TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5405 /2024 R.G.
da
, con l'avv. LABIA MARIA ALESSANDRA come da Parte_1
procura in atti ricorrente
contro
, con l'avv. CASTELLACCI FABIOLA come da Controparte_1
procura in atti convenuto
e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica condizioni regolamentazione figli non matrioniali
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione respinta:
R_
- fermo e invariato l'affido esclusivo della minore alla madre, a
modifica del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di
Venezia in data 01.02.2013 a titolo di contributo al mantenimento della
R_ IG , disporre l'obbligo del padre a versare alla Controparte_1 2
madre sig entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Parte_2
bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento della IG
R_
, la somma di € 500,00 a partire dalla data della domanda, somma
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre l'obbligo del padre a modifica del Controparte_1
provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in
data 01.02.2013 a titolo di contributo alle spese straordinarie, a versare
alla madre sig.ra a mezzo bonifico bancario, il 50% delle Parte_1
spese straordinarie così determinate:
A) spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo
accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in
regime di convenzione;
spese dentistiche, ortodontiche e oculistiche e per
altri trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket
sanitari, farmaci prescritti da un medico, spese sanitarie urgenti;
spese
per interventi chirurgici indifferibili;
B) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo
accordo): spese dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate da
strutture che operano in regime non convenzionato;
cure termali e
fisioterapiche; trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
C) spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo
accordo): tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti
pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto
pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo
accordo): iscrizioni, rette e tasse di istituti scolastici e universitari
privati; corsi dispecializzazione e master;
corsi attività artistiche e di
informatica, gite scolastiche con pernottamento;
viaggi di studio od
2 3
istruzione, vacanze studio, corsi di recupero e lezioni private;
spese
alloggiative fuori sede;
E) spese extrascolastiche (da documentare che non richiedono il
preventivo accordo): centro ricreativo estivo fino al compimento del 14°
anno di età; un'attività sportiva e la pertinente attrezzatura;
uscita
ovvero pellegrinaggio ovvero campo estivo con pernottamento
organizzati dalla Parrocchia fino all'importo complessivo massimo di €
250,00;
F) spese extrascolastiche (da documentare che richiedono il preventivo
accordo): attività sportiva oltre un primo sport e pertinente
attrezzatura; viaggi e vacanze, uscita ovvero pellegrinaggio ovvero
campo estivo con pernottamento organizzati dalla Parrocchia laddove il
costo complessivo sia superiore ad € 250,00; spese per conseguimento
delle patente di guida (corso e lezioni); spese di acquisto e manutenzione
straordinaria di mezzi di trasporto privato (auto e/o motorino); spese di
bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto intestato ed in uso al
figlio; computer e accessori, telefono.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il sig. a CP_1
fronte di una formale richiesta avanzata dalla sig.ra per iscritto Pt_1
(anche a mezzo whatsapp ovvero mail), dovrà manifestare un motivato
dissenso, sempre per iscritto (anche a mezzo whatsapp ovvero mail)
entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di
risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e
che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro 15
giorni dalla richiesta di rimborso corredata dalla relativa pezza
giustificativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Conclusioni parte convenuta:
“CONCLUSIONI
3 4
previa conferma dell'assegno mensile versato dal resistente – CP_1
– a titolo di contributo di mantenimento della IG
[...] [...]
nella misura stabilita con sentenza del Tribunale dei Persona_2
Minorenni di Venezia n. 35/2013 – emessa in data 01.02.2013,
all'attualità pari aEuro 368,90;
a parziale modifica della sopracitata sentenza, il Tribunale di Padova
ordini al Sig. il versamento, nella misura del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie sostenute per la IG secondo Persona_2
il Protocollo d'intesa per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di
Padova.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni pubblico ministero:
“si interviene riservandosi le facoltà previste dalla legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso per modifica di regolamentazione primaria relativa a figli non matrimoniali conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
allegando che “Con sentenza n. 35/2013 Sent., n. 526 cron., n. 8/2013 rep.,
emessa in data 01.02.2013 e depositata in data 13.02.2013 nel procedimento per la
dichiarazione giudiziale di paternità azionato ex art. 269 c.c. dalla sig.ra Pt_1
R_ in qualità di genitore della minore , il Tribunale per i Minorenni di
[...]
Venezia, preso atto dell'intervenuto riconoscimento, nelle more del giudizio, della
R_ IG minore nata a [...] il [...] da parte del padre sig.
(nato a [...] il [...] e residente in [...]
RO (RO) Via Nevegal n. 3/A c.f. ), dichiarava cessata C.F._1
la materia del contendere in ordine al riconoscimento della minore da parte del
padre e affidava la minore in via esclusiva alla madre, incaricando il Consultorio
competente territorialmente di avviare e sostenere la costruzione di una relazione
fra padree IG, disciplinando gli incontri e predisponendo un calendario che con
la dovuta gradualità consentisse di arrivare a una buona frequenza (cfr. doc. 1). Il
4 5
Tribunale dei Minorenni di Venezia condannava altresì il sig. “a CP_1
corrispondere alla madre a titolo di contributo mensile al mantenimento della
minore (con decorrenza dalla data di presentazione della domanda), entro il giorno
5 di ogni mese la somma di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché il 50% delle spese mediche non mutuabili, di quelle ordinarie
scolastiche e spese straordinarie concordate e documentate”.(cfr. pag. 1 e 2:
ricorso introduttivo);
R_
- precisava che le parti non avevano mai convissuto e la IG minore dalla nascita aveva sempre vissuto con la stessa presso un'abitazione sita in Lendinara e successivamente presso l'attuale abitazione sita in
Monselice (PD) Via Fioravanzo n. 21 int. 3;
- rappresentava, quindi, che, nonostante il Tribunale per i Minorenni in sede di regolamentazione primaria avesse disposto che il Consultorio
competente avviasse e sostenesse la costruzione di una relazione tra padre e IG, ciò non era mai avvenuto, la minore non aveva mai avuto alcun contatto con il padre per esclusiva volontà e scelta di quest'ultimo;
- allegava di svolgere la professione di Operatrice Socio Sanitaria alle dipendenze dell presso l'Ospedale di Controparte_3
AV (PD) con una retribuzione mensile di circa € 1.500,00 e di essere proprietaria della casa di abitazione sita in Monselice Via Fioravanzo n.
R_ 21/3 in cui viveva con e con il figlio maggiorenne Persona_3
gravata da un mutuo con una rata mensile di € 368,00 circa oltre che pro quota, in minima parte, di un immobile e due terreni meglio descritti nell'atto introduttivo cui si rimanda;
- evidenziava, quindi, che la IG (oggi quasi quattordicenne), che all'epoca della regolamentazione primaria aveva due anni, aveva aumentato le relative esigenze di vita con conseguente necessità di un aumento al contributo di mantenimento posto a carico del convenuto considerato, peraltro, che tutti gli oneri di accudimento erano a suo carico
5 6
non avendo quest'ultimo alcun rapporto con la IG e formulava le conclusioni indicate in epigrafe.
- Con memoria difensiva depositata in data 14.03.25 si costituiva il convenuto eccependo che la mancanza di rapporti con la IG non era dipesa dalla sua volontà ma anche dalla condotta della madre;
- negava, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per una modifica alla regolamentazione economica vigente considerato che la madre godeva integralmente anche dell'assegno unico e dei benefici fiscali;
- allegava, quindi, di percepire una pensione di € 2.100 e di aver acceso numerosi finanziamenti meglio descritti nella memoria di costituzione cui si rimanda e formulava, pertanto, le conclusioni indicate in epigrafe .
- Con provvedimento dell'11.04.25 il Giudice delegato, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, visto l'art. 473-bis.21 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione .
* * *
Va rilevato che la richiesta di modifica attiene alla regolamentazione economica e che è circostanza non contestata tra le parti l'assenza di alcun rapporto della minore con il padre con conseguente totale onere di accudimento a carico della madre.
Ciò posto va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
la detraibilità fiscale da parte
dell'affidatario dell'assegno per il figlio è irrilevante ai fini dell'assegno, che è
dedicato nella sua interezza a soddisfare i bisogni della prole” (cfr. Cass. Civ. n.
17055 del 03/08/2007). Nel caso in esame la minore IG delle parti, che all'epoca della regolamentazione primaria non aveva nemmeno due anni,
nel mese di agosto compirà quattordici anni ed appare pacifico che in piena adolescenza le esigenze dei minori aumentino poiché legate anche alle attività sociali ed extrascolastiche senza che sia necessaria una specifica dimostrazione come riportato dalla giurisprudenza sopra citata .
6 7
Inoltre, attesa la situazione reddituale rappresentata dalle parti e le rispettive spese e ricordato che il compimento volontario di atti che possano modificare la propria condizione reddituale non può gravare sul diritto del minore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. 21/02/2019, (n. 5241 del
21/02/2019), appare congruo accogliere la domanda di aumento del contributo di mantenimento in favore della minore nella misura di € 450
mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Parimenti va accolta la domanda di rinvio al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova per la determinazione delle spese straordinarie che rimangono distribuite al 50% tra le parti.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto . Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione art. 13
c.p.c., far riferimento allo scaglione “da € 5.201 ad € 26.000” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed ai valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio ed introduttiva ed ai valori minimi, attesa la modalità di discussione finale, relativi alla fase decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
a parziale modifica del Decreto emesso in data 01.02.13 dal Tribunale per i
Minorenni di Venezia:
1. pone a carico del convenuto il pagamento in favore della ricorrente,
a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 450,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della IG minore;
2. le spese straordinarie sostenute per la stessa, ripartite al 50% tra le parti, saranno definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale
di Padova;
7 8
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre accessori come per legge ed al rimborso delle spese forfettarie pari al 15 % del compenso;
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 15.04.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
8