TAR Brescia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 69
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 9 bis, D.Lgs.28/2011, dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs.199/2021 e dell'art. 65, comma 1-quater, del D.L.1/2012

    Il Tribunale ritiene che per gli impianti agrivoltaici, la PAS sia subordinata solo alla distanza da aree industriali, commerciali e artigianali, non essendo richiesto che l'area sia qualificata come idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021. Pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato, basata sulla non idoneità dell'area, è in contrasto con il dato normativo.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 12, 45 e ss., 131 e ss. D.Lgs.42/2004, dell'articolo 20, comma 8, lettera c-quater D.Lgs. 199/2021, dell'art.12 D.Lgs. 387/2001

    Il Tribunale afferma che la disposizione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, D.Lgs. 199/2021, ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee e non di prescrivere forme di tutela diretta dei beni culturali. Inoltre, la fascia di rispetto di 500 metri è prevista ai soli fini dell'individuazione di un'area idonea e non costituisce un vincolo generale di tutela indiretta. La motivazione del Comune, basata su tale fascia di rispetto, è inidonea a sorreggere il provvedimento impugnato.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 131 e ss. D.Lgs.42/2004, articolo 20, comma 8, D.Lgs.199/2021, articolo 12 del D.Lgs. 387/2001, articolo 3 L.n.241/1990

    Il Tribunale ritiene che la motivazione fornita sia insufficiente, limitandosi a osservare "importanti criticità" senza esplicitare le ragioni per cui le esigenze di tutela del paesaggio debbano prevalere sulla realizzazione di impianti FER. Ogni nuova opera incide sul paesaggio, e il giudizio di compatibilità non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 12, 45 e ss., 131 e ss. D.Lgs.42/2004, dell'articolo 20, comma 8, lettera c-quater D.Lgs. 199/2021, dell'art.12 D.Lgs. 387/2001

    Il Tribunale afferma che la disposizione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, D.Lgs. 199/2021, ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee e non di prescrivere forme di tutela diretta dei beni culturali. Inoltre, la fascia di rispetto di 500 metri è prevista ai soli fini dell'individuazione di un'area idonea e non costituisce un vincolo generale di tutela indiretta. La motivazione del Comune, basata su tale fascia di rispetto, è inidonea a sorreggere il provvedimento impugnato.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 12, 45 e ss., 131 e ss. D.Lgs.42/2004, dell'articolo 20, comma 8, lettera c-quater D.Lgs. 199/2021, dell'art.12 D.Lgs. 387/2001

    Il Tribunale afferma che la disposizione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, D.Lgs. 199/2021, ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee e non di prescrivere forme di tutela diretta dei beni culturali. Inoltre, la fascia di rispetto di 500 metri è prevista ai soli fini dell'individuazione di un'area idonea e non costituisce un vincolo generale di tutela indiretta. La motivazione del Comune, basata su tale fascia di rispetto, è inidonea a sorreggere il provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 69
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 69
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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