso la bozza della stessa e dei chiarimenti forniti dal cennato collegio di periti. Prendendo posizione relativamente
3 alle valutazioni espresse da questi ultimi in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i nocumenti denunciati dalla ricorrente e il comportamento asseritamente negligente tenuto dai sanitari del menzionato nosocomio. Sul punto rilevava che, non era dato sapere chi aveva fornito le sacche di ghiaccio sintetico alla istante e in che numero erano state applicate sulla sua gamba sinistra. Affermando che, poiché all'arrivo in pronto soccorso era stata attribuita alla medesima, per la lesione riportata, il codice verde al triage, nessuna colpa poteva essere attribuita ai medici per il tempo occorso per visitarla, avendo la priorità chi era entrato con i codici giallo e rosso. L'ente resistente eccepiva, poi, che la C.T.U. in dibattito era inutilizzabile,
atteso che l'enunciato collegio dei periti non aveva assolto al tentativo di conciliazione tra le parti, obbligatorio per legge. Il che, a sua detta, viziava il nominato accertamento tecnico preventivo. Contestando, infine, il quantum della richiesta risarcitoria avanzata dalla signora
. In forza di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di rigettare ogni Persona_1
pretesa della ricorrente in quanto inammissibile, e/o nulla, e/o del tutto infondata in fatto e in diritto, non potendo essa ottenere l'invocato risarcimento sulla scorta della ricordata relazione tecnica d'ufficio, che era viziata e inidonea a dimostrare la sua responsabilità. In subordine, di disporre il mutamento di rito, essendo necessario rinnovare la C.T.U. in discorso.
Con provvedimento emesso il 12 Aprile 2022 il Giudice designato alla trattazione della lite, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria, in ossequio al III comma dell'art. 702ter c.p.c. fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c., assegnandogli i termini di cui ai nn. 1), 2) e 3) del suo VI comma. Mediante quello adottato il 20 Settembre
2023 l'adita autorità giudiziaria ammetteva la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della istante, dedotti, rispettivamente, da questa e dall'
[...]
nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositate Controparte_1 il 23 Maggio 2022 e il 13 Giugno 2022.
A seguito della morte di avvenuta il 30 Novembre 2022, si costituivano Persona_1 nel procedimento de quo, in qualità di suoi eredi, i figli , e Parte_1 Parte_2
, depositando il 30 Gennaio 2023 apposita memoria, con cui Parte_3 insistevano nelle domande e nelle conclusioni articolate nell'atto con il quale era stato instaurato.
In conseguenza del richiamato decesso, durante l'udienza del 7 Febbraio 2023 il legale dei citati signori faceva presente che, non era possibile esperire l'interrogatorio formale della de cuius, né la prova testimoniale ammessa, poiché il signor , indicato come unico Testimone_1
4 teste, non poteva essere escusso essendo coniuge della stessa, sebbene non costituitosi in ius.
Con ordinanza emessa nell'anzidetto giorno il Giudice non disponeva il rinnovo della C.T.U. richiesto dall'ente resistente. In quella adottata il 28 Maggio 2024 a norma dell'art. 127ter, III comma, c.p.c., l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 17 e il 22 Maggio
2024. Nel corso dell'udienza del 27 Maggio 2025, dopo che i loro procuratori avevano discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere il Giudice revocava il menzionato provvedimento, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- Le domande spiegate in seno al ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio sono giuridicamente legittime e fondate.
Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso sopra anticipato si rende opportuno evidenziare alcuni peculiari aspetti. Invero, con l'enunciato ricorso la signora ha proposto il giudizio di merito previsto dal III comma Persona_1 dell'art. 8 della legge n. 24 dell'8 Marzo 2017, c.d. , dopo avere esperito il tentativo CP_2 obbligatorio di conciliazione, cui fa riferimento il suo primo comma. Tale disposizione recita, testualmente: “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”. La presentazione di quest'ultimo costituisce, in virtù del periodo iniziale del successivo II comma della nominata norma, condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva avente
N. R.G. 371/2021, incoato dalla signora con il ricorso ex art. 696bis c.p.c. datato Persona_1
8 Febbraio 2021, versato agli atti di lite, il Giudice designato alla rispettiva trattazione ha disposto una consulenza tecnica preventiva, affidandone l'espletamento al Dott. Per_3
e al Dott. , in ossequio a quanto statuito dall'art. 15 della ricordata
[...] Persona_2 legge n. 24/2017. La relazione tecnica d'ufficio redatta da tali periti, datata 12 Novembre 2021,
è allegata nel fascicolo depositato dalla citata de cuius allorché ha iscritto a ruolo la contesa in esame. Rispetto a tale elaborato peritale appare opportuno analizzare una eccezione sollevata
5 dall' nella propria memoria di Controparte_1
costituzione. Per il suo tramite eccepisce, in estrema sintesi, l'inutilizzabilità dello stesso, stante che il collegio composto dai prefati medici non ha assolto al tentativo di conciliazione tra le parti, che è obbligatorio in forza della legge n. 24/2017. Sostenendo che, tale omissione ha viziato la relativa procedura. La doglianza appena riportata risulta essere suscettibile di rigetto.
Al fine di supportare tale conclusione è sufficiente rilevare che, l'art. 696bis c.p.c., espressamente richiamato dal I comma dell'art. 8 del suddetto provvedimento legislativo, non contempla alcuna conseguenza per l'ipotesi in cui il consulente non tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti prima di depositare la relazione, men che mai la sua inutilizzabilità.
Quindi, nessun vizio ha inficiato il procedimento di istruzione preventiva esperito dalla signora prima di iniziare il presente giudizio di merito. Peraltro, attraverso la Persona_1 presentazione del ricorso che lo ha instaurato essa ha assolto, ex art. 8, II comma, della legge n. 24/2017, alla condizione di procedibilità della pretesa di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del proprio ricovero presso il pronto soccorso dell'Ospedale
San Giovanni di Dio di Agrigento, avvenuto in conseguenza di una caduta accidentale occorsale il 4 Giugno 2020, avanzata nei confronti dell'ente resistente.
3.- Ciò posto, mediante l'esperimento dell'azione processuale sottoposta a disamina si fa valere la responsabilità da inadempimento contrattuale dell'
[...]
con riferimento alle ustioni di II grado, subite dalla gamba Controparte_1 sinistra della cennata de cuius a causa della condotta negligente posta in essere nella circostanza su descritta dai sanitari del menzionato nosocomio, che la hanno presa in cura. Il che trova conferma nel chiaro disposto del I comma dell'art. 7 della enunciata legge n. 24/2017, secondo cui: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Se così è, allora, relativamente alla ripartizione dell'onere probatorio trova applicazione il principio sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 30 Ottobre 2001 n. 13533, in forza del quale il creditore che, come nel caso di specie, agisce per ottenere il risarcimento del danno deve limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Mentre, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Inoltre, poiché il I comma dell'art. 7
6 della legge n. 24/2017 fa esplicito riferimento all'art. 1218 c.c., la struttura sanitaria è tenuta a risarcire il nocumento arrecato dal rispettivo personale se non prova che l'inadempimento della prestazione dovuta al paziente, o il ritardo nell'adempimento è stato provocato dall'impossibilità di eseguirla derivante da causa che non le è imputabile. A ben guardare, nell'ipotesi qui analizzata l'ente resistente non ha ottemperato all'onere probatorio incombente a suo carico. Al contrario, quanto denunciato nel nominato ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. ha trovato conferma nelle valutazioni di natura medica sviluppate dai Dott.ri e all'interno della ricordata Persona_3 Persona_2 consulenza tecnica preventiva, predisposta ai sensi dell'art. 8 della legge n. 24/2017. L'analisi della stessa si palesa, pertanto, indispensabile per la definizione della contesa. Ebbene, i richiamati C.T.U., dopo avere non solo esposto l'anamnesi, l'esito dell'esame obiettivo clinico medico generale e regionale della periziata;
ma, anche, elencato la documentazione sanitaria da lei prodotta e riassunto gli eventi che hanno originato la controversia, hanno articolato le loro considerazioni medico-legali. Osservando che, dai dati raccolti si sono evidenziati sulla gamba sinistra della signora esiti di ustione da ghiaccio di II grado, in soggetto con Persona_1 esiti di trauma contusivo-escoriativo sulla medesima. Per quel che concerne la verifica della sussistenza di un nesso eziologico tra tali postumi lesivi e la condizione invalidante della citata de cuius, da un lato, e la condotta degli operatori sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di
Agrigento, che la hanno avuta in cura, dall'altro, i predetti periti hanno preso le mosse da quanto accaduto il 4 Giugno 2020. Specificando, innanzitutto, che, in conseguenza di un trauma contusivo accidentale al cennato arto, la periziata è stata sottoposta a cura dagli operatori del
118, che, oltre a immobilizzarlo, hanno praticato la crioterapia, applicando su di esso dei sacchetti di ghiaccio, prima di condurla al pronto soccorso del menzionato nosocomio. In secondo luogo che, ivi giunta, a seguito di triage le è stato attribuito codice verde, nonché che
è stata visitata dal medico di turno dopo circa quattro ore. I medesimi hanno spiegato che,
l'obiettività clinica emersa dalla documentazione sanitaria analizzata, corroborata dal supporto iconografico avuto a disposizione, ha messo in rilievo una sintomatologia clinica iperacuta, caratterizzata da un tumultuoso sviluppo di lesioni bollose siero-emorragiche localizzate sulla enunciata gamba sinistra, sede del trauma contusivo, da cui è originata la sequela fisiopatologica in grado di determinare la perdita di sostanza e i danni oggetto del contendere.
Precisando che, sulla scorta degli elementi di valutazione raccolti si può escludere l'esistenza in di segni e sintomi riconducibili a patologie dermatologiche, di cui era affetta Persona_1
7 prima della caduta, nella quale è rimasta coinvolta nel mese di Giugno 2020. Di guisa che, la sintomatologia iperacuta ingravescente insorta non si è innestata su patologie cutanee preesistenti, essendosi presentata da sé, in assenza di lesioni ossee post traumatiche radiologicamente accertabili. Con riguardo, poi, alla condotta tenuta dagli operatori del 118, che hanno prestato il primo soccorso alla nominata de cuius, i Dott.ri e Per_3 Per_2 hanno affermato che, a seguito del trauma contusivo-escoriativo da lei patito,
l'immobilizzazione della sua gamba sinistra e l'applicazione di sacchetti di ghiaccio sintetico deve considerarsi corretta e diligente, nonché in linea con i principi della comune esperienza clinica nella gestione di fattispecie traumatiche di questo tipo. Puntualizzando che, però, la crioterapia, da loro praticata, può comportare possibili rischi ed effetti collaterali anche gravi, da prevedere e gestire correttamente in relazione alla possibile insorgenza, tra l'altro, di ustioni da ghiaccio. Tant'è che, come da loro sottolineato, si raccomanda nei soggetti non più giovani,
o con turbe circolatorie, ovvero con sensibilità alterate e, quindi, più vulnerabili ad un iceburn, una somministrazione, per esempio, intermittente, effettuata ogni 10 minuti, e, comunque, sotto una stretta sorveglianza clinica onde evitare l'instaurarsi delle complicanze in dibattito. Alla luce di tali argomentazioni i medesimi sono giunti alla conclusione che, la periziata, che all'epoca della ricordata caduta aveva 71 anni ed era affetta da turbe circolatorie di tipo ipertensivo in terapia farmacologica, dopo essere stata correttamente immobilizzata e trattata con crioterapia, ha stazionato presso il richiamato pronto soccorso, dove le è stato attribuito giustamente il codice verde al triage, in attesa di essere visitata dal medico di turno per circa quattro ore, nel corso delle quali è stata omessa la necessaria e auspicabile sorveglianza clinica sull'arto interessato dal trauma contusivo-escoriativo. Il che, secondo i citati medici, configura un inadempimento della struttura sanitaria, che, invece, adottando una condotta diligente, avrebbe dovuto verificare per il tramite del proprio personale le sue condizioni cliniche. Gli stessi hanno, altresì, evidenziato l'idoneità della noxa lesiva, rappresentata dai sacchetti di ghiaccio, a produrre in parte le lesioni cutanee lamentate dalla signora in Persona_1 assenza della quale avrebbe riportato, verosimilmente, esiti cicatriziali di modesta entità clinica, rispetto ai postumi in contestazione. Sostenendo, segnatamente, che le lesioni discromico- cicatriziali riscontrate sulla rispettiva gamba sinistra sono da imputare al danno evento connesso all'uso degli anzidetti sacchetti di ghiaccio. Mentre, quelle cicatriziali a carattere irregolarmente lineare, rilevate in sede mediana della superficie estensoria del cennato arto, si sono presumibilmente originate in conseguenza del trauma contusivo. Ciò in quanto, quest'ultimo è
8 stato in grado di determinare un processo lesionale escoriativo con perdita di sostanza e successivo esito cicatriziale. In merito, i C.T.U. hanno chiarito che, l'esito cicatriziale di natura lineare non è compatibile con processi riparativi post bollosi, o successivi a ustione, da cui scaturiscono, di solito, esiti dicromico-cicatriziali di tipo irregolarmente ovalare, o tondeggiante. Riferendo che, però, le alterazioni cutanee originate dalla menzionata ustione hanno sensibilmente alterato i processi fisiologici della cicatrizzazione spontanea, dando vita a un ambiente sfavorevole ai processi riparativi dermoepidermici e della functio laesa. Per tale via, hanno determinato delle menomazioni nettamente più invalidanti rispetto a quelle riconducibili all'evento naturale, da considerarsi, conseguentemente, in concorrenza tra loro.
Sulla base di tali argomentazioni di natura tecnica, i prefati periti hanno dichiarato che, il processo patologico tegumentario, esitato nei postumi permanenti osservati clinicamente visitando la enunciata de cuius, si è posto in correlazione eziologica concausale con la condotta inadempiente posta in essere dalla ricordata struttura sanitaria. Ragion per cui, si ravvisa un nesso eziologico tra la patologia lamentata dalla periziata, integrante il danno evento, e le responsabilità accertate imputabili all' Controparte_3
(cfr.: pagg. 7, 8 e 9 della consulenza tecnica preventiva datata 12/11/2021).
[...]
Una vota verificata la ricorrenza di un rapporto di concausalità tra la compromissione anatomo-funzionale rilevata sulla signora e il comportamento omissivo adottato Persona_1 nella fattispecie dai sanitari dell'ente resistente, i Dott.ri e hanno proceduto Per_3 Per_2
a rispondere all'altro quesito rivoltogli dal Giudice che li ha nominati, avente a oggetto la determinazione del danno biologico e dei periodi di invalidità sofferti dalla prima. Sul punto hanno evidenziato che, le menomazioni psicofisiche superiormente descritte, fra esse concorrenti, hanno recato un pregiudizio estetico ad alta incidenza funzionale, avendo riguardato un'area estesa della cute della richiamata gamba sinistra, con esiti discromico- cicatriziali della superficie flessoria, nonché con un'ampia area cicatriziale irregolarmente lineare diastasata e depressa a carico della superficie estensoria della gamba omolaterale.
Deducendo che, si è, pertanto, configurato un pregiudizio estetico moderato, rispetto al quale, facendo riferimento alla voce “danno estetico” della tabella di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, tenuto conto che le menomazioni in discorso sono risultate stabilizzate e definitive, deve attribuirsi una percentuale di invalidità totale permanente pari al 7%. Dopo di che, gli stessi hanno fornito una significativa delucidazione. Specificando che, nell'ambito della responsabilità imputabile alla citata struttura sanitaria va pure valutata la causalità giuridica. In
9 altre parole, bisogna chiarire quale danno è stato conseguenza immediata e diretta della condotta posta in essere dal proprio personale, ossia verificare cosa sarebbe accaduto se la medesima non si fosse realizzata. A tale scopo i suddetti periti hanno ribadito che, le cennate lesioni discromico-cicatriziali sono state interamente una conseguenza diretta del comportamento inadempiente controverso. Invece, quelle lineari, localizzate in sede mediana alla superficie estensoria del menzionato arto, se i sanitari dell'ospedale di Agrigento fossero intervenuti diligentemente a prestare assistenza a , si sarebbero certamente originate, Persona_1 presentandosi, tuttavia, più sottili, senza marcata diastasi e depressione. Il che, a detta degli enunciati medici, si comprende in considerazione della circostanza che, su di esse non avrebbero concorso le alterazioni tipiche della cicatrizzazione presenti in caso di ustione di II grado profonda. In quest'ottica, effettuando un giudizio controfattuale, i due C.T.U. hanno affermato, innanzitutto, che le lesioni lineari localizzate in argomento avrebbero creato un danno biologico che, in mancanza dell'incidenza delle ustioni in parola, deve stimarsi in una misura del 40% rispetto a quello complessivo. In secondo luogo che, nell'ipotesi in commento
è corretta la liquidazione di un danno differenziale, nel senso che le menomazioni risarcibili sono valorizzate sottraendo all'invalidità complessiva quella legata all'evento naturale, non ascrivibile a responsabilità dell' . In Controparte_3 terz'ordine, e per l'effetto, che i postumi complessivi presenti nella periziata, valutati al 7%, sono liquidabili soltanto al 60%, atteso che il danno connesso al trauma contusivo-escoriativo occorsole, che costituisce il nominato evento naturale, ha una incidenza del 40%. Infine, relativamente all'invalidità temporanea parziale sofferta dalla ricordata signora a causa della patologia di cui sopra, che è insorta a seguito della condotta omissiva attribuibile al personale sanitario del richiamato ospedale, i citati periti hanno quantificato in un periodo di 20 giorni, decorrenti dal verificarsi del trauma in questione, quella al 75%, in ulteriori 20 giorni l'inabilità temporanea relativa al 50% e in altri 30 giorni quella al 25% (cfr.: pagg. 9, 10 e 11 della relazione tecnica datata 12/11/2021). Le considerazioni medico-legali sviluppate con l'elaborato peritale sottoposto a disamina sono state confermate da questi ultimi in seno alle risposte alle note critiche alla bozza del medesimo, redatte dal legale dell'ente resistente, trasmesse a mezzo pec del 14 Ottobre 2021. All'interno di esse i Dott.ri e Persona_3
hanno precisato, per un verso, che la valutazione del suddetto danno Persona_2 biologico è stata condotta adottando alla stregua di parametro di riferimento le tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica ricomprese fra l'1 e il 9% di cui al D.M. del 3 Luglio
10 2003, oltre che quanto riportato nei testi di medicina legale correntemente in uso;
per un altro, che, per realizzare un'indagine più accurata, hanno applicato la c.d. formula C.R.E.S.O. (C = colore, R = rilievo, E = estensione, S = sede, O = orientamento), che consente di porre in correlazione i criteri oggettivi più rilevanti nella valutazione di un danno estetico e di giungere a un punteggio cicatriziale, cui corrisponde una percentuale di danno biologico (cfr.: pagg. 12,
13 e 14 della consulenza tecnica preventiva).
Or dunque, le puntuali, obiettive, imparziali ed eloquenti conclusioni articolate nella relazione tecnica predisposta e depositata nel cennato procedimento proposto da Persona_1 ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., da ritenersi in questa sede pienamente condivisibili ed accettabili, attestano, in maniera assolutamente inconfutabile, la ricorrenza di uno dei presupposti giuridici che la ha legittimamente indotta a instaurarlo e a introdurre successvamente la presente vertenza processuale. In particolare, l'esistenza di un chiaro, inequivocabile ed evidente nesso eziologico fra le ustioni di II grado subite dalla rispettiva gamba sinistra, manifestatesi durante il ricovero presso il pronto soccorso del menzionato nosocomio, avvenuto il 4 Giugno 2020, e l'inadempimento del personale sanitario in servizio. Questo è consistito nel non avere sorvegliato, nell'arco temporale di quattro ore in cui la prefata de cuius ha aspettato di essere visitata dal medico di turno, le condizioni dell'enunciato arto, proprio in ragione dell'avvenuta applicazione su di esso di sacchetti di ghiaccio sintetico.
3.1.- Per liquidare monetariamente l'invalidità temporanea assoluta e parziale e gli esiti morbosi permanenti patiti da , così come accertati dal nominato collegio di Persona_1 periti, è necessario fornire alcune delucidazioni concernenti la nozione del c.d. “danno biologico”. Con riguardo a questa, nel cui ambito deve farsi rientrare anche la perdita della capacità lavorativa generica del soggetto che subisce un infortunio, o un nocumento provocato dal fatto altrui, la giurisprudenza di legittimità distingue un duplice aspetto. Segnatamente, sia quello statico, corrispondente al danno dell'integrità fisiopsichica in sé considerata;
sia il fattore dinamico, consistente nel peggioramento della qualità della vita derivato dalla conseguenza lesiva sofferta (cfr., così: Cass. n. 8054/1994; Cass. n. 5669/1994). Di guisa che, nella valutazione di esso si deve prendere in considerazione il danneggiato alla stregua della somma delle funzioni naturali che gli afferiscono nell'ambiente ove si esplica la sua esistenza, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr., in questo senso: Cass. n. 6938/1988; Cass. n. 10153/1993). Nel caso qui analizzato per la quantificazione del danno biologico in discorso trova applicazione il disposto del IV comma dell'art. 7 della
11 legge n. 24/2017. Tale norma stabilisce che: “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. Laddove, il successivo V comma sancisce che: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”.
In conformità alla prima delle ricordate previsioni legislative, tenuto conto che quelle in contestazione integrano delle lesioni di lieve entità, vanno applicati i criteri disciplinati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Pertanto, considerato che all'epoca della richiamata caduta e del ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento la citata de cuius aveva l'età di 71 anni, secondo le predette tabelle il valore base da utilizzare nella fattispecie per monetizzare i sette punti di invalidità permanente attribuiti dai cennati periti agli esiti morbosi in essa residuati è di € 947,30. Sicché, tenendo conto del relativo coefficiente di abbattimento, il danno biologico riconoscibile a dopo avere decurtato la Persona_1 percentuale del 40% riferibile al trauma contusivo-escoriativo originato dalla menzionata caduta accidentale, risulta pari ad € 5.253,82 (cioè: € 8.756,37 x 60%). A questa somma devono aggiungersi quelle dovute in relazione ai giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, al
50% e al 25%, che le sono stati concessi dagli enunciati C.T.U. Poiché la prima è stata da questi quantificata in un periodo di 20 giorni, per i quali, secondo i criteri superiormente indicati,
l'indennità spettante è eguale ad € 41,43, corrispondente al 75% di quella giornaliera determinata in € 55,24, agli eredi della nominata signora va corrisposto a tale titolo l'importo di € 828,60 (ossia: 20 x € 41,43). Mentre, per gli ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea relativa al 50% va liquidata la cifra di € 552,40 (così: 20 x € 27,62). Infine, per il periodo di 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, riconosciuto dal ricordato collegio di periti alla richiamata de cuius, spetta ai figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
costituitisi nel procedimento de quo nella spiegata qualità, l'ammontare di € 414,30
[...]
(cioè: 30 x € 13,81). Quindi, l , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare a questi ultimi la somma degli importi su specificati, pari a complessivi € 7.049,12 come forma di risarcimento dei danni fisici sofferti dalla loro defunta madre per effetto dell'inadempimento per cui è lite.
12 Peraltro, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 4
Giugno 2020 (giorno in cui si è verificata l'ustione di II grado in discussione), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, vanno, altresì, corrisposti dall'ente resistente gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (4/06/2020) sino a quella della decisione.
4.- Priva del requisito della legittimità giuridica si palesa, invece, un'altra richiesta formulata nel ricorso ex art. 702bis c.p.c. che ha instaurato il procedimento de quo. Con essa si pretende il ristoro a opera dell Controparte_1 delle spese mediche sostenute da per curare i nocumenti patiti a causa della Persona_1 condotta negligente posta in essere dal suo personale. Per suffragare la domanda in commento sono stati allegati agli atti di causa n. 16 scontrini, emessi fra il 29 Giugno 2020 e l'1 Febbraio
2021 da alcune farmacie ubicate nel Comune di Agrigento. Tali documenti fiscali attestano l'esborso da parte della citata signora e di altro soggetto, di cui è riportato il codice fiscale nell'ambito di alcuni di essi, di somme di denaro, per complessivi € 249,46, per l'acquisto di farmaci e altri prodotti. A ben guardare, non è possibile constatare se gli importi ivi indicati sono stati corrisposti per comprare presidi medici necessari per curare le conseguenze subite dalla suddetta de cuius a causa delle ustioni di II grado superiormente descritte. In effetti, i cennati scontrini afferiscono all'acquisto di farmaci non meglio individuati, che non sono direttamente collegabili alla menzionata patologia. Ragion per cui, la richiesta sottoposta a disamina merita di essere rigettata.
5.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifondere ai signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi della signora sia le spese del presente giudizio, che si
[...] Persona_1 liquidano in complessivi € 2.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
sia quelle del procedimento introdotto da quest'ultima ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., che si liquidano in complessivi €
1.170,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, si devono porre definitivamente a carico dell Controparte_1
le spese della consulenza tecnica preventiva datata 12 Novembre 2021, già
[...] liquidate con decreto emesso il 24 Novembre 2021 dal Giudice designato alla trattazione
13 dell'enunciato procedimento di istruzione preventiva in complessivi € 1.600,00, ivi compreso l'acconto percepito dal collegio dei periti composto dai Dott.ri e Persona_3 Per_2
, oltre I.V.A. e C.P. come per legge.
[...]
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1
responsabile delle ustioni di II grado subite dalla gamba sinistra della signora Persona_1 durante il ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, avvenuto il 4 Giugno 2020;
- per l'effetto, condanna il citato ente, come sopra rappresentato, a pagare ai signori
[...]
e , in qualità di eredi della prefata Parte_1 Parte_2 Parte_3
la complessiva somma di € 7.049,12 a titolo di risarcimento del 60% danno Persona_1 biologico sofferto e dei periodi di invalidità temporanea parziale sopportati in conseguenza delle suddette ustioni di II grado. Inoltre, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 4 Giugno 2020 (giorno in cui è avvenuto il ricovero in parola), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dal prefato resistente gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data
(4/06/2020) sino a quella della decisione;
- rigetta, per le argomentazioni superiormente illustrate, la domanda di risarcimento delle spese mediche sostenute dalla signora in conseguenza delle ustioni in questione, Persona_1 formulata nel ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del procedimento de quo;
- condanna l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai signori , e Parte_1 Parte_2
, nella spiegata qualità, sia le spese del presente giudizio, che si Parte_3 liquidano in complessivi € 2.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
sia quelle del procedimento introdotto dalla menzionata de cuius ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., che si liquidano in complessivi € 1.170,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso
14 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore dichiaratosi antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico dell'ente resistente, ut supra rappresentato, le spese della consulenza tecnica preventiva datata 12 Novembre 2021, già liquidate con decreto emesso il 24 Novembre 2021 dal Giudice designato alla trattazione dell'enunciato procedimento di istruzione preventiva in complessivi € 1.600,00, ivi compreso l'acconto percepito dal collegio dei periti composto dai Dott.ri e , oltre I.V.A. e C.P. Persona_3 Persona_2 come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 29 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
15
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori , nata il [...] ad [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato il [...] ad [...], C.F. , e Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
, nato il [...] ad [...], C.F. , tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 residenti a[...], in qualità di eredi della signora , Persona_1 nata il [...] ad [...] e ivi deceduta il 30/11/2022, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella Piazza Vittorio Emanuele n. 24, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Gucciardo, che li rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione volontaria depositata il 30/01/2023,
- ricorrenti -
CONTRO
l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 321,
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Pietro Nenni n.
85, presso lo studio dell'Avv. Sabina Schifano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata agli atti di lite, nonché deliberazione del commissario straordinario n. 401 del
10/03/2022,
- resistente -
1 Oggetto: Risarcimento danno da responsabilità medica.
Conclusioni per i ricorrenti: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 27 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. introduttivo della lite, depositato il 16 Novembre 2021, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 Maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 27 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e nelle note conclusionali depositate, rispettivamente, il 31 Marzo 2022 e l'1 Aprile 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. depositato il 16 Novembre 2021, regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di I comparizione a mezzo pec dell'1 Dicembre 2021, la signora Persona_1 premetteva che, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 24/2017 aveva adito l'intestato
Tribunale con ricorso ex art. 696bis c.p.c. Aggiungendo che, in seno a tale scritto aveva esposto che, a seguito di un trauma subito alla sua gamba sinistra il 4 Giugno 2020, in conseguenza di una caduta accidentale dal gradino di un negozio, i soccorritori del 118, prontamente intervenuti dopo essere stati chiamati, avevano, in primis, immobilizzato l'arto, applicandovi dei sacchetti di ghiaccio istantaneo. In secondo luogo, provveduto a trasportarla presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Agrigento, dove era arrivata alle ore 12:36 con attribuzione del codice d'urgenza verde. In terz'ordine che, era stata presa in carico dal medico di quest'ultimo alle ore
16:19, quando erano trascorse quasi quattro ore. La ricorrente aveva riferito che, all'esame obiettivo il prefato sanitario aveva fatto riferimento, oltre che al trauma subito dalla citata gamba sinistra, anche alla presenza su di essa di bolle da verosimile ustione da ghiaccio.
Descrivendo gli esiti degli ulteriori accertamenti a cui era stata sottoposta nei reparti di chirurgia vascolare e di ortopedia del suddetto nosocomio. La stessa aveva affermato che, sulla base dei controlli effettuati era emerso che, per effetto del cennato sinistro aveva riportato soltanto un trauma al menzionato arto, senza lesioni ossee. Mentre, le ustioni di cui sopra erano state
2 causate dal ghiaccio applicato sulla propria gamba per l'enunciato arco temporale, senza che nessuno le prestasse assistenza prima di essere visitata dal medico di turno. Lamentando che, tale comportamento era sintomatico dell'assoluta disorganizzazione e negligenza del personale sanitario del nominato ospedale. La istante aveva descritto le visite e i trattamenti medici a cui si era dovuta sottoporre per curare le ustioni in parola. Spiegando che, in accoglimento della richiesta formulata in seno al ricordato ricorso ex art. 696bis c.p.c., il Giudice designato alla trattazione del relativo procedimento, distinto dal N. R.G. 371/2021, aveva conferito incarico a un collegio di C.T.U., composto dai Dott.ri e , che, in Persona_2 Persona_3 adempimento dell'incarico ricevuto, avevano redatto apposita relazione tecnica d'ufficio.
Evidenziava, inoltre, che, secondo le conclusioni formulate nell'ambito di tale elaborato peritale, per un verso, le menomazioni psicofisiche riscontrate a proprio carico erano causalmente ascrivibili all'inadempimento della struttura sanitaria resistente e in nesso eziologico con il medesimo;
per un altro, i postumi stabilizzati e permanenti delle patologie da lei patite determinavano un danno biologico pari al 7%, il 60% del quale era ascrivibile a responsabilità medica per l'ustione di II grado sofferta, e il restante 40% era attribuibile al trauma contusivo-escoriativo patito cadendo. Osservando che, i citati C.T.U. avevano quantificato in 20 giorni ciascuno i periodi di invalidità temporanea relativa al 75% e al 50%, e in ulteriori 30 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%. Pertanto, con il ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, il nocumento subito in occasione del ricovero del
4 Giugno 2020 presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento era riconducibile alla condotta dei sanitari che l'avevano presa in carico. Di conseguenza, di condannare l' a risarcirle i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali sofferti, quantificati in € 8.000,00, o nella diversa maggiore, o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
L , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 31 Marzo 2022 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto richiamava il contenuto sia della memoria che aveva depositato il 10 Aprile 2021 nel predetto procedimento avente N. R.G.
371/2021, con cui aveva contestato le pretese di sia della C.T.U. predisposta Persona_1
nel corso dello stesso, delle note critiche redatte dal rispettivo legale avverso la bozza della stessa e dei chiarimenti forniti dal cennato collegio di periti. Prendendo posizione relativamente
3 alle valutazioni espresse da questi ultimi in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i nocumenti denunciati dalla ricorrente e il comportamento asseritamente negligente tenuto dai sanitari del menzionato nosocomio. Sul punto rilevava che, non era dato sapere chi aveva fornito le sacche di ghiaccio sintetico alla istante e in che numero erano state applicate sulla sua gamba sinistra. Affermando che, poiché all'arrivo in pronto soccorso era stata attribuita alla medesima, per la lesione riportata, il codice verde al triage, nessuna colpa poteva essere attribuita ai medici per il tempo occorso per visitarla, avendo la priorità chi era entrato con i codici giallo e rosso. L'ente resistente eccepiva, poi, che la C.T.U. in dibattito era inutilizzabile,
atteso che l'enunciato collegio dei periti non aveva assolto al tentativo di conciliazione tra le parti, obbligatorio per legge. Il che, a sua detta, viziava il nominato accertamento tecnico preventivo. Contestando, infine, il quantum della richiesta risarcitoria avanzata dalla signora
. In forza di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di rigettare ogni Persona_1
pretesa della ricorrente in quanto inammissibile, e/o nulla, e/o del tutto infondata in fatto e in diritto, non potendo essa ottenere l'invocato risarcimento sulla scorta della ricordata relazione tecnica d'ufficio, che era viziata e inidonea a dimostrare la sua responsabilità. In subordine, di disporre il mutamento di rito, essendo necessario rinnovare la C.T.U. in discorso.
Con provvedimento emesso il 12 Aprile 2022 il Giudice designato alla trattazione della lite, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria, in ossequio al III comma dell'art. 702ter c.p.c. fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c., assegnandogli i termini di cui ai nn. 1), 2) e 3) del suo VI comma. Mediante quello adottato il 20 Settembre
2023 l'adita autorità giudiziaria ammetteva la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della istante, dedotti, rispettivamente, da questa e dall'
[...]
nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositate Controparte_1 il 23 Maggio 2022 e il 13 Giugno 2022.
A seguito della morte di avvenuta il 30 Novembre 2022, si costituivano Persona_1 nel procedimento de quo, in qualità di suoi eredi, i figli , e Parte_1 Parte_2
, depositando il 30 Gennaio 2023 apposita memoria, con cui Parte_3 insistevano nelle domande e nelle conclusioni articolate nell'atto con il quale era stato instaurato.
In conseguenza del richiamato decesso, durante l'udienza del 7 Febbraio 2023 il legale dei citati signori faceva presente che, non era possibile esperire l'interrogatorio formale della de cuius, né la prova testimoniale ammessa, poiché il signor , indicato come unico Testimone_1
4 teste, non poteva essere escusso essendo coniuge della stessa, sebbene non costituitosi in ius.
Con ordinanza emessa nell'anzidetto giorno il Giudice non disponeva il rinnovo della C.T.U. richiesto dall'ente resistente. In quella adottata il 28 Maggio 2024 a norma dell'art. 127ter, III comma, c.p.c., l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 17 e il 22 Maggio
2024. Nel corso dell'udienza del 27 Maggio 2025, dopo che i loro procuratori avevano discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere il Giudice revocava il menzionato provvedimento, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- Le domande spiegate in seno al ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio sono giuridicamente legittime e fondate.
Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso sopra anticipato si rende opportuno evidenziare alcuni peculiari aspetti. Invero, con l'enunciato ricorso la signora ha proposto il giudizio di merito previsto dal III comma Persona_1 dell'art. 8 della legge n. 24 dell'8 Marzo 2017, c.d. , dopo avere esperito il tentativo CP_2 obbligatorio di conciliazione, cui fa riferimento il suo primo comma. Tale disposizione recita, testualmente: “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”. La presentazione di quest'ultimo costituisce, in virtù del periodo iniziale del successivo II comma della nominata norma, condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva avente
N. R.G. 371/2021, incoato dalla signora con il ricorso ex art. 696bis c.p.c. datato Persona_1
8 Febbraio 2021, versato agli atti di lite, il Giudice designato alla rispettiva trattazione ha disposto una consulenza tecnica preventiva, affidandone l'espletamento al Dott. Per_3
e al Dott. , in ossequio a quanto statuito dall'art. 15 della ricordata
[...] Persona_2 legge n. 24/2017. La relazione tecnica d'ufficio redatta da tali periti, datata 12 Novembre 2021,
è allegata nel fascicolo depositato dalla citata de cuius allorché ha iscritto a ruolo la contesa in esame. Rispetto a tale elaborato peritale appare opportuno analizzare una eccezione sollevata
5 dall' nella propria memoria di Controparte_1
costituzione. Per il suo tramite eccepisce, in estrema sintesi, l'inutilizzabilità dello stesso, stante che il collegio composto dai prefati medici non ha assolto al tentativo di conciliazione tra le parti, che è obbligatorio in forza della legge n. 24/2017. Sostenendo che, tale omissione ha viziato la relativa procedura. La doglianza appena riportata risulta essere suscettibile di rigetto.
Al fine di supportare tale conclusione è sufficiente rilevare che, l'art. 696bis c.p.c., espressamente richiamato dal I comma dell'art. 8 del suddetto provvedimento legislativo, non contempla alcuna conseguenza per l'ipotesi in cui il consulente non tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti prima di depositare la relazione, men che mai la sua inutilizzabilità.
Quindi, nessun vizio ha inficiato il procedimento di istruzione preventiva esperito dalla signora prima di iniziare il presente giudizio di merito. Peraltro, attraverso la Persona_1 presentazione del ricorso che lo ha instaurato essa ha assolto, ex art. 8, II comma, della legge n. 24/2017, alla condizione di procedibilità della pretesa di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del proprio ricovero presso il pronto soccorso dell'Ospedale
San Giovanni di Dio di Agrigento, avvenuto in conseguenza di una caduta accidentale occorsale il 4 Giugno 2020, avanzata nei confronti dell'ente resistente.
3.- Ciò posto, mediante l'esperimento dell'azione processuale sottoposta a disamina si fa valere la responsabilità da inadempimento contrattuale dell'
[...]
con riferimento alle ustioni di II grado, subite dalla gamba Controparte_1 sinistra della cennata de cuius a causa della condotta negligente posta in essere nella circostanza su descritta dai sanitari del menzionato nosocomio, che la hanno presa in cura. Il che trova conferma nel chiaro disposto del I comma dell'art. 7 della enunciata legge n. 24/2017, secondo cui: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Se così è, allora, relativamente alla ripartizione dell'onere probatorio trova applicazione il principio sancito dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 30 Ottobre 2001 n. 13533, in forza del quale il creditore che, come nel caso di specie, agisce per ottenere il risarcimento del danno deve limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Mentre, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Inoltre, poiché il I comma dell'art. 7
6 della legge n. 24/2017 fa esplicito riferimento all'art. 1218 c.c., la struttura sanitaria è tenuta a risarcire il nocumento arrecato dal rispettivo personale se non prova che l'inadempimento della prestazione dovuta al paziente, o il ritardo nell'adempimento è stato provocato dall'impossibilità di eseguirla derivante da causa che non le è imputabile. A ben guardare, nell'ipotesi qui analizzata l'ente resistente non ha ottemperato all'onere probatorio incombente a suo carico. Al contrario, quanto denunciato nel nominato ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. ha trovato conferma nelle valutazioni di natura medica sviluppate dai Dott.ri e all'interno della ricordata Persona_3 Persona_2 consulenza tecnica preventiva, predisposta ai sensi dell'art. 8 della legge n. 24/2017. L'analisi della stessa si palesa, pertanto, indispensabile per la definizione della contesa. Ebbene, i richiamati C.T.U., dopo avere non solo esposto l'anamnesi, l'esito dell'esame obiettivo clinico medico generale e regionale della periziata;
ma, anche, elencato la documentazione sanitaria da lei prodotta e riassunto gli eventi che hanno originato la controversia, hanno articolato le loro considerazioni medico-legali. Osservando che, dai dati raccolti si sono evidenziati sulla gamba sinistra della signora esiti di ustione da ghiaccio di II grado, in soggetto con Persona_1 esiti di trauma contusivo-escoriativo sulla medesima. Per quel che concerne la verifica della sussistenza di un nesso eziologico tra tali postumi lesivi e la condizione invalidante della citata de cuius, da un lato, e la condotta degli operatori sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di
Agrigento, che la hanno avuta in cura, dall'altro, i predetti periti hanno preso le mosse da quanto accaduto il 4 Giugno 2020. Specificando, innanzitutto, che, in conseguenza di un trauma contusivo accidentale al cennato arto, la periziata è stata sottoposta a cura dagli operatori del
118, che, oltre a immobilizzarlo, hanno praticato la crioterapia, applicando su di esso dei sacchetti di ghiaccio, prima di condurla al pronto soccorso del menzionato nosocomio. In secondo luogo che, ivi giunta, a seguito di triage le è stato attribuito codice verde, nonché che
è stata visitata dal medico di turno dopo circa quattro ore. I medesimi hanno spiegato che,
l'obiettività clinica emersa dalla documentazione sanitaria analizzata, corroborata dal supporto iconografico avuto a disposizione, ha messo in rilievo una sintomatologia clinica iperacuta, caratterizzata da un tumultuoso sviluppo di lesioni bollose siero-emorragiche localizzate sulla enunciata gamba sinistra, sede del trauma contusivo, da cui è originata la sequela fisiopatologica in grado di determinare la perdita di sostanza e i danni oggetto del contendere.
Precisando che, sulla scorta degli elementi di valutazione raccolti si può escludere l'esistenza in di segni e sintomi riconducibili a patologie dermatologiche, di cui era affetta Persona_1
7 prima della caduta, nella quale è rimasta coinvolta nel mese di Giugno 2020. Di guisa che, la sintomatologia iperacuta ingravescente insorta non si è innestata su patologie cutanee preesistenti, essendosi presentata da sé, in assenza di lesioni ossee post traumatiche radiologicamente accertabili. Con riguardo, poi, alla condotta tenuta dagli operatori del 118, che hanno prestato il primo soccorso alla nominata de cuius, i Dott.ri e Per_3 Per_2 hanno affermato che, a seguito del trauma contusivo-escoriativo da lei patito,
l'immobilizzazione della sua gamba sinistra e l'applicazione di sacchetti di ghiaccio sintetico deve considerarsi corretta e diligente, nonché in linea con i principi della comune esperienza clinica nella gestione di fattispecie traumatiche di questo tipo. Puntualizzando che, però, la crioterapia, da loro praticata, può comportare possibili rischi ed effetti collaterali anche gravi, da prevedere e gestire correttamente in relazione alla possibile insorgenza, tra l'altro, di ustioni da ghiaccio. Tant'è che, come da loro sottolineato, si raccomanda nei soggetti non più giovani,
o con turbe circolatorie, ovvero con sensibilità alterate e, quindi, più vulnerabili ad un iceburn, una somministrazione, per esempio, intermittente, effettuata ogni 10 minuti, e, comunque, sotto una stretta sorveglianza clinica onde evitare l'instaurarsi delle complicanze in dibattito. Alla luce di tali argomentazioni i medesimi sono giunti alla conclusione che, la periziata, che all'epoca della ricordata caduta aveva 71 anni ed era affetta da turbe circolatorie di tipo ipertensivo in terapia farmacologica, dopo essere stata correttamente immobilizzata e trattata con crioterapia, ha stazionato presso il richiamato pronto soccorso, dove le è stato attribuito giustamente il codice verde al triage, in attesa di essere visitata dal medico di turno per circa quattro ore, nel corso delle quali è stata omessa la necessaria e auspicabile sorveglianza clinica sull'arto interessato dal trauma contusivo-escoriativo. Il che, secondo i citati medici, configura un inadempimento della struttura sanitaria, che, invece, adottando una condotta diligente, avrebbe dovuto verificare per il tramite del proprio personale le sue condizioni cliniche. Gli stessi hanno, altresì, evidenziato l'idoneità della noxa lesiva, rappresentata dai sacchetti di ghiaccio, a produrre in parte le lesioni cutanee lamentate dalla signora in Persona_1 assenza della quale avrebbe riportato, verosimilmente, esiti cicatriziali di modesta entità clinica, rispetto ai postumi in contestazione. Sostenendo, segnatamente, che le lesioni discromico- cicatriziali riscontrate sulla rispettiva gamba sinistra sono da imputare al danno evento connesso all'uso degli anzidetti sacchetti di ghiaccio. Mentre, quelle cicatriziali a carattere irregolarmente lineare, rilevate in sede mediana della superficie estensoria del cennato arto, si sono presumibilmente originate in conseguenza del trauma contusivo. Ciò in quanto, quest'ultimo è
8 stato in grado di determinare un processo lesionale escoriativo con perdita di sostanza e successivo esito cicatriziale. In merito, i C.T.U. hanno chiarito che, l'esito cicatriziale di natura lineare non è compatibile con processi riparativi post bollosi, o successivi a ustione, da cui scaturiscono, di solito, esiti dicromico-cicatriziali di tipo irregolarmente ovalare, o tondeggiante. Riferendo che, però, le alterazioni cutanee originate dalla menzionata ustione hanno sensibilmente alterato i processi fisiologici della cicatrizzazione spontanea, dando vita a un ambiente sfavorevole ai processi riparativi dermoepidermici e della functio laesa. Per tale via, hanno determinato delle menomazioni nettamente più invalidanti rispetto a quelle riconducibili all'evento naturale, da considerarsi, conseguentemente, in concorrenza tra loro.
Sulla base di tali argomentazioni di natura tecnica, i prefati periti hanno dichiarato che, il processo patologico tegumentario, esitato nei postumi permanenti osservati clinicamente visitando la enunciata de cuius, si è posto in correlazione eziologica concausale con la condotta inadempiente posta in essere dalla ricordata struttura sanitaria. Ragion per cui, si ravvisa un nesso eziologico tra la patologia lamentata dalla periziata, integrante il danno evento, e le responsabilità accertate imputabili all' Controparte_3
(cfr.: pagg. 7, 8 e 9 della consulenza tecnica preventiva datata 12/11/2021).
[...]
Una vota verificata la ricorrenza di un rapporto di concausalità tra la compromissione anatomo-funzionale rilevata sulla signora e il comportamento omissivo adottato Persona_1 nella fattispecie dai sanitari dell'ente resistente, i Dott.ri e hanno proceduto Per_3 Per_2
a rispondere all'altro quesito rivoltogli dal Giudice che li ha nominati, avente a oggetto la determinazione del danno biologico e dei periodi di invalidità sofferti dalla prima. Sul punto hanno evidenziato che, le menomazioni psicofisiche superiormente descritte, fra esse concorrenti, hanno recato un pregiudizio estetico ad alta incidenza funzionale, avendo riguardato un'area estesa della cute della richiamata gamba sinistra, con esiti discromico- cicatriziali della superficie flessoria, nonché con un'ampia area cicatriziale irregolarmente lineare diastasata e depressa a carico della superficie estensoria della gamba omolaterale.
Deducendo che, si è, pertanto, configurato un pregiudizio estetico moderato, rispetto al quale, facendo riferimento alla voce “danno estetico” della tabella di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, tenuto conto che le menomazioni in discorso sono risultate stabilizzate e definitive, deve attribuirsi una percentuale di invalidità totale permanente pari al 7%. Dopo di che, gli stessi hanno fornito una significativa delucidazione. Specificando che, nell'ambito della responsabilità imputabile alla citata struttura sanitaria va pure valutata la causalità giuridica. In
9 altre parole, bisogna chiarire quale danno è stato conseguenza immediata e diretta della condotta posta in essere dal proprio personale, ossia verificare cosa sarebbe accaduto se la medesima non si fosse realizzata. A tale scopo i suddetti periti hanno ribadito che, le cennate lesioni discromico-cicatriziali sono state interamente una conseguenza diretta del comportamento inadempiente controverso. Invece, quelle lineari, localizzate in sede mediana alla superficie estensoria del menzionato arto, se i sanitari dell'ospedale di Agrigento fossero intervenuti diligentemente a prestare assistenza a , si sarebbero certamente originate, Persona_1 presentandosi, tuttavia, più sottili, senza marcata diastasi e depressione. Il che, a detta degli enunciati medici, si comprende in considerazione della circostanza che, su di esse non avrebbero concorso le alterazioni tipiche della cicatrizzazione presenti in caso di ustione di II grado profonda. In quest'ottica, effettuando un giudizio controfattuale, i due C.T.U. hanno affermato, innanzitutto, che le lesioni lineari localizzate in argomento avrebbero creato un danno biologico che, in mancanza dell'incidenza delle ustioni in parola, deve stimarsi in una misura del 40% rispetto a quello complessivo. In secondo luogo che, nell'ipotesi in commento
è corretta la liquidazione di un danno differenziale, nel senso che le menomazioni risarcibili sono valorizzate sottraendo all'invalidità complessiva quella legata all'evento naturale, non ascrivibile a responsabilità dell' . In Controparte_3 terz'ordine, e per l'effetto, che i postumi complessivi presenti nella periziata, valutati al 7%, sono liquidabili soltanto al 60%, atteso che il danno connesso al trauma contusivo-escoriativo occorsole, che costituisce il nominato evento naturale, ha una incidenza del 40%. Infine, relativamente all'invalidità temporanea parziale sofferta dalla ricordata signora a causa della patologia di cui sopra, che è insorta a seguito della condotta omissiva attribuibile al personale sanitario del richiamato ospedale, i citati periti hanno quantificato in un periodo di 20 giorni, decorrenti dal verificarsi del trauma in questione, quella al 75%, in ulteriori 20 giorni l'inabilità temporanea relativa al 50% e in altri 30 giorni quella al 25% (cfr.: pagg. 9, 10 e 11 della relazione tecnica datata 12/11/2021). Le considerazioni medico-legali sviluppate con l'elaborato peritale sottoposto a disamina sono state confermate da questi ultimi in seno alle risposte alle note critiche alla bozza del medesimo, redatte dal legale dell'ente resistente, trasmesse a mezzo pec del 14 Ottobre 2021. All'interno di esse i Dott.ri e Persona_3
hanno precisato, per un verso, che la valutazione del suddetto danno Persona_2 biologico è stata condotta adottando alla stregua di parametro di riferimento le tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica ricomprese fra l'1 e il 9% di cui al D.M. del 3 Luglio
10 2003, oltre che quanto riportato nei testi di medicina legale correntemente in uso;
per un altro, che, per realizzare un'indagine più accurata, hanno applicato la c.d. formula C.R.E.S.O. (C = colore, R = rilievo, E = estensione, S = sede, O = orientamento), che consente di porre in correlazione i criteri oggettivi più rilevanti nella valutazione di un danno estetico e di giungere a un punteggio cicatriziale, cui corrisponde una percentuale di danno biologico (cfr.: pagg. 12,
13 e 14 della consulenza tecnica preventiva).
Or dunque, le puntuali, obiettive, imparziali ed eloquenti conclusioni articolate nella relazione tecnica predisposta e depositata nel cennato procedimento proposto da Persona_1 ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., da ritenersi in questa sede pienamente condivisibili ed accettabili, attestano, in maniera assolutamente inconfutabile, la ricorrenza di uno dei presupposti giuridici che la ha legittimamente indotta a instaurarlo e a introdurre successvamente la presente vertenza processuale. In particolare, l'esistenza di un chiaro, inequivocabile ed evidente nesso eziologico fra le ustioni di II grado subite dalla rispettiva gamba sinistra, manifestatesi durante il ricovero presso il pronto soccorso del menzionato nosocomio, avvenuto il 4 Giugno 2020, e l'inadempimento del personale sanitario in servizio. Questo è consistito nel non avere sorvegliato, nell'arco temporale di quattro ore in cui la prefata de cuius ha aspettato di essere visitata dal medico di turno, le condizioni dell'enunciato arto, proprio in ragione dell'avvenuta applicazione su di esso di sacchetti di ghiaccio sintetico.
3.1.- Per liquidare monetariamente l'invalidità temporanea assoluta e parziale e gli esiti morbosi permanenti patiti da , così come accertati dal nominato collegio di Persona_1 periti, è necessario fornire alcune delucidazioni concernenti la nozione del c.d. “danno biologico”. Con riguardo a questa, nel cui ambito deve farsi rientrare anche la perdita della capacità lavorativa generica del soggetto che subisce un infortunio, o un nocumento provocato dal fatto altrui, la giurisprudenza di legittimità distingue un duplice aspetto. Segnatamente, sia quello statico, corrispondente al danno dell'integrità fisiopsichica in sé considerata;
sia il fattore dinamico, consistente nel peggioramento della qualità della vita derivato dalla conseguenza lesiva sofferta (cfr., così: Cass. n. 8054/1994; Cass. n. 5669/1994). Di guisa che, nella valutazione di esso si deve prendere in considerazione il danneggiato alla stregua della somma delle funzioni naturali che gli afferiscono nell'ambiente ove si esplica la sua esistenza, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr., in questo senso: Cass. n. 6938/1988; Cass. n. 10153/1993). Nel caso qui analizzato per la quantificazione del danno biologico in discorso trova applicazione il disposto del IV comma dell'art. 7 della
11 legge n. 24/2017. Tale norma stabilisce che: “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. Laddove, il successivo V comma sancisce che: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”.
In conformità alla prima delle ricordate previsioni legislative, tenuto conto che quelle in contestazione integrano delle lesioni di lieve entità, vanno applicati i criteri disciplinati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Pertanto, considerato che all'epoca della richiamata caduta e del ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento la citata de cuius aveva l'età di 71 anni, secondo le predette tabelle il valore base da utilizzare nella fattispecie per monetizzare i sette punti di invalidità permanente attribuiti dai cennati periti agli esiti morbosi in essa residuati è di € 947,30. Sicché, tenendo conto del relativo coefficiente di abbattimento, il danno biologico riconoscibile a dopo avere decurtato la Persona_1 percentuale del 40% riferibile al trauma contusivo-escoriativo originato dalla menzionata caduta accidentale, risulta pari ad € 5.253,82 (cioè: € 8.756,37 x 60%). A questa somma devono aggiungersi quelle dovute in relazione ai giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, al
50% e al 25%, che le sono stati concessi dagli enunciati C.T.U. Poiché la prima è stata da questi quantificata in un periodo di 20 giorni, per i quali, secondo i criteri superiormente indicati,
l'indennità spettante è eguale ad € 41,43, corrispondente al 75% di quella giornaliera determinata in € 55,24, agli eredi della nominata signora va corrisposto a tale titolo l'importo di € 828,60 (ossia: 20 x € 41,43). Mentre, per gli ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea relativa al 50% va liquidata la cifra di € 552,40 (così: 20 x € 27,62). Infine, per il periodo di 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, riconosciuto dal ricordato collegio di periti alla richiamata de cuius, spetta ai figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
costituitisi nel procedimento de quo nella spiegata qualità, l'ammontare di € 414,30
[...]
(cioè: 30 x € 13,81). Quindi, l , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare a questi ultimi la somma degli importi su specificati, pari a complessivi € 7.049,12 come forma di risarcimento dei danni fisici sofferti dalla loro defunta madre per effetto dell'inadempimento per cui è lite.
12 Peraltro, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 4
Giugno 2020 (giorno in cui si è verificata l'ustione di II grado in discussione), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, vanno, altresì, corrisposti dall'ente resistente gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data (4/06/2020) sino a quella della decisione.
4.- Priva del requisito della legittimità giuridica si palesa, invece, un'altra richiesta formulata nel ricorso ex art. 702bis c.p.c. che ha instaurato il procedimento de quo. Con essa si pretende il ristoro a opera dell Controparte_1 delle spese mediche sostenute da per curare i nocumenti patiti a causa della Persona_1 condotta negligente posta in essere dal suo personale. Per suffragare la domanda in commento sono stati allegati agli atti di causa n. 16 scontrini, emessi fra il 29 Giugno 2020 e l'1 Febbraio
2021 da alcune farmacie ubicate nel Comune di Agrigento. Tali documenti fiscali attestano l'esborso da parte della citata signora e di altro soggetto, di cui è riportato il codice fiscale nell'ambito di alcuni di essi, di somme di denaro, per complessivi € 249,46, per l'acquisto di farmaci e altri prodotti. A ben guardare, non è possibile constatare se gli importi ivi indicati sono stati corrisposti per comprare presidi medici necessari per curare le conseguenze subite dalla suddetta de cuius a causa delle ustioni di II grado superiormente descritte. In effetti, i cennati scontrini afferiscono all'acquisto di farmaci non meglio individuati, che non sono direttamente collegabili alla menzionata patologia. Ragion per cui, la richiesta sottoposta a disamina merita di essere rigettata.
5.- In ultima battuta, per il principio della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifondere ai signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi della signora sia le spese del presente giudizio, che si
[...] Persona_1 liquidano in complessivi € 2.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
sia quelle del procedimento introdotto da quest'ultima ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., che si liquidano in complessivi €
1.170,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, si devono porre definitivamente a carico dell Controparte_1
le spese della consulenza tecnica preventiva datata 12 Novembre 2021, già
[...] liquidate con decreto emesso il 24 Novembre 2021 dal Giudice designato alla trattazione
13 dell'enunciato procedimento di istruzione preventiva in complessivi € 1.600,00, ivi compreso l'acconto percepito dal collegio dei periti composto dai Dott.ri e Persona_3 Per_2
, oltre I.V.A. e C.P. come per legge.
[...]
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1
responsabile delle ustioni di II grado subite dalla gamba sinistra della signora Persona_1 durante il ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, avvenuto il 4 Giugno 2020;
- per l'effetto, condanna il citato ente, come sopra rappresentato, a pagare ai signori
[...]
e , in qualità di eredi della prefata Parte_1 Parte_2 Parte_3
la complessiva somma di € 7.049,12 a titolo di risarcimento del 60% danno Persona_1 biologico sofferto e dei periodi di invalidità temporanea parziale sopportati in conseguenza delle suddette ustioni di II grado. Inoltre, su tale importo, devalutato in base agli indici annuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al 4 Giugno 2020 (giorno in cui è avvenuto il ricovero in parola), e rivalutato di anno in anno in virtù degli stessi parametri, devono, altresì, essere corrisposti dal prefato resistente gli interessi, nella misura legale, con decorrenza da quest'ultima data
(4/06/2020) sino a quella della decisione;
- rigetta, per le argomentazioni superiormente illustrate, la domanda di risarcimento delle spese mediche sostenute dalla signora in conseguenza delle ustioni in questione, Persona_1 formulata nel ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del procedimento de quo;
- condanna l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai signori , e Parte_1 Parte_2
, nella spiegata qualità, sia le spese del presente giudizio, che si Parte_3 liquidano in complessivi € 2.100,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
sia quelle del procedimento introdotto dalla menzionata de cuius ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., che si liquidano in complessivi € 1.170,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso
14 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore dichiaratosi antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico dell'ente resistente, ut supra rappresentato, le spese della consulenza tecnica preventiva datata 12 Novembre 2021, già liquidate con decreto emesso il 24 Novembre 2021 dal Giudice designato alla trattazione dell'enunciato procedimento di istruzione preventiva in complessivi € 1.600,00, ivi compreso l'acconto percepito dal collegio dei periti composto dai Dott.ri e , oltre I.V.A. e C.P. Persona_3 Persona_2 come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 29 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
15