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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14550 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 31887 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente tra
APPELLANTI Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Natale e Davide Natale
E
APPELLATO – CONTUMACE Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
11698/23 del 12.5.2023 con cui il Giudice di Pace di ha rigettato la loro CP_1
opposizione avverso il decreto n. 9166/2021 – emesso su ricorso del condominio in e recante ingiunzione di pagamento per euro 1.327,26, oltre Controparte_1 CP_1
interessi e spese, a titolo di oneri condominiali – condannando gli opponenti a rifondere alla controparte le spese del giudizio (oltre quelle – liquidate nel decreto –
afferenti alla fase monitoria).
Hanno in sintesi dedotto – a sostegno del gravame – i seguenti motivi:
1) l'omessa revoca del decreto ingiuntivo – nonostante la sua eccepita inefficacia per tardività della notifica rispetto al termine previsto dall'art. 644 c.p.c. – ha comportato l'illegittimo aggravio sugli opponenti delle spese ivi liquidate per la fase monitoria;
2) la mancata impugnazione delle delibere poste a sostegno del credito condominiale – ritenuta decisiva dal primo giudice – è dipesa soltanto dall'omessa convocazione degli opponenti, nonché dalla mancata comunicazione dei bilanci e dei relativi verbali assembleari;
3) l'omessa valutazione delle risultanze documentali ha condotto il primo giudice a disattendere – erroneamente – l'eccezione di pagamento comunque sollevata dagli opponenti;
4) la mancata partecipazione del condominio alla procedura di mediazione obbligatoria – promossa dagli stessi opponenti – avrebbe dovuto condurre alla sua condanna al pagamento di una somma d'importo corrispondente al contributo unificato dovuto, nonché al rimborso delle spese processuali
(secondo quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. 28/2010).
Hanno pertanto concluso chiedendo che – in totale riforma della sentenza – il
Tribunale: - dichiari l'inefficacia del decreto e proceda alla sua conseguente revoca;
- rigetti – nel merito – la domanda di pagamento proposta dal;
CP_1
- condanni quest'ultimo alla conseguente restituzione del complessivo importo –
pari ad euro 3.876,74 – versato dagli opponenti in esecuzione della sentenza;
- condanni il al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., al CP_1
rimborso delle spese processuali per il doppio grado ed all'ulteriore pagamento
– in favore dello Stato – di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il appellato ha omesso la sua costituzione – nonostante la regolare CP_1
notifica del gravame – ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza dell'8.7.2025 – acquisito il fascicolo di primo grado – la causa è stata trattenuta in decisione senza l'espletamento di nuove attività istruttorie.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Il gravame è fondato – solo parzialmente – con limitato riguardo alla doglianza sub 1.
La tardiva notificazione del decreto ingiuntivo – riconosciuta dal primo giudice –
avrebbe dovuto infatti condurre alla revoca del decreto e ad esonerare così gli opponenti dal pagamento delle spese ivi liquidate per la fase monitoria (come si evince dalla stessa pronunzia di legittimità – Cass. n. 3908/2016 – richiamata dal primo giudice: “qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato
tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente)
con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e,
anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine
in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del
provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità nei confronti
dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata
inefficace”).
Deve solo aggiungersi – sotto tale profilo preliminare – che le contrapposte eccezioni del riguardo alla tempestività della notifica – implicitamente disattese dal CP_1
primo giudice – non sono state riproposte in questa sede e devono ritenersi dunque rinunziate ex art. 346 c.p.c. (“Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di
primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono
rinunziate”).
Il gravame – nel merito – è però infondato per le seguenti ragioni:
- il credito per oneri condominiali trae adeguato ed oggettivo fondamento su una delibera assembleare del 10.12.2019 – afferenti all'approvazione del bilancio
consuntivo 2018/2019 e relativo piano di riparto – pienamente efficace (avendo
gli odierni appellanti omesso – nello stesso giudizio di primo grado o anche in
sede autonoma – di chiederne l'annullamento);
- gli eccepiti pagamenti – per complessivi euro 1.453,31 – non recano una precisa causale contestualmente indicata dai debitori (cfr. bonifico del
30.3.2020) e sono stati imputati dal alle differenti causali indicate CP_1
nella specifica allegata sub 7 del suo fascicolo di parte (fra le quali risultano principalmente i saldi dovuti per esercizi precedenti – riassunti nella voce “conguaglio gestione 2018” – nell'importo complessivo di euro 1.243,82
risultante anche dall'estratto conto del 25.3.2020);
- i successivi estratti “a zero” – richiamati dagli opponenti – trovano spiegazione (come già premesso nel ricorso monitorio) in un riparto interno del debito fra gli stessi proprietari e la conduttrice delle unità immobiliari (riparto
– come noto – privo di rilievo giuridico esterno nei confronti del condominio);
- l'art. 13 del D. Lgs. 28/2010 non poteva infine trovare alcuna applicazione,
mancando nella fattispecie una proposta conciliativa del mediatore (stante l'omessa partecipazione del condominio alla procedura: cfr. verbale negativo del 7.2.2022).
Ne consegue – in conclusione – la sola revoca del decreto ingiuntivo e – nel merito –
il rigetto dell'opposizione.
L'appellato deve essere condannato – conseguentemente – alla sola CP_1
restituzione di quanto ricevuto (cfr. bonifici del 29.5.2023) in esecuzione della sentenza a titolo di spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo (euro 326,00,
oltre spese generali, IV e SA come per legge).
L'esito finale del giudizio induce a ribadire nel merito la soccombenza degli
appellanti e – pertanto – a confermare la sentenza impugnata con riguardo al capo relativo alle spese processuali dell'opposizione (per tutte, cfr. Cass. 18.5.2021, n.
13356: “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese
processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va
riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un
esito ad essa favorevole”): deve escludersi – conseguentemente – una condanna dell'appellato (contumace) anche solo con riguardo al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza appellata,
revoca il decreto ingiuntivo;
rigetta – nel merito – l'opposizione;
condanna il condominio appellato a restituire agli appellanti i soli importi medio
tempore ricevuti a titolo di spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo (euro
326,00, oltre spese generali, IV e SA).
21.10.2025. IL DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 31887 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente tra
APPELLANTI Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Natale e Davide Natale
E
APPELLATO – CONTUMACE Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
11698/23 del 12.5.2023 con cui il Giudice di Pace di ha rigettato la loro CP_1
opposizione avverso il decreto n. 9166/2021 – emesso su ricorso del condominio in e recante ingiunzione di pagamento per euro 1.327,26, oltre Controparte_1 CP_1
interessi e spese, a titolo di oneri condominiali – condannando gli opponenti a rifondere alla controparte le spese del giudizio (oltre quelle – liquidate nel decreto –
afferenti alla fase monitoria).
Hanno in sintesi dedotto – a sostegno del gravame – i seguenti motivi:
1) l'omessa revoca del decreto ingiuntivo – nonostante la sua eccepita inefficacia per tardività della notifica rispetto al termine previsto dall'art. 644 c.p.c. – ha comportato l'illegittimo aggravio sugli opponenti delle spese ivi liquidate per la fase monitoria;
2) la mancata impugnazione delle delibere poste a sostegno del credito condominiale – ritenuta decisiva dal primo giudice – è dipesa soltanto dall'omessa convocazione degli opponenti, nonché dalla mancata comunicazione dei bilanci e dei relativi verbali assembleari;
3) l'omessa valutazione delle risultanze documentali ha condotto il primo giudice a disattendere – erroneamente – l'eccezione di pagamento comunque sollevata dagli opponenti;
4) la mancata partecipazione del condominio alla procedura di mediazione obbligatoria – promossa dagli stessi opponenti – avrebbe dovuto condurre alla sua condanna al pagamento di una somma d'importo corrispondente al contributo unificato dovuto, nonché al rimborso delle spese processuali
(secondo quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. 28/2010).
Hanno pertanto concluso chiedendo che – in totale riforma della sentenza – il
Tribunale: - dichiari l'inefficacia del decreto e proceda alla sua conseguente revoca;
- rigetti – nel merito – la domanda di pagamento proposta dal;
CP_1
- condanni quest'ultimo alla conseguente restituzione del complessivo importo –
pari ad euro 3.876,74 – versato dagli opponenti in esecuzione della sentenza;
- condanni il al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., al CP_1
rimborso delle spese processuali per il doppio grado ed all'ulteriore pagamento
– in favore dello Stato – di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il appellato ha omesso la sua costituzione – nonostante la regolare CP_1
notifica del gravame – ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza dell'8.7.2025 – acquisito il fascicolo di primo grado – la causa è stata trattenuta in decisione senza l'espletamento di nuove attività istruttorie.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Il gravame è fondato – solo parzialmente – con limitato riguardo alla doglianza sub 1.
La tardiva notificazione del decreto ingiuntivo – riconosciuta dal primo giudice –
avrebbe dovuto infatti condurre alla revoca del decreto e ad esonerare così gli opponenti dal pagamento delle spese ivi liquidate per la fase monitoria (come si evince dalla stessa pronunzia di legittimità – Cass. n. 3908/2016 – richiamata dal primo giudice: “qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato
tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente)
con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e,
anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine
in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del
provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità nei confronti
dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata
inefficace”).
Deve solo aggiungersi – sotto tale profilo preliminare – che le contrapposte eccezioni del riguardo alla tempestività della notifica – implicitamente disattese dal CP_1
primo giudice – non sono state riproposte in questa sede e devono ritenersi dunque rinunziate ex art. 346 c.p.c. (“Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di
primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono
rinunziate”).
Il gravame – nel merito – è però infondato per le seguenti ragioni:
- il credito per oneri condominiali trae adeguato ed oggettivo fondamento su una delibera assembleare del 10.12.2019 – afferenti all'approvazione del bilancio
consuntivo 2018/2019 e relativo piano di riparto – pienamente efficace (avendo
gli odierni appellanti omesso – nello stesso giudizio di primo grado o anche in
sede autonoma – di chiederne l'annullamento);
- gli eccepiti pagamenti – per complessivi euro 1.453,31 – non recano una precisa causale contestualmente indicata dai debitori (cfr. bonifico del
30.3.2020) e sono stati imputati dal alle differenti causali indicate CP_1
nella specifica allegata sub 7 del suo fascicolo di parte (fra le quali risultano principalmente i saldi dovuti per esercizi precedenti – riassunti nella voce “conguaglio gestione 2018” – nell'importo complessivo di euro 1.243,82
risultante anche dall'estratto conto del 25.3.2020);
- i successivi estratti “a zero” – richiamati dagli opponenti – trovano spiegazione (come già premesso nel ricorso monitorio) in un riparto interno del debito fra gli stessi proprietari e la conduttrice delle unità immobiliari (riparto
– come noto – privo di rilievo giuridico esterno nei confronti del condominio);
- l'art. 13 del D. Lgs. 28/2010 non poteva infine trovare alcuna applicazione,
mancando nella fattispecie una proposta conciliativa del mediatore (stante l'omessa partecipazione del condominio alla procedura: cfr. verbale negativo del 7.2.2022).
Ne consegue – in conclusione – la sola revoca del decreto ingiuntivo e – nel merito –
il rigetto dell'opposizione.
L'appellato deve essere condannato – conseguentemente – alla sola CP_1
restituzione di quanto ricevuto (cfr. bonifici del 29.5.2023) in esecuzione della sentenza a titolo di spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo (euro 326,00,
oltre spese generali, IV e SA come per legge).
L'esito finale del giudizio induce a ribadire nel merito la soccombenza degli
appellanti e – pertanto – a confermare la sentenza impugnata con riguardo al capo relativo alle spese processuali dell'opposizione (per tutte, cfr. Cass. 18.5.2021, n.
13356: “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese
processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va
riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un
esito ad essa favorevole”): deve escludersi – conseguentemente – una condanna dell'appellato (contumace) anche solo con riguardo al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza appellata,
revoca il decreto ingiuntivo;
rigetta – nel merito – l'opposizione;
condanna il condominio appellato a restituire agli appellanti i soli importi medio
tempore ricevuti a titolo di spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo (euro
326,00, oltre spese generali, IV e SA).
21.10.2025. IL DI